CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6283 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 ottobre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Anastasio Pugliese
APPELLANTE
E
(c.f.: ) nella qualità di procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 della REV - Gestione Crediti s.p.a. (c.f.: P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Vito
APPELLATA
NONCHÉ
(p.i.: ) CP_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Carli
APPELLATA
1 OGGETTO: pagamento indennizzo ex art. 63 della legge n. 448 del 1998
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso come da conclusioni rassegnate nelle memorie scritte depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Rieti n. 599/2023 che ha condannato il a pagare alla REV - Gestione Crediti Parte_1
s.p.a. la somma di 2.128.575,00 € oltre interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 2016, a titolo di indennizzo ex art. 63 della legge n. 448 del 1998 dovuto a seguito del riacquisto, da parte del , del compendio immobiliare sito nel Comune di Cittaducale, via delle Parte_1
Scienze 1 angolo via Salaria per l'Aquila (già di proprietà della – Controparte_3 successivamente incorporata dalla e del - e da Controparte_4 Controparte_5 questa concesso in leasing alla Mediasonic s.r.l.).
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
a) la REV - Gestione Crediti s.p.a. è cessionaria, in forza di provvedimenti della Banca
d'Italia del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre 2016, dei diritti sui beni immobili già oggetto di contratti di leasing stipulati dalla Banca Popolare dell'Etruria e del alla Controparte_5 data del 30 settembre 2015;
b) dalla certificazione notarile depositata dalla REV - Gestione Crediti s.p.a. per dimostrare che il compendio immobiliare de quo è compreso tra i beni che le sono stati ceduti in blocco in forza dei provvedimenti della Banca d'Italia, risulta che l'unico immobile compreso nella cessione è quello identificato in catasto al foglio 9, particella 969, subalterno
7;
c) tale immobile è diverso da quello oggetto del presente contenzioso, che riguarda – come si evince dall'accertamento compiuto dal c.t.u. nel corso del giudizio di primo grado – le unità immobiliari identificate al foglio 9, particella 969, subalterni 3, 4, 5, 6, 8, 9;
d) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, va dunque esclusa la “legittimazione attiva” della REV - Gestione Crediti s.p.a. in ordine al pagamento dell'indennizzo dovuto a seguito del riacquisto, da parte del , del compendio immobiliare de quo; Parte_1
e) la decisione del tribunale è in ogni caso errata nella parte in cui liquida l'indennizzo con riferimento all'intero complesso immobiliare, anziché con riferimento alla sola unità immobiliare identificata con il subalterno 7 (l'unica di cui la REV - Gestione Crediti s.p.a. si sia resa cessionaria);
f) il tribunale ha erroneamente determinato nella misura di 2.128.575,00 € l'indennizzo
2 spettante alla REV - Gestione Crediti s.p.a. ai sensi dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998
(corrispondente ad un valore di mercato dell'immobile di 560,00 €/mq.), appiattendosi sulle conclusioni del c.t.u. e senza tenere conto delle osservazioni svolte dal c.t.p. del , il Parte_1 quale ha stimato il valore unitario di mercato dell'immobile in 300,00 - 350,00 €/mq.;
g) il tribunale ha erroneamente respinto la domanda di manleva formulata nei confronti della società a cui il ha successivamente ceduto l'immobile de quo per CP_2 Parte_1 un prezzo (82.366,23 € oltre IVA) che non tiene conto degli esborsi che il ha Parte_1 dovuto affrontare per riacquistare l'immobile dalla REV - Gestione Crediti s.p.a. e che avrebbero dovuto essere posti a carico del cessionario in forza delle delibere e degli atti negoziali che regolano la cessione de qua.
L'appellante ha concluso domandando che venga dichiarato il difetto di legittimazione attiva della REV - Gestione Crediti s.p.a. e - in subordine - che venga dichiarata la sua legittimazione ad agire soltanto per il pagamento dell'indennizzo relativo all'immobile identificato in catasto al foglio 9, particella 969, subalterno 7.
L'appellante ha chiesto “in via principale e nel merito” (recte: in via ulteriormente subordinata) la rideterminazione dell'indennizzo nella misura di 654.312,00 € e la condanna della a manlevare il di quanto questi dovesse essere tenuto a pagare in CP_2 Parte_1 favore della REV - Gestione Crediti s.p.a.
Si è costituita in giudizio la (dichiarando di agire Controparte_1 quale procuratrice della REV - Gestione Crediti s.p.a.), domandando il rigetto dell'appello e deducendo al riguardo che:
a) il primo motivo di appello è inammissibile (perché la questione è stata sollevata soltanto nel giudizio di appello) e in ogni caso infondato (perché la REV - Gestione Crediti
s.p.a. è proprietaria dell'intero compendio immobiliare de quo in base ai provvedimenti della
Banca d'Italia del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre 2016);
b) il secondo motivo di appello è infondato, perché il c.t.u. ha già ampiamente dato conto nel corso del giudizio di primo grado delle ragioni per cui non sono condivisibili le osservazioni sollevate dal c.t.p. del avvero la stima del compendio immobiliare Parte_1 effettuata dal c.t.u. e nel motivo di appello non sono state formulate censure ulteriori nei confronti della relazione di consulenza e della successiva integrazione peritale.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto dell'appello proposto nei CP_2 propri confronti e deducendo al riguardo che l'accordo concluso tra il e la Parte_1 [...] CP_ per il trasferimento a quest'ultima della proprietà del compendio immobiliare non prevedeva che la si accollasse anche l'importo dell'indennizzo che il CP_2 Parte_1 avrebbe dovuto corrispondere alla REV - Gestione Crediti s.p.a.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
1. Premessa
L'art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che:
3 1) “I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n.
317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione” (comma 1);
2) “Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni” (comma
2);
3) “Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento” (comma 3).
Il (oggi Controparte_6 Parte_1
) si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 63 della legge n. 448 del Parte_1
1998 e, con delibera del c.d.a. n. 83 del 4 luglio 2016, ha provveduto al riacquisto del compendio immobiliare sito nel Comune di Cittaducale, via delle Scienze 1 (un capannone industriale e relativa area pertinenziale, già di proprietà della Controparte_3 successivamente incorporata dalla e del . Controparte_4 Controparte_5
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la REV - Gestione Crediti s.p.a. ha agito nei confronti del per il pagamento del valore del compendio immobiliare, Parte_1 affermandosi titolare del bene in forza dei provvedimenti della Banca d'Italia del 26 gennaio
2016 e del 30 dicembre 2016, con cui sono stati trasferiti alla REV - Gestione Crediti s.p.a. i crediti derivanti da operazioni di leasing, i beni mobili registrati e gli immobili oggetto dei contratti di leasing già oggetto di cessione in favore della e del Controparte_7
(ente costituito ex lege che aveva a sua volta acquisito i diritti, le attività e le CP_8 passività già facenti capo alla e in Controparte_4 Controparte_9 amministrazione straordinaria).
