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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3699/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Morris Recla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3699/2021 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Morelli Pietro Claudio Antonio del Foro di Milano, giusta procura in atti;
opponente;
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Sandoli Andrea del Foro di Bolzano, giusta procura in atti;
opposta;
***
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1192/2021 del Tribunale di Bolzano.
Conclusioni del Procuratore della parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis, così decidere e provvedere:
IN VIA PRINCIPALE:
1. premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, revocare e/o dichiarare inesistente e/o nullo
e/o inefficace il decreto opposto N. 1192/2021 R.G. N. 2994/2021, con ogni conseguente statuizione di legge;
2. premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, dichiarare comunque non dovuto l'importo ex adverso azionato, anche in via riconvenzionale, la cui domanda deve essere dichiarata inammissibile;
IN VIA RICONVENZIONALE:
pagina 1 di 13
3. premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, condannare (P.VA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro P.VA_1
59.974,24, o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
IN VIA SUBORDINATA:
4. ridurre la pretesa creditoria di (P.VA , nella misura e per Controparte_1 P.VA_1
le ragioni dedotte in narrativa, anche in compensazione con la somma dovuta dalla stessa in riconvenzione ed anche alla luce delle risultanze della CTU;
5. emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia a tutela delle legittime ragioni di
[...]
Parte_1
IN OGNI CASO:
- condannare (P.VA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1
pro tempore, al pagamento di una somma, anche stabilita equitativamente dal Giudice, a titolo risarcitorio ex art. 96 c.p.c.;
- condannare (P.VA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1
pro tempore, al pagamento in favore della società dei diritti e degli Parte_1
onorari tutti (comprese le spese generali al 15%) del presente procedimento, maggiorati ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, in virtù della particolare redazione dell'atto, al pagamento di tutte le spese del CTU, poste provvisoriamente a carico dell'opponente con provvedimento del
5.8.2024, nonché le spese occorse per il CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ove il Giudice lo ritenesse opportuno, si chiede l'ammissione di tutte le prove anche testimoniali di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 e 3 non ammesse, con i relativi testi indicati” del Procuratore della parte opposta:
“nel merito in via principale:
- per le ragioni esposte in narrativa, respingersi le conclusioni tutte anche in via riconvenzionale come formulate dall'opponente nei confronti dell'opposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto del
Tribunale di Bolzano n. 1192/2021 RG n. 2994/2021 dd. 19.09.2021, limitatamente all'importo di €
17.690,30 (pari ad € 19.240,00, comprensivo di VA - € 1.549,70 comprensivo di VA al 4% per lavori non eseguiti relativamente all'accordo dd. 25.01.2021, così come accertati dal CTU a pag. 16), oltre agli interessi moratori dalla data del dovuto al saldo, così come specificato nel ricorso per decreto ingiuntivo;
pagina 2 di 13 - in ogni caso accertato, per le ragioni esposte in narrativa, che la società è Controparte_1
creditrice nei confronti della della Parte_1 somma residua di € 17.690,30 oltre agli interessi moratori dalla data del dovuto al saldo, sia in forza dell'accordo dd. 25.01.2021, sia in forza del contratto d'appalto, condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società Parte_1
della somma di € 17.690,30 oltre agli interessi moratori dalla data del dovuto al Controparte_1
saldo;
- in ogni caso con integrale rifusione delle competenze e spese del procedimento monitorio e di quello di merito ivi comprese quelle del CTP;
- in via istruttoria insiste sulle prove ed istanze istruttorie formulate nella 2° memoria 183 c.p.c. dd.
08.05.2022 e 3° memoria 183 c.p.c. dd. 07.07.2022 non ammesse con i testi ivi indicati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società otteneva l'emissione da parte del Tribunale di Bolzano del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1192/2021, con cui veniva ingiunto alla società il pagamento Parte_1 della somma di € 19.240,00.
A fondamento del ricorso monitorio veniva posta la scrittura privata di data 25.01.2021 (doc. 1M del fascicolo monitorio) con cui a definizione degli intervenuti rapporti contrattuali di subappalto tra le parti si impegnava a versare la somma di € 19.240,00 al termine dei lavori ancora da Parte_1
eseguirsi ad opera della . CP_1
Con atto di citazione in opposizione di data 05.11.2021 contestava la debenza Parte_1 dell'importo azionato ed in particolare la natura certa, liquida ed esigibile del credito.
Nel dettaglio esponeva che le opere secondo l'originario contratto di subappalto dovevano essere eseguite categoricamente entro il 30.09.2020 con penale giornaliera di € 500,00 in caso di ritardo, ciò in considerazione del fatto che la stessa si era impegnata in sede di preliminare a vendere gli appartamenti n. 1 e 3, rispettivamente entro la data del 30.11.2020 e 31.12.2020.
Deduceva altresì che la a metà dicembre 2020 aveva abbandonato il cantiere, Controparte_1
chiedendo per contro il pagamento di fatture per lavori mai iniziati.
Esponeva inoltre che era stata coltivata una trattativa che trovava il suo epilogo nell'accordo di data
25.01.2021 (doc. 1M del fascicolo monitorio e doc. 31 di parte opposta), con cui l'opponente si obbligava al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 66.243,60 (pari al 90% delle opere) prima della ripresa dei lavori e di quella di € 19.240,00 (pari al 10% delle opere) a seguito della fine dei lavori, avendo convenuto in € 85.483,60 il saldo dovuto. pagina 3 di 13 Il cantiere sarebbe poi stato definitivamente abbandonato dall'opposta in data 08.02.2021 per mancanza di ponteggi.
L'opponente contestava la mancata terminazione dei lavori concordati, nonché la sussistenza di vizi, evidenziando di essersi dovuta rivolgere ad altra impresa per terminare i lavori, con costi di €
30.153,75.
Oltre a ciò, avrebbe sostenuto interessi bancari passivi maggiori per il ritardo nella vendita dei due appartamenti, quantificati in € 29.820,49.
Poiché il contratto sarebbe stato poi risolto dall'opponente il 26.08.202, atteso il carattere non novativo dell'accordo 25.01.2021, sarebbe dovuta la penale giornaliera di € 500,00 stabilita nell'originario contratto a far data dal 30.09.2020.
Con comparsa di data 16.02.2022 si costituiva in giudizio l'opposta esponendo che il ritardo nell'esecuzione dei lavori era imputabile alla opponente per mala gestio del cantiere.
Rilevava di non aver potuto iniziare i lavori e proseguirli con continuità nei termini del cronoprogramma di cantiere (doc. 4 di parte opposta) a causa dei ritardi di altre ditte subappaltatrici incaricate dalla opponente e che ciò era ampiamente documentato dalla corrispondenza prodotta.
