Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/07/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1770/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1770/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CIMMINIELLO GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIELI VITO Controparte_1 P.IVA_1
LORENZO e dell'avv. LAGIOIA ANNA MARIA
RESISTENTE
In punto a: risarcimento danno e pagamento somme.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato in data 14.9.2023 Parte_1 conveniva in giudizio , nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore.
Il ricorrente, già dipendente della resistente con un contratto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato e mansioni di addetto alle vendite, dopo avere premesso di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dal 2011 al 2021, allegava di avere svolto diverse mansioni all'interno della suddetta cooperativa, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, allestimento merci, cassa, segreteria.
Allegava che, nonostante le patologie sofferte, il medico del lavoro ne aveva confermato l'idoneità alle mansioni alle quali il ricorrente era preposto.
Allegava, poi, che, successivamente, nel corso del 2018, le sue condizioni di salute erano peggiorate, in seguito ad una ischemia celebrale in conseguenza della quale il ricorrente aveva iniziato a soffrire di senso di smarrimento, ansia ed attacchi di panico e che nel maggio 2018, aveva intrapreso un percorso psichiatrico presso il Centro di Salute Mentale, ove gli era stato suggerito di evitare il contatto con il pubblico.
Allegava di avere chiesto al datore di lavoro di essere addetto a mansioni confacenti con il suo stato di salute e che la cooperativa aveva deciso di estrometterlo dalle casse e ricollocarlo nell'allestimento merci;
che a seguito di un ulteriore peggioramento del suo stato di salute, nel
2019, aveva dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per contrastare la diagnosi di artrodesi lombare post. L5-S1, con innesto di protesi e,a seguito di tale operazione, la società lo aveva adibito a mansioni di segreteria.
Il ricorrente lamentava che, tuttavia, nonostante la nuova mansione, continuava ad avere contatti con il pubblico che gli causavano forte stress ed attacchi di panico.
Allegava, inoltre, che l' lo aveva dichiarato il ricorrente invalido civile al 46%. CP_2
Allegava che, non essendo mutata la sua situazione lavorativa all'interno di Coop Alleanza 3.0, nel corso dell'anno 2020 chiedeva l'intervento dell'ispettorato del lavoro e l'anno seguente presentava istanza di aggravamento delle proprie condizioni fisiche a cui seguiva la conferma dell'invalidità civile pari al 46 %.
Allegava, in ultimo, che, dopo aver ripetutamente richiesto al datore di lavoro di essere adibito a mansioni differenti e compatibili con il proprio stato di salute senza nulla ottenere, in data
2.09.2021 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c.
Svolte tali premesse, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
-Accertare e dichiarare, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti nel paragrafo I e II della suestesa narrativa e di tutte o talune le eccezioni ivi sollevate, la responsabilità della società per i danni subìti dal sig. a causa Controparte_1 Pt_1 del mancato ricollocamento lavorativo da quantificarsi nella somma complessiva di Euro
16.300,00 ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
-accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1 in persona del suo rappresentante legale pro-tempore per il danno all'integrità psico-fisica
[...] pari a 7% o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle Tabelle di Milano, che sommato alle preesistenze già riconosciute dall' provoca un complessivo grado di menomazione CP_2 dall'integrità psico-fisica del sig. ; Parte_1
e per l'effetto,
-condannare ., in persona del legale rappresentante legale pro-tempore al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi nella somma complessiva di Euro 16.300,00 ovvero alternativamente ed occorrendo in via subordinata, al pagamento di quella maggiore o minore somma, che risulterà dall'istruttoria espletanda.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, C.p.a. e spese generali come per legge”.
La società convenuta, costituitasi ritualmente in giudizio, contestava integralmente le prese del ricorrente e ne chiedeva il rigetto.
Allegava di avere sempre adibito il ricorrente a mansioni compatibili, ottemperando alle prescrizioni del medico competente.
Allegava, poi, come incombesse sullo stesso ricorrente l'onere di provare sia l'esistenza, durante l'attività lavorativa, di un'esposizione a fattori di rischio che, per durata e intensità, fossero idonei a provocare la malattia sofferta e sia l'esistenza del nesso causale a riguardo.
La causa, istruita con l'esame della documentazione prodotta in giudizio e l'escussione dei testimoni ammessi, veniva discussa e decisa all'udienza del 18.6.2025, come da dispositivo, assegnato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione stante la complessità della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che l'art. 2087 c.c. prevede espressamente l'obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure di prevenzione e sicurezza nell'ambiente di lavoro necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, in relazione alla particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. In tale ambito il datore di lavoro ha l'obbligo di vigilare, direttamente o per mezzo dei suoi preposti, alla sorveglianza del lavoro che tali misure vengano effettivamente attuate, essendo destinatario fondamentale dell'obbligo di sicurezza. La Suprema Corte, a Sezioni Unite (n.
6472/2006), ha statuito che il regime probatorio applicabile, nell'ambito dell'art. 2087 c.c., è quello previsto dall'art. 1218 c.c.: pertanto il lavoratore ha l'onere di allegare e provare, pur con le mitigazioni proprie del rito del lavoro, l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza, mentre il datore di lavoro deve dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile e cioè di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Dunque, incombe sul lavoratore l'onere di allegare e provare di avere contratto una malattia e che essa era derivata eziologicamente dall'ambiente di lavoro, mentre sul datore di lavoro grava l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il danno.
Nel caso in esame l'onere probatorio incombente sul lavoratore ricorrente non è stato assolto.
La società convenuta ha invece documentato che, durante il rapporto di lavoro il ricorrente è stato sottoposto a visite di idoneità alla mansione specifica. In particolare, il medico competente, sottoposto a visita il ricorrente, ha emesso i seguenti giudizi di idoneità ( v. doc. n. 2 conv.):
- giudizio di idoneità del 28.11.2016: “idoneo con le seguenti prescrizioni/limitazioni: limitare la mmc dei carichi di allestimento”;
- giudizio di idoneità del 02.05.2018 : “per mesi sei adibire a compiti il cui livello di richiesta fisica sia classificabile come lavoro molto leggero sia per gli arti superiori che per MMC, e che permettano la postura a sedere (max 1 ora in piedi)”. Avverso tale giudizio il sig. ha Pt_1 proposto ricorso ex art. 41 D.Lgs. 41/2008 che si è concluso con il giudizio di inidoneità per 2 mesi;
- giudizio di idoneità del 30.07.2018, emesso dopo la sospensione di due mesi: “idoneo con le seguenti prescrizioni/limitazioni: adibire a compiti la cui richiesta fisica sia classificabile come molto leggera sia mmc ed arti superiori, evitare contatto diretto col pubblico”;
- giudizio di idoneità del 23.09.2019: “idoneo con le seguenti prescrizioni/limitazioni: adibire a compiti la cui richiesta fisica sia classificabile come molto leggera per arti superiori e mmc e che garantiscano posture a sedere, evitare contatto diretto col pubblico.
- giudizio di idoneità del 04.03.2020: “nel rispetto delle limitazioni emesse dall'azienda asl il
11/10/2019 si raccomanda di assegnare a mansioni che garantiscano la prevalenza della postura a sedere.”.
Le prove testimoniali hanno confermato che il ricorrente è stato adibito a mansioni compatibili con il proprio stato di salute, nel rispetto delle prescrizioni del medico competente.
In particolare, il teste ha riferito che, nel 2018, il ricorrente è stato addetto all'allestimento. IL Tes_1 teste ha riferito, poi, che dal 2019 il ricorrente si è occupato “esclusivamente dell'inserimento Tes_1
a sistema dei modelli 13 per i vari reparti, nonché della preparazione delle bolle dei vari reparti per l'invio in sede, imbustamento, cartellonistica di promozione e preparazione delle etichette nonché sistemazione della cartellonistica”. Il teste ha riferito, altresì, “di aver personalmente proposto al ricorrente nel giugno 2021 di Tes_1 dotarlo di un PC aziendale in uso personale per occuparsi dell'attività di estrazione dati da trasmettere ai tecnici merceologici e ai negozi”.
Le medesime circostanze riferite dl teste sono state confermate dalla teste dipendente Tes_1 Tes_2 dal 1999, con mansioni di capo reparto generi vari presso l'Ipermercato Lame, dal 2016 in Coop
Alleanza. (“Tra il 2018 e il 2021 ho lavorato presso il punto vendita di San Ruffillo. Ho conosciuto il ricorrente che fino al 2018 era addetto al reparto casse poi è passato all'allestimento. Confermo che dal 2019 anche se non saprei indicare con precisione il mese il ricorrente si è occupato esclusivamente dell'inserimento a sistema dei modelli 13 per i vari reparti, nonché della preparazione delle bolle dei vari reparti per l'invio in sede, imbustamento, cartellonistica di promozione e preparazione delle etichette nonché sistemazione della cartellonistica”. “Confermo di aver personalmente assistito all'incontro tra il ricorrente e il direttore del punto vendita signor
nel giugno 2021 in cui quest'ultimo gli ha proposto di dotarlo di un PC aziendale in uso Tes_1 personale per occuparsi dell'attività di estrazione dati da trasmettere ai tecnici merceologici e ai negozi”) e dal teste dipendente della convenuta dal giugno 2004 con mansioni di addetto alle Tes_3 vendite (“Tra il 2018 e il 2021 ho lavorato presso il punto vendita di San Ruffillo. Ho conosciuto il ricorrente che non ricordo se quando sono arrivato io nel 2018 fosse in malattia, a mio ricordare quando è tornato era addetto ad un leggero allestimento.
Confermo che successivamente anche se non saprei indicare con precisione l'anno il ricorrente si è occupato esclusivamente dell'inserimento a sistema dei modelli 13 per i vari reparti, nonché della preparazione delle bolle dei vari reparti per l'invio in sede, imbustamento, cartellonistica di promozione e preparazione delle etichette nonché sistemazione della cartellonistica).
È, quindi, emerso che il ricorrente, in precedenza addetto alle mansioni di addetto alle casse, dal
2018 è stato addetto all'allestimento “leggero” e dal 2019 all'inserimento a sistema dei modelli 13 per i vari reparti, nonché della preparazione delle bolle dei vari reparti per l'invio in sede, imbustamento, cartellonistica di promozione e preparazione delle etichette nonché sistemazione della cartellonistica.
Osserva il Tribunale che, quelle assegnate al ricorrente, come vengono accertate nel presente giudizio, sono attività che non comportano né sforzo fisico né impongono di avere contatti con il pubblico: si tratta di mansioni pienamente compatibili con le prescrizioni, di volta in volta, indicate dal medico competente. Pertanto, il ricorso promosso da in data 14.9.2023 è Parte_1 infondato e viene integralmente respinto.
Le spese del processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge il ricorso;
• condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del processo in favore della resistente che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie ex lege.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione
Bologna, il 18/06/2025
Il Giudice
Dott. Maria Luisa Pugliese