TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3938/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3938/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOTARO NICOLA Parte_1 C.F._1
( ) VIA MARIO PAGANO, 47 FOGGIA, elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 D'IMPERIO GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Via Dante, 3 71029 TROIA presso il difensore avv. D'IMPERIO GIANFRANCO
CONVENUTA
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
In linea generale, va innanzitutto osservato che nessuna iniziativa è stata adottata da parte dell'odierno attore per il riconoscimento dell'acquisto del diritto di proprietà, nonostante il lunghissimo periodo di possesso utile che in tesi sarebbe stato maturato, fino all'avvio dell'odierna causa.
Analizzando poi le prove fornite deve rilevarsi quanto segue.
Va osservato che, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione il possesso deve estrinsecarsi in attività idonee a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. La mera utilizzazione di un immobile cioè, non è sufficiente ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione, essendo necessari atti idonei a esprimere in concreto l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Occorre, cioè la dimostrazione del possesso continuato e ininterrotto per almeno un ventennio e la dimostrazione di specifici indizi che consentano di accertare la volontà di utilizzo del bene come proprietario.
Nel caso di specie il possesso del bene è stato ostacolato dalla convenuta con una serie di CP_1 azioni, anche giudiziarie, tra cui l'esclusione di socio per inottemperanza all'obbligo di versamento di somme da parte dell'attore dovute alla predetta cooperativa nonché con un'azione volta la rilascio del pagina 1 di 2 bene conclusasi con l'ordinanza di rilascio n. cronol. 3247/2022 del 08/04/2022 resa nell'ambito del giudizio n. 80000216/2010 Repert. n. 1288/2022 del 11/04/2022.
Con detta ordinanza, che non pare essere impugnata, il giudice osservava che parte attrice aveva fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda di rilascio avendo dimostrato l'avvenuta esclusione del convenuto dalla cooperativa, oltre che l'occupazione sine titulo dell'alloggio e della relativa pertinenza, non rivestendo più il la qualifica di socio. Pt_1
Il giudice dava atto che:
- era stato documentato in giudizio che , in qualità di socio della Cooperativa La Parte_1
Troiana a r.l., nell'anno 1982 era risultato assegnatario dell'appartamento ubicato nel Comune di
Troia in Piazza Comboni, 3 e del box auto sito in Via Di Vagno, 23, e che in data 18.02.2008 il
Consiglio di Amministrazione aveva deliberato la sua esclusione da socio per comprovata morosità ai sensi dell'art. 13, lettera d) dello Statuto, che risulta allegata in atti la sentenza dell'11.12.2019 n. 3007/2009, con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato estinto il giudizio di impugnazione della Delibera di esclusione del convenuto dalla Controparte_1 promosso da dinanzi al Tribunale di Lucera (RG 459/2008) e non riassunto nei Parte_1 termini di legge a seguito di sospensione per ricusazione del Giudice Istruttore;
- non essendovi prova in atti che tale sentenza fosse stata impugnata nei termini di legge, né che tale circostanza risultasse contestata dal resistente, dovesse ritenersi definitivamente che la delibera di esclusione del da socio della avesse comportato la Pt_1 Controparte_1 decadenza del medesimo dall'assegnazione in godimento degli immobili sociali, costituendo il presupposto per l'assegnazione proprio dello status di socio della CP_1
Il giudice riteneva che gli immobili sociali assegnati alla parte convenuta dovessero considerarsi detenuti senza titolo a far data dalla delibera di esclusione con relativo diritto della attrice CP_1 ad ottenerne l'immediato rilascio e la condanna del convenuto a provvedervi.
Quanto precede pone dubbi sulla sussistenza dei presupposti per un possesso utile all'usucapione.
Ne consegue il rigetto della domanda di parte attrice.
Le spese di lite, liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi del d.m. in vigore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, così provvede:
- respinge le domande di parte attrice.
- Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro
2.906,00, oltre Iva, Cap e rimb. Forf. nella misura del 15%.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 14 gennaio 2025.
