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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6683 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6683/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MARA Parte_1 C.F._1
GRIFFINI
e
DO AE RI (c.f. ), con l'avv. MARA GRIFFINI C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pontevico (BS).
2. Confermare che:
1. La sig.ra unitamente alla GL MI , si trasferiranno Parte_1 Persona_1
in altra abitazione, ove la GL avrà la residenza, mentre il sig. GA CO FL continuerà ad abitare nella casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Pontevico (BS) in via Tito Speri,
n. 16, completa dell'arredo che la compone, salvo quanto più sotto specificato in ordine alla suddivisione dell'arredo e delle suppellettili, anch'esso in comproprietà tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno. Le parti dichiarano sin d'ora che nel momento in cui la sig.ra Parte_1 troverà idonea abitazione in locazione, per sé e la GL MI, uscirà di casa, anche se
[...]
ciò devesse avvenire prima della sentenza di omologa dalla separazione. Nel caso in cui, invece, la sig.ra non dovesse reperire anche dopo della sentenza di omologa della Parte_1
separazione idonea abitazione per sé e la GL MI, le parti concordano che potrà rimanere nella casa coniugale sino all'effettivo reperimento della nuova sistemazione.
2. La GL MI è affidata, in modo condiviso, ad entrambi i genitori i quali Persona_1
continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute. La MI avrà stabile residenza presso l'abitazione materna.
3. I sigg.ri e GA CO FL si impegnano a collaborare fra loro Parte_1
nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della GL, garantendo alla stessa un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori.
4. Durante la settimana, il padre terrà con sé la GL MI un giorno alla settimana, Persona_1 andando a prenderla all'uscita da scuola e riportandola a casa della madre dopo la cena. Qualora il giorno della settimana in cui il padre starà con la GL MI sia uno dei giorni in cui la MI avrà
l'attività sportiva o un'attività extrascolastica il padre, una volta andato a prendere la MI a scuola, si occuperà di accompagnare la GL alle attività su indicate.
5. Nel fine settimana, a fine settimana alternati, il padre andrà a prendere la GL nella giornata di sabato, dopo il pranzo, qualora il padre sia al lavoro, oppure dopo la ginnastica della GL o l'eventuale attività sportiva o extrascolastica che la medesima potrebbe svolgere, qualora il padre non lavori il sabato mattina, e la terrà con sé sino alla domenica sera prima di cena.
6. Durante il periodo di vacanze scolastiche per le feste natalizie, per quelle pasquali, nonché in occasione delle varie principali festività dell'anno, la GL MI trascorrerà tali Persona_1
periodi dell'anno sia con un genitore che con l'altro, previo accordo tra i medesimi, secondo il criterio dell'alternanza (Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro e così l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno dell'Angelo con l'altro e così via). Nel caso in cui uno dei due genitori vorrà trascorrere i suddetti periodi in luogo di villeggiatura dovrà preventivamente avvisare l'altro genitore.
7. Durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trascorre con la GL MI , Persona_1
secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31 maggio di ogni anno) per ragioni organizzative, un periodo di villeggiatura e/o comunque potrà trascorrere un periodo in cui stare in via esclusiva con la GL MI.
8. Resta inteso che nel momento in cui la sig.ra dovesse reperire un Parte_1
lavoro a tempo pieno, durante le ferie natalizie, pasquali e quelle estive, qualora la sig.ra
[...] sia al lavoro, si occuperà della GL MI il padre, sino a quando Parte_1 Persona_1
la madre non sarà rientrata dal lavoro.
9. Considerate le attuali esigenze della GL MI , le risorse economiche di entrambi Persona_1
i genitori, la permanenza della GL MI per un tempo maggiore presso la madre, le parti concordano che il sig. GA CO FL verserà alla sig.ra entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento della GL MI la Persona_1 somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) sino a quando la sig.ra non Parte_1
troverà un lavoro a tempo pieno, contributo che poi scenderà alla somma mensile di € 400,00
(quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che la GL non sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente. L'importo verrà versato sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1
i cui estremi verranno resi noti al sig. GA CO FL.
[...]
10. L'assegno unico universale per la GL MI verrà percepito nella misura del Persona_1
100% dalla sig.ra Parte_1
11. I coniugi concordano che nel contributo al mantenimento sono in ogni caso comprese le seguenti spese: la mensa scolastica, l'abbigliamento ordinario, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
12. Le spese di carattere straordinario, come da “Protocollo di intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” sottoscritto dal Tribunale di Brescia in data
14.07.2016, che si allega (doc.