In particolare, rilevava che i lavori dell'elettricista nel frattempo sostituito erano iniziati solo in data
09.09.2020, con oltre due mesi di ritardo rispetto al cronoprogramma, mentre i supporti sanitari forniti il 28.07.2020 dovevano essere in base al planning montati il 15.06.2020.
Lamentava la sussistenza di infiltrazioni che avevano danneggiato le proprie opere;
infiltrazioni dovute ai ritardi nel completamento delle opere di isolazione da parte di terze ditte incaricate dalla committente.
Contestava la debenza ed il quantum delle somme richieste in via riconvenzionale dalla controparte, rilevando che i ritardi erano imputabili a terze ditte ed alla direzione lavori e quindi alla stessa opponente.
Precisava di avere terminato tutti i lavori di cui all'accordo di data 25.01.2021 (doc. 31), fatta eccezione per la parte di intonachino graffiato non realizzabile senza i ponteggi e per i lavori extra accordo di cui non erano stati approvati i preventivi.
Affermava la natura novativa del succitato accordo e precisava le conclusioni come sopra riportate.
La causa veniva istruita e successivamente trattenuta in decisione con ordinanza del 07.07.2023 con cui venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza di data 10.01.2024 veniva disposta la rimessione della causa nella fase istruttoria al fine di espletare una CTU sulle opere oggetto dell'appalto e della successiva transazione, pagina 4 di 13 nonché sulla congruità dei costi indicati nella fattura della ditta AF, intervenuta dopo il definitivo abbandono del cantiere da parte di . CP_1
All'esito delle operazioni consulenziali, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Si procede ora alla ricostruzione della vicenda contrattuale che ha visto coinvolte le parti, sulla base delle risultanze istruttorie.
è una società che si occupa di sviluppo immobiliare di fabbricati ad uso abitativo e non. Parte_1
In particolare, ha costruito gli immobili di lusso presso DO Parte_1 Controparte_2
(VR), in via delle Giare, costituiti da 6 unità abitative con relativa piscina e zona relax nelle parti comuni. L'opponente, al fine di ultimare gli immobili, ha appaltato alla le opere Controparte_1 di “Rivestimento Termico a Cappotto”, “Strutture a Secco”, “Lastre Speciali”, “Fori Impianti” e
“Tinteggiatura Interna” per il proprio cantiere , in Via delle Giare, in DO Controparte_2
(VR), come da contratto e relativa offerta del 29.5.2020, accettata e sottoscritta dalle parti (doc. 3 di parte opponente).
Tutti i suddetti lavori di fornitura e posa in opera da parte di avrebbero dovuto terminare CP_1 tassativamente entro la data del 30.9.2020. In considerazione dell'importanza della data pattuita per la consegna dei lavori, le parti hanno di comune accordo stabilito una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo di consegna da parte di . Tale penale era stata pattuita in funzione del fatto che CP_1
in data 28.5.2020 e 19.6.2021 erano stati già sottoscritti alcuni preliminari di compravendita (doc. 4 e doc. 5 di parte opponente) che prevedevano la data di consegna degli appartamenti acquistati ai clienti finali, rispettivamente per il 30.11.2020 e 31.12.2020.
È incontestato che non ha consegnato le opere nei termini pattuiti, così come la CP_1 circostanza che l'appaltatrice abbia abbandonato il cantiere nel mese di dicembre 2020.
Il legale rappresentante della , che curava la contabilità ed i pagamenti, ha rammostrato le Parte_1 sue perplessità al riguardo al modus procedendi dell'opposta (doc. 9 e doc. 10 di parte opponente), negando i pagamenti richiesti, in assenza del completamento delle opere, così come anche il direttore tecnico del cantiere, Sig. (doc. 11 e doc. 12 di parte opponente), il quale, peraltro, in data 18 CP_3
gennaio 2021 (doc. 13 di parte opponente) ha invitato le parti a trovare una definizione della controversia anche in ordine ai rilievi sui conteggi proposti da (docc. 2 e 3 di parte CP_1
opposta).
In tale contesto, e hanno siglato, in data 25.1.2021, un Accordo (doc. 2 di Parte_1 CP_1
parte opponente), che prevedeva la ripresa dei lavori nel cantiere entro e non oltre una settimana dalla pagina 5 di 13 data dell'accordo (25.1.2021) e la consegna delle opere non ancora terminate entro e non oltre quindici giorni dalla ripresa dei lavori.
Si riporta il testo dell'accordo per esteso:
pagina 6 di 13 È incontestato che l'opposta non abbia terminato i lavori oggetto dell'accordo, abbandonando definitivamente il cantiere in data 08.02.2021. Come sopra accennato, infatti, già nel proprio ricorso per rilascio del decreto ingiuntivo qui opposto ha attribuito la colpa della mancata CP_1
terminazione dei lavori alla controparte, in particolare deducendo che: “Venivano eseguiti tutti i lavori possibili in mancanza dei ponteggi che l'ingiunta si era impegnata a montare. Poiché nonostante i ripetuti solleciti verbali e scritti (docc. 4-8) non venivano montati i ponteggi in data 07.02.2021 la ricorrente si vedeva costretta a lasciare il cantiere, avendo terminato tutti i lavori possibili senza ponteggi con maggiori costi di forza lavoro. Inoltre, non venivano svolti i lavori extra accordo, perché
l'ingiunta non riscontrava la comunicazione inviata unitamente al preventivo (doc. 9 e 10)”.
Dall'esame delle testimonianze assunte e sulla base delle risultanze della CTU, le cui conclusioni, fatte alcune eccezioni di cui meglio si dirà infra, vengono fatte proprie e condivise dal tribunale in quanto prive di contraddizioni logiche e adeguatamente motivate, è emerso che il valore delle opere effettivamente non terminate dall'opposta, tra quelle indicate nell'accordo del 25.01.2021, ammonta ad
€ 2.140,00.
In particolare, l'opposta non ha terminato le seguenti voci:
a) “completamento totale del graffiato intonachino su tutto il cappotto esterno dei muri perimetrali dell'edificio”, per un valore che il CTU ha stimato in € 590,10. pagina 7 di 13 In relazione a tale voce il consulente ha evidenziato che a fronte di un totale di 384,25 m² di lavorazioni da eseguire, a parere della committenza ne sarebbero stati eseguiti 67,45 mentre, secondo la ditta appaltatrice 316,51.