Il Giudice Dott.ssa Filomena Mari
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3938/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOTARO NICOLA Parte_1 C.F._1
( ) VIA MARIO PAGANO, 47 FOGGIA, elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 D'IMPERIO GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Via Dante, 3 71029 TROIA presso il difensore avv. D'IMPERIO GIANFRANCO
CONVENUTA
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
In linea generale, va innanzitutto osservato che nessuna iniziativa è stata adottata da parte dell'odierno attore per il riconoscimento dell'acquisto del diritto di proprietà, nonostante il lunghissimo periodo di possesso utile che in tesi sarebbe stato maturato, fino all'avvio dell'odierna causa.
Analizzando poi le prove fornite deve rilevarsi quanto segue.
Va osservato che, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione il possesso deve estrinsecarsi in attività idonee a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. La mera utilizzazione di un immobile cioè, non è sufficiente ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione, essendo necessari atti idonei a esprimere in concreto l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Occorre, cioè la dimostrazione del possesso continuato e ininterrotto per almeno un ventennio e la dimostrazione di specifici indizi che consentano di accertare la volontà di utilizzo del bene come proprietario.
Nel caso di specie il possesso del bene è stato ostacolato dalla convenuta con una serie di CP_1 azioni, anche giudiziarie, tra cui l'esclusione di socio per inottemperanza all'obbligo di versamento di somme da parte dell'attore dovute alla predetta cooperativa nonché con un'azione volta la rilascio del pagina 1 di 2 bene conclusasi con l'ordinanza di rilascio n. cronol. 3247/2022 del 08/04/2022 resa nell'ambito del giudizio n. 80000216/2010 Repert. n. 1288/2022 del 11/04/2022.
Con detta ordinanza, che non pare essere impugnata, il giudice osservava che parte attrice aveva fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda di rilascio avendo dimostrato l'avvenuta esclusione del convenuto dalla cooperativa, oltre che l'occupazione sine titulo dell'alloggio e della relativa pertinenza, non rivestendo più il la qualifica di socio. Pt_1
Il giudice dava atto che:
- era stato documentato in giudizio che , in qualità di socio della Cooperativa La Parte_1
Troiana a r.l., nell'anno 1982 era risultato assegnatario dell'appartamento ubicato nel Comune di
Troia in Piazza Comboni, 3 e del box auto sito in Via Di Vagno, 23, e che in data 18.02.2008 il
Consiglio di Amministrazione aveva deliberato la sua esclusione da socio per comprovata morosità ai sensi dell'art. 13, lettera d) dello Statuto, che risulta allegata in atti la sentenza dell'11.12.2019 n. 3007/2009, con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato estinto il giudizio di impugnazione della Delibera di esclusione del convenuto dalla Controparte_1 promosso da dinanzi al Tribunale di Lucera (RG 459/2008) e non riassunto nei Parte_1 termini di legge a seguito di sospensione per ricusazione del Giudice Istruttore;
- non essendovi prova in atti che tale sentenza fosse stata impugnata nei termini di legge, né che tale circostanza risultasse contestata dal resistente, dovesse ritenersi definitivamente che la delibera di esclusione del da socio della avesse comportato la Pt_1 Controparte_1 decadenza del medesimo dall'assegnazione in godimento degli immobili sociali, costituendo il presupposto per l'assegnazione proprio dello status di socio della CP_1
Il giudice riteneva che gli immobili sociali assegnati alla parte convenuta dovessero considerarsi detenuti senza titolo a far data dalla delibera di esclusione con relativo diritto della attrice CP_1 ad ottenerne l'immediato rilascio e la condanna del convenuto a provvedervi.
Quanto precede pone dubbi sulla sussistenza dei presupposti per un possesso utile all'usucapione.
Ne consegue il rigetto della domanda di parte attrice.
Le spese di lite, liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi del d.m. in vigore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, così provvede:
- respinge le domande di parte attrice.
- Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro
2.906,00, oltre Iva, Cap e rimb. Forf. nella misura del 15%.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 14 gennaio 2025.
Il Giudice Dott.ssa Filomena Mari
pagina 2 di 2