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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/06/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1773/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, esaminate le note scritte pervenute, pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1773/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: risarcimento danni vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO FASANELLA, elettivamente domiciliata come in atti Attrice CONTRO
, (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. UGO LUCIANO CELESTINO, elettivamente domiciliata come in atti Convenuta CONCLUSIONI Come da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025.
L'attrice ha depositato note scritte del seguente tenore: “... preliminarmente, l'avv. Parte_1
Francesco Fasanella si riporta integralmente al contenuto del proprio atto introduttivo nonché a quello delle proprie memorie 183, sesto comma, c.p.c. chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta, ancora una volta, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito poiché irrilevante in fatto e in diritto. Con riferimento all'An: la convenuta
non ha mai disconosciuto l'avvenimento del sinistro tanto da ritenere che l'insidia, la Controparte_1 mattonella del marciapiede rialzata, fosse stata causata dalla troppa pioggia caduta in quel periodo ( giusta memoria Parte
ex art. 183, c.6,n.1 allegata in atti). Oltretutto la stessa convenuta, provvedeva a far visitare la sig.ra dal Pt_1 proprio CTP dott.ssa , la quale riconosceva le lesioni riportare effettivamente compatibili con la caduta Persona_1 avvenuta nel cortile dell'Ospedale. Tanto premesso, il sottoscritto procuratore, insiste ancora una volta affinché, l'Ill.mo Giudice, anche alla luce delle suesposte argomentazioni, voglia revocare il provvedimento in cui dichiara parte attrice decaduta dalla prova testimoniale. Insiste ancora una volta e con forza a voler ammettere CTU medico legale al fine di accertare, anche in questa sede, l'entità delle lesioni riportate dalla sig.ra a causa dell'evento sinistroso e mai Pt_1 contestato dall' A questo punto l'avv. Fasanella, nelle sue qualità discute la causa come da atti tutti ed CP_2 insiste, ancora una volta, nelle suesposte richieste di consulenza medico-legale. Si rimette all'On.le Giudice per la decisione”.
1 La convenuta ha depositato note scritte del seguente tenore: Controparte_1
“ribadito il contenuto di tutte le difese ed eccezioni sin qui svolte, in aderenza all'ordinanza resa dal G.I. in data 16.04.2025, dichiara di precisare, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione del 14.02.2022 già depositata in atti e che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, specificando che le difese e le eccezioni contenute nella comparsa di costituzione e negli atti successivi costituiscono il fondamento per la discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto di citazione, delle comparse di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
allegando: che in data 17.09.2019, alle ore 12,00 circa, all'interno del Controparte_1 cortile dell'Ospedale di Castrovillari, ha perso l'equilibrio ed è caduta rovinosamente a terra a causa di una mattonella del marciapiede sollevata;
di essere stata immediatamente soccorsa dal sig.
[...]
; che, a causa dei forti dolori, in data 20.09.2019 si è recata presso il Pronto soccorso di Pt_3
Castrovillari ove le è stato diagnosticata una “Frattura del Capitello radiale sx, prognosi gg. 25”; che, accusando ancora dolore, in data 15.10.2019 si è sottoposta a visita ortopedica, all'esito della quale le è stata diagnosticata “Frattura Capitello radiale a sin. in trattamento, inizio ciclo di magnetoterapia (20 sedute, riposo 25 giorni)”, per un totale di giorni di prognosi di 50 giorni;
che oltre alla frattura del Capitello, la caduta le ha provocato anche la frattura dell'incisivo destro;
che l'ente convenuto, non avendo adempiuto all'onere di manutenzione del marciapiede in sua custodia, è responsabile dell'accaduto ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c.; che i danni subiti ammontano complessivamente ad € 5.660,12, così ripartiti:
€ 2.433,04 per danno biologico permanente pari al 3%, € 474,90 per 10 giorni di invalidità temporanea totale, € 712,35 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 474,90 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, €1.364,93 a titolo di danno morale e € 200 per le spese mediche;
che, nonostante i reiterati inviti e solleciti volti ad ottenere il ristoro delle lesioni personali e morali patite, dalla convenuta non è stata formulata alcuna offerta risarcitoria. Tanto dedotto, l'attrice ha concluso chiedendo: di dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa;
