Sentenza breve 3 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 03/08/2018, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/08/2018
N. 00273/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU EN UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2018, proposto da
Laezza S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Di Fruscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autovie Venete S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Zgagliardich, Elisa Adamic e Romea Bon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio, in Trieste, piazza Sant’Antonio Nuovo 2;
nei confronti
Società G8 Mobili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Cursio e Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura relativa alla fornitura di mobilio per l'allestimento della nuova palazzina uffici presso il Centro Servizi di Palmanova di S.p.A. Autovie Venete C.I.G. 7255141BBE del 25.05.2018 (atto n. 1769/2018) ed altri atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autovie Venete S.p.A. e di Società G8 Mobili S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La ricorrente impugna il provvedimento n. 1769/2018 del 25 maggio 2018, con il quale Autovie Venete S.p.a. procedeva all’aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata, G8 Mobili S.r.l., della procedura relativa alla fornitura di mobilio per l’allestimento della nuova palazzina uffici presso il Centro Servizi di Palmanova.
Censura inoltre l’amissione alla gara della medesima controinteressata (n. 213/18/A del 22 gennaio 2018), nonché l’art. 7 del capitolato speciale, All. B, recante le norme tecniche, ove lo stesso fosse interpretabile nel senso di non imporre il rispetto inderogabile delle disposizioni ministeriali in tema di prevenzione incendi e di Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
A sostegno dell’impugnazione, precisa di avere preso parte alla procedura aperta, bandita ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera s) e dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento della fornitura dell’arredamento destinato ad allestire la nuova sede di Autovie Venete, sita a Palmanova, e di essersi collocata al secondo posto della graduatoria.
La gara veniva aggiudicata alla controinteressata G8 Mobili, la cui offerta tecnica, a detta della ricorrente, sarebbe risultata incompleta in relazione alle prescritte certificazioni riguardanti la conformità, le prestazioni e le caratteristiche dei materiali e dei componenti impiegati.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
(1) Violazione della lex specialis di gara art. 7 del capitolato speciale d’appalto allegato 2 – norme tecniche che impone di rispettare i C.A.M. (D.M. 11/01/2017) e le norme sulla prevenzione incendi e tossicità (D.M. 22/02/2006) - assenza di dichiarazioni descrittive prestazionali e di certificazioni di organismi di valutazione della conformità : si sostiene che la stazione appaltante non poteva disporre l’aggiudicazione alla G8, la quale non avrebbe fornito idonea documentazione, né avrebbe dichiarato e prodotto le certificazioni relative alla reazione al fuoco e alla eventuale tossicità dei materiali (D.M. 22 febbraio 2006), nonché quelle riguardanti i Criteri Minimi Ambientali (C.A.M) previsti dall'art. 3.2.1 del D.M. 11 gennaio 2017, All. 1, per le c.d. " sostanze pericolose ";
(2) Violazione del DM 11.01.2017 e del DM 22.02.2006 in combinato disposto con gli artt. 32, 82, 86 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione del disciplinare di gara – Incompletezza dell’offerta – Subordinata impugnativa del bando per violazione di norme inderogabili a tutela di interessi generali superiori : l'appalto non andava aggiudicato alla ditta controinteressata, la quale non avrebbe fornito in sede di gara le certificazioni relative alla "reazione al fuoco e tossicità" previste dal D.M, 22 febbraio 2006. La stazione appaltante avrebbe quindi dovuto annullare l'aggiudicazione una volta riscontrata la carenza della prescritta documentazione: ancorché in via subordinata, emergerebbe sotto questo profilo l’illegittimità del bando di gara e del capitolato se interpretati nel senso di “ non imporre il rispetto inderogabile delle disposizioni stabilite da decreti ministeriali in tema di prevenzione incendi e dei criteri ambientali minimi ”;
(3) Violazione dell’art. 80 comma 5, lett. c) del D.lgs. 50/2016 : il contenuto della relazione prodotta dall’aggiudicataria risulterebbe fuorviante in relazione all’osservanza dei DD.MM. 22 febbraio 2016 e 11 gennaio 2017, non essendo idonea a comprovare nel concreto, almeno secondo la tesi della ricorrente, l’assenza di prodotti esposti a rischio incendio, tossici ovvero contenenti materiali pericolosi. Si profilerebbero pertanto dubbi sull’affidabilità della ditta aggiudicataria, con conseguente applicazione della clausola di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, D. Lgs. n. 50 del 2016.
Si sono costituite in giudizio la società Autovie Venete S.p.a. e la ditta aggiudicataria G8 Mobili S.p.a., le quali hanno entrambe controdedotto nel merito del ricorso.
3. L’impugnazione è manifestamente infondata e come tale deve essere rigettata.
3.1 Possono essere trattati congiuntamente il primo e il secondo motivo di gravame, in quanto connessi, con i quali la ricorrente censura l’aggiudicazione alla controinteressata, contestando, da un lato, (1) l’incompletezza della documentazione prodotta con riguardo alle certificazioni di cui al D.M. 22 febbraio 2016 (tossicità ed incendi) e al D.M. 11 gennaio 2017 (Criteri Ambientali Minimi) e, dall’altro lato, (2) l’illegittimità della lex specialis , se interpretata nel senso di non determinare l’esclusione della ditta che non avrebbe allegato all’offerta tecnica le certificazioni richieste.
