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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 08/05/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 172/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr. Leonardo MODICA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 172/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Marchese Fabrizio Alfonso Maria che la difende giusta procura in atti
E
nato in [...] il [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marchese Pasquale che lo difende giusta procura in atti
RICORRENTI
1 Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Premesso che con ricorso depositato il giorno 6.3.2024 i coniugi
[...]
e hanno congiuntamente Parte_1 Controparte_1
richiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre, che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.2.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
rilevato che dai documenti allegati al ricorso emerge che:
1) i coniugi hanno contratto matrimonio il 27.5.2006 in SCIACCA, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 2006 al n. 29, parte
II, serie A, Ufficio 1;
2) con sentenza del Tribunale di Sciacca del 2.7.2024 è stata omologata separazione fra gli stessi, nella procedura portante il n. 172/2024 r.g.; ritenuto che è, pertanto, ormai maturato il termine d'ininterrotta separazione dei due coniugi, sicché ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge
1.12.1970 n. 898 e succ.mod (art. 1 L.55/2015); ritenuto che non sussistono le condizioni per il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale fra i ricorrenti;
ritenuto che
le pattuizioni fra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
2 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in SCIACCA il giorno 27.5.2006 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile dello Controparte_1 stesso Comune in uso nell'anno 2006 al n. 29, parte II, serie A, Ufficio 1;
2) dispone che quanto alle condizioni inerenti ai rapporti fra le parti si applichino le pattuizioni meglio specificate in ricorso;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
4) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
SCIACCA di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 legge 1.12.1970 n.
898 e succ. mod.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, l'8.5.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico
e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio
Tricoli.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr. Leonardo MODICA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 172/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Marchese Fabrizio Alfonso Maria che la difende giusta procura in atti
E
nato in [...] il [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marchese Pasquale che lo difende giusta procura in atti
RICORRENTI
1 Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Premesso che con ricorso depositato il giorno 6.3.2024 i coniugi
[...]
e hanno congiuntamente Parte_1 Controparte_1
richiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre, che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.2.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
rilevato che dai documenti allegati al ricorso emerge che:
1) i coniugi hanno contratto matrimonio il 27.5.2006 in SCIACCA, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 2006 al n. 29, parte
II, serie A, Ufficio 1;
2) con sentenza del Tribunale di Sciacca del 2.7.2024 è stata omologata separazione fra gli stessi, nella procedura portante il n. 172/2024 r.g.; ritenuto che è, pertanto, ormai maturato il termine d'ininterrotta separazione dei due coniugi, sicché ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge
1.12.1970 n. 898 e succ.mod (art. 1 L.55/2015); ritenuto che non sussistono le condizioni per il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale fra i ricorrenti;
ritenuto che
le pattuizioni fra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
2 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in SCIACCA il giorno 27.5.2006 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile dello Controparte_1 stesso Comune in uso nell'anno 2006 al n. 29, parte II, serie A, Ufficio 1;
2) dispone che quanto alle condizioni inerenti ai rapporti fra le parti si applichino le pattuizioni meglio specificate in ricorso;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
4) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
SCIACCA di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 legge 1.12.1970 n.
898 e succ. mod.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, l'8.5.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico
e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio
Tricoli.
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