2. Il primo motivo di appello
Con il primo motivo di appello, il si duole del fatto che Parte_1 il tribunale abbia riconosciuto che la REV - Gestione Crediti s.p.a. fosse proprietaria dell'intero compendio immobiliare sito in via delle Scienze 1 (un capannone industriale e relativa area di pertinenza, chiaramente identificato nell'aerofotografia a pag. 6 della relazione di c.t.u. a firma dell'ing. . Persona_1
Ad avviso dell'appellante la REV - Gestione Crediti s.p.a. non avrebbe titolo per domandare il pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 63 della legge n. 448 del 1998, perché dalla certificazione notarile depositata dalla stessa REV - Gestione Crediti s.p.a. per
4 dimostrare che il compendio immobiliare de quo è compreso tra i beni che le sono stati ceduti in blocco in forza dei provvedimenti della Banca d'Italia, risulta che l'unico immobile compreso nella cessione è quello identificato in catasto al foglio 9, particella 969, subalterno
7.
Il rilievo si basa esclusivamente sulle risultanze di un documento incompleto - la certificazione notarile depositata dalla REV - Gestione Crediti s.p.a. nel corso del giudizio di primo grado – in quanto il non ha mosso alcuna contestazione avverso la Parte_1 dettagliata ricostruzione operata dal tribunale al fine di dimostrare che la REV - Gestione
Crediti s.p.a. fosse titolare dell'intero compendio immobiliare su cui il ha esercitato Parte_1
l'opzione di riacquisto prevista dall'art. 63 della legge n. 448 del 1998.
Come accertato dal tribunale sulla base della documentazione depositata in giudizio:
a) il capannone è stato realizzato, nell'ambito territoriale di competenza del Nucleo di industrializzazione di – Cittaducale, dalla CP_6 Controparte_10 su terreni acquistati con atto di compravendita del 27 settembre 1979 per rogito del Notaio
[...]
e con atto di compravendita del 15 novembre 1979 per rogito del notaio Persona_2
(documenti nn. 5 e 5-bis depositati dal ); Per_3 Parte_1
b) il complesso immobiliare è stato successivamente acquistato dall' Controparte_3 con atto a rogito Notaio del 18 gennaio 2007 (documento n. 7 allegato al ricorso
[...] Per_4 introduttivo del giudizio di primo grado) e quindi concesso in locazione finanziaria alla
Mediasonic s.r.l.;
c) con atto per rogito del notaio del 21 novembre 2012, la Persona_5 [...] si è fusa per incorporazione nella e del CP_3 Controparte_4 [...]
la quale - ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, c.c. – ha acquistato tutti i CP_11 diritti e gli obblighi della proseguendo in tutti i suoi rapporti sostanziali Controparte_3
e processuali anteriori alla fusione, incluso il rapporto oggetto del presente giudizio;
d) con delibera del c.d.a. n. 25.9/13 del 18 giugno 2013, il
[...]
di ha avviato il procedimento per il riacquisto del complesso Controparte_6 CP_6 immobiliare ai sensi dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998, stante l'interesse pubblico di reinserire nel percorso produttivo un bene che risultava in disuso da oltre un triennio (la concessionaria del bene - Mediasonic s.r.l. - era stata infatti dichiarata fallita il 20 dicembre
2010);
e) con decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (i cui effetti sono stati “convalidati” dall'art. 1, commi 842 ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata costituita la
[...] per svolgere i compiti di ente ponte ai sensi del d.lgs. 16 Controparte_12 novembre 2015, n. 180, e in suo favore - con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015 - è stata disposta la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della posta in Controparte_13 amministrazione straordinaria (documento n. 3 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado);
5 f) con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, tutti i diritti, le attività
e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione (la
[...]
, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i Controparte_13 rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, in essere alla data di efficacia della cessione
(22 novembre 2015) sono stati ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del 2015, all'ente (v. il documento allegato alla Controparte_14 memoria depositata dalla ricorrente REV Gestione Crediti s.p.a. il 10 gennaio 2019);
g) con provvedimento della Banca d'Italia del 30 dicembre 2016, sono stati ceduti alla
REV - Gestione Crediti s.p.a. tutti i crediti in sofferenza della e Controparte_4 del già detenuti dall'ente ponte per effetto del provvedimento della Banca Controparte_13
d'Italia del 22 novembre 2015; il provvedimento del 30 dicembre 2016 prevede al riguardo espressamente che “con riferimento a tutti i crediti in sofferenza aventi ad oggetto operazioni di leasing [...] si chiarisce che sono da intendersi ricompresi nella cessione alla REV altresì i beni mobili, anche registrati, nonché gli immobili con i relativi accessori oggetto dei contratti di leasing” (v. il documento allegato alla memoria depositata dalla ricorrente il 10 gennaio
2019);
h) con delibera del c.d.a. n. 83/16 del 4 luglio 2016, il
[...] ha deliberato di procedere alla definitiva acquisizione del Controparte_6 compendio immobiliare de quo e di comunicare il provvedimento alla
[...]
“in qualità di proprietario dell'immobile oggetto della procedura” Controparte_12
(documento n. 12 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado);
i) con PEC del 15 dicembre 2016, il Controparte_6
di ha comunicato alla di aver
[...] CP_6 Controparte_12 deliberato ai sensi dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998 l'acquisizione del complesso immobiliare de quo (“Compendio immobiliare ex ) e di aver presentato la CP_10 deliberazione all'Agenzia del Territorio di per procedere alla necessaria trascrizione nei CP_6 registi immobiliari;
l) l'intero procedimento amministrativo finalizzato alla riacquisizione del compendio immobiliare de quo si è svolto nel contraddittorio con la Controparte_12
la quale ha impugnato la delibera n. 83/16 del 4 luglio 2016 davanti al TAR Lazio che –
[...] all'esito di un giudizio in cui è intervenuta la REV - Gestione Crediti s.p.a. quale cessionaria
“dei diritti, delle obbligazioni e dei beni derivanti dai contratti di locazione finanziaria come quello oggetto di causa” (così a pag. 4 della sentenza) – ha respinto il ricorso nel merito, senza che in quella sede il avesse contestato l'interesse ad agire della banca o Parte_1
l'interesse ad intervenire della cessionaria REV - Gestione Crediti s.p.a. a tutela dei diritti derivanti dalla titolarità del compendio immobiliare.
Alla luce di tali elementi – la cui rilevanza probatoria non è stata in alcun modo contestata dall'odierno appellante – il primo motivo di appello dev'essere respinto, in quanto la REV - Gestione Crediti s.p.a. è titolare del credito fatto valere in giudizio in forza dei
6 provvedimenti sopra richiamati, quale cessionaria di tutti gli immobili oggetto dei contratti di leasing (generanti crediti in sofferenza) di cui era parte a suo tempo la
[...]
(tra cui era compreso il contratto di leasing avente ad Controparte_13 oggetto il complesso immobiliare de quo).
3. Il secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di appello, il si duole Parte_1 dell'erronea determinazione del valore di mercato dell'immobile (stimato dal c.t.u. nella misura di 560,00 €/mq.) e della conseguente determinazione dell'indennizzo spettante alla
REV - Gestione Crediti s.p.a. (nella misura di 2.128.575,00 €).
Secondo l'appellante il tribunale si sarebbe appiattito sulle conclusioni del c.t.u. e non avrebbe tenuto conto delle osservazioni mosse dal c.t.p. del (ing. , il Parte_1 CP_15 quale ha stimato il valore di mercato dell'immobile in 300,00/350,00 €/mq.
L'appellante ha dedotto in particolare che:
1) né il c.t.u., né il tribunale hanno preso in considerazione la stima operata dall'ing.