7. Protocollo), verranno divise tra i coniugi nella misura del 50%.
13. Ad integrazione di quanto indicato nel sopra indicato protocollo, i coniugi concordano che anche le spese di seguito indicate non rientrano nel contributo al mantenimento, in particolare: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN, ma effettuati privatamente;
2. spese per interventi chirurgici e di degenza 3. esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
4. farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. dotazione richiesta dalla scuola ad inizio anno per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
2. dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
3. assicurazione scolastica;
4. fondo cassa richiesto dalla scuola;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. frequentazione di scuole formative;
2. spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, compresi libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di traporto, quando è stato acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
2. abbigliamento acquistato nei cambi di stagione e/o abbigliamento per particolari cerimonie o occasioni;
3. spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. corsi di musica e strumenti musicali;
2. corsi di attività artistiche (musica, disegno e pittura) e relativa attrezzatura;
3. corsi di informatica e strumentazione;
4. viaggi di istruzione;
5. acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione ) del mezzo di trasporto della GL;
6. organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla GL;
7. acquisto del telefono cellulare;
I coniugi, altresì, concordano che in riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 20 giorni) e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
mentre in riguardo alle straordinarie non da concordare il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (a mezzo mail, whatsapp o con altro idoneo mezzo di comunicazione) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'avvenuto esborso.
14. I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto della GL MI , autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di Persona_1
vacanza.
15. I coniugi, godendo entrambi di sufficiente reddito proprio, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
16. La sig.ra si impegna a cedere al sig. GA CO FL Parte_1
l'autovettura marca Wolkswagen, modello Golf tg. CS449VH, alla medesima intestata a titolo gratuito e le spese per il passaggio della proprietà verranno pagate dal sig. GA CO FL.
17. I coniugi danno atto che ognuno terrà per sé la somma esistente sul proprio c/c personale acceso presso la banca Intesa Sanpalo S.p.a., filiale di Pontevico (BS).
18. La sig.ra si impegna a cedere la propria quota del 50% della casa Parte_1
coniugale sita in Pontevico (BS), via Tito Speri, n. 16 al sig. GA CO FL, che ne diverrà pertanto unico proprietario, verso il corrispettivo concordato di € 15.000,00. Tale somma verrà così versata: € 10.000,00 verranno versati al deposito del ricorso ed € 5.000,00 all'atto di vendita. 19. Le parti sin da ora si impegnano a formalizzare la cessione della quota di proprietà della casa coniugale della sig.ra al sig. , avanti il notaio che Parte_1 Persona_2 sarà scelto da quest'ultimo, entro 6 (sei) mesi dalla sentenza di scioglimento del matrimonio. Le parti concordano che le spese notarili dell'atto di compravendita di cui sopra saranno a carico di parte acquirente, sig. GA CO FL.
20. I coniugi convengono che l'arredo e le suppellettili della casa coniugale, di proprietà comune tra gli stessi, rimanga in uso al sig. , tranne i beni indicati al paragrafo che segue. Persona_2
Del suddetto arredo e suppellettili la sig.ra preleverà, senza Parte_1
corresponsione di alcuna somma al marito, i seguenti beni: aspirapolvere, macchina del caffè, lavatrice, friggitrice ad aria, ferro da stiro, tappeto della camera della GL e l'arredo della camera della GL, qualora la nuova abitazione in cui andrà a vivere la sig.ra ne Parte_1
sia sprovvista.
21. La sig.ra al momento del trasferimento in altra abitazione, preleverà Parte_1
dalla casa coniugale i propri oggetti ed effetti personali.
22. I coniugi dichiarano di aver già definito tra loro ogni ulteriore questione di natura patrimoniale e, pertanto, una volta stipulato l'atto di compravendita della quota di proprietà della casa coniugale ed il trasferimento di proprietà dell'autovettura, marca Wolkswagen modello Golf tg. CS449VH, intestata alla sig.ra le parti non avranno più nulla a pretendere l'uno Parte_1 dall'altra per alcun titolo o ragione in relazione al rapporto di coniugio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Romania in data 26/05/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PONTEVICO, BS (atto n. 15, parte II, serie C) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 470/2024 del 25/09/2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'. Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al Parte_1
proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6683/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MARA Parte_1 C.F._1
GRIFFINI
e
DO AE RI (c.f. ), con l'avv. MARA GRIFFINI C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pontevico (BS).
2. Confermare che:
1. La sig.ra unitamente alla GL MI , si trasferiranno Parte_1 Persona_1
in altra abitazione, ove la GL avrà la residenza, mentre il sig. GA CO FL continuerà ad abitare nella casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Pontevico (BS) in via Tito Speri,
n. 16, completa dell'arredo che la compone, salvo quanto più sotto specificato in ordine alla suddivisione dell'arredo e delle suppellettili, anch'esso in comproprietà tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno. Le parti dichiarano sin d'ora che nel momento in cui la sig.ra Parte_1 troverà idonea abitazione in locazione, per sé e la GL MI, uscirà di casa, anche se
[...]
ciò devesse avvenire prima della sentenza di omologa dalla separazione. Nel caso in cui, invece, la sig.ra non dovesse reperire anche dopo della sentenza di omologa della Parte_1
separazione idonea abitazione per sé e la GL MI, le parti concordano che potrà rimanere nella casa coniugale sino all'effettivo reperimento della nuova sistemazione.
2. La GL MI è affidata, in modo condiviso, ad entrambi i genitori i quali Persona_1
continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute. La MI avrà stabile residenza presso l'abitazione materna.
3. I sigg.ri e GA CO FL si impegnano a collaborare fra loro Parte_1
nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della GL, garantendo alla stessa un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori.
4. Durante la settimana, il padre terrà con sé la GL MI un giorno alla settimana, Persona_1 andando a prenderla all'uscita da scuola e riportandola a casa della madre dopo la cena. Qualora il giorno della settimana in cui il padre starà con la GL MI sia uno dei giorni in cui la MI avrà
l'attività sportiva o un'attività extrascolastica il padre, una volta andato a prendere la MI a scuola, si occuperà di accompagnare la GL alle attività su indicate.
5. Nel fine settimana, a fine settimana alternati, il padre andrà a prendere la GL nella giornata di sabato, dopo il pranzo, qualora il padre sia al lavoro, oppure dopo la ginnastica della GL o l'eventuale attività sportiva o extrascolastica che la medesima potrebbe svolgere, qualora il padre non lavori il sabato mattina, e la terrà con sé sino alla domenica sera prima di cena.
6. Durante il periodo di vacanze scolastiche per le feste natalizie, per quelle pasquali, nonché in occasione delle varie principali festività dell'anno, la GL MI trascorrerà tali Persona_1
periodi dell'anno sia con un genitore che con l'altro, previo accordo tra i medesimi, secondo il criterio dell'alternanza (Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro e così l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno dell'Angelo con l'altro e così via). Nel caso in cui uno dei due genitori vorrà trascorrere i suddetti periodi in luogo di villeggiatura dovrà preventivamente avvisare l'altro genitore.
7. Durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trascorre con la GL MI , Persona_1
secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31 maggio di ogni anno) per ragioni organizzative, un periodo di villeggiatura e/o comunque potrà trascorrere un periodo in cui stare in via esclusiva con la GL MI.
8. Resta inteso che nel momento in cui la sig.ra dovesse reperire un Parte_1
lavoro a tempo pieno, durante le ferie natalizie, pasquali e quelle estive, qualora la sig.ra
[...] sia al lavoro, si occuperà della GL MI il padre, sino a quando Parte_1 Persona_1
la madre non sarà rientrata dal lavoro.
9. Considerate le attuali esigenze della GL MI , le risorse economiche di entrambi Persona_1
i genitori, la permanenza della GL MI per un tempo maggiore presso la madre, le parti concordano che il sig. GA CO FL verserà alla sig.ra entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento della GL MI la Persona_1 somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) sino a quando la sig.ra non Parte_1
troverà un lavoro a tempo pieno, contributo che poi scenderà alla somma mensile di € 400,00
(quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che la GL non sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente. L'importo verrà versato sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1
i cui estremi verranno resi noti al sig. GA CO FL.
[...]
10. L'assegno unico universale per la GL MI verrà percepito nella misura del Persona_1
100% dalla sig.ra Parte_1
11. I coniugi concordano che nel contributo al mantenimento sono in ogni caso comprese le seguenti spese: la mensa scolastica, l'abbigliamento ordinario, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
12. Le spese di carattere straordinario, come da “Protocollo di intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” sottoscritto dal Tribunale di Brescia in data
14.07.2016, che si allega (doc.