di condannarla, per l'effetto, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno fisico comprensivo del danno biologico, patrimoniale e morale, della somma di 5.660,12, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
il tutto con il favore delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. La prima udienza di trattazione è stata differita, ex art. 168bis, comma 5, c.p.c. all'udienza del 09.03.2022, successivamente rinviata d'ufficio, per impedimento del magistrato, all'udienza del 22.06.2022. Si è costituita in giudizio, il 04.03.2022, l' , la quale ha avversato Controparte_1 la domanda attorea deducendo: che la presunta alterazione della pavimentazione del cortile d'ingresso dell' di Castrovillari è stata plausibilmente causata dalle eccezionali ed intense precipitazioni Pt_4 che si sono riversate sul comune di Castrovillari nelle settimane immediatamente precedenti al verificarsi del sinistro occorso;
che l'attrice non ha dimostrato l'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno;
che, in ogni caso, l' , con l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto Pt_1 evitare l'accaduto, considerato che il sinistro si è verificato nelle ore diurne e dunque senza alcuna
2 limitazione della visibilità, e in un luogo da lei ben conosciuto;
che il quantum richiesto risulta eccessivo e non rispondente alle prospettate modalità del sinistro. Tanto premesso, la convenuta ha chiesto: di rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, contenere le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno ed in quella misura che risulterà in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze difensive del giudizio. Concessi i chiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 28.06.2023 sono state ammesse le prove chieste dalle parti. Successivamente con ordinanza del 16.04.2025 è stata dichiarata la decadenza di parte attrice dalla prova testimoniale, per non aver provveduto, senza giustificato motivo, alla citazione del teste per l'udienza del 04.02.2025. Con il medesimo provvedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.06.2025 sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa, quindi, può essere decisa sulla base delle note scritte depositate. Tutto ciò premesso, nel merito la domanda avanzata dall'attore è infondata e va rigettata per le seguenti motivazioni. In primo luogo, deve evidenziarsi che la vicenda in esame deve certamente essere ricondotta nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Per quel che riguarda, la ripartizione dell'onere della prova, preme osservare che, per costante orientamento della giurisprudenza, la norma in esame individua una fattispecie speciale di responsabilità extracontrattuale presunta del custode, che, ponendosi quale eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., detta un criterio di inversione dell'onere della prova, rimettendo al custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, al fine di vincere la presunzione di responsabilità a suo carico (cfr. Cass., sez. III, 29.09.2006, n. 21244). In questi termini, l'art. 2051 c.c., da un lato, richiede la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra l'ente e la cosa stessa, tale da appuntare in capo all'ente proprietario del bene il relativo potere di controllo, mentre, dall'altro lato, pone a carico del danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass., 1.04.2010 n. 8005; Cass., 11.03.2011 n. 5910; Cass., 18.10.2011 n. 21508). Ebbene, nel caso di specie non può ritenersi configurata l'invocata responsabilità della convenuta e, in primis, il presupposto della sussistenza un nesso di causalità tra la dedotta “anomalia” della pavimentazione e l'evento lesivo di cui alla prodotta documentazione medica. Nessun prova è stata offerta da parte attrice, al riguardo richiamandosi in toto le motivazioni espresse nell'ordinanza del 16/04/2025 con cui l'attrice è stata dichiarata decaduta dalla prova. Del resto, pur a voler ritenere la caduta ascrivibile alla presenza di una mattonella del marciapiede sollevata appare assorbente, nel negare ogni ipotetica responsabilità della convenuta, che il suo posizionamento si presentava perfettamente distinguibile, né è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che le condizioni dei luoghi teatro del sinistro integrassero una situazione di vero e proprio pericolo occulto, caratterizzata dalla non riconoscibilità oggettiva ed ictu oculi del pericolo e della non prevedibilità ed evitabilità dello stesso con l'adozione delle normali cautele. Rilievo dirimente, ad avviso del Tribunale, assume la fotografia raffigurante la pavimentazione, allegata da parte attrice (cfr. foto.1 depositata da parte attrice il 15.07.2021), dalla quale emerge in maniera nitida la consistenza dell'ostacolo e la sua piena visibilità. Occorre poi tenere conto che l'incidente si è verificato intorno alle ore 12:00, orario della giornata in cui si assume vi sia luce solare sufficiente da consentire all'attrice di
