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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1579/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Azara, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Asproni n. 10;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
e rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliati in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
25.11.2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio i soggetti indicati in epigrafe, proponendo opposizione all'avviso di addebito n.
402 2021 00001708 21 000, con cui le è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 21.991,64.
2. Parte ricorrente ha rappresentato che tale pretesa si basava sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018019285/DDL del 24.02.2021, con il quale è stato revocato il beneficio dell'esonero totale dei contributi di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 381/1991, con riferimento ai lavoratori e Persona_1 Persona_2
, nonché si è proceduto al recupero delle differenze contributive dovute in ragione
[...] del corretto inquadramento contrattuale dei lavoratori e Persona_3
Persona_4
3. La ha preliminarmente eccepito la nullità del predetto verbale, siccome sarebbe Pt_1
carente dei requisiti essenziali, omettendosi la puntuale indicazione delle fonti di prova con riferimento agli esiti dell'accertato comportamento illecito.
4. La ricorrente ha poi contestato nel merito la pretesa azionata dall'Istituto previdenziale, evidenziando che ai fini dell'accesso all'agevolazione goduta i lavoratori in condizione di svantaggio sarebbero non solo quelli indicati dalla legge n. 381/1991, con elenco non tassativo, ma anche quelli ricompresi nella legge regionale n. 16/1997.
5. La cooperativa impugnante ha quindi lamentato di aver prodotto fin dalla sede ispettiva la documentazione attestante la condizione di svantaggio dei lavoratori interessati dall'accertamento, con il conseguente diritto al beneficio domandato.
6. Parte ricorrente ha altresì sostenuto di non aver mai violato la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, per cui sarebbe infondato il rilievo avanzato con riferimento al non corretto inquadramento dei dipendenti e alla mancata dimostrazione del godimento dei permessi retribuiti da parte dei propri dipendenti.
7. Quanto al contestato mancato riconoscimento degli scatti di anzianità fino al marzo 2018, la ha sottolineato che ciò era dovuto a una problematica di carattere operativo e Pt_1
che si era poi attivata per porvi rimedio.
8. Infine, la ricorrente ha eccepito che la mera irregolarità rispetto a quanto disposto dalla contrattazione collettiva non poteva giustificare il recupero delle agevolazioni godute, non essendo stato violato quanto disposto dall'art.1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
9. La ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“A) Contrariis rejectis;
B) Dichiararsi infondata la richiesta di pagamento di cui all'Avviso di Addebito N. 402
2021 00001708 21 000, inviato dall' sede di Sassari e notificato il 17.10.2021, CP_1
poiché origina dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. n. 2018019285/DDL
CP_ del 24.02.2021, notificato in data 12.03.2021, notificato in data 16.03.2021, Prot. N.
1700.04/03/2021.0090634, in ogni caso parimenti nullo e/o infondato e/o illegittimo. Per
l'effetto annullarsi l'Avviso di Addebito N. 402 2021 00001708 21 000, inviato dall' CP_1
sede di Sassari e notificato il 17.10.2021 e notificato il 17.10.2021.
2 C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
10. Si sono ritualmente costituiti e eccependo anzitutto il difetto di CP_1 Controparte_2
legittimazione passiva di quest'ultima, non risultando i crediti contestati tra quelli oggetto di cessione.
11. L' ha poi contestato le eccezioni sollevate dalla controparte, Controparte_3
rivendicando la completezza e correttezza dell'accertamento ispettivo condotto nonché delle relative conclusioni, e chiedendo dunque il rigetto delle conclusioni avversarie, in quanto la non avrebbe dimostrato il diritto ad accedere ai benefici contributivi. Pt_1
12. Mutata la persona del giudice e istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
13. Preliminarmente e in rito, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva del rapporto) avanzata da risulta fondata: la convenuta ha Controparte_2
infatti affermato che il credito oggetto di causa non risulta essere stato ceduto alla CP_1
società di cartolarizzazione, né di tale cessione vi è alcuna allegazione in ricorso.
14. La ricorrente avrebbe dovuto supportare la propria pretesa con la prova che vi era stata cessione alla società di cartolarizzazione del corrispondente credito, atteso che, come risulta dal disposto dell'art. 13, comma 2, legge 448/1998 (secondo cui «le tipologie ... dei crediti ceduti sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale») il trasferimento non opera ope legis per qualsiasi credito.