- perito nominato ai sensi dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998 – il quale aveva Per_6 stimato il valore dell'intero compendio immobiliare nella misura di 1.391.875,00 € (pari ad un valore di 300,00 €/mq.);
2) sia il c.t.u. che il tribunale hanno valorizzato ai fini della stima solo 4 contratti di compravendita e una proposta di acquisto immobiliare del tutto privi di valenza comparativa, mentre hanno omesso di valorizzare il capannone ad uso commerciale locato dalla
[...]
CP_16
3) sia il c.t.u. che il tribunale hanno omesso di utilizzare a fini comparativi 17 atti di trasferimento immobiliare dai quali si evince un valore medio al mq. notevolmente inferiore rispetto a quello indicato dal c.t.u.
Quanto alla prima doglianza, si osserva che la stima contenuta nella perizia a firma dell'ing. nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione promosso dal Per_6
industriale della Provincia di ai sensi dell'art. 63, comma 3, Controparte_6 CP_6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (documento n. 4 allegato al fascicolo di primo grado del
) non risulta attendibile, perché basata sulla media operata tra una stima a corpo Parte_1 dell'intero fabbricato (il cui valore è stato forfettariamente determinato dal perito in
2.000.000,00 €) e una stima comparativa semplificata (da cui risulterebbe un valore medio di
300,00 €/mq. per superficie equivalente), effettuata utilizzando fonti d'informazione indicate in modo generico (Catasto di Osservatorio immobiliare dei beni ubicati nella Provincia CP_6 di Conservatoria dei Registri immobiliari di Ufficio tecnico del Comune di CP_6 CP_6
Cittaducale; Agenzie immobiliari e osservatori del mercato) e senza corredare la perizia di adeguata documentazione comprovante l'attendibilità delle affermazioni del perito e la congruità della stima effettuata.
Con la seconda doglianza l'appellante muove alla relazione di consulenza una critica
7 che si articola sotto tre distinti profili:
a) i tre contratti di compravendita conclusi dalla multinazionale e presi in CP_17 considerazione dal c.t.u. sarebbero privi di valenza comparativa perché conclusi ad un prezzo superiore rispetto a quello di mercato (ciò che si spiegherebbe in ragione “dell'impellente necessità della multinazionale di acquisire i capannoni circostanti la sua sede CP_17 principale per ampliare in loco la propria base produttiva non delocalizzabile altrove)” che non è comparabile con i prezzi di mercato correnti nel secondo semestre 2016, in cui il ha operato il riscatto del complesso immobiliare de quo (pag. 8 dell'atto di Parte_1 appello);
b) il c.t.u. ha valorizzato a fini comparativi una mera proposta di acquisto immobiliare di un capannone ad uso commerciale ubicato lungo via delle Scienze, per un corrispettivo di
1.042,00 €/mq.;
c) il c.t.u. ha valorizzato a fini comparativi un contratto di compravendita del 16 marzo
2020 in cui il corrispettivo di 900,00 €/mq. tiene conto del fatto che quell'immobile generava un reddito annuo di 79.530,00 € in forza di un contratto di locazione della durata di otto anni fino al 2028.
Al riguardo si osserva che:
a) il primo rilievo ignora completamente il fatto che proprio il c.t.u. – a fronte di un prezzo di mercato indicato dal c.t.p. del nella misura di 350,00 €/mq. - ha stimato Parte_1
“in prudenziali € 322,20” il valore commerciale contestualizzato al 2016 dei capannoni oggetto degli atti di compravendita stipulati dalla (v. pag. 24 della “Risposta alle CP_17 osservazioni tecniche redatte nei confronti dell'elaborato peritale definitivo” del 19 maggio
2022);
b) il secondo rilievo non tiene conto del fatto che il prezzo di 1.042,00 €/mq. indicato nella proposta di acquisto di un capannone industriale (posto a soli 340 m. di distanza dal complesso immobiliare riscattato dal ) non è stato utilizzato dal c.t.u. per Parte_1 determinare, mediante un'operazione di media aritmetica, il valore di mercato del complesso immobiliare riscattato dal ma è servito semplicemente a confermare l'attendibilità Parte_1 della stima che il c.t.u. ha fatto sulla base di una pluralità di ulteriori elementi dettagliatamente indicati nella relazione di consulenza (in cui il complesso immobiliare è stato stimato nel ben più basso valore di 560,00 €/mq.);
c) il terzo rilievo è infondato, non essendo dimostrato – a differenza di quanto afferma apoditticamente la difesa dell'appellante – che il prezzo della compravendita del 16 marzo
2020 (800.000,00 €) sia stato determinato dai contraenti in funzione del valore della rendita derivante dalla locazione dell'immobile (pari a 640.000,00 €).
Con la terza doglianza, l'appellante si lamenta del fatto che il c.t.u. e il tribunale abbiano omesso di utilizzare a fini comparativi numerosi atti di trasferimento immobiliare indicati dal dai quali si evincerebbe un valore medio al mq. notevolmente inferiore Parte_1 rispetto a quello di 560,00 €/mq. stimato dal c.t.u.
8 La doglianza è infondata, perché non tiene conto del fatto che il c.t.u. ha già fornito una condivisibile spiegazione analitica e dettagliata delle ragioni per cui il prezzo di vendita indicato nei contratti esibiti dal nel corso delle operazioni peritali debba ritenersi Parte_1 inattendibile (tenuto conto delle diverse caratteristiche morfologiche dei beni compravenduti, delle condizione degli immobili al momento della vendita e dei costi “di trasformazione” necessari per renderli idonei ad un uso commerciale analogo a quello a cui può essere adibito il compendio immobiliare de quo): v. pagg. 17 ss. della “Risposta alle osservazioni tecniche redatte nei confronti dell'elaborato peritale definitivo” del 19 maggio 2022.
In particolare - con riferimento al valore di stima ricavabile dall'atto di compravendita dell'immobile in uso alla – il c.t.u. ha spiegato che esso deve ritenersi Controparte_16 inattendibile perché il prezzo di 62,80 €/mq. (completamente disallineato rispetto ai valori pubblicati dal borsino immobiliare) si giustifica in ragione del fatto che l'immobile è gravato da due ipoteche volontarie iscritte per complessivi 22.659.000,00 € ciascuna a favore di istituti bancari (v. pag. 22 della relazione di consulenza e pagg. 26 ss. della “Risposta alle osservazioni tecniche redatte nei confronti dell'elaborato peritale definitivo” del 19 maggio
2022).
In buona sostanza, a fronte di una analitica e motivata risposta data dal c.t.u. a tutte le osservazioni critiche formulate dal c.t.p. del avverso la relazione di consulenza (v. Parte_1 pagg. da 2 a 32 della “Risposta alle osservazioni tecniche redatte nei confronti dell'elaborato peritale definitivo” del 19 maggio 2022), l'odierna appellante si è limitata a riproporre le argomentazioni esposte nel corso del giudizio di primo grado e già confutate dal c.t.u.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di appello deve essere respinto, essendo infondate le censure mosse dalla difesa del Parte_1 avverso la relazione di stima del valore commerciale del compendio immobiliare operata dal c.t.u.
