Art. 8. ((Non e' punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 , recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98 , ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.
Versione
11 marzo 1948
11 marzo 1948
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Versione
27 luglio 1948
27 luglio 1948