CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/07/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere dott. Giuseppe Perri Consigliere rel./est. ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento civile, iscritto al n. 2254/2019 R.G.A.C., avverso l'ordinanza emessa in data 21.10.2019 dal Tribunale di Castrovillari nella causa n. 2124/2017 R.G.A.C. ex art. 702-bis del c.p.c., vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] C.F._1
(Cs), il 13/09/1964, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso nel presente giudizio di appello, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Limina
( del Foro di Castrovillari, con studio in LI-Rossano alla C.F._2 via Nazionale n. 54;
Appellante
e
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
27/11/1954 e residente in [...], di LI Rossano, Area di Rossano
(CS), elett.te dom.to in via Giovanni Gentile, 51, di LI Rossano Area di Rossano
(CS), presso lo studio dell'Avv. Francesco Mercogliano (C.F.: , il C.F._4 quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellato
1 nonché
, con sede in Milano, Piazza Vetra Controparte_2
n. 17, Codice Fiscale e Partita IVA , in persona del Procuratore P.IVA_1 P.IVA_2
Speciale Dr. , rappresentata e difesa, in virtù di Procura Speciale in atti, CP_3 dall'Avv. Silvia Gussetti (Codice Fiscale: e dall'Avv. Giovanna C.F._5
GH (Codice Fiscale: , entrambe del Foro di Milano;
C.F._6
Appellata
Conclusioni delle parti:
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la totale nullità ed inefficacia dell'ordinanza in epigrafe, emessa dal Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice monocratico dr. Gaetano Laviola, in relazione alla causa iscritta al n. 2124/2017 RGAC, per violazione degli artt. 702 bis, 702 ter e segg. del c.p.c., rimettendo conseguentemente le parti dinanzi allo stesso Giudice di I grado per il prosieguo della causa con il rito di cognizione ordinaria, dando al riguardo ogni altra disposizione di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado del giudizio”;
Appellato: “Voglia l'On. Tribunale adito, per le ragioni di cui sopra, contrariis reiectis: a) in via preliminare, rigettare l'appello promosso in quanto infondato;
b) nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità da parte del resistente, stante l'assenza del nesso di causalità tra la prestazione professionale inadeguata ed il danno, per come sopra esposto;
c) nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità professionale a carico del convenuto, disporre che lo stesso venga manlevato e tenuto indenne da ogni fattispecie risarcitoria portata in giudizio e condannare a garanzia la
[...]
, in persona del l.r.p.t.; d) condannare Controparte_4 parte ricorrente e/o soccombente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione”;
Appellata: “In via principale e nel merito 1. Respingere l'impugnazione interposta dal Sig.
avverso l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Castrovillari a PA definizione del giudizio iscritto al n.2124/2017 R.G., e in ogni caso rigettare le domande formulate dal Sig. in quanto infondate in fatto e diritto;
Con vittoria del compenso e Pt_1 delle spese di giudizio. In via subordinata, si insiste per l'accoglimento delle domande formulate nel primo grado di giudizio, del seguente tenore: “In via principale 1. Rigettare
2 tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti del Rag. PA
, poiché infondate in fatto ed in diritto e poiché comunque non provate;
In CP_1 via subordinata 2. Rigettare la domanda di condanna formulata dal Sig.
[...]
nei confronti del Rag. , ed in ogni caso la domanda di PA CP_1 manleva formulata da quest'ultimo nei confronti di in quanto il Controparte_2
Ricorrente, ai sensi dell'Art.1227, secondo comma, CC, avrebbe potuto evitare il verificarsi degli asseriti danni usando l'ordinaria diligenza;
In via di ulteriore subordine 3. Accertare
e dichiarare il concorso, ai sensi dell'Art.1227, primo comma, CC, del Sig.
[...]
in relazione alla determinazione del danno reclamato, stabilendo la PA misura del concorso e decurtando il rilevante importo da quanto fosse a questi attribuito;
Ed ancora in via ulteriormente subordinata 4. In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal Sig. nei confronti del Rag. PA CP_1
, rigettare tutte le domande formulate da quest'ultimo nei confronti di
[...] CP_4
, ora , per l'inoperatività
[...] Controparte_2 della garanzia assicurativa di cui alla Polizza n. IFL 0003614.1146, ovvero di cui alla
Polizza n. IFL 0003614.0377; In ulteriore subordine 5. Ferma l'eccezione formulata al
Capo 4 che precede, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal
Sig. nei confronti del Rag. , e di rigetto, anche PA CP_1 parziale, dell'eccezione formulata al Capo 4 che precede, contenere l'indennizzo che fosse eventualmente dichiarato come dovuto , ora Controparte_4 [...]