3 individuare la res ed evitarla, non essendo state dedotte particolari condizioni climatiche idonee a rendere difficoltosa o impossibile la percezione del pericolo. Pertanto, si deve escludere, l'esistenza di un'obiettiva situazione di insidiosa pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento dannoso, dovendosi dunque concludere per l'insussistenza di un diretto rapporto causale, richiesto dall'art. 2051 c.c. tra la res e il danno occorso (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 14 giugno 2016, n. 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.”). Nella fattispecie in esame opererebbe, dunque, in ogni caso, un'interruzione del nesso di causalità tra il danno e la “res”, ove pure affermato, per effetto di una assorbente negligente condotta dell'attrice trattandosi di pericolo evitabile con l'attenzione mediamente esigibile in un ordinario e comune utilizzo della res (cfr. Cass. Civ. n. 26258 del 2019, esclusa, nella specie, la responsabilità del per la CP_3 caduta su una macchia scivolosa ben visibile). L'applicazione al caso concreto del principio di auto-responsabilità avrebbe dovuto consigliare all' di attraversare il tratto in questione con la massima cautela, evitando l'ostacolo. Pt_1
Alle medesime conclusioni si deve giungere laddove si qualificasse la domanda come azione di risarcimento ex art. 2043 c.c., essendo il sinistro, per le ragioni sopra esposte, causalmente riconducibile alla condotta colposa dell'attrice. Da tutte le considerazioni che precedono consegue che la domanda attorea deve essere rigettata. In considerazione della presente pronuncia rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni, domande e richieste delle parti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in considerazione del valore della controversia, della minima difficoltà delle questioni affrontate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, I.v.a. e C.p.a. se dovute, come per legge;
3) MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Castrovillari, in data 28.06.2025. Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, esaminate le note scritte pervenute, pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1773/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: risarcimento danni vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO FASANELLA, elettivamente domiciliata come in atti Attrice CONTRO
, (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. UGO LUCIANO CELESTINO, elettivamente domiciliata come in atti Convenuta CONCLUSIONI Come da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025.
L'attrice ha depositato note scritte del seguente tenore: “... preliminarmente, l'avv. Parte_1
Francesco Fasanella si riporta integralmente al contenuto del proprio atto introduttivo nonché a quello delle proprie memorie 183, sesto comma, c.p.c. chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta, ancora una volta, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito poiché irrilevante in fatto e in diritto. Con riferimento all'An: la convenuta
non ha mai disconosciuto l'avvenimento del sinistro tanto da ritenere che l'insidia, la Controparte_1 mattonella del marciapiede rialzata, fosse stata causata dalla troppa pioggia caduta in quel periodo ( giusta memoria Parte
ex art. 183, c.6,n.1 allegata in atti). Oltretutto la stessa convenuta, provvedeva a far visitare la sig.ra dal Pt_1 proprio CTP dott.ssa , la quale riconosceva le lesioni riportare effettivamente compatibili con la caduta Persona_1 avvenuta nel cortile dell'Ospedale. Tanto premesso, il sottoscritto procuratore, insiste ancora una volta affinché, l'Ill.mo Giudice, anche alla luce delle suesposte argomentazioni, voglia revocare il provvedimento in cui dichiara parte attrice decaduta dalla prova testimoniale. Insiste ancora una volta e con forza a voler ammettere CTU medico legale al fine di accertare, anche in questa sede, l'entità delle lesioni riportate dalla sig.ra a causa dell'evento sinistroso e mai Pt_1 contestato dall' A questo punto l'avv. Fasanella, nelle sue qualità discute la causa come da atti tutti ed CP_2 insiste, ancora una volta, nelle suesposte richieste di consulenza medico-legale. Si rimette all'On.le Giudice per la decisione”.
1 La convenuta ha depositato note scritte del seguente tenore: Controparte_1
“ribadito il contenuto di tutte le difese ed eccezioni sin qui svolte, in aderenza all'ordinanza resa dal G.I. in data 16.04.2025, dichiara di precisare, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione del 14.02.2022 già depositata in atti e che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, specificando che le difese e le eccezioni contenute nella comparsa di costituzione e negli atti successivi costituiscono il fondamento per la discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto di citazione, delle comparse di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
allegando: che in data 17.09.2019, alle ore 12,00 circa, all'interno del Controparte_1 cortile dell'Ospedale di Castrovillari, ha perso l'equilibrio ed è caduta rovinosamente a terra a causa di una mattonella del marciapiede sollevata;
di essere stata immediatamente soccorsa dal sig.
[...]
; che, a causa dei forti dolori, in data 20.09.2019 si è recata presso il Pronto soccorso di Pt_3
Castrovillari ove le è stato diagnosticata una “Frattura del Capitello radiale sx, prognosi gg. 25”; che, accusando ancora dolore, in data 15.10.2019 si è sottoposta a visita ortopedica, all'esito della quale le è stata diagnosticata “Frattura Capitello radiale a sin. in trattamento, inizio ciclo di magnetoterapia (20 sedute, riposo 25 giorni)”, per un totale di giorni di prognosi di 50 giorni;
che oltre alla frattura del Capitello, la caduta le ha provocato anche la frattura dell'incisivo destro;
che l'ente convenuto, non avendo adempiuto all'onere di manutenzione del marciapiede in sua custodia, è responsabile dell'accaduto ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c.; che i danni subiti ammontano complessivamente ad € 5.660,12, così ripartiti:
€ 2.433,04 per danno biologico permanente pari al 3%, € 474,90 per 10 giorni di invalidità temporanea totale, € 712,35 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 474,90 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, €1.364,93 a titolo di danno morale e € 200 per le spese mediche;
che, nonostante i reiterati inviti e solleciti volti ad ottenere il ristoro delle lesioni personali e morali patite, dalla convenuta non è stata formulata alcuna offerta risarcitoria. Tanto dedotto, l'attrice ha concluso chiedendo: di dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa;
di condannarla, per l'effetto, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno fisico comprensivo del danno biologico, patrimoniale e morale, della somma di 5.660,12, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
il tutto con il favore delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. La prima udienza di trattazione è stata differita, ex art. 168bis, comma 5, c.p.c. all'udienza del 09.03.2022, successivamente rinviata d'ufficio, per impedimento del magistrato, all'udienza del 22.06.2022. Si è costituita in giudizio, il 04.03.2022, l' , la quale ha avversato Controparte_1 la domanda attorea deducendo: che la presunta alterazione della pavimentazione del cortile d'ingresso dell' di Castrovillari è stata plausibilmente causata dalle eccezionali ed intense precipitazioni Pt_4 che si sono riversate sul comune di Castrovillari nelle settimane immediatamente precedenti al verificarsi del sinistro occorso;
che l'attrice non ha dimostrato l'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno;
che, in ogni caso, l' , con l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto Pt_1 evitare l'accaduto, considerato che il sinistro si è verificato nelle ore diurne e dunque senza alcuna
2 limitazione della visibilità, e in un luogo da lei ben conosciuto;
che il quantum richiesto risulta eccessivo e non rispondente alle prospettate modalità del sinistro. Tanto premesso, la convenuta ha chiesto: di rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, contenere le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno ed in quella misura che risulterà in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze difensive del giudizio. Concessi i chiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 28.06.2023 sono state ammesse le prove chieste dalle parti. Successivamente con ordinanza del 16.04.2025 è stata dichiarata la decadenza di parte attrice dalla prova testimoniale, per non aver provveduto, senza giustificato motivo, alla citazione del teste per l'udienza del 04.02.2025. Con il medesimo provvedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.06.2025 sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa, quindi, può essere decisa sulla base delle note scritte depositate. Tutto ciò premesso, nel merito la domanda avanzata dall'attore è infondata e va rigettata per le seguenti motivazioni. In primo