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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10746/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10746/2023 R.G. LAVORO
TRA
C. F.: , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Carmela Perna e Alessandro Saulino, come da procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù procura generale alle liti, dall'Avv.to
Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/09/2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. INV. CIV N. 07805186 in seguito ad accertamento sanitario del 13.12.2019 che lo riconosceva invalido al 100% con diritto all'Indennità di accompagnamento, con revisione a novembre 2020, per essere affetto da <> ha dedotto che in data 29.11.2021 era stato sottoposto a visita medica di revisione e che la
Commissione Medica aveva accertato una invalidità nella misura del 75%, con decorrenza dal CP_ 29.11.2021; che con nota del 12.05.2023 l' aveva comunicato: “La informo che la pensione numero 07805186 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1.12.2021. Dal ricalcolo è derivato fino al 30 giugno 2023 un debito a suo carico di € 16.235,77”; che non aveva ricevuto alcun provvedimento di revoca del benefico assistenziale in godimento, né era stato mai informato che la prestazione fosse stata revocata, prima della comunicazione di riliquidazione del
12.05.2023; di aver proposto ricorso amministrativo, che non aveva sortito alcun esito.
Dedotto, pertanto, l'irripetibilità della prestazione per difetto di motivazione del provvedimento di indebito, nonché per aver percepito la prestazione in buona fede, facendo affidamento sulla legittimità dell'erogazione, ha chiesto di dichiararlo non tenuto a rimborsare all' la somma pretesa di euro CP_1
16.235,77, vinte le spese di lite con attribuzione. CP_ Instaurato il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda proposta è infondata e come tale va rigettata.
Com'è noto (cfr. Cass. S.U. N° 18046/2010) in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. Ciò naturalmente presuppone che l' abbia correttamente indicato le ragioni poste alla base della CP_1 richiesta di ripetizione dell'indebito in modo da consentire al pensionato un'adeguata difesa. CP_ Dalla documentazione in atti ed in particolare dalla comunicazione inviata dall' il 12.05.2023 si evince che oggetto dell'indebito è l'erronea corresponsione della pensione d'invalidità e dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 01.12.2021 al 12.05.2023, per revoca del beneficio per motivi sanitari, giusta verbale di revisione del 29.11.2021.
Il ricorrente, pur non contestando nel merito la richiesta di restituzione della prestazione da parte dell' per il periodo suindicato, ha dedotto la sua buona fede nella percezione della stessa, che CP_1 veniva di fatto erogata fino alla comunicazione di indebito del maggio 2023 e, quindi, per il periodo dal 1.12.2021 al maggio 2023, in assenza di alcuna prova della comunicazione preventiva di un provvedimento di sospensione o di revoca del beneficio per insussistenza del requisito sanitario prima di tale data.
Come è noto nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass.
N° 1446\2008 in motivazione).
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L.
23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale.
Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal
D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264).
La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'PD
(sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1). Sia il contesto delle disposizioni nel quale la previsione è inserita, sia il riferimento esclusivo alle "pensioni" e non ad altre prestazioni, sia, e soprattutto, la circostanza che il legislatore riserva costantemente una disciplina differenziata per le provvidenze previste a favore degli invalidi civili, rendono manifesto come l'ambito di applicazione sia estraneo al rapporto controverso.
La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L.
n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
Per quanto riguarda la mancanza dei requisiti sanitari, il comma 8 dell'art. 37 della l. n. 448 del 1998 prevede che "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica".
Analogamente, già l'art.
3-ter del D.L. n. 323/96 aveva previsto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvedesse, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
Successivamente il comma 2 dell'art. 52 della l. n. 449 del 1997, relativamente al piano straordinario di verifica delle invalidità civili, aveva previsto che, in caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - provvede entro e non oltre 120 giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma rimanendo impregiudicate le azioni dell'amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e
2946 del codice civile.
Infine, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, CP_ n. 326, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: “Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”. Norma quest'ultima che, implicitamente, riconosce la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate per motivi connessi all'assenza dei requisiti reddituali per il periodo successivo all'entrata in vigore. Il tenore letterale della disposizione speciale porta a ritenere che in caso di superamento della soglia di reddito la ripetibilità non è limitata ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, estendendosi a quelli corrisposti sin dal momento in cui il requisito reddituale era di fatto insussistente.
Né appare contrario al canone di ragionevolezza ed al principio di parità di trattamento la circostanza che il dies a quo della revoca (e dunque della ripetibilità) della prestazione, nei casi del venir meno delle condizioni sanitarie, coincida col diverso momento della visita medica di verifica o del provvedimento di sospensione (cfr. rispettivamente l'art. 52 L n. 449/97 e l'art. 37 L n. 448/98). Non può, infatti, sfuggire che sono ben diverse la posizione dell'invalido che perde i requisiti reddituali e che per ciò stesso si viene a trovare in una situazione di effettivo minor bisogno, della quale non può non essere consapevole, e quella dell'invalido che perde i requisiti solo per un modesto miglioramento delle condizioni fisiche o per una diversa valutazione delle stesse, per il quale la diminuzione dello stato di bisogno è meramente putativa.
Con particolare riguardo al requisito dell'incollocabilità, la S.C. ha ritenuto che i ratei siano da restituire con decorrenza dal provvedimento che accerta l'assenza di tali requisiti e non già con decorrenza dal momento in cui tali requisiti siano venuti a mancare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8970 del 17/04/2014).
Nella fattispecie in esame, questo Tribunale osserva che i profili di doglianza sono infondati. CP_ Preliminarmente, si fa rilevare che legittimamente l' ha ricalcolato la prestazione in godimento rilevando l'esistenza di un indebito a decorrere dal venir meno del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagnamento e della pensione cioè a decorrere dal 1.12.2021 al maggio
2023, come risulta dal verbale di revisione del novembre 2021, che risulta ritualmente comunicato in data 20.12.2021 (cfr. verbale di revisione e relata di notifica prod. ). CP_1 Con riguardo alla dedotta mancata adozione del provvedimento di sospensione e di revoca della prestazione, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione
o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti
(mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni” (cfr.
Cass. 6610/2005, v. Corte Cost. n.448 del 2000, Cass. n. 16260/2003; 26162/2016; 34013/2019)”.
Per effetto dell'accertamento sanitario, quindi, si è determinato il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (il requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione dell'indebito, di talché le somme nel caso in esame sono ripetibili a far data dalla visita di revisione che ha giudicato non più sussistente il requisito sanitario.
La regolare comunicazione del verbale di visita con cui la Commissione Medica ha accertato il venir meno del requisito sanitario per l'invalidità civile (verbale peraltro non impugnato), rileva pertanto al fine di inibire al ricorrente di invocare in suo favore l'affidamento incolpevole nella percezione dei ratei successivi alla comunicazione.
In conclusione, deve ritenersi che l' possa procedere in ogni momento alla verifica della CP_1 persistenza dei requisiti previsti dalla legge, procedendo alla ripetizione dell'indebito entro il termine di prescrizione decennale che nella fattispecie in esame non risulta decorso dal momento dell'indebito CP_ pagamento, laddove la richiesta dell' di restituzione delle somme è stata notificata il 12.05.2023.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi CP_1
€ 1.600,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 29/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10746/2023 R.G. LAVORO
TRA
C. F.: , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Carmela Perna e Alessandro Saulino, come da procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù procura generale alle liti, dall'Avv.to
Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/09/2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. INV. CIV N. 07805186 in seguito ad accertamento sanitario del 13.12.2019 che lo riconosceva invalido al 100% con diritto all'Indennità di accompagnamento, con revisione a novembre 2020, per essere affetto da <> ha dedotto che in data 29.11.2021 era stato sottoposto a visita medica di revisione e che la
Commissione Medica aveva accertato una invalidità nella misura del 75%, con decorrenza dal CP_ 29.11.2021; che con nota del 12.05.2023 l' aveva comunicato: “La informo che la pensione numero 07805186 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1.12.2021. Dal ricalcolo è derivato fino al 30 giugno 2023 un debito a suo carico di € 16.235,77”; che non aveva ricevuto alcun provvedimento di revoca del benefico assistenziale in godimento, né era stato mai informato che la prestazione fosse stata revocata, prima della comunicazione di riliquidazione del
12.05.2023; di aver proposto ricorso amministrativo, che non aveva sortito alcun esito.
Dedotto, pertanto, l'irripetibilità della prestazione per difetto di motivazione del provvedimento di indebito, nonché per aver percepito la prestazione in buona fede, facendo affidamento sulla legittimità dell'erogazione, ha chiesto di dichiararlo non tenuto a rimborsare all' la somma pretesa di euro CP_1
16.235,77, vinte le spese di lite con attribuzione. CP_ Instaurato il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda proposta è infondata e come tale va rigettata.
Com'è noto (cfr. Cass. S.U. N° 18046/2010) in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. Ciò naturalmente presuppone che l' abbia correttamente indicato le ragioni poste alla base della CP_1 richiesta di ripetizione dell'indebito in modo da consentire al pensionato un'adeguata difesa. CP_ Dalla documentazione in atti ed in particolare dalla comunicazione inviata dall' il 12.05.2023 si evince che oggetto dell'indebito è l'erronea corresponsione della pensione d'invalidità e dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 01.12.2021 al 12.05.2023, per revoca del beneficio per motivi sanitari, giusta verbale di revisione del 29.11.2021.
