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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/06/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
ultimo verbale d'udienza del 10 giugno 2025 ex art. 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Sentenza (DLGS N. 150-2011/ l. 689.1981)
nella causa civile di primo grado iscritta al n.4006/2022,
Tra
,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Capaccio Parte_1
Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Anna Oliva, che lo rappresente e difende CP_1
come da procura in atti convenuto
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 10/06/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
Questo giudice ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
All'uopo, va sottolineato il principio in base al quale viene resa la dichiarazione di cessata materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito ma che, tuttavia, è pienamente esistente nella prassi in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ovvero, quale diritto a cui si ricorre ogni qual volta viene meno la ragion d'essere della lite. ( ex multis. Cass. n.10478 del 1/06/2004;
Cass..n1048 del 2268 del 13/03/1999).
La pronunzia può essere emessa d'ufficio o ad istanza di parte quando i contendenti si diano reciprocamente atto della intervenuta mutazione della situazione evocata in giudizio, residuando, tutt'al più, la necessità di delibare in merito alle spese sulla scorta del principio della soccombenza virtuale ( Cass.n.6395 del 1/04/2004; Cass.
n.6403 del 1/04/2004).
Proprio tale è la situazione che si è definita con il presente giudizio, dove, stante l'esiguità della sanzione residuale emersa, risultata saldata, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio , sì come prospettato dai difensori all'ultima udienza di trattazione ex art 127 cpc ter con nota condivisa , le parti del processo richiedono una pronunzia nulla richiedendo in merito alle spese e competenze maturate.
Appare, pertanto, ovvio il riconoscumento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio senza entrare nel merito circa la soccombenza virtuale.
Ne consegue che va senza dubbio dichiara la cessata materia del contendere e bypassata ogni decisione in merito al regolamento delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando , così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara irripetibili le spese e competenze di giudizio tra i contendenti.
così deciso in Nola il 10 giugno 2025 IL
G.U
Dr.Alfredo Granata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Sentenza (DLGS N. 150-2011/ l. 689.1981)
nella causa civile di primo grado iscritta al n.4006/2022,
Tra
,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Capaccio Parte_1
Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Anna Oliva, che lo rappresente e difende CP_1
come da procura in atti convenuto
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 10/06/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
Questo giudice ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
All'uopo, va sottolineato il principio in base al quale viene resa la dichiarazione di cessata materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito ma che, tuttavia, è pienamente esistente nella prassi in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ovvero, quale diritto a cui si ricorre ogni qual volta viene meno la ragion d'essere della lite. ( ex multis. Cass. n.10478 del 1/06/2004;
Cass..n1048 del 2268 del 13/03/1999).
La pronunzia può essere emessa d'ufficio o ad istanza di parte quando i contendenti si diano reciprocamente atto della intervenuta mutazione della situazione evocata in giudizio, residuando, tutt'al più, la necessità di delibare in merito alle spese sulla scorta del principio della soccombenza virtuale ( Cass.n.6395 del 1/04/2004; Cass.
n.6403 del 1/04/2004).
Proprio tale è la situazione che si è definita con il presente giudizio, dove, stante l'esiguità della sanzione residuale emersa, risultata saldata, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio , sì come prospettato dai difensori all'ultima udienza di trattazione ex art 127 cpc ter con nota condivisa , le parti del processo richiedono una pronunzia nulla richiedendo in merito alle spese e competenze maturate.
Appare, pertanto, ovvio il riconoscumento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio senza entrare nel merito circa la soccombenza virtuale.
Ne consegue che va senza dubbio dichiara la cessata materia del contendere e bypassata ogni decisione in merito al regolamento delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando , così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara irripetibili le spese e competenze di giudizio tra i contendenti.
così deciso in Nola il 10 giugno 2025 IL
G.U
Dr.Alfredo Granata