3.2 Va osservato in proposito che l’art. 7.1 del capitolato speciale d’appalto, Allegato B, prevede testualmente che “ oggetto del presente appalto è una fornitura di arredi e complementi a ridotto impatto ambientale che tenga conto della razionalizzazione degli spazi. L’iniziativa attribuisce rilevanza all’uso efficiente delle risorse sia in termini di ridotti consumi energetici e impiego di materiali, sia in termini di gestione dei rifiuti. Sono, peraltro, valutate le misure atte ad una riduzione dell’impatto ambientale nei processi produttivi e dei prodotti anche nelle fasi di progettazione e produzione. Si richiede alle ditte che parteciperanno alla gara di produrre idonea documentazione che comprovi la conformità dei prodotti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), alle normative vigenti di riferimento e le rispettive schede tecniche. In relazione alla sicurezza si richiedono certificazioni che comprovino la sicurezza dei prodotti a livello meccanico e fisico, di reazione al fuoco (D.M. 22/02/2006) e di tossicità.
È obbligo dell’Operatore Economico la consegna alla Stazione Appaltante, contestualmente al completamento della consegna degli arredi installati in particolare:
-- Schede tecniche: In ottemperanza al D.L. 6/9/2005 N. 206, le schede tecniche dei prodotti devono contenere le seguenti informazioni: nome del prodotto, ditta produttrice, materiali impiegati qualificanti il prodotto;
-- Documentazione attestante la reazione al fuoco (D.M. 22 FEBBRAIO 2006) di ciascun elemento di arredo fornito;
-- Cartellino identificatore, apposto su ogni elemento di arredo, che ne attesti la conformità al certificato di omologazione;
-- Manuali di istruzione d’uso e di manutenzione di elettrodomestici e/o apparecchiature;
-- Dichiarazione che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche o nocive;
-- Garanzia legale di conformità sugli elettrodomestici (biennale);
-- Garanzia legale di conformità sugli arredi e sulle attrezzature (validità almeno biennale);
-- Ulteriori caratteristiche possedute da prodotti, anche relativamente ai parametri ‘ambientali’ (Art.8) ” (doc. 2, prodotto dalla controinteressata).
Benché la relazione tecnico-descrittiva prodotta dalla ditta G8 Mobili appaia, a ben vedere, corredata di elementi ed informazioni riconducibili alle attestazioni di cui la ricorrente lamenta la mancanza (cfr. in particolare le 42 schede tecniche allegate all’offerta – doc. 8 prodotto da Autovie Venete il 16 luglio 2018), si deve peraltro considerare che, alla luce della chiara disposizione del capitolato, la documentazione richiesta al fine di comprovare la conformità dei prodotti ai “ criteri ambientali minimi per gli arredi interni ” (D.M. 11 gennaio 2017) e le stesse certificazioni attinenti alla sicurezza, a livello meccanico e fisico, riferite alle reazioni al fuoco (di cui al D.M. 22 febbraio 2006) e al grado di tossicità, avrebbero dovuto essere prodotte dall’aggiudicataria solo “ contestualmente al completamento della consegna degli arredi installati ” e non quindi nelle fasi anteriori della procedura (cfr. 1° motivo).
Pertanto, in linea con il dettato della lex specialis , va rilevato che la controinteressata non era comunque tenuta ad inserire nel contesto della propria relazione tecnico-descrittiva (materialmente inserita nella busta B – recante l’offerta tecnica), sia l’ulteriore documentazione concernente la conformità dei prodotti offerti ai Criteri Ambientali Minimi, sia ogni certificazione inerente alle reazioni al fuoco e alla tossicità di ciascun elemento inserito nella fornitura, trattandosi, come correttamente ritenuto dalla stazione appaltante, non già di elementi di valutazione dell’offerta, ma di adempimenti dedotti nella prestazione, che come tali costituiscono l’oggetto delle fasi esecutive del contratto.
Va inoltre soggiunto che la scansione degli oneri di allegazione, così come delineata dal bando e dal capitolato, non deve essere ritenuta di per sé preclusiva della corretta applicazione delle disposizioni di cui ai DD.MM. 22 febbraio 2006 e 11 gennaio 2017, come invece paventato dalla ricorrente (2° motivo), ben potendo la stazione appaltante ricondurre (all’atto di definire la lex specialis di gara) la produzione delle certificazioni alla complessiva prestazione incombente sulla ditta aggiudicataria, così da traslarne l’adempimento al momento dell’esecuzione dell’appalto, senza che in tal modo siano frustrate le esigenze di protezione e sicurezza tutelate dalle disposizioni ministeriali.
3.3 Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale la ricorrente ha dedotto che la contestata incompletezza della relazione tecnico-descrittiva e la mancata produzione delle certificazioni richieste, in sede di offerta, avrebbe inciso sui requisiti di affidabilità della ditta aggiudicataria, determinando l’applicazione della clausola di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), D. Lgs. n. 50 del 2016, che sanziona “ il fornire per negligenza informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ” (ultimo periodo).
In merito va osservato che se, da un lato, la dichiarazione della ditta, contenuta nell’offerta tecnica, attestante la conformità dei prodotti alle specifiche richieste, risulta idonea a comprovarne sotto il dedotto profilo i contestati requisiti di affidabilità, dall’altro lato, l’esplicita previsione, in capo alla lex specialis , dell’obbligo di allegare le certificazioni nella fase di esecuzione della fornitura, consente in ogni caso alla stazione appaltante di verificare la correttezza della prestazione e la rispondenza di questa ai requisiti indicati nel capitolato.
Anche tale censura deve essere dunque respinta.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU EN UL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società Laezza S.p.a. a rifondere, ad Autovie Venete S.p.a. e a G8 Mobili S.r.l., le spese di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00 a favore di ciascuno (complessivamente € 4.000,00), oltre ad oneri se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO