Art. 28. Limiti dell'indennizzo e del contributo per tutti gli altri beni ((Per i danni ai beni previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge qualora l'entita' del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 superi i 5 milioni di lire, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, il relativo importo e' ridotto rispettivamente a meta', ad un terzo, ad un quarto.
Nessun indennizzo e' concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni di danno valutato come sopra.)) Sempre per i danni ai beni previsti al comma precedente, qualora l'ammontare della spesa di ripristino, riparazione o ricostruzione relativa ad ogni singolo cespite, valutata ai sensi della presente legge, superi le lire 50 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 50 milioni. 100 milioni, 150 milioni, il contributo e' ridotto rispettivamente a meta', ad un terzo, ad un quarto. Nessun contributo e' concesso per ulteriori quote eccedenti le lire 200 milioni.
Nessun indennizzo e' concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni di danno valutato come sopra.)) Sempre per i danni ai beni previsti al comma precedente, qualora l'ammontare della spesa di ripristino, riparazione o ricostruzione relativa ad ogni singolo cespite, valutata ai sensi della presente legge, superi le lire 50 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 50 milioni. 100 milioni, 150 milioni, il contributo e' ridotto rispettivamente a meta', ad un terzo, ad un quarto. Nessun contributo e' concesso per ulteriori quote eccedenti le lire 200 milioni.