, a favore del Rag. entro il massimale Controparte_2 CP_1 previsto nella Polizze n. IFL 0003614.1146, ovvero nella Polizza n. IFL 0003614.0377, con deduzione della franchigia pattuita;
In via istruttoria, e senza inversione dell'onere probatorio incombente al Ricorrente ed al Convenuto Pacenza, 6. Ordinare, ai sensi dell'Art.210 CPC, l'esibizione: - al Direttore dell'Ufficio Postale di LI Calabro
Stazione, del registro inerente alle raccomandate spedite in data 12/12/2009, e segnatamente della spedizione della Comunicazione di Avvenuta Notifica (cosiddetta
“CAN”) n.76331344736-1, con il relativo indirizzo del destinatario della spedizione;
- alla
Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro di copia degli atti e documenti del fascicolo dell'appello n.1756/12. In ogni caso Con vittoria del compenso e delle spese del giudizio”.
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado
Il giudizio di primo grado è stato così ricostruito nell'ordinanza gravata.
“L'attore ha convenuto il rag. deducendo: a) di aver ricevuto una cartella CP_1 di pagamento di euro 819.114,00 per il mancato pagamento di IVA in relazione all'anno di imposta 2004; b) di aver proposto ricorso in CTP avverso detta cartella, evidenziando la nullità della notifica effettuata nella mani di tale erroneamente identificata Persona_1 dall'agente postale quale addetta alla casa;
c) che la CTP di Cosenza, con sentenza n.
660/04/11 ha rigettato il ricorso, ritenendo necessaria la proposizione della querela di falso;
d) che l'appello avverso detta sentenza è stato dichiarato inammissibile dalla CTR di
Catanzaro, in quanto proposto tardivamente dal rag. ; e) che l'appello, ove CP_1 tempestivo, avrebbe avuto concrete chances di accoglimento, in quanto per contestare l'insussistenza del legame tra la e l'odierno attore non sarebbe stata necessaria la Per_1 querela di falso, potendosi giungere alla declaratoria di nullità della notifica sulla base della documentazione prodotta a corredo del ricorso tributario, la quale evidenzierebbe l'assenza di legami lavorativi e familiari tra il e la quest'ultima residente Pt_1 Per_1 in un diverso appartamento dello stesso stabile in cui abita il ricorrente;
f) in ogni caso,
l'omessa proposizione della querela di falso;
g) che l'accoglimento del ricorso non avrebbe consentito la notifica di una nuova cartella stante la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale.
Ha, quindi, chiesto, il risarcimento dei danni patrimoniali per euro 1.156.134,31 e di quelli non patrimoniali per euro 200.000,00.
Si è costituito , chiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione alla CP_1
Con chiamata in causa di . Con Si è costituita , chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei propri confronti.
Con le note conclusive autorizzate, depositate il 16 settembre 2019, secondo quanto risultante dai registri telematici (il 17 settembre 2019 sono state “lavorate” dalla cancelleria) l'attore ha dedotto ulteriori profili di responsabilità del , consistenti CP_1 nel non aver consigliato di evitare l'impugnazione della cartella e di rivolgersi ad un
4 avvocato, nonché nella cattiva gestione del procedimento di primo grado e nell'aver proposto un appello totalmente infondato.
In via preliminare, in disparte ogni considerazione sulla singolarità della posizione assunta dall'attore nella memoria conclusiva, nella quale egli afferma che il rag. avrebbe CP_1 dovuto consigliare al di evitare la proposizione del ricorso tributario e dell'appello, Pt_1 ritenuto manifestamente infondato, allorquando l'intero ricorso introduttivo si fonda sulla asserita palese fondatezza dell'appello medesimo, in tesi non accolto soltanto perché tardivo, deve rilevarsi la palese inammissibilità di tali nuove deduzioni, le quali avrebbero potuto e dovuto essere inserite nell'atto introduttivo e non già nelle note conclusive autorizzate in vista della decisione”.