Il consulente ha ritenuto più verosimile la prospettazione operata dall'opposta, traendo le sue conclusioni anche alla luce della documentazione fotografica di cui ai documenti 40-44 da questa depositati e risalenti alla data del 24.02.201.
L'argomentazione del consulente risulta convincente e va condivisa.
Infatti, dalla circostanza che la fattura in acconto emessa dalla ditta AF (doc. 20 di parte opponente) è stata emessa proprio in data 24.02.2021, mentre quella definitiva in data 25.05.2021, può ragionevolmente desumersi che le fotografie sopra richiamate, in cui si può notare l'intradosso già terminato, siano state scattate poco dopo l'inizio delle lavorazioni da parte della terza ditta intervenuta e che, dunque, raffigurino una situazione non dissimile da quella rappresentata dalla ditta appaltatrice al momento dell'abbandono del cantiere. Di ciò si trae ulteriore conferma nelle stesse allegazioni della parte opponente nel proprio atto introduttivo in cui afferma che “tale area di intervento era infinitesimale rispetto a tutte le opere ancora da terminare”.
Sul punto, lo stesso legale rappresentante della ditta AF ha dichiarato nel corso della sua audizione testimoniale che si trattava solo di ritocchi: “all'esterno abbiamo eseguito solo dei ritocchi che non richiedevano un ponteggio”.
Tale ultimo inciso ci consente di affrontare la questione relativa all'imputabilità dell'inadempimento alla società opposta, considerato che quest'ultima ha eccepito di non aver potuto terminare il lavoro per assenza di ponteggi che erano stati rimossi prima del suo ritorno in cantiere successivamente all'accordo del 25.01.2021.
La dichiarazione del testimone in relazione alla possibilità di eseguire il lavoro anche senza i ponteggi è supportata anche dalle conclusioni cui è giunto il CTU secondo il quale il lavoro poteva essere eseguito anche con un semplice trabatello.
A fronte dell'allegazione di inadempimento effettuata dall'opponente l'opposta non ha dunque fornito la prova liberatoria.
Deve pertanto ritenersi corretta la conclusione del CTU, così come il calcolo secondo il quale a fronte di 384,25 m², risulta la prova che l'impresa ne abbia eseguiti 316,51, con una differenza di 7,75 m² che moltiplicati per un importo di 8,71 €/ m², determina la somma complessiva di € 590,10.
b) “Le spallette del cappotto vano ascensore” del valore di € 1.300,00;
pagina 8 di 13 Sul punto, il CTU ha ritenuto imputare ad entrambe le parti in ragione della metà ciascuna l'importo complessivo del costo dei lavori sul presupposto che non sarebbe stato possibile interpretare la loro volontà. L'argomentazione svolta dal CTU a tal riguardo è la seguente:
“Ad avviso di chi scrive, l'inciso le spallette del cappotto, che figura nell'accordo del 25.01.2021 tra i lavori compresi, non è chiaro e si presta a diverse possibili interpretazioni.
Se si intendessero le spallette ed il cappotto, dovrebbe darsi ragione alla committenza, cioè concludersi che anche i tamponamenti laterali entravano a far parte dell'accordo e l'impresa non potrebbe vantare richieste di pagamenti aggiuntivi.
Viceversa, se si intendesse il cappotto sulle spallette, allora le spallette intese come i tamponamenti in cartongesso a fianco delle porte apparirebbero come non comprese nell'accordo e
l'impresa potrebbe chiederne il pagamento extra.
Preso atto del difetto di testo nell'accordo del 25.01.2021, il ctu nel prosieguo assume quale importo della prestazione la somma di 1.300 € di cui all'offerta di in allegato nr. 34 al suo CP_1
fascicolo di causa e lo suddivide per metà a carico della committenza e per la restante metà a carico dell'impresa”.
Dall'esame del tenore letterale dell'accordo, valutato alla luce di quella che era la situazione del cantiere al momento della stipulazione del medesimo, si deve ritenere che la voce in esame fosse ricompresa nell'importo complessivamente concordato di € 19.240, iva compresa.
Infatti, l'accordo prevede: “le spallette del cappotto vano ascensore verranno completate con la rasatura pari a centimetri 16 equivalente allo spessore dei pannelli posati”. Dalla formulazione si desume che le parti intendessero ottenere un risultato complanare ai pannelli già posati, sicché appare evidente che intendessero riferirsi alla prima ipotesi considerata dal consulente, ovvero alle spallette ed al cappotto. A ciò consegue che anche i tamponamenti laterali entravano a far parte dell'accordo e l'impresa non può vantare richieste di pagamenti aggiuntivi.
Del resto, l'accordo prevede espressamente la possibilità di richiedere importi ulteriori rispetto a quello concordato, solo nell'ipotesi di lavori extra per esigenze del cliente. Le lavorazioni in questione attengono invece all'ultimazione dell'opera indipendentemente dalle richieste dei clienti.
Per tale ragione, l'importo complessivo va decurtato da quanto dovuto alla società opposta per tale voce.
c) Stuccatura di alcuni frutti elettrici per cui il consulente ha ritenuto congruo applicare una decurtazione di € 250,00.
pagina 9 di 13 L'accordo del 25.01.2021 reca un consuntivo di € 185.000, oltre iva al 4% per totali 192.400,00, di cui
€ 106.916,40 compresivi di iva già corrisposti prima dell'accordo, € 66.243,60 iva compresa, corrisposti al momento dell'accordo, con uno scoperto di € 19.240,00 iva compresa.
Detratti da tale ultimo importo, quelli relativi alle lavorazioni non eseguite, si ottiene un totale ancora dovuto all'opposta di € 17.099,99, oltre interessi moratori ex art. 4 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo.
3. La parte opponente ha formulato una domanda riconvenzionale avente ad oggetto le seguenti pretese:
- € 29.820,49 a titolo di danno emergente per maggiori esborsi di interessi bancari passivi, a causa del ritardo nella stipulazione dei rogiti di vendita degli appartamenti non terminati entro il termine indicato nel contratto d'appalto;
- € 19.240,00 a titolo di penali da ritardo, pattuite nel contratto di appalto che in forza della risoluzione della transazione del 25.01.2021 avrebbe riacquistato efficacia;
- € 10.913,75 a titolo di danno emergente pari alla differenza tra l'importo corrisposto alla ditta
AF per la realizzazione delle opere non terminate dall'opposta e l'importo a questa spettante in forza dell'accordo del 25.01.2021.
In relazione alle prime due voci di danno da ultimo esaminate, va osservato che a fronte della mancata domanda da parte dell'opponente di declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento da parte di , nonché dell'assenza nell'accordo del 25.01.2021 di una clausola da cui far CP_1 discendere l'automatica riviviscenza dell'originario contratto in ipotesi di inadempimento della transazione, è quest'ultima che continua a regolare i rapporti tra le parti, con la conseguenza che l'opponente, non può far valere alcuna pretesa che si fondi sulle obbligazioni oggetto del contratto d'appalto stipulato.
Le relative domande vanno dunque respinte.
La pretesa avanzata in via riconvenzionale e relativa ai costi sostenuti per l'intervento della ditta
AF risulta parimenti infondata.
In tema di garanzia per vizi dell'appalto, l'accettazione e non la mera consegna dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. n. 11748 del 03/05/2019).
pagina 10 di 13 Va da sé che l'onere gravante sul committente è quello di fornire un'allegazione sufficientemente precisa, tale da consentire alla controparte di fornire la prova liberatoria.
In primo luogo, si condivide quanto esposto dal consulente ing. nel proprio elaborato, circa la Per_1
non verosimiglianza dei costi sostenuti per la terminazione delle opere lasciate incompiute dall'opposta che, come sopra visto, avevano un valore di gran lunga inferiore all'importo fatturato dalla AF
(cfr. CTU “Certamente l'ammontare della richiesta superiore ai 30.000 € fa sì che non possa ragionevolmente trattarsi - se non in parte minimale - delle opere lasciate incomplete dall'impresa al momento della sua fuoriuscita dal cantiere. Resta dunque da chiedersi se vi sia la prova del fatto che i costi della ditta AF si riferiscano all'eliminazione dei vizi delle opere eseguite dalla società opposta”).
Inoltre, caso che ci occupa l'opponente non ha mai precisato entro i termini delle preclusioni assertive in cosa consistessero gli asseriti vizi delle opere, né di ciò si è avuto conferma all'esito dell'istruttoria orale.
Le informazioni rese dal teste AF appaiono riferirsi per lo più al mancato completamento dei lavori oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, già preso in considerazione dal CTU e non, invece, alla necessità di rimuovere dei vizi per opere eseguite non regola d'arte.
Il teste si riferisce a lavori relativi all'installazione di faretti che risultano estranei all'accordo del
25.01.2021, nonché a lavorazioni relative ai rivestimenti esterni dell'ascensore, dunque alle spallette già considerate dal consulente nella valutazione delle opere non terminate, così come a interventi di rasatura e ritocchi del cappotto, anch'essi ricompresi nell'offerta e già valutati dal CTU.
A quanto esposto va aggiunto che il teste ha evidenziato che le ditte terze avevano causato Tes_1
delle macchie su muri già finiti, nonché danneggiato paraspigoli e abbandonato materiali sporchi appoggiati alle pareti, circostanze che possono aver determinato la successiva necessità di intervenire con dei ritocchi e non imputabili alla ditta opposta.
Ancora, il teste ha dichiarato che sebbene mancasse il completamento di un controsoffitto con Tes_2
strisce led all'interno di un appartamento, ciò era dipeso dal fatto che non si sapeva chi dovesse fornire il profilo, chi dovesse cablare l'impianto ecc., circostanze prodromiche alla terminazione dei lavori e non dipendenti dalla . CP_1
Per quanto concerne la tinteggiatura dei garage eseguita dalla ditta AF, tale lavorazione non era ricompresa nell'accordo del 25.01.2021, sicché nessun obbligo gravava sull'opposta e i costi relativi all'esecuzione di tali opere non può esserle addebitata (cfr. CTU: “La fattura in doc. 30 ammonta complessivamente a 2.150 € e ha ad oggetto prevalentemente la realizzazione della tinteggiatura pagina 11 di 13 interna garage interrato. Dunque, una prestazione che non sembrerebbe potersi ricondurre nemmeno lontanamente alle opere di cui alla scrittura del 25.1.2021.. Lo stesso sembrerebbe potersi dire sostanzialmente anche per la fattura di 2.310,14 € in doc.31, che si costituisce prevalentemente di forniture di (un adesivo cementizio da utilizzarsi p.e. per la posa di piastrelle), di Pt_2 CP_4
(una pittura per interni) e di prismi 12X50X50 in cemento forati. Ebbene, di queste forniture, solo la seconda – per un subtotale di 585,20 € - potrebbe essere teoricamente compatibile con le opere di cui alla scrittura del 25.1.2021, ma non può nemmeno escludersi che la fornitura si riferisse p.e. al garage interrato come sopra, che invece certamente esula dall'accordo”)
In conclusione, la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente va respinta.
All'esito del giudizio l'opposizione risulta fondata solo in parte. Il decreto ingiuntivo n. 1192.2021 del
Tribunale di Bolzano va pertanto revocato e la parte opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 17.099,99, oltre interessi moratori ex art. 4 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo.
4. risulta solo in parte vittoriosa in merito all'opposizione, mentre è totalmente Parte_1
soccombente in relazione alle domande riconvenzionali svolte. L'opponente va dunque condannata a rifondere all'opposta quattro quinti delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni per le cause con valore da € 52.001,00 a € 260.000,00 (applicazione del principio della liquidazione in base al petitum) che per il restante quinto restano compensate.
All'opposta andranno inoltre rimborsate le spese di CTP come da relativa fattura depositata in data
17.09.2024, esclusa iva che per l'opposta non costituisce un costo.
Ai sensi dell'art. 653, ultimo comma c.p.c. all'opposta vanno altresì refuse quattro quinti delle spese e degli onorari del procedimento monitorio che vengono liquidati in applicazione del DM 55/2014 nella versione in vigore all'epoca della presentazione del ricorso nei valori medi previsti per i procedimenti monitori con valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 e che per il restante quinto restano compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1192/2021 del Tribunale di Bolzano opposto;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1
dell'importo di € 17.099,99, oltre interessi moratori ex art. 4 d.lgs. n. Controparte_1
231/2002 dalla scadenza al saldo;
pagina 12 di 13 4) rigetta le domande riconvenzionali svolte da Parte_1
5) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 [...]
quattro quinti delle spese del presente giudizio di opposizione che per il restante CP_1 quinto restano compensate e che nel complesso vengono liquidate in € 14.103,00 per compenso, oltre €
1.058,40 per spese di CTP, oltre al 15% rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge
4) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 [...]
quattro quinti delle spese di lite del procedimento monitorio che per il restante quinto CP_1
restano compensate e che nel complesso vengono liquidate in € 540,00 per compenso, oltre € 145,50 per esborsi, oltre al 15% rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
Così deciso in Bolzano il 10.02.2025.