4. Il terzo motivo di appello
Con il terzo motivo di appello, il si duole del fatto che il Parte_1 tribunale abbia respinto la domanda di manleva formulata nei confronti della CP_2 società a cui il ha successivamente ceduto l'immobile de quo per un prezzo Parte_1
(82.366,23 € oltre IVA) che non tiene conto degli esborsi che il ha dovuto Parte_1 affrontare per riacquistare l'immobile dalla REV - Gestione Crediti s.p.a. e che avrebbero dovuto essere posti a carico del cessionario in forza delle delibere e degli atti negoziali che regolano la cessione de qua.
L'appellante deduce in particolare che:
1) nell'atto di avviso prot. 4387 del 3 dicembre 2015 è scritto chiaramente che la manifestazione di interesse all'acquisto del compendio immobiliare dovrà “contenere la disponibilità a sostenere finanziariamente l'acquisizione del bene da parte dell'Ente, sino al valore dello stesso” e che solo “qualora il valore attualizzato degli incentivi ricevuti fosse
9 maggiore dell'attuale valore dell'immobile/i, dovranno essere corrisposte all'Ente unicamente le spese tecnico/amministrative di cui al precedente punto oltre le eventuali spese legali e di contenzioso”,
2) la deliberazione del c.d.a. del n. 137 del 10 novembre 2016 (con cui il Parte_1 compendio immobiliare è stato assegnato alla prevedeva espressamente che “tutte CP_2 le spese sostenute e da sostenere, nessuna esclusa, per l'acquisizione sopra descritta, saranno
a carico dell'assegnatario finale”;
3) nel verbale di consegna dell'immobile alla (prot. 4010 del 14 settembre CP_2
2017), si dà atto del fatto che la ha impugnato Controparte_12 dinanzi al la delibera di riacquisizione dell'immobile n. 83/16 del 4 luglio 2016 CP_18
e si procede all'immissione in possesso del compendio immobiliare da parte della CP_2
“con esonero del da ogni responsabilità, salvi gli effetti derivanti dal suindicato Parte_1 contenzioso”.
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
Essa trascura il fatto che il trasferimento della proprietà dell'immobile in capo alla
[...] CP_ (seppur preceduto da un provvedimento amministrativo con cui il ha Parte_1 deliberato di assegnare alla il complesso immobiliare denominato “ex SIM”: v. la CP_2 deliberazione del c.d.a. del n. 137 del 10 novembre 2016) è regolato da un Parte_1 contratto di vendita (v. il rogito del notaio del 19 dicembre 2016), in cui Persona_7 sono puntualmente indicati l'oggetto del contratto (il capannone con destinazione commerciale e la relativa area di pertinenza), la causa del contratto (il trasferimento della proprietà del compendio immobiliare verso un corrispettivo) e il corrispettivo pattuito tra le parti (82.366,23 € oltre IVA), senza prevedere in alcun modo che l'acquirente dovesse farsi carico anche dell'eventuale indennizzo che il sarebbe stato tenuto a pagare al Parte_1 soggetto contro cui era stato esercitato il riscatto del bene.
Il consenso delle parti (che ha dato luogo alla conclusione del contratto di vendita del 19 dicembre 2016) si è infatti formato:
a) sulla base dell'offerta di 82.366,23 € oltre IVA formulata dalla nell'ambito CP_2 della procedura competitiva avviata dal Consorzio per l'assegnazione dell'immobile (v. la delibera del c.d.a. del n. 124/16 del 13 ottobre 2016); Parte_1
b) sulla base della deliberazione del c.d.a. del n. 137/16 del 10 novembre Parte_1
2016, che ha assegnato il compendio immobiliare alla quale unica offerente per CP_2
l'importo di 82.366,23 € oltre IVA.
Il tribunale ha correttamente spiegato quale sia l'interpretazione da dare alle previsioni contenute nell'invito ad offrire richiamate dall'appellante (v. pagg. 40 e 41 della sentenza), giungendo alla condivisibile conclusione secondo cui le spese da porre a carico della cessionaria dovessero essere:
1) i costi necessari per il riacquisto del compendio immobiliare come determinati dal perito nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge n. 448 del 1998 (costi
10 che nel caso di specie erano pari a zero, alla luce della perizia di stima redatta dall'ing. ); Per_6
2) le spese tecnico-amministrative relative al procedimento amministrativo avviato per il riacquisto del compendio immobiliare;
3) le spese legali che il avrebbe eventualmente sostenuto in conseguenza Parte_1 dell'esercizio della facoltà di riacquisto di cui all'art. 63 cit.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, le conclusioni del tribunale sono coerenti con la precisazione contenuta nell'art. 1 del verbale di consegna dell'immobile alla
(documento n. 4 allegato al fascicolo della , laddove è scritto che “Il CP_2 CP_2
in accoglimento dell'istanza della consegna a quest'ultima il possesso Parte_1 CP_2 del suindicato complesso immobiliare [...] con esonero del da ogni responsabilità, Parte_1 salvi gli effetti derivanti dal suindicato contenzioso [...]”.
Con tale espressione le parti hanno semplicemente inteso fare salvi gli effetti dell'eventuale accoglimento del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo dalla e del per l'annullamento della delibera di riacquisizione Controparte_7 CP_8 dell'immobile n. 83/16 del 4 luglio 2016 (ciò che avrebbe comportato a carico del Parte_1
l'obbligo di restituire alla il prezzo pagato per l'acquisto del compendio CP_2 immobiliare).
Va invece escluso – contrariamente a quanto sostiene l'appellante – che con tale espressione le parti abbiano voluto tenere fermo il diritto del di agire nei confronti Parte_1 dell'acquirente per il recupero dell'indennizzo spettante alla REV Gestione Crediti CP_2
s.p.a., dal momento che a quella data il era convinto che nulla spettasse alla REV Parte_1
Gestione Crediti s.p.a. ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge n. 488 del 1998 e il
“suindicato contenzioso” a cui hanno fatto riferimento le parti era solo quello promosso dalla davanti al giudice amministrativo (come è Controparte_12 indicato nelle premesse del verbale di consegna dell'immobile).
Quanto ai criteri ermeneutici invocati dal (che richiama gli artt. 1366, 1369 e Parte_1
1371 c.c.), essi conducono ad una interpretazione radicalmente opposta rispetto a quella propugnata dall'appellante, perché ritenere che le parti abbiano voluto far salvo l'obbligo dell'acquirente di rimborsare al l'intero ammontare dell'indennizzo che CP_2 Parte_1 questi avrebbe dovuto eventualmente pagare alla REV Gestione Crediti s.p.a. significherebbe introdurre nel contratto di vendita un elemento di aleatorietà che appare incompatibile con la volontà chiaramente espressa dalle parti, che hanno pattuito un prezzo di acquisto ben preciso
(82.366,23 € oltre IVA), che si è formato proprio all'esito del procedimento amministrativo promosso dal per la scelta del nuovo assegnatario del compendio immobiliare e Parte_1 sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso (quanto al fatto che l'immobile Parte_1 fosse stato riscattato a costo zero, perché “il valore di mercato del compendio immobiliare è inferiore al totale dei contributi ricevuti ed attualizzati”: v. la delibera del c.d.a. del Parte_1
n. 83/16 del 4 luglio 2016).