2. L'ordinanza impugnata
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha così statuito:
“1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da PA
, che liquida in euro 870,00 per esborsi ed euro 13.500,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da PA [...]
, che liquida in euro 870,00 per esborsi Controparte_2 ed euro 13.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge”.
Il primo giudice ha così motivato tale decisione.
“Nel merito, la domanda attorea è infondata.
Alla presente controversia sono certamente applicabili i principi relativi alla responsabilità professionale dell'avvocato, più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la
5 condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”. (Cass civ., Sez. III,
05/02/2013, n. 2638).
In buona sostanza, quindi, al fine di poter affermare la responsabilità del difensore nel caso di omessa o intempestiva proposizione dell'impugnazione, è necessario verificare se l'impugnazione medesima avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo.
Nel caso di specie, quindi, è necessario accertare se l'appello, fondato sulla nullità della notifica della cartella di pagamento e sulla insussistenza della necessità di proporre querela di falso, avrebbe avuto concrete chances di determinare l'annullamento della cartella medesima.
Ritiene questo giudice che la risposta sia negativa.
Infatti, innanzitutto, è necessario evidenziare che nel ricorso in CTP la parte ha dedotto che la si è qualificata come “familiare convivente”, mentre, in realtà, la stessa, come Per_1 risulta dalla relata di notifica in cui è barrata la casella “addetta alla casa”, si è qualificata come “incaricata”.
La CTP ha colto tale divergenza, evidenziando l'inconferenza della documentazione depositata dall'opponente, avente ad oggetto il proprio stato di famiglia.
Il giudice tributario ha anche evidenziato la necessità di proposizione di una querela di falso al fine di contestare la notifica in esame.
Tale affermazione non pare condivisibile, in quanto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. 17 maggio 2013, n.
12181; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 1, Ord. 19 dicembre 2016, n. 26134, secondo cui “in
6 materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la dichiarazione del ricevente (nella specie, di essere
«assistente al servizio del destinatario»), secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario”).
In altri termini, la relata di notifica deve essere oggetto di una querela di falso soltanto qualora si intendano contestare le attestazioni del pubblico ufficiale circa l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute, mentre nel caso in cui si intenda contestare la veridicità di dette dichiarazioni (ad esempio che colui che si dichiara delegato alla ricezione della posta lo sia effettivamente), è necessario fornire prove idonee a superare la presunzione “iuris tantum” che le caratterizza.
Ciò chiarito, nel caso di specie la parte ricorrente non ha contestato che la cartella sia stata consegnata a persona qualificatasi come familiare (rectius come incaricata) del destinatario, bensì che il soggetto che si è dichiarato tale al momento della ricezione della raccomandata, in realtà, non aveva alcun legame, né familiare né lavorativo con l'odierno attore.
Pertanto, è evidente che detta contestazione non avrebbe richiesto la proposizione della querela di falso, ma la produzione di elementi di prova idonei a vincere la richiamata presunzione.
Tali elementi, tuttavia, non sono stati forniti.
In primo luogo, infatti, come statuito dalla CTP, la documentazione inerente lo stato di famiglia del risultava del tutto irrilevante, in quanto la notifica non è stata effettuata Pt_1 nei confronti di un familiare convivente.
Inoltre, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della notifica della cartella, non sarebbe stata sufficiente neppure la dimostrazione del fatto che colei che ha ricevuto l'atto (
[...]
e che si è qualificata come incaricata alla ricezione della posta per conto del Per_1 vivesse in un appartamento autonomo e che la stessa non avesse mai avuto rapporti Pt_1 lavorativi con il ricorrente, in quanto l'incarico a ricevere la posta prescinde da tali elementi.
In altri termini, è certamente possibile che un soggetto incarichi un vicino di casa, non legato al primo da rapporti lavorativi o di parentela, di ricevere la posta in arrivo nel caso di propria assenza.
7 Pertanto, l'esito favorevole dell'appello avrebbe richiesto la dimostrazione dell'insussistenza dell'incarico alla ricezione della posta, in ordine al quale la documentazione anagrafica a nulla sarebbe rilevata.
In definitiva, quindi, in assenza di prova del probabile esito favorevole dell'eventuale impugnazione avverso la sentenza sopra indicata (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 30 ottobre
2018, n. 27720), la domanda attorea deve essere respinta.
Le spese di lite sostenute da vengono poste a carico di CP_1 PA
e, tenuto conto del valore della causa e del livello di complessità delle questioni
[...] trattate, vengono liquidate in euro 870,00 per esborsi ed euro 13.500,00 (di cui 4.000,00 per la fase di studio, 3.000,00 per la fase introduttiva e 6.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Le spese di lite sostenute da Controparte_2 vengono poste a carico di e, tenuto conto del valore della causa PA
e del livello di complessità delle questioni trattate, vengono liquidate in euro 13.500,00 (di cui 4.000,00 per la fase di studio, 3.000,00 per la fase introduttiva e 6.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge”.
3. Il giudizio di secondo grado
L'ordinanza del Tribunale veniva impugnata dal con apposito appello, con cui Pt_1 veniva eccepita la nullità, per ragioni di rito, e chiedeva la restituzione degli atti al giudice di primo grado.
Si costituivano e chiedendo in via principale il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
L'udienza di trattazione del 1° aprile 2025 era sostituita dal deposito telematico di note scritte, con le quali le parti si riportavano alle predette conclusioni.
Pertanto, allo scadere del termine per il deposito di note scritte, la causa veniva, dapprima, trattenuta a sentenza assegnando alle parti il termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e l'ulteriore termine di giorni 20 per le memorie di replica;
dopodiché, decisa nella camera di consiglio tenutasi in collegamento da remoto in data 20 maggio 2025.
8
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello
Come detto, il ha proposto gravame avverso l'anzidetta ordinanza deducendo Pt_1 quanto segue.
“La domanda proposta dall'appellante è stata rigettata dal Giudice di primo grado in quanto non sarebbe stato provato l'esito favorevole che l'appello avrebbe potuto avere se il rag. lo avesse proposto nei termini di legge;
esito favorevole, che CP_1 dipendeva, secondo il pensiero dello stesso Tribunale di Castrovillari, dalla dimostrazione dell'insussistenza dell'incarico alla ricezione della posta da parte di , non CP_5 potendosi ritenere rilevante la sola documentazione anagrafica allegata dal ricorrente.
Invero, parte ricorrente in limine litis non soltanto ha avuto cura di prospettare e dettagliare tutte le questioni di fatto sottese alla promossa azione, ma ha altresì adempiuto, attraverso la produzione documentale versata in atti, all'onere probatorio su di esso gravante in ordine al supporto richiesto ex art. 2697 c.c. per l'azione medesima.
A fronte della ritenuta sufficienza della prova documentale (stato di famiglia) offerta dal ricorrente circa l'insussistenza della capacità della a ricevere la notifica di un atto Per_1 come quello di specie, il giudicante ha inteso condurre argomentazioni di segno diverso dalla prospettata nullità della notifica medesima. Infatti, ravvisando esso organo giudicante la non necessarietà della querela di falso e nel contempo la natura presuntiva della veridicità della qualifica di incaricata dichiarata dalla consegnataria al momento Per_1 della notifica dell'atto, ha ritenuto insufficienti le prove allegate e per tale via infondato il ricorso.
A ben vedere, le diverse conclusioni del giudice in prime cure sulla inidoneità della prova documentale a supportare la domanda nei termini anzidetti, avrebbero dovuto condurre il
Tribunale a ritenere necessaria e indispensabile una cognizione piena della causa così come prospettata.
Il Tribunale di Castrovillari, proprio in coerenza della normativa sopra richiamata disciplina di cui agli artt. 702 bis e 703 bis del c.p.c, non avrebbe dovuto decidere la causa con il rigetto della domanda attorea perché non provata, ma avrebbe dovuto rilevare “… che le difese svolte dalla parti richiedono un'istruzione non sommaria…” in quanto quello
9 che era stato allegato come prova non bastava a poter definire il giudizio con il rito sommario, e quindi fissare l'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. in occasione della quale le parti, oltre alle attività di cui al comma V, possono, invero, domandare i termini di cui al VI comma dello stesso 183 cpc “…per l'indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali…”.