Il ricorrente, pur non contestando nel merito la richiesta di restituzione della prestazione da parte dell' per il periodo suindicato, ha dedotto la sua buona fede nella percezione della stessa, che CP_1 veniva di fatto erogata fino alla comunicazione di indebito del maggio 2023 e, quindi, per il periodo dal 1.12.2021 al maggio 2023, in assenza di alcuna prova della comunicazione preventiva di un provvedimento di sospensione o di revoca del beneficio per insussistenza del requisito sanitario prima di tale data.
Come è noto nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass.
N° 1446\2008 in motivazione).
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L.
23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale.
Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal
D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264).
La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'PD
(sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1). Sia il contesto delle disposizioni nel quale la previsione è inserita, sia il riferimento esclusivo alle "pensioni" e non ad altre prestazioni, sia, e soprattutto, la circostanza che il legislatore riserva costantemente una disciplina differenziata per le provvidenze previste a favore degli invalidi civili, rendono manifesto come l'ambito di applicazione sia estraneo al rapporto controverso.
La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L.
n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
Per quanto riguarda la mancanza dei requisiti sanitari, il comma 8 dell'art. 37 della l. n. 448 del 1998 prevede che "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica".
Analogamente, già l'art.
3-ter del D.L. n. 323/96 aveva previsto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvedesse, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
Successivamente il comma 2 dell'art. 52 della l. n. 449 del 1997, relativamente al piano straordinario di verifica delle invalidità civili, aveva previsto che, in caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - provvede entro e non oltre 120 giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma rimanendo impregiudicate le azioni dell'amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e
2946 del codice civile.
Infine, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, CP_ n. 326, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: “Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”. Norma quest'ultima che, implicitamente, riconosce la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate per motivi connessi all'assenza dei requisiti reddituali per il periodo successivo all'entrata in vigore. Il tenore letterale della disposizione speciale porta a ritenere che in caso di superamento della soglia di reddito la ripetibilità non è limitata ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, estendendosi a quelli corrisposti sin dal momento in cui il requisito reddituale era di fatto insussistente.
Né appare contrario al canone di ragionevolezza ed al principio di parità di trattamento la circostanza che il dies a quo della revoca (e dunque della ripetibilità) della prestazione, nei casi del venir meno delle condizioni sanitarie, coincida col diverso momento della visita medica di verifica o del provvedimento di sospensione (cfr. rispettivamente l'art. 52 L n. 449/97 e l'art. 37 L n. 448/98). Non può, infatti, sfuggire che sono ben diverse la posizione dell'invalido che perde i requisiti reddituali e che per ciò stesso si viene a trovare in una situazione di effettivo minor bisogno, della quale non può non essere consapevole, e quella dell'invalido che perde i requisiti solo per un modesto miglioramento delle condizioni fisiche o per una diversa valutazione delle stesse, per il quale la diminuzione dello stato di bisogno è meramente putativa.
Con particolare riguardo al requisito dell'incollocabilità, la S.C. ha ritenuto che i ratei siano da restituire con decorrenza dal provvedimento che accerta l'assenza di tali requisiti e non già con decorrenza dal momento in cui tali requisiti siano venuti a mancare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8970 del 17/04/2014).
Nella fattispecie in esame, questo Tribunale osserva che i profili di doglianza sono infondati. CP_ Preliminarmente, si fa rilevare che legittimamente l' ha ricalcolato la prestazione in godimento rilevando l'esistenza di un indebito a decorrere dal venir meno del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagnamento e della pensione cioè a decorrere dal 1.12.2021 al maggio
2023, come risulta dal verbale di revisione del novembre 2021, che risulta ritualmente comunicato in data 20.12.2021 (cfr. verbale di revisione e relata di notifica prod. ). CP_1 Con riguardo alla dedotta mancata adozione del provvedimento di sospensione e di revoca della prestazione, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione
o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti
(mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni” (cfr.
Cass. 6610/2005, v. Corte Cost. n.448 del 2000, Cass. n. 16260/2003; 26162/2016; 34013/2019)”.
Per effetto dell'accertamento sanitario, quindi, si è determinato il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (il requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione dell'indebito, di talché le somme nel caso in esame sono ripetibili a far data dalla visita di revisione che ha giudicato non più sussistente il requisito sanitario.
La regolare comunicazione del verbale di visita con cui la Commissione Medica ha accertato il venir meno del requisito sanitario per l'invalidità civile (verbale peraltro non impugnato), rileva pertanto al fine di inibire al ricorrente di invocare in suo favore l'affidamento incolpevole nella percezione dei ratei successivi alla comunicazione.
In conclusione, deve ritenersi che l' possa procedere in ogni momento alla verifica della CP_1 persistenza dei requisiti previsti dalla legge, procedendo alla ripetizione dell'indebito entro il termine di prescrizione decennale che nella fattispecie in esame non risulta decorso dal momento dell'indebito CP_ pagamento, laddove la richiesta dell' di restituzione delle somme è stata notificata il 12.05.2023.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi CP_1
€ 1.600,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 29/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano