TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/07/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 5904/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CC SS Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. AN AF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5904/2020 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SCIALANCA Parte_1 C.F._1 PINA
ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. SCIO' CP_1 C.F._2 FRANCESCA ROMANA
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni. La causa è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 4.11.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 472/2022, pubblicata in data 5.03.2022, il tribunale di Velletri ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Ciampino il 28.09.1980. Il giudizio è stato poi istruito con riferimento alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, che circoscrive l'oggetto del contendere. Infatti, inammissibile è la domanda di scioglimento della comunione esistente sulla casa coniugale, in quanto soggetta a diverso rito e priva dei requisiti della connessione forte. Analogamente nulla dovrà disporsi sulla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale poiché, dall'analisi del decreto di omologa della separazione (cfr. decreto di omologa del tribunale di Velletri n. 5169/2016 del 16.06.2016), si evince che le parti hanno inteso lasciare al convenuto la disponibilità dell'immobile contestualmente dichiarando che entrambi i figli ( nato Persona_1 il 23.08.1986 e nata il [...]) fossero economicamente indipendenti. Persona_2 L'assegnazione presuppone che vi siano i figli da tutelare, in quanto minori, ovvero maggiorenni e non economicamente autosufficienti. In difetto di tali circostanze, come avvenuto nel caso in esame, non sorge alcun diritto all'assegnazione della casa coniugale, in quanto i fatti posti a fondamento del decreto di omologa sono coperti dal giudicato rebus sic stantibus. L'attrice ha insistito nel riconoscimento dell'assegno divorzile rappresentando di essere affetta da gravi problemi di salute (neuropatie per le quali è stata riconosciuta l'invalidità totale, oltre che l'inabilità lavorativa al 100%) e lamentando il peggioramento delle condizioni patrimoniali rispetto al momento della separazione, in quanto ella ha perso il godimento del reddito di cittadinanza (in quanto intestataria, insieme al convenuto, della casa coniugale) e gode unicamente della pensione di invalidità per circa 291,00 euro mensili. Il sig. invece, avrebbe redditi da pensione pari a CP_1 circa 1.400,00 euro mensili. Il convenuto, costituitosi, si è opposto alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, eccependo che l'attrice, da anni, ha intrapreso una stabile relazione con CP_2 Così ricostruite sinteticamente le allegazioni delle parti, il collegio ritiene infondata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile per le ragioni di seguito indicate. Dall'analisi della documentazione acquisita in atti, nonché dell'istruttoria svolta, è emerso che l'attrice, quantomeno a far data dal 2017, ha iniziato una relazione sentimentale con tale Persona_3 sfociata nella convivenza, dapprima presso l'immobile sito in Marino, via Agostino Paris n. 20, e poi presso l'abitazione ubicata in Albano Laziale, via Olivella n. 147 (cfr. certificati in atti). Che è unito da relazione sentimentale con l'attrice è stato confermato da tutti i testimoni CP_2 escussi (sia a prova diretta in favore della parte convenuta che a prova contraria in favore dell'attrice). In particolare, la teste ha confermato l'esistenza della relazione a partire dall'anno Persona_2 2017 (cfr. verbale d'udienza del 20.11.2023); ugualmente il teste il quale, Testimone_1 sentito nella stessa udienza, ha confermato la circostanza a partire da circa 4 o cinque anni addietro. Circostanza confermata dalla teste e dal teste il quale ha riferito che Testimone_2 Testimone_3 dal 2014 al 2016 il sig. era già presente nella vita della sebbene i due non CP_2 Parte_1 convivessero. La circostanza che la convivenza sia intervenuta successivamente e, in particolare, dall'anno 2019 (in Marino e poi proseguita presso altra abitazione) nulla toglie, in ragione del protrarsi della relazione sentimentale (ormai di durata quasi decennale), che tra la sig.ra e il sg. i è affermata Parte_1 CP_2 una relazione seria, basata su una progettualità comune e dal cui legame sono sorti reciproci doveri di solidarietà idonei a recidere il vincolo con la pregressa vita matrimoniale, quantomeno sotto il profilo della componente assistenziale dell'assegno divorzile. Infatti, l'esistenza cd. convivenza di fatto si realizza allorché due persone maggiorenni sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, dovendosi così porre l'accento sull'esistenza di un legame affettivo stabile, volto alla reciproca assistenza morale e materiale, costituente l'unico requisito indispensabile perché si possa configurare una convivenza di fatto, che, dunque, non necessariamente presuppone la coabitazione (cfr. Cass. ord. n. 14151/2022; cfr. Cass. 13 aprile 2018, n. 9178; Cass. 21 marzo 2013, n. 7128). Accertato che l'attrice ha un nuovo e saldo legame sentimentale, deve evidenziarsi che l'eventuale riconoscimento dell'assegno divorzile potrà essere considerato solo in ragione della cd. componente compensativo perequativa, ossia qualora il nuovo vincolo non ha cancellato le conseguenze derivanti dallo squilibrio reddituale e patrimoniale dei coniugi, originato in ragione delle scelte di carattere endo-familiare. Il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge” (cfr. Cass. SS.UU. 32198/2021). Sul punto, tuttavia, la domanda dell'attrice non è adeguatamente provata, in quanto sfornita di specifiche allegazioni e articolazione di mezzi istruttori (cfr. memoria istruttoria), in ordine alla componente compensativa. Gli elementi addotti (peggioramento delle condizioni reddituali e sanitarie dell'attrice rispetto all'epoca della separazione), infatti, rientrano nella cd. componente assistenziale. Negli atti non si rinviene uno specifico riferimento all'impostazione della vita coniugale, ad una rigida bipartizione dei ruoli e all'esistenza di uno squilibrio reddituale tra le parti che ancora sia legato alla pregressa unione e meriti, all'attualità, di essere compensato. E' onere della richiedente provare l'apporto fornito al patrimonio comune o dell'altro coniuge, anche mediante lo svolgimento di attività di lavoro casalingo e di accudimento della prole, che assume pari dignità rispetto ad altro lavoro professionale. Ciò, tuttavia, non può essere oggetto di presunzione da parte del collegio ma richiede che vengano sottoposti al tribunale concreti elementi in fatto idonei ad essere oggetto di valutazione. Del resto, non vi è nesso tra le attuali condizioni patrimoniali delle parti e la vita coniugale. Il convenuto è percettore di una pensione di circa 1.000,00 euro mensili, poi maggiorata dell'indennità di accompagnamento e gode della casa coniugale. L'attrice è percettrice di un assegno di invalidità di circa 300,00 euro mensili, ha una stabile relazione ed è contitolare della casa coniugale, di cui può ottenere la liquidazione della quota, ovvero la corresponsione di un'indennità di occupazione. In tal senso, quindi, non vi è neppure prova di uno squilibrio. Peraltro, lo squilibrio andrebbe comunque ricondotto a concrete scelte di carattere endofamiliari, che non è possibile ravvisare in relazione alla genericità delle allegazioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, considerata l'unicità della questione scrutinata.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dà atto della sentenza parziale n. 472/2022 del 5.03.2022, con cui il tribunale di Velletri ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Ciampino il 28.09.1980.
- Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione esistente sulla casa coniugale.
- Dichiara inammissibile la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
- Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile. - Condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in Euro 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il giudice rel.
AN AF
Il Presidente
CC SS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CC SS Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. AN AF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5904/2020 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SCIALANCA Parte_1 C.F._1 PINA
ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. SCIO' CP_1 C.F._2 FRANCESCA ROMANA
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni. La causa è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 4.11.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 472/2022, pubblicata in data 5.03.2022, il tribunale di Velletri ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Ciampino il 28.09.1980. Il giudizio è stato poi istruito con riferimento alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, che circoscrive l'oggetto del contendere. Infatti, inammissibile è la domanda di scioglimento della comunione esistente sulla casa coniugale, in quanto soggetta a diverso rito e priva dei requisiti della connessione forte. Analogamente nulla dovrà disporsi sulla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale poiché, dall'analisi del decreto di omologa della separazione (cfr. decreto di omologa del tribunale di Velletri n. 5169/2016 del 16.06.2016), si evince che le parti hanno inteso lasciare al convenuto la disponibilità dell'immobile contestualmente dichiarando che entrambi i figli ( nato Persona_1 il 23.08.1986 e nata il [...]) fossero economicamente indipendenti. Persona_2 L'assegnazione presuppone che vi siano i figli da tutelare, in quanto minori, ovvero maggiorenni e non economicamente autosufficienti. In difetto di tali circostanze, come avvenuto nel caso in esame, non sorge alcun diritto all'assegnazione della casa coniugale, in quanto i fatti posti a fondamento del decreto di omologa sono coperti dal giudicato rebus sic stantibus. L'attrice ha insistito nel riconoscimento dell'assegno divorzile rappresentando di essere affetta da gravi problemi di salute (neuropatie per le quali è stata riconosciuta l'invalidità totale, oltre che l'inabilità lavorativa al 100%) e lamentando il peggioramento delle condizioni patrimoniali rispetto al momento della separazione, in quanto ella ha perso il godimento del reddito di cittadinanza (in quanto intestataria, insieme al convenuto, della casa coniugale) e gode unicamente della pensione di invalidità per circa 291,00 euro mensili. Il sig. invece, avrebbe redditi da pensione pari a CP_1 circa 1.400,00 euro mensili. Il convenuto, costituitosi, si è opposto alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, eccependo che l'attrice, da anni, ha intrapreso una stabile relazione con CP_2 Così ricostruite