Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/1967, n. 221
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Sentenza 27 gennaio 1967

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Dal coordinato disposto degli art. 829 n.4 e 817 cod. proc. civ. si desume che l'impugnabilita della sentenza arbitrale per avere pronunziato fuori dei limiti del compromesso va limitata all'ipotesi di error in procedendo in cui gli arbitri siano incorsi spontaneamente,mentre, se il vizio di extra o di ultrapetizione sia dipeso dalle conclusioni di una parte( e l'altra abbia omesso di proporre la relativa eccezione nel corso del provvedimento arbitrale) ovvero dalla concorde richiesta di tutte le parti, l'impugnativa del lodo resta preclusa,alle parti medesime, anche se si tratti di enti pubblici. ( Cfr. 600-62 835-57).*

Il principio della prevalenza della Competenza del giudice ordinario sulla Competenza arbitrale nell'ipotesi di cause connesse, delle quali una di Competenza ordinaria e l'altra di Competenza arbitrale, non e applicabile, allorche l'esorbitanza dai limiti della Competenza arbitrale non sia deducibile con motivo di nullita del lodo a causa della preclusione prevista dall'art. 817 cod.proc.civ..*

La clausola compromissoria, pur avendo una propria autonomia rispetto al rapporto sostanziale (con la conseguente insensibilita dell'uno ai vizi dell'altra), tuttavia vi e collegata da un vincolo di accessorieta, come negozio processuale che in quello di diritto sostanziale trova la propria ragione di essere. ( applicazione in tema di interpretazione negoziale).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/1967, n. 221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 221
    Data del deposito : 27 gennaio 1967

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