15. Alla completa estraneità di rispetto alla pretesa oggetto di causa consegue Controparte_2
il suo difetto di titolarità passiva del rapporto, nonché il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente nei suoi confronti.
16. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione posto alla base dell'avviso di addebito, essendo sufficiente osservare che a pagina 2 del verbale è indicato l'elenco della documentazione esaminata e che l'esito dell'accertamento, riportato alle pagine 2 e 3, è dettagliato sia con riferimento ai fatti accertati che alla normativa di riferimento. Pertanto, lo stesso non può dirsi incompleto nei suoi elementi essenziali.
3 17. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
18. A livello sistematico, si rammenta che laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata.
19. Invero, “costituisce principio consolidato che, in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 5137 / 2006,
Cass. Sez. U. n. 6489/ 2012; Cass. n 13011/ 2017)” (Cass. civ., n. 15639 del 2020).
20. Quanto alla normativa che regola l'accesso al beneficio contributivo previsto per l'impiego di lavoratori c.d. svantaggiati, i primi tre commi della legge n. 381/1991 stabiliscono che:
“
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla
4 riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con
l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero”.
21. L'accesso al beneficio in parola è pertanto subordinato alla ricorrenza di tre requisiti: 1) la sussistenza di documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione dalla quale risulti la condizione di “persona svantaggiata”, 2) il superamento della soglia del 30% di lavoratori svantaggiati rispetto alla totalità di lavoratori, 3) la qualità di soci in capo ai lavoratori svantaggiati, salva la compatibilità con il loro stato soggettivo.
22. Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente omette di allegare, e poi dimostrare, che la avesse rispettato, nel periodo interessato dall'accertamento, l'obbligo di impiego Pt_1
di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati, e ciò indipendentemente da ogni valutazione circa l'integrabilità o meno dell'elenco di cui all'art. 4 da parte della legislazione regionale.
23. Invero, la parte ricorrente si limita a depositare il LUL relativo agli anni 2016 – 2019 e la documentazione attestante in ipotesi la condizione di svantaggio dei lavoratori Per_1
e , senza tuttavia allegare e provare alcunché in ordine al
[...] Persona_2
requisito dell'impiego di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati rispetto alla totalità dei lavoratori (non indicando la S.P.E.S. nemmeno la misura dell'organico aziendale), né della qualità di soci dei lavoratori interessati dallo sgravio, ovvero dell'incompatibilità con il loro stato soggettivo.
24. Ciò è insufficiente ai fini del superamento del rigoroso onere probatorio di cui si è argomentato sopra, tenuto conto della rilevante dimensione occupazionale della cooperativa, secondo quanto risulta dal LUL, nonché dalla visura in atti (doc. 13 fasc.
). CP_1
25. Peraltro, corre rammentare che i piani dell'allegazione e dalla prova non devono essere sovrapposti;
sicché, quand'anche fosse utile nel caso di specie, deve ritenersi inibito al giudice trarre dai documenti esistenti in atti deduzioni o indicazioni necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda (secondo l'insegnamento della
Suprema Corte: “Le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente
5 enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza assurgere a funzione integrativa di una domanda carente di specificità”
Cass. civ., n. 3022 del 2018).
26. Per le medesime ragioni va ritenuta non provata, e carente di specificità, la deduzione della ricorrente circa il rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi, a fronte dell'accertamento contenuto nel verbale in ordine alla concessione di permessi non retribuiti in assenza di documentazione a supporto, nonché dell'errato inquadramento contrattuale e Persona_3 Persona_4
27. Difatti, la si limita a contestare genericamente la pretesa dell' , senza tuttavia Pt_1 CP_1
allegare e dimostrare alcunché.
28. Sul punto, dalle risultanze del verbale di accertamento, fondate sull'esame del libro unico del lavoro, e dall'elenco riepilogativo delle violazioni riportato in calce al verbale, emerge che ha goduto di permessi non retribuiti a gennaio 2018 (doc. 8 fasc. Parte_2
). CP_1
29. La Corte di Cassazione ha chiarito che la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Cass. civ., n. 15120 del 2019).
30. Invero, “ove la sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica del d.l.
n. 244 del 1995, art. 29, convertito in legge n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (cfr. Cass. n. 12876 del 2014 cit. in rifermento al settore turismo - pubblici esercizi;
v., inoltre, Cass. 4 maggio 2011 n. 9805, Cass. 18 febbraio
2011, n. 3969)” (Cass. civ., n. 13650 del 2019).
6 31. Sicché è legittimo il recupero contributivo azionato dall' con riferimento alle ore CP_1
fruite quali permessi non retribuiti da parte della sig.ra , non avendo la Pt_2 Pt_1
dimostrato la ricorrenza di un'ipotesi di sospensione del rapporto prevista dalla legge o dal contratto collettivo, restando in ogni caso irrilevante l'eventuale accordo tra le parti.
32. Sempre rimanendo in tema di minimale contributivo, si osserva che l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 stabilisce che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
33. L'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 ha successivamente stabilito che “Il D.L.
9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n.
389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
34. Infine, l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 403 del 2001, in ordine alla misura della contribuzione previdenziale per i soci lavoratori di cooperative, prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione il citato D.L.
n. 338 del 1989, art. 1, comma 1”.
35. Sul punto, sin dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11199 del
2002, si è quindi chiarito che “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d.
"minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui
7 all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione”.
36. La stessa Suprema Corte ha altresì affermato che ai fini della individuazione dell'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative, non trova applicazione l'art. 7, comma 4, del d.l. n.
248 del 2007, che concerne il profilo retributivo del rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, bensì l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, secondo cui detto importo è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore
(Cass. civ., n. 12166 del 2019).
37. Invero, “il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale”
(Cass. civ., n. 8446 del 2019).
38. In giurisprudenza si è quindi precisato che la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338
n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost. (Cass.
8 civ., n. 19759 del 2024).
39. Quanto al caso di specie, il tema assume rilievo con riferimento agli inquadramenti riconosciuti in sede ispettiva ai lavoratori Usai e Persona_3 Persona_4
rispetto ai quali sono state chieste differenze contributive, per essere il primo stato
[...]
assunto con profilo di impiegato di archivio del CCNL Commercio - cooperative di consumo con il livello contrattuale A1 in luogo dell'inquadramento C1 del CCNL cooperative sociali, e la seconda con il profilo di addetta stipendi e paghe e inquadramento nel livello D1 del CCNL cooperative sociali, in luogo del D2.
40. Ebbene, quanto rivendicato dall' non risulta essere stato adeguatamente contestato da CP_1
parte ricorrente, limitandosi la a sostenere genericamente di aver sempre Pt_1
correttamente inquadrato i suddetti lavoratori, senza tuttavia contestare che il CCNL da applicare ai fini del minimale fosse quello cooperative sociali, né le mansioni svolte da tali dipendenti, né che queste ultime dovessero sussumersi in altro e inferiore livello di inquadramento.
41. Ne deriva la fondatezza della pretesa azionata.
42. In ordine poi alla pretesa azionata con riferimento al sig. , dal verbale di Parte_3 accertamento risulta una differenza di imponibile di € 188,72, che l' ricollega alla CP_1 registrazione sul lul (giugno 2018) di un numero di ore inferiore rispetto all'orario svolto e previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale. Credito che va riconosciuto fondato, in assenza di alcun rilievo o contestazione mossa da parte della cooperativa.
43. Allo stesso modo, è altresì fondata la contestazione circa il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità ai lavoratori fino al marzo 2018, come ammesso dalla stessa ricorrente in sede di ricorso.
44. Infine, con riferimento al recupero delle agevolazioni contributive di cui all'art. 1, comma
118, della legge n. 190/2014 (c.d. incentivo TRIE), si osserva che il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato, oltre che al possesso del DURC, anche al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, comma 1175 della legge 296/2006).
9 45. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è coerente l'operato dell' con riferimento alla previsione contenuta nella norma da ultimo richiamata, CP_1
avendo agito per il recupero delle agevolazioni godute dalla nel periodo in cui la Pt_1
stessa non ha rispettato quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi, commettendo le violazioni surrichiamate.
46. A tutto quanto argomentato consegue allora l'integrale rigetto del ricorso.
47. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso;
− condanna alla refusione delle Parte_1
spese processuali a vantaggio della parte convenuta, liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 15/05/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
10
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Azara, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Asproni n. 10;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
e rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliati in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
25.11.2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio i soggetti indicati in epigrafe, proponendo opposizione all'avviso di addebito n.
402 2021 00001708 21 000, con cui le è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 21.991,64.
2. Parte ricorrente ha rappresentato che tale pretesa si basava sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018019285/DDL del 24.02.2021, con il quale è stato revocato il beneficio dell'esonero totale dei contributi di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 381/1991, con riferimento ai lavoratori e Persona_1 Persona_2
, nonché si è proceduto al recupero delle differenze contributive dovute in ragione
[...] del corretto inquadramento contrattuale dei lavoratori e Persona_3
Persona_4
3. La ha preliminarmente eccepito la nullità del predetto verbale, siccome sarebbe Pt_1
carente dei requisiti essenziali, omettendosi la puntuale indicazione delle fonti di prova con riferimento agli esiti dell'accertato comportamento illecito.
4. La ricorrente ha poi contestato nel merito la pretesa azionata dall'Istituto previdenziale, evidenziando che ai fini dell'accesso all'agevolazione goduta i lavoratori in condizione di svantaggio sarebbero non solo quelli indicati dalla legge n. 381/1991, con elenco non tassativo, ma anche quelli ricompresi nella legge regionale n. 16/1997.
5. La cooperativa impugnante ha quindi lamentato di aver prodotto fin dalla sede ispettiva la documentazione attestante la condizione di svantaggio dei lavoratori interessati dall'accertamento, con il conseguente diritto al beneficio domandato.
6. Parte ricorrente ha altresì sostenuto di non aver mai violato la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, per cui sarebbe infondato il rilievo avanzato con riferimento al non corretto inquadramento dei dipendenti e alla mancata dimostrazione del godimento dei permessi retribuiti da parte dei propri dipendenti.
7. Quanto al contestato mancato riconoscimento degli scatti di anzianità fino al marzo 2018, la ha sottolineato che ciò era dovuto a una problematica di carattere operativo e Pt_1
che si era poi attivata per porvi rimedio.
8. Infine, la ricorrente ha eccepito che la mera irregolarità rispetto a quanto disposto dalla contrattazione collettiva non poteva giustificare il recupero delle agevolazioni godute, non essendo stato violato quanto disposto dall'art.1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
9. La ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“A) Contrariis rejectis;
B) Dichiararsi infondata la richiesta di pagamento di cui all'Avviso di Addebito N. 402
2021 00001708 21 000, inviato dall' sede di Sassari e notificato il 17.10.2021, CP_1
poiché origina dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. n. 2018019285/DDL
CP_ del 24.02.2021, notificato in data 12.03.2021, notificato in data 16.03.2021, Prot. N.
1700.04/03/2021.0090634, in ogni caso parimenti nullo e/o infondato e/o illegittimo. Per
l'effetto annullarsi l'Avviso di Addebito N. 402 2021 00001708 21 000, inviato dall' CP_1
sede di Sassari e notificato il 17.10.2021 e notificato il 17.10.2021.
2 C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
10. Si sono ritualmente costituiti e eccependo anzitutto il difetto di CP_1 Controparte_2
legittimazione passiva di quest'ultima, non risultando i crediti contestati tra quelli oggetto di cessione.
11. L' ha poi contestato le eccezioni sollevate dalla controparte, Controparte_3
rivendicando la completezza e correttezza dell'accertamento ispettivo condotto nonché delle relative conclusioni, e chiedendo dunque il rigetto delle conclusioni avversarie, in quanto la non avrebbe dimostrato il diritto ad accedere ai benefici contributivi. Pt_1
12. Mutata la persona del giudice e istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
13. Preliminarmente e in rito, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva del rapporto) avanzata da risulta fondata: la convenuta ha Controparte_2
infatti affermato che il credito oggetto di causa non risulta essere stato ceduto alla CP_1
società di cartolarizzazione, né di tale cessione vi è alcuna allegazione in ricorso.
14. La ricorrente avrebbe dovuto supportare la propria pretesa con la prova che vi era stata cessione alla società di cartolarizzazione del corrispondente credito, atteso che, come risulta dal disposto dell'art. 13, comma 2, legge 448/1998 (secondo cui «le tipologie ... dei crediti ceduti sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale») il trasferimento non opera ope legis per qualsiasi credito.
15. Alla completa estraneità di rispetto alla pretesa oggetto di causa consegue Controparte_2
il suo difetto di titolarità passiva del rapporto, nonché il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente nei suoi confronti.
16. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione posto alla base dell'avviso di addebito, essendo sufficiente osservare che a pagina 2 del verbale è indicato l'elenco della documentazione esaminata e che l'esito dell'accertamento, riportato alle pagine 2 e 3, è dettagliato sia con riferimento ai fatti accertati che alla normativa di riferimento. Pertanto, lo stesso non può dirsi incompleto nei suoi elementi essenziali.
3 17. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
18. A livello sistematico, si rammenta che laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata.
19. Invero, “costituisce principio consolidato che, in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 5137 / 2006,
Cass. Sez. U. n. 6489/ 2012; Cass. n 13011/ 2017)” (Cass. civ., n. 15639 del 2020).
20. Quanto alla normativa che regola l'accesso al beneficio contributivo previsto per l'impiego di lavoratori c.d. svantaggiati, i primi tre commi della legge n. 381/1991 stabiliscono che:
“
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla
4 riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con
l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero”.
21. L'accesso al beneficio in parola è pertanto subordinato alla ricorrenza di tre requisiti: 1) la sussistenza di documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione dalla quale risulti la condizione di “persona svantaggiata”, 2) il superamento della soglia del 30% di lavoratori svantaggiati rispetto alla totalità di lavoratori, 3) la qualità di soci in capo ai lavoratori svantaggiati, salva la compatibilità con il loro stato soggettivo.
22. Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente omette di allegare, e poi dimostrare, che la avesse rispettato, nel periodo interessato dall'accertamento, l'obbligo di impiego Pt_1
di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati, e ciò indipendentemente da ogni valutazione circa l'integrabilità o meno dell'elenco di cui all'art. 4 da parte della legislazione regionale.
23. Invero, la parte ricorrente si limita a depositare il LUL relativo agli anni 2016 – 2019 e la documentazione attestante in ipotesi la condizione di svantaggio dei lavoratori Per_1
e , senza tuttavia allegare e provare alcunché in ordine al
[...] Persona_2
requisito dell'impiego di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati rispetto alla totalità dei lavoratori (non indicando la S.P.E.S. nemmeno la misura dell'organico aziendale), né della qualità di soci dei lavoratori interessati dallo sgravio, ovvero dell'incompatibilità con il loro stato soggettivo.
24. Ciò è insufficiente ai fini del superamento del rigoroso onere probatorio di cui si è argomentato sopra, tenuto conto della rilevante dimensione occupazionale della cooperativa, secondo quanto risulta dal LUL, nonché dalla visura in atti (doc. 13 fasc.
). CP_1
25. Peraltro, corre rammentare che i piani dell'allegazione e dalla prova non devono essere sovrapposti;
sicché, quand'anche fosse utile nel caso di specie, deve ritenersi inibito al giudice trarre dai documenti esistenti in atti deduzioni o indicazioni necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda (secondo l'insegnamento della
Suprema Corte: “Le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente
5 enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza assurgere a funzione integrativa di una domanda carente di specificità”
Cass. civ., n. 3022 del 2018).
26. Per le medesime ragioni va ritenuta non provata, e carente di specificità, la deduzione della ricorrente circa il rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi, a fronte dell'accertamento contenuto nel verbale in ordine alla concessione di permessi non retribuiti in assenza di documentazione a supporto, nonché dell'errato inquadramento contrattuale e Persona_3 Persona_4
27. Difatti, la si limita a contestare genericamente la pretesa dell' , senza tuttavia Pt_1 CP_1
allegare e dimostrare alcunché.
28. Sul punto, dalle risultanze del verbale di accertamento, fondate sull'esame del libro unico del lavoro, e dall'elenco riepilogativo delle violazioni riportato in calce al verbale, emerge che ha goduto di permessi non retribuiti a gennaio 2018 (doc. 8 fasc. Parte_2
). CP_1
29. La Corte di Cassazione ha chiarito che la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Cass. civ., n. 15120 del 2019).
