Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3665
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Sentenza 11 giugno 2025

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La Corte di Appello di Roma, Sezione Prima Civile, ha pronunciato sentenza nel procedimento di appello proposto da una società (appellante) avverso la decisione del Tribunale di Rieti che l'aveva condannata al pagamento di un indennizzo ex art. 63 della legge n. 448/1998 a favore della REV - Gestione Crediti s.p.a. (appellata). L'appellante contestava la legittimazione attiva della REV - Gestione Crediti s.p.a. in quanto cessionaria di diritti relativi a un compendio immobiliare, sostenendo che l'unico immobile compreso nella cessione fosse diverso da quello oggetto del contenzioso, e che pertanto la REV non fosse titolare del diritto all'indennizzo per l'intero complesso. In subordine, l'appellante lamentava l'errata quantificazione dell'indennizzo, ritenendo che il valore di mercato fosse stato sovrastimato dal CTU, e contestava il rigetto della domanda di manleva nei confronti di una società (altra appellata) a cui aveva successivamente ceduto l'immobile, asserendo che tale cessione non avesse tenuto conto degli esborsi sostenuti per il riacquisto. La REV - Gestione Crediti s.p.a. chiedeva il rigetto dell'appello, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del primo motivo, e l'infondatezza del secondo, poiché il CTU aveva già adeguatamente considerato le osservazioni tecniche. La società cessionaria chiedeva anch'essa il rigetto, evidenziando che l'accordo di cessione non prevedeva l'accollo dell'indennizzo.

La Corte di Appello ha rigettato integralmente l'appello. In merito al primo motivo, ha ritenuto che la REV - Gestione Crediti s.p.a. fosse legittimata attivamente, avendo acquisito i diritti sull'intero compendio immobiliare in forza dei provvedimenti della Banca d'Italia, che avevano trasferito alla società i crediti derivanti da operazioni di leasing, inclusi i beni immobili oggetto di tali contratti, e che tale titolarità era stata confermata anche in un precedente giudizio amministrativo. Riguardo al secondo motivo, la Corte ha confermato la correttezza della stima del valore di mercato operata dal CTU, ritenendo infondate le critiche dell'appellante sia sulla metodologia utilizzata sia sulla mancata considerazione di elementi comparativi, poiché il CTU aveva adeguatamente motivato le ragioni di inattendibilità di alcune stime e la congruità della propria valutazione. Infine, quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la fondatezza della domanda di manleva, poiché il contratto di vendita con la società cessionaria prevedeva un corrispettivo definito e non contemplava l'accollo da parte dell'acquirente dell'indennizzo dovuto alla REV - Gestione Crediti s.p.a., interpretando le clausole contrattuali nel senso che le spese a carico del cessionario riguardavano i costi diretti del riacquisto e le spese tecnico-amministrative, ma non l'indennizzo in questione. Di conseguenza, l'appellante è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3665
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 3665
    Data del deposito : 11 giugno 2025

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