luogo, deve evidenziarsi che la vicenda in esame deve certamente essere ricondotta nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Per quel che riguarda, la ripartizione dell'onere della prova, preme osservare che, per costante orientamento della giurisprudenza, la norma in esame individua una fattispecie speciale di responsabilità extracontrattuale presunta del custode, che, ponendosi quale eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., detta un criterio di inversione dell'onere della prova, rimettendo al custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, al fine di vincere la presunzione di responsabilità a suo carico (cfr. Cass., sez. III, 29.09.2006, n. 21244). In questi termini, l'art. 2051 c.c., da un lato, richiede la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra l'ente e la cosa stessa, tale da appuntare in capo all'ente proprietario del bene il relativo potere di controllo, mentre, dall'altro lato, pone a carico del danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass., 1.04.2010 n. 8005; Cass., 11.03.2011 n. 5910; Cass., 18.10.2011 n. 21508). Ebbene, nel caso di specie non può ritenersi configurata l'invocata responsabilità della convenuta e, in primis, il presupposto della sussistenza un nesso di causalità tra la dedotta “anomalia” della pavimentazione e l'evento lesivo di cui alla prodotta documentazione medica. Nessun prova è stata offerta da parte attrice, al riguardo richiamandosi in toto le motivazioni espresse nell'ordinanza del 16/04/2025 con cui l'attrice è stata dichiarata decaduta dalla prova. Del resto, pur a voler ritenere la caduta ascrivibile alla presenza di una mattonella del marciapiede sollevata appare assorbente, nel negare ogni ipotetica responsabilità della convenuta, che il suo posizionamento si presentava perfettamente distinguibile, né è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che le condizioni dei luoghi teatro del sinistro integrassero una situazione di vero e proprio pericolo occulto, caratterizzata dalla non riconoscibilità oggettiva ed ictu oculi del pericolo e della non prevedibilità ed evitabilità dello stesso con l'adozione delle normali cautele. Rilievo dirimente, ad avviso del Tribunale, assume la fotografia raffigurante la pavimentazione, allegata da parte attrice (cfr. foto.1 depositata da parte attrice il 15.07.2021), dalla quale emerge in maniera nitida la consistenza dell'ostacolo e la sua piena visibilità. Occorre poi tenere conto che l'incidente si è verificato intorno alle ore 12:00, orario della giornata in cui si assume vi sia luce solare sufficiente da consentire all'attrice di
3 individuare la res ed evitarla, non essendo state dedotte particolari condizioni climatiche idonee a rendere difficoltosa o impossibile la percezione del pericolo. Pertanto, si deve escludere, l'esistenza di un'obiettiva situazione di insidiosa pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento dannoso, dovendosi dunque concludere per l'insussistenza di un diretto rapporto causale, richiesto dall'art. 2051 c.c. tra la res e il danno occorso (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 14 giugno 2016, n. 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.”). Nella fattispecie in esame opererebbe, dunque, in ogni caso, un'interruzione del nesso di causalità tra il danno e la “res”, ove pure affermato, per effetto di una assorbente negligente condotta dell'attrice trattandosi di pericolo evitabile con l'attenzione mediamente esigibile in un ordinario e comune utilizzo della res (cfr. Cass. Civ. n. 26258 del 2019, esclusa, nella specie, la responsabilità del per la CP_3 caduta su una macchia scivolosa ben visibile). L'applicazione al caso concreto del principio di auto-responsabilità avrebbe dovuto consigliare all' di attraversare il tratto in questione con la massima cautela, evitando l'ostacolo. Pt_1
Alle medesime conclusioni si deve giungere laddove si qualificasse la domanda come azione di risarcimento ex art. 2043 c.c., essendo il sinistro, per le ragioni sopra esposte, causalmente riconducibile alla condotta colposa dell'attrice. Da tutte le considerazioni che precedono consegue che la domanda attorea deve essere rigettata. In considerazione della presente pronuncia rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni, domande e richieste delle parti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in considerazione del valore della controversia, della minima difficoltà delle questioni affrontate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, I.v.a. e C.p.a. se dovute, come per legge;
3) MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Castrovillari, in data 28.06.2025. Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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