7. Protocollo), verranno divise tra i coniugi nella misura del 50%.
13. Ad integrazione di quanto indicato nel sopra indicato protocollo, i coniugi concordano che anche le spese di seguito indicate non rientrano nel contributo al mantenimento, in particolare: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN, ma effettuati privatamente;
2. spese per interventi chirurgici e di degenza 3. esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
4. farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. dotazione richiesta dalla scuola ad inizio anno per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
2. dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
3. assicurazione scolastica;
4. fondo cassa richiesto dalla scuola;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. frequentazione di scuole formative;
2. spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, compresi libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di traporto, quando è stato acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
2. abbigliamento acquistato nei cambi di stagione e/o abbigliamento per particolari cerimonie o occasioni;
3. spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. corsi di musica e strumenti musicali;
2. corsi di attività artistiche (musica, disegno e pittura) e relativa attrezzatura;
3. corsi di informatica e strumentazione;
4. viaggi di istruzione;
5. acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione ) del mezzo di trasporto della GL;
6. organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla GL;
7. acquisto del telefono cellulare;
I coniugi, altresì, concordano che in riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 20 giorni) e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
mentre in riguardo alle straordinarie non da concordare il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (a mezzo mail, whatsapp o con altro idoneo mezzo di comunicazione) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'avvenuto esborso.
14. I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto della GL MI , autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di Persona_1
vacanza.
15. I coniugi, godendo entrambi di sufficiente reddito proprio, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
16. La sig.ra si impegna a cedere al sig. GA CO FL Parte_1
l'autovettura marca Wolkswagen, modello Golf tg. CS449VH, alla medesima intestata a titolo gratuito e le spese per il passaggio della proprietà verranno pagate dal sig. GA CO FL.
17. I coniugi danno atto che ognuno terrà per sé la somma esistente sul proprio c/c personale acceso presso la banca Intesa Sanpalo S.p.a., filiale di Pontevico (BS).
18. La sig.ra si impegna a cedere la propria quota del 50% della casa Parte_1
coniugale sita in Pontevico (BS), via Tito Speri, n. 16 al sig. GA CO FL, che ne diverrà pertanto unico proprietario, verso il corrispettivo concordato di € 15.000,00. Tale somma verrà così versata: € 10.000,00 verranno versati al deposito del ricorso ed € 5.000,00 all'atto di vendita. 19. Le parti sin da ora si impegnano a formalizzare la cessione della quota di proprietà della casa coniugale della sig.ra al sig. , avanti il notaio che Parte_1 Persona_2 sarà scelto da quest'ultimo, entro 6 (sei) mesi dalla sentenza di scioglimento del matrimonio. Le parti concordano che le spese notarili dell'atto di compravendita di cui sopra saranno a carico di parte acquirente, sig. GA CO FL.
20. I coniugi convengono che l'arredo e le suppellettili della casa coniugale, di proprietà comune tra gli stessi, rimanga in uso al sig. , tranne i beni indicati al paragrafo che segue. Persona_2
Del suddetto arredo e suppellettili la sig.ra preleverà, senza Parte_1
corresponsione di alcuna somma al marito, i seguenti beni: aspirapolvere, macchina del caffè, lavatrice, friggitrice ad aria, ferro da stiro, tappeto della camera della GL e l'arredo della camera della GL, qualora la nuova abitazione in cui andrà a vivere la sig.ra ne Parte_1
sia sprovvista.
21. La sig.ra al momento del trasferimento in altra abitazione, preleverà Parte_1
dalla casa coniugale i propri oggetti ed effetti personali.
22. I coniugi dichiarano di aver già definito tra loro ogni ulteriore questione di natura patrimoniale e, pertanto, una volta stipulato l'atto di compravendita della quota di proprietà della casa coniugale ed il trasferimento di proprietà dell'autovettura, marca Wolkswagen modello Golf tg. CS449VH, intestata alla sig.ra le parti non avranno più nulla a pretendere l'uno Parte_1 dall'altra per alcun titolo o ragione in relazione al rapporto di coniugio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Romania in data 26/05/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PONTEVICO, BS (atto n. 15, parte II, serie C) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 470/2024 del 25/09/2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'. Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al Parte_1
proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio