Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N.
13087/2024 R.G..L. promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. SORGI Parte_1
ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Palermo Via Laurana 59 resistente
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costitute hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' per indebiti pagamenti, Parte_1 CP_1
in particolare in relazione alle comunicazioni dell' del 5.08.2024, relative CP_1
€ 167,96 per il periodo dal 1.01.2020 al 31.12.2020 e di € 221,24 per il periodo dal 1.10.2009 al 31.01.2020.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi € 400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore avv. SORGI ROBERTA, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/09/2024 parte ricorrente chiedeva ritenersi illegittime le comunicazioni di indebito del 5.08.2024, relative alla sua CP_1
pensione cat. SOS n. 02987046, con contestazioni di indebito pari a € 167,96 per il periodo dal 1.01.2020 al 31.12.2020 e di € 221,24 per il periodo dal
1.10.2009 al 31.01.2020, chiedendo dichiararsi che nulla era da lei dovuto all'Istituto a tale titolo, deducendo che nessun indebito si era verificato, che esso comunque non poteva essere dall' recuperato in proprio danno. CP_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto.
Deduceva che la comunicazione relativa all'indebito di € 221,24 per il periodo dal 1.10.2009 al 31.01.2020 era già stata oggetto di sentenza, con cui il Tribunale aveva dichiarato l'irripetibilità dell'indebito, sicché ne era stato sollecitato il pagamento in attesa della sentenza di appello, che poi, il
24.10.2024 confermava la sentenza di primo grado (rectius dichiarava l'appello inammissibile), mentre l'altra comunicazione, relativa all'indebito relativo all'anno 2020, derivava dal fatto che la ricorrente non aveva comunicato la propria pensione estera, il cui reddito comportava che ella non avesse diritto alla maggiorazione sociale per il superamento dei limiti di reddito.
Va osservato, anzitutto, che è pacifico che la contestazione di indebito del 5.08.2024 in relazione a un indebito già ritenuto non ripetibile con sentenza esecutiva di questo Tribunale e la relativa richiesta di pagamento dell'importo contestato è illegittima, atteso che certamente nel momento in cui l inviava il provvedimento esso era in contrasto con una pronuncia CP_1
giurisdizionale esecutiva, su cui pendeva appello, con la conseguenza che l non aveva certo bisogno di interrompere i termini di prescrizione, CP_1
dovendo invece attendere l'esito dell'impugnazione, dalla quale soltanto il credito poteva essere dichiarato esistente, con conseguente interesse ad agire della parte ricorrente avverso una nuova contestazione di indebito illegittimamente effettuata dall'Istituto. L'esito dell'impugnazione è stato del resto sfavorevole all'Istituto, con la conseguenza che quell'indebito risulta non ripetibile, come già accertato da questo Tribunale, mentre la duplicazione dello stesso effettuata dall con la citata nota resta CP_1
certamente illegittima.
In relazione all'indebito per l'anno 2020, poi, le deduzioni e i documenti prodotti dall non fanno che dare dimostrazione della sua irripetibilità. CP_1
Ed invero, parte ricorrente aveva comunicato con i precedenti mod.
RED l'esistenza della pensione estera, i cui importi anche per il 2020 l ha CP_1
potuto agevolmente accertare, accedendo – come ha dedotto – alla “Procedura europea di informazione online dell'assicurazione pensionistica tedesca”, atteso che era già stato informato quanto al 2018 e al 2019 dalla ricorrente della sua titolarità.
La Suprema Corte ha più volte ritenuto che: “… va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dal al quale CP_1
già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire al in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dal in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso l' del ” Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati al CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal e CP_1
che quindi esso l'Istituto già conosce.
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata
(art. 42 dl. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_1
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce ” Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che non forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.…
….Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che già conosce o ha l'onere CP_1
di conoscere…” (Cass. Lav., Ordinanza N. 12608/20).
Detta condivisibile interpretazione della Suprema Corte è stata richiamata e fatta propria, del resto, anche dalla Consulta nella sentenza n.
8/2023 – che ha ritenuto conforme a Costituzione che, al contrario l'art. 2033 c.c. vada applicato all'indebito sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche -. La Corte Costituzionale ha affermato che: “…Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante
«Disposizioni in materia di finanza pubblica», entro i limiti applicativi dettati dalla sentenza di questa Corte n. 39 del 1993; nonché art. 55, comma
5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL
– in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali).
Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, recante «Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988», convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n.
291), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n.
1978). Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del
1993).”.
Nella specie, la ricorrente aveva già comunicato nel 2018 e 2019
l'esistenza della pensione estera, il cui importo l poteva verificare CP_1
accedendo al predetto portale, come accertato anche con precedente sentenza, sicché risulta pienamente provata la buona fede della ricorrente.
Alla luce anche dei principi affermati condivisibilmente e autorevolmente dalle Supreme Corti nazionali, il ricorso va – quindi - accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite
– ivi liquidate e distratte -, che seguono la soccombenza dell'Istituto.
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 27/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025
La Giudice
Paola Marino