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il terzo motivo di appello deve
11 essere respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano – in favore di ciascuna delle parti appellate - in complessivi
30.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Rieti n. 599/2023;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi 30.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuna delle parti appellate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6283 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 ottobre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Anastasio Pugliese
APPELLANTE
E
(c.f.: ) nella qualità di procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 della REV - Gestione Crediti s.p.a. (c.f.: P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Vito
APPELLATA
NONCHÉ
(p.i.: ) CP_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Carli
APPELLATA
1 OGGETTO: pagamento indennizzo ex art. 63 della legge n. 448 del 1998
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso come da conclusioni rassegnate nelle memorie scritte depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Rieti n. 599/2023 che ha condannato il a pagare alla REV - Gestione Crediti Parte_1
s.p.a. la somma di 2.128.575,00 € oltre interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 2016, a titolo di indennizzo ex art. 63 della legge n. 448 del 1998 dovuto a seguito del riacquisto, da parte del , del compendio immobiliare sito nel Comune di Cittaducale, via delle Parte_1
Scienze 1 angolo via Salaria per l'Aquila (già di proprietà della – Controparte_3 successivamente incorporata dalla e del - e da Controparte_4 Controparte_5 questa concesso in leasing alla Mediasonic s.r.l.).
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
a) la REV - Gestione Crediti s.p.a. è cessionaria, in forza di provvedimenti della Banca
d'Italia del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre 2016, dei diritti sui beni immobili già oggetto di contratti di leasing stipulati dalla Banca Popolare dell'Etruria e del alla Controparte_5 data del 30 settembre 2015;
b) dalla certificazione notarile depositata dalla REV - Gestione Crediti s.p.a. per dimostrare che il compendio immobiliare de quo è compreso tra i beni che le sono stati ceduti in blocco in forza dei provvedimenti della Banca d'Italia, risulta che l'unico immobile compreso nella cessione è quello identificato in catasto al foglio 9, particella 969, subalterno
7;
c) tale immobile è diverso da quello oggetto del presente contenzioso, che riguarda – come si evince dall'accertamento compiuto dal c.t.u. nel corso del giudizio di primo grado – le unità immobiliari identificate al foglio 9, particella 969, subalterni 3, 4, 5, 6, 8, 9;
d) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, va dunque esclusa la “legittimazione attiva” della REV - Gestione Crediti s.p.a. in ordine al pagamento dell'indennizzo dovuto a seguito del riacquisto, da parte del , del compendio immobiliare de quo; Parte_1
e) la decisione del tribunale è in ogni caso errata nella parte in cui liquida l'indennizzo con riferimento all'intero complesso immobiliare, anziché con riferimento alla sola unità immobiliare identificata con il subalterno 7 (l'unica di cui la REV - Gestione Crediti s.p.a. si sia resa cessionaria);
f) il tribunale ha erroneamente determinato nella misura di 2.128.575,00 € l'indennizzo
2 spettante alla REV - Gestione Crediti s.p.a. ai sensi dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998
(corrispondente ad un valore di mercato dell'immobile di 560,00 €/mq.), appiattendosi sulle conclusioni del c.t.u. e senza tenere conto delle osservazioni svolte dal c.t.p. del , il Parte_1 quale ha stimato il valore unitario di mercato dell'immobile in 300,00 - 350,00 €/mq.;
g) il tribunale ha erroneamente respinto la domanda di manleva formulata nei confronti della società a cui il ha successivamente ceduto l'immobile de quo per CP_2 Parte_1 un prezzo (82.366,23 € oltre IVA) che non tiene conto degli esborsi che il ha Parte_1 dovuto affrontare per riacquistare l'immobile dalla REV - Gestione Crediti s.p.a. e che avrebbero dovuto essere posti a carico del cessionario in forza delle delibere e degli atti negoziali che regolano la cessione de qua.
L'appellante ha concluso domandando che venga dichiarato il difetto di legittimazione attiva della REV - Gestione Crediti s.p.a. e - in subordine - che venga dichiarata la sua legittimazione ad agire soltanto per il pagamento dell'indennizzo relativo all'immobile identificato in catasto al foglio 9, particella 969, subalterno 7.
L'appellante ha chiesto “in via principale e nel merito” (recte: in via ulteriormente subordinata) la rideterminazione dell'indennizzo nella misura di 654.312,00 € e la condanna della a manlevare il di quanto questi dovesse essere tenuto a pagare in CP_2 Parte_1 favore della REV - Gestione Crediti s.p.a.
Si è costituita in giudizio la (dichiarando di agire Controparte_1 quale procuratrice della REV - Gestione Crediti s.p.a.), domandando il rigetto dell'appello e deducendo al riguardo che:
a) il primo motivo di appello è inammissibile (perché la questione è stata sollevata soltanto nel giudizio di appello) e in ogni caso infondato (perché la REV - Gestione Crediti
s.p.a. è proprietaria dell'intero compendio immobiliare de quo in base ai provvedimenti della
Banca d'Italia del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre 2016);
b) il secondo motivo di appello è infondato, perché il c.t.u. ha già ampiamente dato conto nel corso del giudizio di primo grado delle ragioni per cui non sono condivisibili le osservazioni sollevate dal c.t.p. del avvero la stima del compendio immobiliare Parte_1 effettuata dal c.t.u. e nel motivo di appello non sono state formulate censure ulteriori nei confronti della relazione di consulenza e della successiva integrazione peritale.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto dell'appello proposto nei CP_2 propri confronti e deducendo al riguardo che l'accordo concluso tra il e la Parte_1 [...] CP_ per il trasferimento a quest'ultima della proprietà del compendio immobiliare non prevedeva che la si accollasse anche l'importo dell'indennizzo che il CP_2 Parte_1 avrebbe dovuto corrispondere alla REV - Gestione Crediti s.p.a.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
1. Premessa
L'art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che:
3 1) “I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n.
317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione” (comma 1);
2) “Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni” (comma
2);
3) “Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento” (comma 3).
Il (oggi Controparte_6 Parte_1
) si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 63 della legge n. 448 del Parte_1
1998 e, con delibera del c.d.a. n. 83 del 4 luglio 2016, ha provveduto al riacquisto del compendio immobiliare sito nel Comune di Cittaducale, via delle Scienze 1 (un capannone industriale e relativa area pertinenziale, già di proprietà della Controparte_3 successivamente incorporata dalla e del . Controparte_4 Controparte_5
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la REV - Gestione Crediti s.p.a. ha agito nei confronti del per il pagamento del valore del compendio immobiliare, Parte_1 affermandosi titolare del bene in forza dei provvedimenti della Banca d'Italia del 26 gennaio
2016 e del 30 dicembre 2016, con cui sono stati trasferiti alla REV - Gestione Crediti s.p.a. i crediti derivanti da operazioni di leasing, i beni mobili registrati e gli immobili oggetto dei contratti di leasing già oggetto di cessione in favore della e del Controparte_7
(ente costituito ex lege che aveva a sua volta acquisito i diritti, le attività e le CP_8 passività già facenti capo alla e in Controparte_4 Controparte_9 amministrazione straordinaria).
2. Il primo motivo di appello
Con il primo motivo di appello, il si duole del fatto che Parte_1 il tribunale abbia riconosciuto che la REV - Gestione Crediti s.p.a. fosse proprietaria dell'intero compendio immobiliare sito in via delle Scienze 1 (un capannone industriale e relativa area di pertinenza, chiaramente identificato nell'aerofotografia a pag. 6 della relazione di c.t.u. a firma dell'ing. . Persona_1
Ad avviso dell'appellante la REV - Gestione Crediti s.p.a. non avrebbe titolo per domandare il pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 63 della legge n. 448 del 1998, perché dalla certificazione notarile depositata dalla stessa REV - Gestione Crediti s.p.a. per
4 dimostrare che il compendio immobiliare de quo è compreso tra i beni che le sono stati ceduti in blocco in forza dei provvedimenti della Banca d'Italia, risulta che l'unico immobile compreso nella cessione è quello identificato in catasto al foglio 9, particella 969, subalterno
7.
Il rilievo si basa esclusivamente sulle risultanze di un documento incompleto - la certificazione notarile depositata dalla REV - Gestione Crediti s.p.a. nel corso del giudizio di primo grado – in quanto il non ha mosso alcuna contestazione avverso la Parte_1 dettagliata ricostruzione operata dal tribunale al fine di dimostrare che la REV - Gestione
Crediti s.p.a. fosse titolare dell'intero compendio immobiliare su cui il ha esercitato Parte_1
l'opzione di riacquisto prevista dall'art. 63 della legge n. 448 del 1998.
Come accertato dal tribunale sulla base della documentazione depositata in giudizio:
a) il capannone è stato realizzato, nell'ambito territoriale di competenza del Nucleo di industrializzazione di – Cittaducale, dalla CP_6 Controparte_10 su terreni acquistati con atto di compravendita del 27 settembre 1979 per rogito del Notaio
[...]
e con atto di compravendita del 15 novembre 1979 per rogito del notaio Persona_2
(documenti nn. 5 e 5-bis depositati dal ); Per_3 Parte_1
b) il complesso immobiliare è stato successivamente acquistato dall' Controparte_3 con atto a rogito Notaio del 18 gennaio 2007 (documento n. 7 allegato al ricorso
[...] Per_4 introduttivo del giudizio di primo grado) e quindi concesso in locazione finanziaria alla
Mediasonic s.r.l.;
c) con atto per rogito del notaio del 21 novembre 2012, la Persona_5 [...] si è fusa per incorporazione nella e del CP_3 Controparte_4 [...]
la quale - ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, c.c. – ha acquistato tutti i CP_11 diritti e gli obblighi della proseguendo in tutti i suoi rapporti sostanziali Controparte_3
e processuali anteriori alla fusione, incluso il rapporto oggetto del presente giudizio;
d) con delibera del c.d.a. n. 25.9/13 del 18 giugno 2013, il
[...]
di ha avviato il procedimento per il riacquisto del complesso Controparte_6 CP_6 immobiliare ai sensi dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998, stante l'interesse pubblico di reinserire nel percorso produttivo un bene che risultava in disuso da oltre un triennio (la concessionaria del bene - Mediasonic s.r.l. - era stata infatti dichiarata fallita il 20 dicembre
2010);
e) con decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (i cui effetti sono stati “convalidati” dall'art. 1, commi 842 ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata costituita la
[...] per svolgere i compiti di ente ponte ai sensi del d.lgs. 16 Controparte_12 novembre 2015, n. 180, e in suo favore - con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015 - è stata disposta la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della posta in Controparte_13 amministrazione straordinaria (documento n. 3 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado);
5 f) con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, tutti i diritti, le attività
e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione (la
[...]
, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i Controparte_13 rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, in essere alla data di efficacia della cessione
(22 novembre 2015) sono stati ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del 2015, all'ente (v. il documento allegato alla Controparte_14 memoria depositata dalla ricorrente REV Gestione Crediti s.p.a. il 10 gennaio 2019);
g) con provvedimento della Banca d'Italia del 30 dicembre 2016, sono stati ceduti alla
REV - Gestione Crediti s.p.a. tutti i crediti in sofferenza della e Controparte_4 del già detenuti dall'ente ponte per effetto del provvedimento della Banca Controparte_13
d'Italia del 22 novembre 2015; il provvedimento del 30 dicembre 2016 prevede al riguardo espressamente che “con riferimento a tutti i crediti in sofferenza aventi ad oggetto operazioni di leasing [...] si chiarisce che sono da intendersi ricompresi nella cessione alla REV altresì i beni mobili, anche registrati, nonché gli immobili con i relativi accessori oggetto dei contratti di leasing” (v. il documento allegato alla memoria depositata dalla ricorrente il 10 gennaio
2019);
h) con delibera del c.d.a. n. 83/16 del 4 luglio 2016, il
[...] ha deliberato di procedere alla definitiva acquisizione del Controparte_6 compendio immobiliare de quo e di comunicare il provvedimento alla
[...]
“in qualità di proprietario dell'immobile oggetto della procedura” Controparte_12
(documento n. 12 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado);
i) con PEC del 15 dicembre 2016, il Controparte_6
di ha comunicato alla di aver
[...] CP_6 Controparte_12 deliberato ai sensi dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998 l'acquisizione del complesso immobiliare de quo (“Compendio immobiliare ex ) e di aver presentato la CP_10 deliberazione all'Agenzia del Territorio di per procedere alla necessaria trascrizione nei CP_6 registi immobiliari;
l) l'intero procedimento amministrativo finalizzato alla riacquisizione del compendio immobiliare de quo si è svolto nel contraddittorio con la Controparte_12
la quale ha impugnato la delibera n. 83/16 del 4 luglio 2016 davanti al TAR Lazio che –
[...] all'esito di un giudizio in cui è intervenuta la REV - Gestione Crediti s.p.a. quale cessionaria
“dei diritti, delle obbligazioni e dei beni derivanti dai contratti di locazione finanziaria come quello oggetto di causa” (così a pag. 4 della sentenza) – ha respinto il ricorso nel merito, senza che in quella sede il avesse contestato l'interesse ad agire della banca o Parte_1
l'interesse ad intervenire della cessionaria REV - Gestione Crediti s.p.a. a tutela dei diritti derivanti dalla titolarità del compendio immobiliare.
Alla luce di tali elementi – la cui rilevanza probatoria non è stata in alcun modo contestata dall'odierno appellante – il primo motivo di appello dev'essere respinto, in quanto la REV - Gestione Crediti s.p.a. è titolare del credito fatto valere in giudizio in forza dei
6 provvedimenti sopra richiamati, quale cessionaria di tutti gli immobili oggetto dei contratti di leasing (generanti crediti in sofferenza) di cui era parte a suo tempo la
[...]
(tra cui era compreso il contratto di leasing avente ad Controparte_13 oggetto il complesso immobiliare de quo).
3. Il secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di appello, il si duole Parte_1 dell'erronea determinazione del valore di mercato dell'immobile (stimato dal c.t.u. nella misura di 560,00 €/mq.) e della conseguente determinazione dell'indennizzo spettante alla
REV - Gestione Crediti s.p.a. (nella misura di 2.128.575,00 €).
Secondo l'appellante il tribunale si sarebbe appiattito sulle conclusioni del c.t.u. e non avrebbe tenuto conto delle osservazioni mosse dal c.t.p. del (ing. , il Parte_1 CP_15 quale ha stimato il valore di mercato dell'immobile in 300,00/350,00 €/mq.
L'appellante ha dedotto in particolare che:
1) né il c.t.u., né il tribunale hanno preso in considerazione la stima operata dall'ing.
