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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott.ssa Michele Sirgiovanni Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1310/2024 r.g. tra le parti:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni AR C.F._1
Bardazzi ed elettivamente domiciliato in presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Lamberto Controparte_1 C.F._2
Galletti ed elettivamente domiciliata in presso lo studio del difensore;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente: hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: previsione di un assegno divorzile in favore della sig.ra di € 100,00 mensili, oltre rivalutazione automatica annuale in base agli CP_1 indici Istat;
- riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio a € 200,00 mensili, Per_1
Pag. 1 di 4 oltre rivalutazione automatica annuale in base agli indici Istat;
- ripartizione delle spese straordinarie per il figlio al 50% tra i genitori;
- spese processuali compensate.
Per il Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero in data 20.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2024 a chiesto di dichiarare la cessazione AR
degli effetti civili del matrimonio contratto con l 01/08/1993, in Prato. Controparte_1
Quali domande accessorie, il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento del figlio
, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento della coniuge, posti a carico del ricorrente, in Per_1
sede di separazione.
A sostegno di tali richieste, il ricorrente ha dedotto (1) di aver ottenuto la separazione personale dal coniuge con decreto di omologa del Tribunale di Prato cron. 4384/2018 del 20.06.2018, (2) che dal matrimonio è nato in data [...] il figlio;
(3) che il padre ha cessato di corrispondere il Per_1
contributo, stabilito in sede di separazione, al mantenimento di , maggiorenne, quando Per_1 quest'ultimo, a far data dall'anno 2021, ha iniziato a lavorare;
(4) che ha costituito un proprio Per_1
autonomo nucleo familiare a seguito di matrimonio contratto in data 18.11.2023; (5) che la convenuta ormai da qualche anno svolge l'attività di estetista presso la propria residenza;
(6) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è più ripresa.
i è costituita in giudizio in data 18.10.2024, rimettendosi a giustizia sulla Controparte_1
domanda di divorzio e chiedendo il rigetto delle domande accessorie proposte dal ricorrente.
La convenuta ha allegato che il figlio è disoccupato e comunque non può svolgere alcuna Per_1
attività lavorativa anche in ragione delle sue precarie condizioni di salute;
ha aggiunto che la decisione di di sposarsi è stata improvvisa e dipendente dalle sue condizioni psico-fisiche e che come Per_1
tale non costituisce indice di una raggiunta maturità affettiva e personale che non sussiste;
ha precisato che non ha mai convissuto con la moglie, vive ancora con la madre e con la nonna materna, Per_1
invalida al 100%; ha negato, infine, di svolgere l'attività lavorativa di estetista, rappresentando di essere disoccupata ormai da qualche anno.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti del 28.10.2024, il giudice delegato ha rimesso le parti nei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 17.12.2024, nel corso della quale le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno rassegnato conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Pag. 2 di 4 La causa è stata quindi immediatamente rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Pronuncia di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e può essere accolta.
Dalla documentazione prodotta risulta infatti la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma
1, n. 2), lett. b), legge n..898/1970, essendo decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e non essendo stata eccepita la riconciliazione;
appare pertanto irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi e nella loro comunione spirituale e materiale, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dalle parti di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento del figlio , pattuite tra le parti, siano Per_1
adeguate al soddisfacimento dei suoi bisogni morali e materiali, tenuto conto, ai sensi degli artt. 337- ter e 337-septies c.c., delle esigenze di , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Per_1
delle sue condizioni di salute, nonché dei redditi dichiarati dalle parti. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia, prevedendo altresì un termine per il versamento della somma, al fine di prevenire contrasti e garantire la regolarità dell'adempimento.
Assegno divorzile
Quanto all'accordo delle parti in ordine al versamento da parte del ricorrente dell'importo di € 100,00,
a titolo di assegno divorzile, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, che appaiano conformi ai criteri di cui all'art. 5 comma 6, legge n.
898/1970. Anche in questo caso dev'essere previsto un termine di adempimento.
Spese processuali
Le spese di lite, avendo le parti raggiunto un accordo, sono da dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra sposati in Prato (PO) il Parte_2
Pag. 3 di 4 01.08.1993, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 287, parte II, serie A, anno 1993;
2) dispone che a titolo di contributo al mantenimento del figlio AR
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, corrisponda ad Per_1 CP_1
entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma di € 200,00, oltre
[...]
rivalutazione automatica annuale in base agli indici Istat;
3) dispone le spese straordinarie per il figlio siano ripartite al 50% tra i genitori;
Per_1
4) dispone che orrisponda ad a titolo AR Controparte_1
di assegno divorzile, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma di € 100,00, oltre rivalutazione automatica annuale in base agli indici Istat;
5) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione e agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria al suo passaggio in giudicato.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 22/01/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Simoni Dott. Michele Sirgiovanni
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott.ssa Michele Sirgiovanni Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1310/2024 r.g. tra le parti:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni AR C.F._1
Bardazzi ed elettivamente domiciliato in presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Lamberto Controparte_1 C.F._2
Galletti ed elettivamente domiciliata in presso lo studio del difensore;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente: hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: previsione di un assegno divorzile in favore della sig.ra di € 100,00 mensili, oltre rivalutazione automatica annuale in base agli CP_1 indici Istat;
- riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio a € 200,00 mensili, Per_1
Pag. 1 di 4 oltre rivalutazione automatica annuale in base agli indici Istat;
- ripartizione delle spese straordinarie per il figlio al 50% tra i genitori;
- spese processuali compensate.
Per il Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero in data 20.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2024 a chiesto di dichiarare la cessazione AR
degli effetti civili del matrimonio contratto con l 01/08/1993, in Prato. Controparte_1
Quali domande accessorie, il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento del figlio
, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento della coniuge, posti a carico del ricorrente, in Per_1
sede di separazione.
A sostegno di tali richieste, il ricorrente ha dedotto (1) di aver ottenuto la separazione personale dal coniuge con decreto di omologa del Tribunale di Prato cron. 4384/2018 del 20.06.2018, (2) che dal matrimonio è nato in data [...] il figlio;
(3) che il padre ha cessato di corrispondere il Per_1
contributo, stabilito in sede di separazione, al mantenimento di , maggiorenne, quando Per_1 quest'ultimo, a far data dall'anno 2021, ha iniziato a lavorare;
(4) che ha costituito un proprio Per_1
autonomo nucleo familiare a seguito di matrimonio contratto in data 18.11.2023; (5) che la convenuta ormai da qualche anno svolge l'attività di estetista presso la propria residenza;
(6) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è più ripresa.
i è costituita in giudizio in data 18.10.2024, rimettendosi a giustizia sulla Controparte_1
domanda di divorzio e chiedendo il rigetto delle domande accessorie proposte dal ricorrente.
La convenuta ha allegato che il figlio è disoccupato e comunque non può svolgere alcuna Per_1
attività lavorativa anche in ragione delle sue precarie condizioni di salute;
ha aggiunto che la decisione di di sposarsi è stata improvvisa e dipendente dalle sue condizioni psico-fisiche e che come Per_1
tale non costituisce indice di una raggiunta maturità affettiva e personale che non sussiste;
ha precisato che non ha mai convissuto con la moglie, vive ancora con la madre e con la nonna materna, Per_1
invalida al 100%; ha negato, infine, di svolgere l'attività lavorativa di estetista, rappresentando di essere disoccupata ormai da qualche anno.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti del 28.10.2024, il giudice delegato ha rimesso le parti nei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 17.12.2024, nel corso della quale le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno rassegnato conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Pag. 2 di 4 La causa è stata quindi immediatamente rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Pronuncia di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e può essere accolta.
Dalla documentazione prodotta risulta infatti la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma
1, n. 2), lett. b), legge n..898/1970, essendo decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e non essendo stata eccepita la riconciliazione;
appare pertanto irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi e nella loro comunione spirituale e materiale, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dalle parti di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento del figlio , pattuite tra le parti, siano Per_1
adeguate al soddisfacimento dei suoi bisogni morali e materiali, tenuto conto, ai sensi degli artt. 337- ter e 337-septies c.c., delle esigenze di , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Per_1
delle sue condizioni di salute, nonché dei redditi dichiarati dalle parti. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia, prevedendo altresì un termine per il versamento della somma, al fine di prevenire contrasti e garantire la regolarità dell'adempimento.
Assegno divorzile
Quanto all'accordo delle parti in ordine al versamento da parte del ricorrente dell'importo di € 100,00,
a titolo di assegno divorzile, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, che appaiano conformi ai criteri di cui all'art. 5 comma 6, legge n.
898/1970. Anche in questo caso dev'essere previsto un termine di adempimento.
Spese processuali
Le spese di lite, avendo le parti raggiunto un accordo, sono da dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra sposati in Prato (PO) il Parte_2
Pag. 3 di 4 01.08.1993, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 287, parte II, serie A, anno 1993;
2) dispone che a titolo di contributo al mantenimento del figlio AR
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, corrisponda ad Per_1 CP_1
entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma di € 200,00, oltre
[...]
rivalutazione automatica annuale in base agli indici Istat;
3) dispone le spese straordinarie per il figlio siano ripartite al 50% tra i genitori;
Per_1
4) dispone che orrisponda ad a titolo AR Controparte_1
di assegno divorzile, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma di € 100,00, oltre rivalutazione automatica annuale in base agli indici Istat;
5) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione e agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria al suo passaggio in giudicato.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 22/01/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Simoni Dott. Michele Sirgiovanni
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