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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2 dell'anno 2024
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bari alla Via Principe Parte_1 C.F._1
Amedeo n. 197, presso e nello studio dell'Avv. Nicola Sante Caputo (C.F. ), che C.F._2
lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
APPELLANTE
E
(Partita I.V.A.: , NELLA QUALITÀ DI IMPRESA DESIGNATA PER CP_1 P.IVA_1
LA PUGLIA ALLA GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI A CARICO DEL “
[...]
”, IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE Controparte_2
SPECIALE, corrente in Milano, alla Piazza Tre Torri, 3 ed elettivamente domiciliata in Bitonto, alla Via
P. Centola n. 3, presso e nello studio dell'avv. Antonio Adriani (C.F.: , giusta CodiceFiscale_3
procura alle liti conferita su separato foglio;
APPELLATA
pagina 1 di 13 Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 02.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione,
sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bari, deducendo che: Parte_1 CP_1
a) in data 06.09.2014, alle ore 16:55 circa, mentre percorreva a bordo del motoveicolo di sua proprietà Yamaha T-Max tg. BV25303, la S.S. 96 in direzione Bari, giunto all'altezza di una curva al km 121+ 200, si avvedeva di un furgone di colore bianco che lo precedeva che dapprima si spostava nella parte destra della corsia di marcia ed in seguito effettuava una manovra di inversione a “U” con l'intento di passare nella careggiata opposta;
b) tentava invano di frenare ma non riusciva ad evitare l'impatto, rovinando successivamente al suolo con il proprio mezzo e arrestandosi in una posizione di quiete distante 53,40 m dal punto d'urto;
c) il conducente del furgone a seguito del violento impatto con il motoveicolo si dava alla fuga, omettendo di soccorrere e di fornire le proprie generalità; Parte_1
d) nell'immediatezza del fatto sopraggiungeva l'ambulanza e in seguito gli agenti della Polizia
Stradale di Ruvo di Puglia e veniva trasportato al Pronto Soccorso di Ruvo di Puglia e in seguito al nosocomio del Policlinico di Bari;
e) alle prime cure seguiva un lungo decorso del periodo riabilitativo caratterizzato da due interventi chirurgici, visite specialistiche di controllo e ripetuti cicli di fisiochinesiterapia.
Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato e, per l'effetto, condannare in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Puglia per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., al risarcimento dei danni della somma di euro 2.939,18 per i danni arrecati al motociclo e della somma di euro 46.212,36 per il danno biologico subito e per le spese mediche sostenute ovvero in quell'altra somma ritenuta di giustizia, oltre vittoria di spese.
L' si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione CP_1 passiva, poiché il veicolo di proprietà dell'attore era privo di copertura assicurativa ed egli marciava senza aver mai conseguito la patente di guida e nel merito deducendo l'infondatezza della domanda, attese le discrepanze tra la narrazione della dinamica del sinistro effettuata dall'istante e quella effettuata dal testimone che, a suo dire, avrebbero descritto mezzi diversi. Testimone_1
Ha poi contestato il quantum relativamente ai danni riportati dal motoveicolo e rilevando, in riferimento al danno biologico, l'inidoneità dei documenti medico-sanitari prodotti in atti perché
pagina 2 di 13 rilasciati non da struttura pubblica e contemplanti, a suo dire, un'improbabile evoluzione delle iniziali diagnosi effettuate dai medici del P.S. dell'Ospedale di Ruvo di Puglia e del Policlinico di Bari.
Ha, inoltre, contestato la richiesta di un ulteriore danno con riguardo ad una menomazione rilevante su aspetti dinamico-relazionali personali, in quanto l'autonoma risarcibilità del danno morale determinerebbe una inaccettabile duplicazione del risarcimento e, infine, ha richiesto di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e di rigettare la domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e ctu medico legale, è stata decisa con sentenza n.
2054/2023, emessa il 22.05.2023 e pubblicata il 24.05.2023, con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda, condannando alla rifusione in favore di delle spese di lite e Parte_1 CP_1 di ctu.
Avverso tale sentenza , con atto di citazione notificato in data 22.12.2023, ha proposto Parte_1 appello innanzi a questa Corte sulla base dei seguenti motivi:
1. errata valutazione delle prove e sulla fondatezza della domanda attorea, avendo il Tribunale errato nell'affermare che la dinamica del sinistro sia stata ricostruita in via del tutto ipotetica dagli agenti di Polizia Stradale intervenuti e avendo fondato la decisione su una presunta carenza probatoria, poiché, a suo dire, la dinamica del sinistro risulta provata per tabulas, in quanto cristallizzata in un atto pubblico quale il verbale degli Agenti di Polizia Stradale facente prova fino a querela di falso.
Ha poi aggiunto che nei casi di sinistro causati da veicoli non identificati l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada opera la regola generale per cui il danneggiato deve fornire prova sia delle modalità del sinistro sia dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, nonché che tale veicolo è rimasto sconosciuto, onere a cui l'odierno appellante ha pienamente adempiuto, fornendo altresì ulteriori strumenti probatori ai fini di una migliore precisazione dei fatti di causa.
Sul punto ha evidenziato che lo stesso Tribunale ha riconosciuto che in casi simili non sia necessaria la proposizione di una querela ma che occorra la semplice prova del fatto storico e che la narrativa della domanda ha ricalcato pedissequamente la ricostruzione dei fatti di causa così come accertati nell'immediatezza dell'evento dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti nonché dai testimoni oculari, mai contestati dalla convenuta assicurazione.
Ha evidenziato che nella sentenza appellata si legge che il teste in sede di prova orale Tes_1 ha modificato parzialmente quanto riferito in precedenza, affermando che non vi è stata collisione tra il motoveicolo e il mezzo che ha effettuato la manovra di inversione e ribadendo che tale mezzo era una vettura di colore scuro ma che erroneamente il Tribunale non ha tenuto pagina 3 di 13 presente che il teste ha giustificato tali affermazioni in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dal sinistro e che in prossimità degli eventi ha rilasciato una dichiarazione scritta nella quale è indicata una precisa dinamica comprovante la piena fondatezza della domanda di parte attrice.
Ha segnalato che, contrariamente a quanto ritenuto del Giudice di Prime Cure, le dichiarazioni del teste escusso devono ritenersi genuine, avendo questi in udienza reso affermazioni analoghe a quelle rilasciate alla Polizia nella immediatezza dei fatti divergenti solo per taluni aspetti, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso tra quanto riferito alla Polstrada e l'epoca di audizione in giudizio.
Ha poi aggiunto che, nonostante la ctu medico legale ha riconosciuto il nesso di causalità tra gli esiti lesivi riscontrati dal presso il Policlinico di Bari e la dinamica del sinistro, Pt_1 confermando tutte le lesioni subite in occasione del sinistro patito come riportate nella ctp prodotta, il Giudice di Prime Cure non si è pronunciato sul quantum, dovendosi invece condividere la quantificazione dei danni fisici operata dal ctu.
Ha rilevato, infine, l'infondatezza del difetto di legittimazione passiva sollevato dall . CP_1
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., nella CP_1 qualità in atti, al risarcimento dei danni della somma di euro 2.939,18 per i danni arrecati al motociclo e della somma di euro 46.212,36 per il danno biologico subito e per le spese mediche sostenute ovvero in quell'altra somma ritenuta di giustizia, oltre vittoria di spese.
Si è costituita l'appellata, deducendo l'inammissibilità dell'appello, poiché la pretesa azionata dal non è stata suffragata da prove sufficienti, trattandosi di controversia azionata nei confronti Pt_1 di un'impresa designata dal , la quale è chiamata a Controparte_2 risarcire i danni non in forza di un contratto di assicurazione ma ex lege ed in virtù di un principio di solidarietà sociale.
In proposito, ha evidenziato che incombeva sul l'onere di dimostrare la sicura riconducibilità Pt_1 dell'evento dannoso ad una condotta colposa o dolosa ascrivibile in via esclusiva al conducente rimasto ignoto, nonché di procedere ad una meno approssimativa identificazione dell'automezzo investitore, atteso che i fatti de quibus si sarebbero verificati in ottimali condizioni di visibilità sicché sarebbe stata agevole l'individuazione della targa del veicolo mediante la acquisizione e della visione dei “frames” tratti dagli impianti di captazione visiva presenti in zona.
In merito al quantum debeatur, ha dedotto che incombeva sul fornire la prova dell'entità e Pt_1 della natura delle lesioni sofferte in quanto, a suo dire, le attestazioni dei certificati e delle relazioni pagina 4 di 13 mediche prodotte sarebbero inadeguate sul punto sicché correttamente il Tribunale ha statuito che non è risultata accertata la storicità di tale evento, né riscontrata la sussistenza di un autentico nesso causale con i pregiudizi dannosi-lesivi lamentati, né dimostrata l'entità del complessivo ristoro reclamato tanto in sede di precisazione delle conclusioni quanto in sede di Appello.
Ha dedotto che il Rapporto approntato dagli Agenti della Polizia Stradale intervenuti può fare piena prova fino a querela di falso solo dei fatti attestati dai Pubblici Ufficiali come da loro compiuti o avvenuti in loro presenza mentre, nel caso di specie, i predetti Agenti hanno attestato che la ricostruzione dell'evento è avvenuta de relato.
Ha poi evidenziato il contrasto tra la narrazione del e quella del testimone Pt_1 Tes_1 considerato che il primo ha riferito di aver impattato con un furgone di colore bianco, colpendolo con la parte centrale del proprio veicolo la parte posteriore sinistra del furgone, mentre il secondo, seppur confermando la dinamica descritta dall'attore, se ne è discostato, individuando il mezzo antagonista in un autoveicolo di grossa cilindrata di colore scuro e riferendo che il avrebbe urtato con il Pt_1 gomito sinistro la fiancata destra del mezzo, circostanza poi modificata in sede di prova orale, ove questi ha affermato che non vi fu collisione tra il motoveicolo e il mezzo che effettuò la manovra di inversione.