Tutto ciò avrebbe consentito al ricorrente, avvalendosi proprio dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c, di poter dimostrare nella fase di cognizione piena del giudizio,
l'insussistenza dell'incarico della sig.ra a ricevere la posta del ricorrente. Per_1
Non avendo il Tribunale osservato la menzionata normativa è senz'altro incorso nella violazione degli articoli di legge sopra indicati e, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere dichiarato nullo, con la conseguenza che le parti dovranno essere rimesse davanti allo stesso giudice di primo grado per il prosieguo della causa”.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Ed invero, il gravame si fonda su un unico motivo relativo al lamentato vizio secondo cui il giudice di primo grado, non ritenendo provata la domanda dell'attore, avrebbe dovuto procedere al mutamento del rito rimettendo la causa sul ruolo ordinario.
Orbene, tale doglianza difensiva è del tutto priva di fondamento, posto che la parte ricorrente, con la scelta del rito sommario, avrebbe dovuto comunque fornire gli elementi a sostegno della propria domanda, non rientrando tra i poteri del giudicante quello di sopperire d'ufficio alle lacune probatorie dell'attore, mediante un approfondimento istruttorio.
Infatti, lo stesso ricorrente pare trascurare il principio della disponibilità delle prove, secondo cui avrebbe dovuto formulare le richieste istruttorie ritenute determinanti, lasciando così al giudicante la possibilità di determinarsi in ordine al rito più consono da seguire.
Del resto, neanche con l'interposto appello, il ricorrente ha allegato quali avrebbero dovuto essere i mezzi di prova da assumere nel primo giudizio o eventualmente da rinnovare in grado di appello.
È noto, al riguardo, come la peculiarità del rito sommario in parola stia anche nella necessità che il ricorrente deduca tutte le istanze istruttorie che ritiene di formulare per adempiere all'onere probatorio, perché solo attraverso le concrete allegazioni del thema decidendum e probandum il giudice può valutare nell'ambito di quel processo se la causa possa o meno essere decisa con una istruzione sommaria e, in caso di valutazione negativa, disporre il mutamento del rito.
10 Orbene, appare evidente che, se la valutazione del thema decidendum e delle prove dedotte dalle parti è tale da ritenere non provata la domanda, nonostante l'istruttoria che potrebbe essere necessaria per la dimostrazione dei fatti costitutivi, il giudice deve semplicemente rigettare la domanda, ritenendola non fondata sulla base delle prove dedotte.
In altri termini, la valutazione circa la conversione del rito non può essere condotta sulla base dell'insufficienza o inidoneità delle prove dedotte a fondamento della domanda, perché così facendo con la conversione del rito si rimetterebbe nei termini parte ricorrente per le allegazioni istruttorie, aprendo ad ipotesi di conversione del rito determinate, non dalla natura dell'istruttoria non sommaria da compiere, ma da carenze nelle deduzioni delle prove, ipotesi di conversione del rito non contemplata dall'art. 702-ter c.p.c.
Né tra le ipotesi tassative di nullità del giudizio di primo grado e di conseguente restituzione degli atti al giudice gravato - unica richiesta avanzata dall'appellante a questa Corte con l'interposto appello - rientra quella dedotta dal . Pt_1
L'appello deve essere quindi rigettato.
2. Statuizioni finali
Le spese del giudizio di appello - liquidate in dispositivo (tenendo conto del fatto che si tratta di causa di valore indeterminabile, della concreta attività difensiva svolta e del computo anche della fase istruttoria-trattazione come da ordinanza n. 29857/2023 della
Corte di Cassazione) in euro 4.996,00, oltre accessori di legge - seguono il criterio della soccombenza dell'appellante nei confronti di ciascun appellato.
Il rigetto integrale del gravame comporta, inoltre, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, salve le valutazioni della Cancelleria circa i presupposti del pagamento del contributo unificato.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definendo il giudizio, iscritto con il n. 2254/2019
R.G.A.C., sull'appello proposto da nei confronti di PA
e avverso l'ordinanza emessa in data 21.10.2019 dal CP_1 Controparte_2
11 Tribunale di Castrovillari nella causa n. 2124/2017 R.G.A.C. ex art. 702-bis del c.p.c., disattesa ogni contraria richiesta, deduzione, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese legali del giudizio di appello nei confronti degli appellati, liquidate per ciascuno in euro 4.996,00, oltre accessori di legge;
- Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi in collegamento da remoto in data 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Giuseppe Perri dott.ssa Anna Maria Raschellà
12