Il Giudice
Morris Recla
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Morris Recla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3699/2021 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Morelli Pietro Claudio Antonio del Foro di Milano, giusta procura in atti;
opponente;
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Sandoli Andrea del Foro di Bolzano, giusta procura in atti;
opposta;
***
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1192/2021 del Tribunale di Bolzano.
Conclusioni del Procuratore della parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis, così decidere e provvedere:
IN VIA PRINCIPALE:
1. premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, revocare e/o dichiarare inesistente e/o nullo
e/o inefficace il decreto opposto N. 1192/2021 R.G. N. 2994/2021, con ogni conseguente statuizione di legge;
2. premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, dichiarare comunque non dovuto l'importo ex adverso azionato, anche in via riconvenzionale, la cui domanda deve essere dichiarata inammissibile;
IN VIA RICONVENZIONALE:
pagina 1 di 13
3. premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, condannare (P.VA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro P.VA_1
59.974,24, o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
IN VIA SUBORDINATA:
4. ridurre la pretesa creditoria di (P.VA , nella misura e per Controparte_1 P.VA_1
le ragioni dedotte in narrativa, anche in compensazione con la somma dovuta dalla stessa in riconvenzione ed anche alla luce delle risultanze della CTU;
5. emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia a tutela delle legittime ragioni di
[...]
Parte_1
IN OGNI CASO:
- condannare (P.VA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1
pro tempore, al pagamento di una somma, anche stabilita equitativamente dal Giudice, a titolo risarcitorio ex art. 96 c.p.c.;
- condannare (P.VA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1
pro tempore, al pagamento in favore della società dei diritti e degli Parte_1
onorari tutti (comprese le spese generali al 15%) del presente procedimento, maggiorati ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, in virtù della particolare redazione dell'atto, al pagamento di tutte le spese del CTU, poste provvisoriamente a carico dell'opponente con provvedimento del
5.8.2024, nonché le spese occorse per il CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ove il Giudice lo ritenesse opportuno, si chiede l'ammissione di tutte le prove anche testimoniali di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 e 3 non ammesse, con i relativi testi indicati” del Procuratore della parte opposta:
“nel merito in via principale:
- per le ragioni esposte in narrativa, respingersi le conclusioni tutte anche in via riconvenzionale come formulate dall'opponente nei confronti dell'opposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto del
Tribunale di Bolzano n. 1192/2021 RG n. 2994/2021 dd. 19.09.2021, limitatamente all'importo di €
17.690,30 (pari ad € 19.240,00, comprensivo di VA - € 1.549,70 comprensivo di VA al 4% per lavori non eseguiti relativamente all'accordo dd. 25.01.2021, così come accertati dal CTU a pag. 16), oltre agli interessi moratori dalla data del dovuto al saldo, così come specificato nel ricorso per decreto ingiuntivo;
pagina 2 di 13 - in ogni caso accertato, per le ragioni esposte in narrativa, che la società è Controparte_1
creditrice nei confronti della della Parte_1 somma residua di € 17.690,30 oltre agli interessi moratori dalla data del dovuto al saldo, sia in forza dell'accordo dd. 25.01.2021, sia in forza del contratto d'appalto, condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società Parte_1
della somma di € 17.690,30 oltre agli interessi moratori dalla data del dovuto al Controparte_1
saldo;
- in ogni caso con integrale rifusione delle competenze e spese del procedimento monitorio e di quello di merito ivi comprese quelle del CTP;
- in via istruttoria insiste sulle prove ed istanze istruttorie formulate nella 2° memoria 183 c.p.c. dd.
08.05.2022 e 3° memoria 183 c.p.c. dd. 07.07.2022 non ammesse con i testi ivi indicati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società otteneva l'emissione da parte del Tribunale di Bolzano del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1192/2021, con cui veniva ingiunto alla società il pagamento Parte_1 della somma di € 19.240,00.
A fondamento del ricorso monitorio veniva posta la scrittura privata di data 25.01.2021 (doc. 1M del fascicolo monitorio) con cui a definizione degli intervenuti rapporti contrattuali di subappalto tra le parti si impegnava a versare la somma di € 19.240,00 al termine dei lavori ancora da Parte_1
eseguirsi ad opera della . CP_1
Con atto di citazione in opposizione di data 05.11.2021 contestava la debenza Parte_1 dell'importo azionato ed in particolare la natura certa, liquida ed esigibile del credito.
Nel dettaglio esponeva che le opere secondo l'originario contratto di subappalto dovevano essere eseguite categoricamente entro il 30.09.2020 con penale giornaliera di € 500,00 in caso di ritardo, ciò in considerazione del fatto che la stessa si era impegnata in sede di preliminare a vendere gli appartamenti n. 1 e 3, rispettivamente entro la data del 30.11.2020 e 31.12.2020.
Deduceva altresì che la a metà dicembre 2020 aveva abbandonato il cantiere, Controparte_1
chiedendo per contro il pagamento di fatture per lavori mai iniziati.
Esponeva inoltre che era stata coltivata una trattativa che trovava il suo epilogo nell'accordo di data
25.01.2021 (doc. 1M del fascicolo monitorio e doc. 31 di parte opposta), con cui l'opponente si obbligava al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 66.243,60 (pari al 90% delle opere) prima della ripresa dei lavori e di quella di € 19.240,00 (pari al 10% delle opere) a seguito della fine dei lavori, avendo convenuto in € 85.483,60 il saldo dovuto. pagina 3 di 13 Il cantiere sarebbe poi stato definitivamente abbandonato dall'opposta in data 08.02.2021 per mancanza di ponteggi.
L'opponente contestava la mancata terminazione dei lavori concordati, nonché la sussistenza di vizi, evidenziando di essersi dovuta rivolgere ad altra impresa per terminare i lavori, con costi di €
30.153,75.
Oltre a ciò, avrebbe sostenuto interessi bancari passivi maggiori per il ritardo nella vendita dei due appartamenti, quantificati in € 29.820,49.
Poiché il contratto sarebbe stato poi risolto dall'opponente il 26.08.202, atteso il carattere non novativo dell'accordo 25.01.2021, sarebbe dovuta la penale giornaliera di € 500,00 stabilita nell'originario contratto a far data dal 30.09.2020.
Con comparsa di data 16.02.2022 si costituiva in giudizio l'opposta esponendo che il ritardo nell'esecuzione dei lavori era imputabile alla opponente per mala gestio del cantiere.
Rilevava di non aver potuto iniziare i lavori e proseguirli con continuità nei termini del cronoprogramma di cantiere (doc. 4 di parte opposta) a causa dei ritardi di altre ditte subappaltatrici incaricate dalla opponente e che ciò era ampiamente documentato dalla corrispondenza prodotta.
