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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2024, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli – Sezione Persona e famiglia – composta dai seguenti magistrati:
1)dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
2)dott.ssa Silvana Sica Consigliere rel.
3)dott. Stefano Risolo Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5290/2022 R.G., avente ad oggetto: iscrizione anagrafica,
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via Toledo 156 presso lo studio dell'avv. Antonio Sasso (c.f. ) che lo C.F._1 rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Napoli al Vico Quercia n. 22 presso lo studio dell'Avv. Stella Arena che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
NONCHE'
PROCURATORE GENERALE IN SEDE
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
L'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza di prime cure.
Il PG ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/5/2022, , cittadina russa, impugnò innanzi Controparte_1 al Tribunale di Torre Annunziata il provvedimento del comunicato in data 2/5/2022, Parte_1 che aveva rigettato la sua richiesta di iscrizione anagrafica alla Via Meta n. 25 e registrazione del patto di convivenza stipulato con il Sig. , cittadino italiano. Parte_2
Il Tribunale, instaurato il contraddittorio con il con ordinanza dell'11/11/2022, ha Parte_1 accolto il ricorso, sostenendo che, al contrario di quanto erroneamente dedotto dal ai Parte_1 fini dell'iscrizione anagrafica e della registrazione del patto di convivenza non fosse necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno, essendo sufficiente l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione, secondo il combinato disposto dell'art. 1 comma 52 del D.lgs. 76/2016 (Legge Cirinnà) e dell'art. 9 comma 5-bis del D.lgs. 30/2007.
Avverso la già menzionata ordinanza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello il che, eccepita l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al , Parte_1 Controparte_2 ha lamentato la violazione dell'art. 6 comma 7 D.lgs. 286/1998 e la falsa applicazione degli artt. 3 comma
2 e 9 comma 5 del D.lgs. 30/2007, sostenendo che non si possa provvedere all'iscrizione anagrafica di un richiedente che sia sprovvisto di valido titolo di soggiorno.
La si è costituita in giudizio in data 27/2/2023 ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Il PG ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza del
17/1/2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente rileva la Corte che l'eccezione sollevata dal e relativa alla Parte_1 inammissibilità del ricorso di prime cure per omessa notifica al è infondata. Controparte_2
Ed infatti, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, il non è litisconsorte Controparte_2 necessario nei giudizi relativi all'iscrizione anagrafica, piuttosto è legittimato a spiegare intervento in causa e ad impugnare la decisione, in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile. Dunque, la legittimazione passiva nei giudizi in materia di iscrizione anagrafica spetta al
Sindaco del Comune che ha rigettato l'iscrizione, nella qualità di Ufficiale di Governo, mentre al CP_2
è riconosciuto solo, in via volontaria ed eventuale, un potere di intervento (cfr. Cass.,
Sez. Un., 12193 /2019; Cass. Sez. Un., 38162/2022).
Nel merito l'appello è infondato.
Va sottolineato, invero, che, a norma dell'art. 1 comma 36 del D.lgs. 76/2016, si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Per espressa previsione del comma successivo, inoltre, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al DPR n. 223/1989.
Quanto, poi, alla stipula del contratto di convivenza, l'art. 1 comma 50 del D.lgs. 76/2016 stabilisce che i conviventi di fatto possano disciplinare i rapporti relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, che va trasmesso, ai fini dell'opponibilità a terzi, al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del DPR n. 223/1989. Infine, a norma dell'art. 30-bis della L. 218/1995, per la stipula di un contratto di convivenza, ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.
Premesso il quadro normativo di riferimento, dunque, deve rilevarsi che la stipula di un regolare contratto di convivenza non è preclusa a contraenti di diversa cittadinanza e che alla stessa segue, come previsto dall'art. 1 comma 52 del D.lgs. 76/2016 e come rilevato dal giudice di prime cure, la trasmissione al
Comune di residenza per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del DPR n. 223/1989.
Il richiamo, contenuto nell'art. 1 comma 37 della Legge Cirinnà, agli artt. 4 e 13 lett. b) comma 1 del DPR
223/1989, non deve interpretarsi nel senso che una stabile convivenza può instaurarsi solo a seguito dell'avvenuta iscrizione anagrafica;
viceversa che tale iscrizione costituisce indubbiamente una prova, che consente di verificarne la sua instaurazione e di quantificarne la durata nel tempo.
Se è vero, infatti, che il D.lgs. 30/2007, per espressa previsione dell'art. 3 comma 1, sembrerebbe possa applicarsi al solo cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato diverso da quello di cui ha la cittadinanza, altrettanto vero è che l'art. 23 del D.lgs. in parola estende le proprie disposizioni, se più favorevoli, anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
In particolare, ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a norma del comma 1-bis dell'art. 23 D.lgs. 30/2007 è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Sulla base delle anzidette considerazioni l'appello deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi, ed in particolare la controversia della questione, per dichiarare interamente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione persona, famiglia e minori, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'11/11/2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara interamente compensate le spese processuali.
Così deciso in Napoli il 22/04/2024
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Silvana Sica Dott.ssa Efisia Gaviano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli – Sezione Persona e famiglia – composta dai seguenti magistrati:
1)dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
2)dott.ssa Silvana Sica Consigliere rel.
3)dott. Stefano Risolo Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5290/2022 R.G., avente ad oggetto: iscrizione anagrafica,
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via Toledo 156 presso lo studio dell'avv. Antonio Sasso (c.f. ) che lo C.F._1 rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Napoli al Vico Quercia n. 22 presso lo studio dell'Avv. Stella Arena che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
NONCHE'
PROCURATORE GENERALE IN SEDE
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
L'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza di prime cure.
Il PG ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/5/2022, , cittadina russa, impugnò innanzi Controparte_1 al Tribunale di Torre Annunziata il provvedimento del comunicato in data 2/5/2022, Parte_1 che aveva rigettato la sua richiesta di iscrizione anagrafica alla Via Meta n. 25 e registrazione del patto di convivenza stipulato con il Sig. , cittadino italiano. Parte_2
Il Tribunale, instaurato il contraddittorio con il con ordinanza dell'11/11/2022, ha Parte_1 accolto il ricorso, sostenendo che, al contrario di quanto erroneamente dedotto dal ai Parte_1 fini dell'iscrizione anagrafica e della registrazione del patto di convivenza non fosse necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno, essendo sufficiente l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione, secondo il combinato disposto dell'art. 1 comma 52 del D.lgs. 76/2016 (Legge Cirinnà) e dell'art. 9 comma 5-bis del D.lgs. 30/2007.
Avverso la già menzionata ordinanza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello il che, eccepita l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al , Parte_1 Controparte_2 ha lamentato la violazione dell'art. 6 comma 7 D.lgs. 286/1998 e la falsa applicazione degli artt. 3 comma
2 e 9 comma 5 del D.lgs. 30/2007, sostenendo che non si possa provvedere all'iscrizione anagrafica di un richiedente che sia sprovvisto di valido titolo di soggiorno.
La si è costituita in giudizio in data 27/2/2023 ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Il PG ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza del
17/1/2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente rileva la Corte che l'eccezione sollevata dal e relativa alla Parte_1 inammissibilità del ricorso di prime cure per omessa notifica al è infondata. Controparte_2
Ed infatti, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, il non è litisconsorte Controparte_2 necessario nei giudizi relativi all'iscrizione anagrafica, piuttosto è legittimato a spiegare intervento in causa e ad impugnare la decisione, in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile. Dunque, la legittimazione passiva nei giudizi in materia di iscrizione anagrafica spetta al
Sindaco del Comune che ha rigettato l'iscrizione, nella qualità di Ufficiale di Governo, mentre al CP_2
è riconosciuto solo, in via volontaria ed eventuale, un potere di intervento (cfr. Cass.,
Sez. Un., 12193 /2019; Cass. Sez. Un., 38162/2022).
Nel merito l'appello è infondato.
Va sottolineato, invero, che, a norma dell'art. 1 comma 36 del D.lgs. 76/2016, si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Per espressa previsione del comma successivo, inoltre, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al DPR n. 223/1989.
Quanto, poi, alla stipula del contratto di convivenza, l'art. 1 comma 50 del D.lgs. 76/2016 stabilisce che i conviventi di fatto possano disciplinare i rapporti relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, che va trasmesso, ai fini dell'opponibilità a terzi, al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del DPR n. 223/1989. Infine, a norma dell'art. 30-bis della L. 218/1995, per la stipula di un contratto di convivenza, ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.
Premesso il quadro normativo di riferimento, dunque, deve rilevarsi che la stipula di un regolare contratto di convivenza non è preclusa a contraenti di diversa cittadinanza e che alla stessa segue, come previsto dall'art. 1 comma 52 del D.lgs. 76/2016 e come rilevato dal giudice di prime cure, la trasmissione al
Comune di residenza per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del DPR n. 223/1989.
Il richiamo, contenuto nell'art. 1 comma 37 della Legge Cirinnà, agli artt. 4 e 13 lett. b) comma 1 del DPR
223/1989, non deve interpretarsi nel senso che una stabile convivenza può instaurarsi solo a seguito dell'avvenuta iscrizione anagrafica;
viceversa che tale iscrizione costituisce indubbiamente una prova, che consente di verificarne la sua instaurazione e di quantificarne la durata nel tempo.
Se è vero, infatti, che il D.lgs. 30/2007, per espressa previsione dell'art. 3 comma 1, sembrerebbe possa applicarsi al solo cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato diverso da quello di cui ha la cittadinanza, altrettanto vero è che l'art. 23 del D.lgs. in parola estende le proprie disposizioni, se più favorevoli, anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
In particolare, ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a norma del comma 1-bis dell'art. 23 D.lgs. 30/2007 è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Sulla base delle anzidette considerazioni l'appello deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi, ed in particolare la controversia della questione, per dichiarare interamente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione persona, famiglia e minori, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'11/11/2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara interamente compensate le spese processuali.
Così deciso in Napoli il 22/04/2024
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Silvana Sica Dott.ssa Efisia Gaviano