Art. 7.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Camera di commercio, puo' promuovere lo scioglimento per decreto Reale tanto della deputazione di borsa che del sindacato dei mediatori.
Collo stesso decreto si fara' luogo alla nomina di un commissario per l'ente disciolto, promuovendosi immediatamente la sua ricostituzione a senso di legge ed in ogni caso non piu' tardi di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Camera di commercio, puo' promuovere lo scioglimento per decreto Reale tanto della deputazione di borsa che del sindacato dei mediatori.
Collo stesso decreto si fara' luogo alla nomina di un commissario per l'ente disciolto, promuovendosi immediatamente la sua ricostituzione a senso di legge ed in ogni caso non piu' tardi di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.