In particolare, rilevava che i lavori dell'elettricista nel frattempo sostituito erano iniziati solo in data
09.09.2020, con oltre due mesi di ritardo rispetto al cronoprogramma, mentre i supporti sanitari forniti il 28.07.2020 dovevano essere in base al planning montati il 15.06.2020.
Lamentava la sussistenza di infiltrazioni che avevano danneggiato le proprie opere;
infiltrazioni dovute ai ritardi nel completamento delle opere di isolazione da parte di terze ditte incaricate dalla committente.
Contestava la debenza ed il quantum delle somme richieste in via riconvenzionale dalla controparte, rilevando che i ritardi erano imputabili a terze ditte ed alla direzione lavori e quindi alla stessa opponente.
Precisava di avere terminato tutti i lavori di cui all'accordo di data 25.01.2021 (doc. 31), fatta eccezione per la parte di intonachino graffiato non realizzabile senza i ponteggi e per i lavori extra accordo di cui non erano stati approvati i preventivi.
Affermava la natura novativa del succitato accordo e precisava le conclusioni come sopra riportate.
La causa veniva istruita e successivamente trattenuta in decisione con ordinanza del 07.07.2023 con cui venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza di data 10.01.2024 veniva disposta la rimessione della causa nella fase istruttoria al fine di espletare una CTU sulle opere oggetto dell'appalto e della successiva transazione, pagina 4 di 13 nonché sulla congruità dei costi indicati nella fattura della ditta AF, intervenuta dopo il definitivo abbandono del cantiere da parte di . CP_1
All'esito delle operazioni consulenziali, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Si procede ora alla ricostruzione della vicenda contrattuale che ha visto coinvolte le parti, sulla base delle risultanze istruttorie.
è una società che si occupa di sviluppo immobiliare di fabbricati ad uso abitativo e non. Parte_1
In particolare, ha costruito gli immobili di lusso presso DO Parte_1 Controparte_2
(VR), in via delle Giare, costituiti da 6 unità abitative con relativa piscina e zona relax nelle parti comuni. L'opponente, al fine di ultimare gli immobili, ha appaltato alla le opere Controparte_1 di “Rivestimento Termico a Cappotto”, “Strutture a Secco”, “Lastre Speciali”, “Fori Impianti” e
“Tinteggiatura Interna” per il proprio cantiere , in Via delle Giare, in DO Controparte_2
(VR), come da contratto e relativa offerta del 29.5.2020, accettata e sottoscritta dalle parti (doc. 3 di parte opponente).
Tutti i suddetti lavori di fornitura e posa in opera da parte di avrebbero dovuto terminare CP_1 tassativamente entro la data del 30.9.2020. In considerazione dell'importanza della data pattuita per la consegna dei lavori, le parti hanno di comune accordo stabilito una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo di consegna da parte di . Tale penale era stata pattuita in funzione del fatto che CP_1
in data 28.5.2020 e 19.6.2021 erano stati già sottoscritti alcuni preliminari di compravendita (doc. 4 e doc. 5 di parte opponente) che prevedevano la data di consegna degli appartamenti acquistati ai clienti finali, rispettivamente per il 30.11.2020 e 31.12.2020.
È incontestato che non ha consegnato le opere nei termini pattuiti, così come la CP_1 circostanza che l'appaltatrice abbia abbandonato il cantiere nel mese di dicembre 2020.
Il legale rappresentante della , che curava la contabilità ed i pagamenti, ha rammostrato le Parte_1 sue perplessità al riguardo al modus procedendi dell'opposta (doc. 9 e doc. 10 di parte opponente), negando i pagamenti richiesti, in assenza del completamento delle opere, così come anche il direttore tecnico del cantiere, Sig. (doc. 11 e doc. 12 di parte opponente), il quale, peraltro, in data 18 CP_3
gennaio 2021 (doc. 13 di parte opponente) ha invitato le parti a trovare una definizione della controversia anche in ordine ai rilievi sui conteggi proposti da (docc. 2 e 3 di parte CP_1
opposta).
In tale contesto, e hanno siglato, in data 25.1.2021, un Accordo (doc. 2 di Parte_1 CP_1
parte opponente), che prevedeva la ripresa dei lavori nel cantiere entro e non oltre una settimana dalla pagina 5 di 13 data dell'accordo (25.1.2021) e la consegna delle opere non ancora terminate entro e non oltre quindici giorni dalla ripresa dei lavori.
Si riporta il testo dell'accordo per esteso:
pagina 6 di 13 È incontestato che l'opposta non abbia terminato i lavori oggetto dell'accordo, abbandonando definitivamente il cantiere in data 08.02.2021. Come sopra accennato, infatti, già nel proprio ricorso per rilascio del decreto ingiuntivo qui opposto ha attribuito la colpa della mancata CP_1
terminazione dei lavori alla controparte, in particolare deducendo che: “Venivano eseguiti tutti i lavori possibili in mancanza dei ponteggi che l'ingiunta si era impegnata a montare. Poiché nonostante i ripetuti solleciti verbali e scritti (docc. 4-8) non venivano montati i ponteggi in data 07.02.2021 la ricorrente si vedeva costretta a lasciare il cantiere, avendo terminato tutti i lavori possibili senza ponteggi con maggiori costi di forza lavoro. Inoltre, non venivano svolti i lavori extra accordo, perché
l'ingiunta non riscontrava la comunicazione inviata unitamente al preventivo (doc. 9 e 10)”.
Dall'esame delle testimonianze assunte e sulla base delle risultanze della CTU, le cui conclusioni, fatte alcune eccezioni di cui meglio si dirà infra, vengono fatte proprie e condivise dal tribunale in quanto prive di contraddizioni logiche e adeguatamente motivate, è emerso che il valore delle opere effettivamente non terminate dall'opposta, tra quelle indicate nell'accordo del 25.01.2021, ammonta ad
€ 2.140,00.
In particolare, l'opposta non ha terminato le seguenti voci:
a) “completamento totale del graffiato intonachino su tutto il cappotto esterno dei muri perimetrali dell'edificio”, per un valore che il CTU ha stimato in € 590,10. pagina 7 di 13 In relazione a tale voce il consulente ha evidenziato che a fronte di un totale di 384,25 m² di lavorazioni da eseguire, a parere della committenza ne sarebbero stati eseguiti 67,45 mentre, secondo la ditta appaltatrice 316,51.
Il consulente ha ritenuto più verosimile la prospettazione operata dall'opposta, traendo le sue conclusioni anche alla luce della documentazione fotografica di cui ai documenti 40-44 da questa depositati e risalenti alla data del 24.02.201.
L'argomentazione del consulente risulta convincente e va condivisa.
Infatti, dalla circostanza che la fattura in acconto emessa dalla ditta AF (doc. 20 di parte opponente) è stata emessa proprio in data 24.02.2021, mentre quella definitiva in data 25.05.2021, può ragionevolmente desumersi che le fotografie sopra richiamate, in cui si può notare l'intradosso già terminato, siano state scattate poco dopo l'inizio delle lavorazioni da parte della terza ditta intervenuta e che, dunque, raffigurino una situazione non dissimile da quella rappresentata dalla ditta appaltatrice al momento dell'abbandono del cantiere. Di ciò si trae ulteriore conferma nelle stesse allegazioni della parte opponente nel proprio atto introduttivo in cui afferma che “tale area di intervento era infinitesimale rispetto a tutte le opere ancora da terminare”.
Sul punto, lo stesso legale rappresentante della ditta AF ha dichiarato nel corso della sua audizione testimoniale che si trattava solo di ritocchi: “all'esterno abbiamo eseguito solo dei ritocchi che non richiedevano un ponteggio”.
Tale ultimo inciso ci consente di affrontare la questione relativa all'imputabilità dell'inadempimento alla società opposta, considerato che quest'ultima ha eccepito di non aver potuto terminare il lavoro per assenza di ponteggi che erano stati rimossi prima del suo ritorno in cantiere successivamente all'accordo del 25.01.2021.
La dichiarazione del testimone in relazione alla possibilità di eseguire il lavoro anche senza i ponteggi è supportata anche dalle conclusioni cui è giunto il CTU secondo il quale il lavoro poteva essere eseguito anche con un semplice trabatello.
A fronte dell'allegazione di inadempimento effettuata dall'opponente l'opposta non ha dunque fornito la prova liberatoria.
Deve pertanto ritenersi corretta la conclusione del CTU, così come il calcolo secondo il quale a fronte di 384,25 m², risulta la prova che l'impresa ne abbia eseguiti 316,51, con una differenza di 7,75 m² che moltiplicati per un importo di 8,71 €/ m², determina la somma complessiva di € 590,10.
b) “Le spallette del cappotto vano ascensore” del valore di € 1.300,00;
pagina 8 di 13 Sul punto, il CTU ha ritenuto imputare ad entrambe le parti in ragione della metà ciascuna l'importo complessivo del costo dei lavori sul presupposto che non sarebbe stato possibile interpretare la loro volontà. L'argomentazione svolta dal CTU a tal riguardo è la seguente:
“Ad avviso di chi scrive, l'inciso le spallette del cappotto, che figura nell'accordo del 25.01.2021 tra i lavori compresi, non è chiaro e si presta a diverse possibili interpretazioni.
Se si intendessero le spallette ed il cappotto, dovrebbe darsi ragione alla committenza, cioè concludersi che anche i tamponamenti laterali entravano a far parte dell'accordo e l'impresa non potrebbe vantare richieste di pagamenti aggiuntivi.
Viceversa, se si intendesse il cappotto sulle spallette, allora le spallette intese come i tamponamenti in cartongesso a fianco delle porte apparirebbero come non comprese nell'accordo e
l'impresa potrebbe chiederne il pagamento extra.
Preso atto del difetto di testo nell'accordo del 25.01.2021, il ctu nel prosieguo assume quale importo della prestazione la somma di 1.300 € di cui all'offerta di in allegato nr. 34 al suo CP_1
fascicolo di causa e lo suddivide per metà a carico della committenza e per la restante metà a carico dell'impresa”.
Dall'esame del tenore letterale dell'accordo, valutato alla luce di quella che era la situazione del cantiere al momento della stipulazione del medesimo, si deve ritenere che la voce in esame fosse ricompresa nell'importo complessivamente concordato di € 19.240, iva compresa.
Infatti, l'accordo prevede: “le spallette del cappotto vano ascensore verranno completate con la rasatura pari a centimetri 16 equivalente allo spessore dei pannelli posati”. Dalla formulazione si desume che le parti intendessero ottenere un risultato complanare ai pannelli già posati, sicché appare evidente che intendessero riferirsi alla prima ipotesi considerata dal consulente, ovvero alle spallette ed al cappotto. A ciò consegue che anche i tamponamenti laterali entravano a far parte dell'accordo e l'impresa non può vantare richieste di pagamenti aggiuntivi.
Del resto, l'accordo prevede espressamente la possibilità di richiedere importi ulteriori rispetto a quello concordato, solo nell'ipotesi di lavori extra per esigenze del cliente. Le lavorazioni in questione attengono invece all'ultimazione dell'opera indipendentemente dalle richieste dei clienti.
Per tale ragione, l'importo complessivo va decurtato da quanto dovuto alla società opposta per tale voce.
c) Stuccatura di alcuni frutti elettrici per cui il consulente ha ritenuto congruo applicare una decurtazione di € 250,00.
pagina 9 di 13 L'accordo del 25.01.2021 reca un consuntivo di € 185.000, oltre iva al 4% per totali 192.400,00, di cui
€ 106.916,40 compresivi di iva già corrisposti prima dell'accordo, € 66.243,60 iva compresa, corrisposti al momento dell'accordo, con uno scoperto di € 19.240,00 iva compresa.
Detratti da tale ultimo importo, quelli relativi alle lavorazioni non eseguite, si ottiene un totale ancora dovuto all'opposta di € 17.099,99, oltre interessi moratori ex art. 4 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo.
3. La parte opponente ha formulato una domanda riconvenzionale avente ad oggetto le seguenti pretese:
- € 29.820,49 a titolo di danno emergente per maggiori esborsi di interessi bancari passivi, a causa del ritardo nella stipulazione dei rogiti di vendita degli appartamenti non terminati entro il termine indicato nel contratto d'appalto;
- € 19.240,00 a titolo di penali da ritardo, pattuite nel contratto di appalto che in forza della risoluzione della transazione del 25.01.2021 avrebbe riacquistato efficacia;
- € 10.913,75 a titolo di danno emergente pari alla differenza tra l'importo corrisposto alla ditta
AF per la realizzazione delle opere non terminate dall'opposta e l'importo a questa spettante in forza dell'accordo del 25.01.2021.
In relazione alle prime due voci di danno da ultimo esaminate, va osservato che a fronte della mancata domanda da parte dell'opponente di declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento da parte di , nonché dell'assenza nell'accordo del 25.01.2021 di una clausola da cui far CP_1 discendere l'automatica riviviscenza dell'originario contratto in ipotesi di inadempimento della transazione, è quest'ultima che continua a regolare i rapporti tra le parti, con la conseguenza che l'opponente, non può far valere alcuna pretesa che si fondi sulle obbligazioni oggetto del contratto d'appalto stipulato.
Le relative domande vanno dunque respinte.
La pretesa avanzata in via riconvenzionale e relativa ai costi sostenuti per l'intervento della ditta
AF risulta parimenti infondata.
In tema di garanzia per vizi dell'appalto, l'accettazione e non la mera consegna dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. n. 11748 del 03/05/2019).
pagina 10 di 13 Va da sé che l'onere gravante sul committente è quello di fornire un'allegazione sufficientemente precisa, tale da consentire alla controparte di fornire la prova liberatoria.
In primo luogo, si condivide quanto esposto dal consulente ing. nel proprio elaborato, circa la Per_1
non verosimiglianza dei costi sostenuti per la terminazione delle opere lasciate incompiute dall'opposta che, come sopra visto, avevano un valore di gran lunga inferiore all'importo fatturato dalla AF
(cfr. CTU “Certamente l'ammontare della richiesta superiore ai 30.000 € fa sì che non possa ragionevolmente trattarsi - se non in parte minimale - delle opere lasciate incomplete dall'impresa al momento della sua fuoriuscita dal cantiere. Resta dunque da chiedersi se vi sia la prova del fatto che i costi della ditta AF si riferiscano all'eliminazione dei vizi delle opere eseguite dalla società opposta”).
Inoltre, caso che ci occupa l'opponente non ha mai precisato entro i termini delle preclusioni assertive in cosa consistessero gli asseriti vizi delle opere, né di ciò si è avuto conferma all'esito dell'istruttoria orale.
Le informazioni rese dal teste AF appaiono riferirsi per lo più al mancato completamento dei lavori oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, già preso in considerazione dal CTU e non, invece, alla necessità di rimuovere dei vizi per opere eseguite non regola d'arte.
Il teste si riferisce a lavori relativi all'installazione di faretti che risultano estranei all'accordo del
25.01.2021, nonché a lavorazioni relative ai rivestimenti esterni dell'ascensore, dunque alle spallette già considerate dal consulente nella valutazione delle opere non terminate, così come a interventi di rasatura e ritocchi del cappotto, anch'essi ricompresi nell'offerta e già valutati dal CTU.
A quanto esposto va aggiunto che il teste ha evidenziato che le ditte terze avevano causato Tes_1
delle macchie su muri già finiti, nonché danneggiato paraspigoli e abbandonato materiali sporchi appoggiati alle pareti, circostanze che possono aver determinato la successiva necessità di intervenire con dei ritocchi e non imputabili alla ditta opposta.
Ancora, il teste ha dichiarato che sebbene mancasse il completamento di un controsoffitto con Tes_2
strisce led all'interno di un appartamento, ciò era dipeso dal fatto che non si sapeva chi dovesse fornire il profilo, chi dovesse cablare l'impianto ecc., circostanze prodromiche alla terminazione dei lavori e non dipendenti dalla . CP_1
Per quanto concerne la tinteggiatura dei garage eseguita dalla ditta AF, tale lavorazione non era ricompresa nell'accordo del 25.01.2021, sicché nessun obbligo gravava sull'opposta e i costi relativi all'esecuzione di tali opere non può esserle addebitata (cfr. CTU: “La fattura in doc. 30 ammonta complessivamente a 2.150 € e ha ad oggetto prevalentemente la realizzazione della tinteggiatura pagina 11 di 13 interna garage interrato. Dunque, una prestazione che non sembrerebbe potersi ricondurre nemmeno lontanamente alle opere di cui alla scrittura del 25.1.2021.. Lo stesso sembrerebbe potersi dire sostanzialmente anche per la fattura di 2.310,14 € in doc.31, che si costituisce prevalentemente di forniture di (un adesivo cementizio da utilizzarsi p.e. per la posa di piastrelle), di Pt_2 CP_4
(una pittura per interni) e di prismi 12X50X50 in cemento forati. Ebbene, di queste forniture, solo la seconda – per un subtotale di 585,20 € - potrebbe essere teoricamente compatibile con le opere di cui alla scrittura del 25.1.2021, ma non può nemmeno escludersi che la fornitura si riferisse p.e. al garage interrato come sopra, che invece certamente esula dall'accordo”)
In conclusione, la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente va respinta.
All'esito del giudizio l'opposizione risulta fondata solo in parte. Il decreto ingiuntivo n. 1192.2021 del
Tribunale di Bolzano va pertanto revocato e la parte opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 17.099,99, oltre interessi moratori ex art. 4 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo.
4. risulta solo in parte vittoriosa in merito all'opposizione, mentre è totalmente Parte_1
soccombente in relazione alle domande riconvenzionali svolte. L'opponente va dunque condannata a rifondere all'opposta quattro quinti delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni per le cause con valore da € 52.001,00 a € 260.000,00 (applicazione del principio della liquidazione in base al petitum) che per il restante quinto restano compensate.
All'opposta andranno inoltre rimborsate le spese di CTP come da relativa fattura depositata in data
17.09.2024, esclusa iva che per l'opposta non costituisce un costo.
Ai sensi dell'art. 653, ultimo comma c.p.c. all'opposta vanno altresì refuse quattro quinti delle spese e degli onorari del procedimento monitorio che vengono liquidati in applicazione del DM 55/2014 nella versione in vigore all'epoca della presentazione del ricorso nei valori medi previsti per i procedimenti monitori con valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 e che per il restante quinto restano compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1192/2021 del Tribunale di Bolzano opposto;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1
dell'importo di € 17.099,99, oltre interessi moratori ex art. 4 d.lgs. n. Controparte_1
231/2002 dalla scadenza al saldo;
pagina 12 di 13 4) rigetta le domande riconvenzionali svolte da Parte_1
5) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 [...]
quattro quinti delle spese del presente giudizio di opposizione che per il restante CP_1 quinto restano compensate e che nel complesso vengono liquidate in € 14.103,00 per compenso, oltre €
1.058,40 per spese di CTP, oltre al 15% rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge
4) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 [...]
quattro quinti delle spese di lite del procedimento monitorio che per il restante quinto CP_1
restano compensate e che nel complesso vengono liquidate in € 540,00 per compenso, oltre € 145,50 per esborsi, oltre al 15% rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
Così deciso in Bolzano il 10.02.2025.
Il Giudice
Morris Recla
pagina 13 di 13