- perito nominato ai sensi dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998 – il quale aveva Per_6 stimato il valore dell'intero compendio immobiliare nella misura di 1.391.875,00 € (pari ad un valore di 300,00 €/mq.);
2) sia il c.t.u. che il tribunale hanno valorizzato ai fini della stima solo 4 contratti di compravendita e una proposta di acquisto immobiliare del tutto privi di valenza comparativa, mentre hanno omesso di valorizzare il capannone ad uso commerciale locato dalla
[...]
CP_16
3) sia il c.t.u. che il tribunale hanno omesso di utilizzare a fini comparativi 17 atti di trasferimento immobiliare dai quali si evince un valore medio al mq. notevolmente inferiore rispetto a quello indicato dal c.t.u.
Quanto alla prima doglianza, si osserva che la stima contenuta nella perizia a firma dell'ing. nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione promosso dal Per_6
industriale della Provincia di ai sensi dell'art. 63, comma 3, Controparte_6 CP_6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (documento n. 4 allegato al fascicolo di primo grado del
) non risulta attendibile, perché basata sulla media operata tra una stima a corpo Parte_1 dell'intero fabbricato (il cui valore è stato forfettariamente determinato dal perito in
2.000.000,00 €) e una stima comparativa semplificata (da cui risulterebbe un valore medio di
300,00 €/mq. per superficie equivalente), effettuata utilizzando fonti d'informazione indicate in modo generico (Catasto di Osservatorio immobiliare dei beni ubicati nella Provincia CP_6 di Conservatoria dei Registri immobiliari di Ufficio tecnico del Comune di CP_6 CP_6
Cittaducale; Agenzie immobiliari e osservatori del mercato) e senza corredare la perizia di adeguata documentazione comprovante l'attendibilità delle affermazioni del perito e la congruità della stima effettuata.
Con la seconda doglianza l'appellante muove alla relazione di consulenza una critica
7 che si articola sotto tre distinti profili:
a) i tre contratti di compravendita conclusi dalla multinazionale e presi in CP_17 considerazione dal c.t.u. sarebbero privi di valenza comparativa perché conclusi ad un prezzo superiore rispetto a quello di mercato (ciò che si spiegherebbe in ragione “dell'impellente necessità della multinazionale di acquisire i capannoni circostanti la sua sede CP_17 principale per ampliare in loco la propria base produttiva non delocalizzabile altrove)” che non è comparabile con i prezzi di mercato correnti nel secondo semestre 2016, in cui il ha operato il riscatto del complesso immobiliare de quo (pag. 8 dell'atto di Parte_1 appello);
b) il c.t.u. ha valorizzato a fini comparativi una mera proposta di acquisto immobiliare di un capannone ad uso commerciale ubicato lungo via delle Scienze, per un corrispettivo di
1.042,00 €/mq.;
c) il c.t.u. ha valorizzato a fini comparativi un contratto di compravendita del 16 marzo
2020 in cui il corrispettivo di 900,00 €/mq. tiene conto del fatto che quell'immobile generava un reddito annuo di 79.530,00 € in forza di un contratto di locazione della durata di otto anni fino al 2028.
Al riguardo si osserva che:
a) il primo rilievo ignora completamente il fatto che proprio il c.t.u. – a fronte di un prezzo di mercato indicato dal c.t.p. del nella misura di 350,00 €/mq. - ha stimato Parte_1
“in prudenziali € 322,20” il valore commerciale contestualizzato al 2016 dei capannoni oggetto degli atti di compravendita stipulati dalla (v. pag. 24 della “Risposta alle CP_17 osservazioni tecniche redatte nei confronti dell'elaborato peritale definitivo” del 19 maggio
2022);
b) il secondo rilievo non tiene conto del fatto che il prezzo di 1.042,00 €/mq. indicato nella proposta di acquisto di un capannone industriale (posto a soli 340 m. di distanza dal complesso immobiliare riscattato dal ) non è stato utilizzato dal c.t.u. per Parte_1 determinare, mediante un'operazione di media aritmetica, il valore di mercato del complesso immobiliare riscattato dal ma è servito semplicemente a confermare l'attendibilità Parte_1 della stima che il c.t.u. ha fatto sulla base di una pluralità di ulteriori elementi dettagliatamente indicati nella relazione di consulenza (in cui il complesso immobiliare è stato stimato nel ben più basso valore di 560,00 €/mq.);
c) il terzo rilievo è infondato, non essendo dimostrato – a differenza di quanto afferma apoditticamente la difesa dell'appellante – che il prezzo della compravendita del 16 marzo
2020 (800.000,00 €) sia stato determinato dai contraenti in funzione del valore della rendita derivante dalla locazione dell'immobile (pari a 640.000,00 €).
Con la terza doglianza, l'appellante si lamenta del fatto che il c.t.u. e il tribunale abbiano omesso di utilizzare a fini comparativi numerosi atti di trasferimento immobiliare indicati dal dai quali si evincerebbe un valore medio al mq. notevolmente inferiore Parte_1 rispetto a quello di 560,00 €/mq. stimato dal c.t.u.
8 La doglianza è infondata, perché non tiene conto del fatto che il c.t.u. ha già fornito una condivisibile spiegazione analitica e dettagliata delle ragioni per cui il prezzo di vendita indicato nei contratti esibiti dal nel corso delle operazioni peritali debba ritenersi Parte_1 inattendibile (tenuto conto delle diverse caratteristiche morfologiche dei beni compravenduti, delle condizione degli immobili al momento della vendita e dei costi “di trasformazione” necessari per renderli idonei ad un uso commerciale analogo a quello a cui può essere adibito il compendio immobiliare de quo): v. pagg. 17 ss. della “Risposta alle osservazioni tecniche redatte nei confronti dell'elaborato peritale definitivo” del 19 maggio 2022.
In particolare - con riferimento al valore di stima ricavabile dall'atto di compravendita dell'immobile in uso alla – il c.t.u. ha spiegato che esso deve ritenersi Controparte_16 inattendibile perché il prezzo di 62,80 €/mq. (completamente disallineato rispetto ai valori pubblicati dal borsino immobiliare) si giustifica in ragione del fatto che l'immobile è gravato da due ipoteche volontarie iscritte per complessivi 22.659.000,00 € ciascuna a favore di istituti bancari (v. pag. 22 della relazione di consulenza e pagg. 26 ss. della “Risposta alle osservazioni tecniche redatte nei confronti dell'elaborato peritale definitivo” del 19 maggio
2022).
In buona sostanza, a fronte di una analitica e motivata risposta data dal c.t.u. a tutte le osservazioni critiche formulate dal c.t.p. del avverso la relazione di consulenza (v. Parte_1 pagg. da 2 a 32 della “Risposta alle osservazioni tecniche redatte nei confronti dell'elaborato peritale definitivo” del 19 maggio 2022), l'odierna appellante si è limitata a riproporre le argomentazioni esposte nel corso del giudizio di primo grado e già confutate dal c.t.u.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di appello deve essere respinto, essendo infondate le censure mosse dalla difesa del Parte_1 avverso la relazione di stima del valore commerciale del compendio immobiliare operata dal c.t.u.
4. Il terzo motivo di appello
Con il terzo motivo di appello, il si duole del fatto che il Parte_1 tribunale abbia respinto la domanda di manleva formulata nei confronti della CP_2 società a cui il ha successivamente ceduto l'immobile de quo per un prezzo Parte_1
(82.366,23 € oltre IVA) che non tiene conto degli esborsi che il ha dovuto Parte_1 affrontare per riacquistare l'immobile dalla REV - Gestione Crediti s.p.a. e che avrebbero dovuto essere posti a carico del cessionario in forza delle delibere e degli atti negoziali che regolano la cessione de qua.
L'appellante deduce in particolare che:
1) nell'atto di avviso prot. 4387 del 3 dicembre 2015 è scritto chiaramente che la manifestazione di interesse all'acquisto del compendio immobiliare dovrà “contenere la disponibilità a sostenere finanziariamente l'acquisizione del bene da parte dell'Ente, sino al valore dello stesso” e che solo “qualora il valore attualizzato degli incentivi ricevuti fosse
9 maggiore dell'attuale valore dell'immobile/i, dovranno essere corrisposte all'Ente unicamente le spese tecnico/amministrative di cui al precedente punto oltre le eventuali spese legali e di contenzioso”,
2) la deliberazione del c.d.a. del n. 137 del 10 novembre 2016 (con cui il Parte_1 compendio immobiliare è stato assegnato alla prevedeva espressamente che “tutte CP_2 le spese sostenute e da sostenere, nessuna esclusa, per l'acquisizione sopra descritta, saranno
a carico dell'assegnatario finale”;
3) nel verbale di consegna dell'immobile alla (prot. 4010 del 14 settembre CP_2
2017), si dà atto del fatto che la ha impugnato Controparte_12 dinanzi al la delibera di riacquisizione dell'immobile n. 83/16 del 4 luglio 2016 CP_18
e si procede all'immissione in possesso del compendio immobiliare da parte della CP_2
“con esonero del da ogni responsabilità, salvi gli effetti derivanti dal suindicato Parte_1 contenzioso”.
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
Essa trascura il fatto che il trasferimento della proprietà dell'immobile in capo alla
[...] CP_ (seppur preceduto da un provvedimento amministrativo con cui il ha Parte_1 deliberato di assegnare alla il complesso immobiliare denominato “ex SIM”: v. la CP_2 deliberazione del c.d.a. del n. 137 del 10 novembre 2016) è regolato da un Parte_1 contratto di vendita (v. il rogito del notaio del 19 dicembre 2016), in cui Persona_7 sono puntualmente indicati l'oggetto del contratto (il capannone con destinazione commerciale e la relativa area di pertinenza), la causa del contratto (il trasferimento della proprietà del compendio immobiliare verso un corrispettivo) e il corrispettivo pattuito tra le parti (82.366,23 € oltre IVA), senza prevedere in alcun modo che l'acquirente dovesse farsi carico anche dell'eventuale indennizzo che il sarebbe stato tenuto a pagare al Parte_1 soggetto contro cui era stato esercitato il riscatto del bene.
Il consenso delle parti (che ha dato luogo alla conclusione del contratto di vendita del 19 dicembre 2016) si è infatti formato:
a) sulla base dell'offerta di 82.366,23 € oltre IVA formulata dalla nell'ambito CP_2 della procedura competitiva avviata dal Consorzio per l'assegnazione dell'immobile (v. la delibera del c.d.a. del n. 124/16 del 13 ottobre 2016); Parte_1
b) sulla base della deliberazione del c.d.a. del n. 137/16 del 10 novembre Parte_1
2016, che ha assegnato il compendio immobiliare alla quale unica offerente per CP_2
l'importo di 82.366,23 € oltre IVA.
Il tribunale ha correttamente spiegato quale sia l'interpretazione da dare alle previsioni contenute nell'invito ad offrire richiamate dall'appellante (v. pagg. 40 e 41 della sentenza), giungendo alla condivisibile conclusione secondo cui le spese da porre a carico della cessionaria dovessero essere:
1) i costi necessari per il riacquisto del compendio immobiliare come determinati dal perito nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge n. 448 del 1998 (costi
10 che nel caso di specie erano pari a zero, alla luce della perizia di stima redatta dall'ing. ); Per_6
2) le spese tecnico-amministrative relative al procedimento amministrativo avviato per il riacquisto del compendio immobiliare;
3) le spese legali che il avrebbe eventualmente sostenuto in conseguenza Parte_1 dell'esercizio della facoltà di riacquisto di cui all'art. 63 cit.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, le conclusioni del tribunale sono coerenti con la precisazione contenuta nell'art. 1 del verbale di consegna dell'immobile alla
(documento n. 4 allegato al fascicolo della , laddove è scritto che “Il CP_2 CP_2
in accoglimento dell'istanza della consegna a quest'ultima il possesso Parte_1 CP_2 del suindicato complesso immobiliare [...] con esonero del da ogni responsabilità, Parte_1 salvi gli effetti derivanti dal suindicato contenzioso [...]”.
Con tale espressione le parti hanno semplicemente inteso fare salvi gli effetti dell'eventuale accoglimento del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo dalla e del per l'annullamento della delibera di riacquisizione Controparte_7 CP_8 dell'immobile n. 83/16 del 4 luglio 2016 (ciò che avrebbe comportato a carico del Parte_1
l'obbligo di restituire alla il prezzo pagato per l'acquisto del compendio CP_2 immobiliare).
Va invece escluso – contrariamente a quanto sostiene l'appellante – che con tale espressione le parti abbiano voluto tenere fermo il diritto del di agire nei confronti Parte_1 dell'acquirente per il recupero dell'indennizzo spettante alla REV Gestione Crediti CP_2
s.p.a., dal momento che a quella data il era convinto che nulla spettasse alla REV Parte_1
Gestione Crediti s.p.a. ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge n. 488 del 1998 e il
“suindicato contenzioso” a cui hanno fatto riferimento le parti era solo quello promosso dalla davanti al giudice amministrativo (come è Controparte_12 indicato nelle premesse del verbale di consegna dell'immobile).
Quanto ai criteri ermeneutici invocati dal (che richiama gli artt. 1366, 1369 e Parte_1
1371 c.c.), essi conducono ad una interpretazione radicalmente opposta rispetto a quella propugnata dall'appellante, perché ritenere che le parti abbiano voluto far salvo l'obbligo dell'acquirente di rimborsare al l'intero ammontare dell'indennizzo che CP_2 Parte_1 questi avrebbe dovuto eventualmente pagare alla REV Gestione Crediti s.p.a. significherebbe introdurre nel contratto di vendita un elemento di aleatorietà che appare incompatibile con la volontà chiaramente espressa dalle parti, che hanno pattuito un prezzo di acquisto ben preciso
(82.366,23 € oltre IVA), che si è formato proprio all'esito del procedimento amministrativo promosso dal per la scelta del nuovo assegnatario del compendio immobiliare e Parte_1 sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso (quanto al fatto che l'immobile Parte_1 fosse stato riscattato a costo zero, perché “il valore di mercato del compendio immobiliare è inferiore al totale dei contributi ricevuti ed attualizzati”: v. la delibera del c.d.a. del Parte_1
n. 83/16 del 4 luglio 2016).
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il terzo motivo di appello deve
11 essere respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano – in favore di ciascuna delle parti appellate - in complessivi
30.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Rieti n. 599/2023;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi 30.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuna delle parti appellate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
12