sinteticamente le allegazioni delle parti, il collegio ritiene infondata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile per le ragioni di seguito indicate. Dall'analisi della documentazione acquisita in atti, nonché dell'istruttoria svolta, è emerso che l'attrice, quantomeno a far data dal 2017, ha iniziato una relazione sentimentale con tale Persona_3 sfociata nella convivenza, dapprima presso l'immobile sito in Marino, via Agostino Paris n. 20, e poi presso l'abitazione ubicata in Albano Laziale, via Olivella n. 147 (cfr. certificati in atti). Che è unito da relazione sentimentale con l'attrice è stato confermato da tutti i testimoni CP_2 escussi (sia a prova diretta in favore della parte convenuta che a prova contraria in favore dell'attrice). In particolare, la teste ha confermato l'esistenza della relazione a partire dall'anno Persona_2 2017 (cfr. verbale d'udienza del 20.11.2023); ugualmente il teste il quale, Testimone_1 sentito nella stessa udienza, ha confermato la circostanza a partire da circa 4 o cinque anni addietro. Circostanza confermata dalla teste e dal teste il quale ha riferito che Testimone_2 Testimone_3 dal 2014 al 2016 il sig. era già presente nella vita della sebbene i due non CP_2 Parte_1 convivessero. La circostanza che la convivenza sia intervenuta successivamente e, in particolare, dall'anno 2019 (in Marino e poi proseguita presso altra abitazione) nulla toglie, in ragione del protrarsi della relazione sentimentale (ormai di durata quasi decennale), che tra la sig.ra e il sg. i è affermata Parte_1 CP_2 una relazione seria, basata su una progettualità comune e dal cui legame sono sorti reciproci doveri di solidarietà idonei a recidere il vincolo con la pregressa vita matrimoniale, quantomeno sotto il profilo della componente assistenziale dell'assegno divorzile. Infatti, l'esistenza cd. convivenza di fatto si realizza allorché due persone maggiorenni sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, dovendosi così porre l'accento sull'esistenza di un legame affettivo stabile, volto alla reciproca assistenza morale e materiale, costituente l'unico requisito indispensabile perché si possa configurare una convivenza di fatto, che, dunque, non necessariamente presuppone la coabitazione (cfr. Cass. ord. n. 14151/2022; cfr. Cass. 13 aprile 2018, n. 9178; Cass. 21 marzo 2013, n. 7128). Accertato che l'attrice ha un nuovo e saldo legame sentimentale, deve evidenziarsi che l'eventuale riconoscimento dell'assegno divorzile potrà essere considerato solo in ragione della cd. componente compensativo perequativa, ossia qualora il nuovo vincolo non ha cancellato le conseguenze derivanti dallo squilibrio reddituale e patrimoniale dei coniugi, originato in ragione delle scelte di carattere endo-familiare. Il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge” (cfr. Cass. SS.UU. 32198/2021). Sul punto, tuttavia, la domanda dell'attrice non è adeguatamente provata, in quanto sfornita di specifiche allegazioni e articolazione di mezzi istruttori (cfr. memoria istruttoria), in ordine alla componente compensativa. Gli elementi addotti (peggioramento delle condizioni reddituali e sanitarie dell'attrice rispetto all'epoca della separazione), infatti, rientrano nella cd. componente assistenziale. Negli atti non si rinviene uno specifico riferimento all'impostazione della vita coniugale, ad una rigida bipartizione dei ruoli e all'esistenza di uno squilibrio reddituale tra le parti che ancora sia legato alla pregressa unione e meriti, all'attualità, di essere compensato. E' onere della richiedente provare l'apporto fornito al patrimonio comune o dell'altro coniuge, anche mediante lo svolgimento di attività di lavoro casalingo e di accudimento della prole, che assume pari dignità rispetto ad altro lavoro professionale. Ciò, tuttavia, non può essere oggetto di presunzione da parte del collegio ma richiede che vengano sottoposti al tribunale concreti elementi in fatto idonei ad essere oggetto di valutazione. Del resto, non vi è nesso tra le attuali condizioni patrimoniali delle parti e la vita coniugale. Il convenuto è percettore di una pensione di circa 1.000,00 euro mensili, poi maggiorata dell'indennità di accompagnamento e gode della casa coniugale. L'attrice è percettrice di un assegno di invalidità di circa 300,00 euro mensili, ha una stabile relazione ed è contitolare della casa coniugale, di cui può ottenere la liquidazione della quota, ovvero la corresponsione di un'indennità di occupazione. In tal senso, quindi, non vi è neppure prova di uno squilibrio. Peraltro, lo squilibrio andrebbe comunque ricondotto a concrete scelte di carattere endofamiliari, che non è possibile ravvisare in relazione alla genericità delle allegazioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, considerata l'unicità della questione scrutinata.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dà atto della sentenza parziale n. 472/2022 del 5.03.2022, con cui il tribunale di Velletri ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Ciampino il 28.09.1980.
- Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione esistente sulla casa coniugale.
- Dichiara inammissibile la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
- Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile. - Condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in Euro 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il giudice rel.
AN AF
Il Presidente
CC SS