30. Invero, “ove la sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica del d.l.
n. 244 del 1995, art. 29, convertito in legge n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (cfr. Cass. n. 12876 del 2014 cit. in rifermento al settore turismo - pubblici esercizi;
v., inoltre, Cass. 4 maggio 2011 n. 9805, Cass. 18 febbraio
2011, n. 3969)” (Cass. civ., n. 13650 del 2019).
6 31. Sicché è legittimo il recupero contributivo azionato dall' con riferimento alle ore CP_1
fruite quali permessi non retribuiti da parte della sig.ra , non avendo la Pt_2 Pt_1
dimostrato la ricorrenza di un'ipotesi di sospensione del rapporto prevista dalla legge o dal contratto collettivo, restando in ogni caso irrilevante l'eventuale accordo tra le parti.
32. Sempre rimanendo in tema di minimale contributivo, si osserva che l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 stabilisce che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
33. L'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 ha successivamente stabilito che “Il D.L.
9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n.
389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
34. Infine, l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 403 del 2001, in ordine alla misura della contribuzione previdenziale per i soci lavoratori di cooperative, prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione il citato D.L.
n. 338 del 1989, art. 1, comma 1”.
35. Sul punto, sin dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11199 del
2002, si è quindi chiarito che “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d.
"minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui
7 all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione”.
36. La stessa Suprema Corte ha altresì affermato che ai fini della individuazione dell'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative, non trova applicazione l'art. 7, comma 4, del d.l. n.
248 del 2007, che concerne il profilo retributivo del rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, bensì l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, secondo cui detto importo è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore
(Cass. civ., n. 12166 del 2019).
37. Invero, “il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale”
(Cass. civ., n. 8446 del 2019).
38. In giurisprudenza si è quindi precisato che la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338
n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost. (Cass.
8 civ., n. 19759 del 2024).
39. Quanto al caso di specie, il tema assume rilievo con riferimento agli inquadramenti riconosciuti in sede ispettiva ai lavoratori Usai e Persona_3 Persona_4
rispetto ai quali sono state chieste differenze contributive, per essere il primo stato
[...]
assunto con profilo di impiegato di archivio del CCNL Commercio - cooperative di consumo con il livello contrattuale A1 in luogo dell'inquadramento C1 del CCNL cooperative sociali, e la seconda con il profilo di addetta stipendi e paghe e inquadramento nel livello D1 del CCNL cooperative sociali, in luogo del D2.
40. Ebbene, quanto rivendicato dall' non risulta essere stato adeguatamente contestato da CP_1
parte ricorrente, limitandosi la a sostenere genericamente di aver sempre Pt_1
correttamente inquadrato i suddetti lavoratori, senza tuttavia contestare che il CCNL da applicare ai fini del minimale fosse quello cooperative sociali, né le mansioni svolte da tali dipendenti, né che queste ultime dovessero sussumersi in altro e inferiore livello di inquadramento.
41. Ne deriva la fondatezza della pretesa azionata.
42. In ordine poi alla pretesa azionata con riferimento al sig. , dal verbale di Parte_3 accertamento risulta una differenza di imponibile di € 188,72, che l' ricollega alla CP_1 registrazione sul lul (giugno 2018) di un numero di ore inferiore rispetto all'orario svolto e previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale. Credito che va riconosciuto fondato, in assenza di alcun rilievo o contestazione mossa da parte della cooperativa.
43. Allo stesso modo, è altresì fondata la contestazione circa il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità ai lavoratori fino al marzo 2018, come ammesso dalla stessa ricorrente in sede di ricorso.
44. Infine, con riferimento al recupero delle agevolazioni contributive di cui all'art. 1, comma
118, della legge n. 190/2014 (c.d. incentivo TRIE), si osserva che il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato, oltre che al possesso del DURC, anche al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, comma 1175 della legge 296/2006).
9 45. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è coerente l'operato dell' con riferimento alla previsione contenuta nella norma da ultimo richiamata, CP_1
avendo agito per il recupero delle agevolazioni godute dalla nel periodo in cui la Pt_1
stessa non ha rispettato quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi, commettendo le violazioni surrichiamate.
46. A tutto quanto argomentato consegue allora l'integrale rigetto del ricorso.
47. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso;
− condanna alla refusione delle Parte_1
spese processuali a vantaggio della parte convenuta, liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 15/05/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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