Ha aggiunto che le riserve manifestate in merito al reale accadimento dei fatti di causa hanno trovato riscontro anche negli esiti della espletata ctu medico-legale, la quale ha ridimensionato significativamente la stima-valutazione dei danni de quibus rispetto al periodo di inabilità temporanea e al danno biologico-permanente e che, seppur deducendo che il complesso lesivo diagnosticato presso il Policlinico di Bari è del tutto compatibile con la dinamica del sinistro allegata in atti, non ha mai escluso la possibilità che la genesi del trauma de qua potesse essere ricondotta ad un evento incidentale accaduto con modalità diverse rispetto a quello per cui è causa e, quindi, con riguardo anche ad una manovra che potrebbe essere imputata alla sola condotta imprudente dell'attore.
Ha, infine, evidenziato l'infondatezza della richiesta di ristoro del danno morale poiché questo va sempre adeguatamente allegato e dimostrato nulla spettando, invece, per i danni riportati dalla moto del in quanto il Codice delle Assicurazioni Private nell'ipotesi di coinvolgimento del Pt_1
F.G.V.S., consente il risarcimento dei danni alle cose esclusivamente quando i danni alla persona risultino gravi, ossia con postumi invalidanti eccedenti i 9 punti di invalidità permanente che nel caso di specie non sono stati ravvisati dal ctu.
Ha, pertanto, richiesto il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali e per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc.
Instaurato il contradditorio, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 02.04.2025, previa concessione di termini per note.
pagina 5 di 13 *****
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza.
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Primo ed unico motivo di appello:
1) Erronea valutazione delle prove da parte del Giudice di Prime Cure, il quale ha ritenuto che la dinamica del sinistro sarebbe stata ricostruita in via del tutto ipotetica dagli agenti accertatori intervenuti sul luogo del sinistro, evidenziando che le dichiarazioni rese in udienza dall'unico teste si discosterebbero parzialmente da quanto riferito nell'immediatezza del fatto alla Polizia Stradale e che non vi è prova del fatto storico, dovendosi invece la dinamica del sinistro ritenersi cristallizzata dagli accertamenti della
Polstrada (facenti fede fino a querela di falso), avendo la narrativa della domanda ricalcato la ricostruzione dei fatti accertati dagli agenti della Polizia Stradale, avendo il teste escusso giustificato in udienza le proprie diverse affermazioni sulla base del lungo lasso di tempo trascorso e risultando la ricostruzione operata dal Tribunale priva di qualsivoglia riscontro.
Il motivo di appello è infondato.
Preliminarmente giova rammentate in punto di diritto con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del che "l'intervento del Controparte_2 [...]
previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento Controparte_2
dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro
cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia
in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto
generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti
del sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in Controparte_2
primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è
rimasto sconosciuto" (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; cfr. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 1 agosto 2001 n.
10484; 10 giugno 2005 n. 12304).
Quanto alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va osservato il principio, già richiamato dal Tribunale, per cui "la prova può essere fornita dal danneggiato
pagina 6 di 13 anche sulla base di mere "tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di
mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto
riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto", ma, in tale ottica, "al fine di evitare
frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della
compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a
configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue
"risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante"
(Cass. 18 novembre 2005 n. 24449; in senso conforme, più recentemente, Cass. sez. III, 14.1.2011 n. 745).
A ciò va aggiunto che "la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente
causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti
alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità
della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale
denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa" (Cass. 3 settembre 2007 n. 18532; cfr. Cass. 24
febbraio 2011 n. 4480).
Inoltre, "l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare
la domanda di risarcimento e allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in
se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto;
entrambe le suddette circostanze possono, al più,
costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro" (Cass. 2 settembre 2013 n. 20066; conf., Cass.
civ. III, 23.6.2017 n. 15659) e, ancor più specificamente, che "la presentazione di una denuncia o di una
querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, né il danneggiato è tenuto ad
attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno
della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un
veicolo non identificato" (Cass. 4 novembre 2014 n. 23434).
Ad ogni modo, nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da veicolo non identificato, con successivo intervento del "Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada" e dell'impresa da esso designata alla liquidazione dei danni, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una dinamica del sinistro diversa da quella prospettata dall'attore stesso, se non attraverso pagina 7 di 13 l'allegazione e la valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Al fine di evitare frodi alle compagnie assicuratrici, infatti, le dichiarazioni orali meritano una particolare attenzione valutativa e, nel caso sussista un contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le dichiarazioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base al elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass., sez. VI, 27.1.2015 n. 1547).
Infine, nei casi di incidenti stradali e di intervento degli operatori sanitari, le parti, ai fini probatori,
possono avvalersi delle relazioni di pronto soccorso. Circa il loro valore probatorio, si rileva che il certificato medico è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia delle dichiarazioni al medesimo rese. (rif. Cass. Civ. n.
16030/2020).
Alla luce di quanto innanzi esposto, la Corte ritiene condivisibile la decisione del Primo Giudice,
frutto di una corretta valutazione delle emergenze istruttorie e di puntuale osservanza dei principi di diritto sopra richiamati.
Invero, il Giudice di Prime Cure ha fondato il rigetto della domanda proposta sulle seguenti circostanze:
a) ricostruzione della dinamica del sinistro da parte degli agenti accertatori effettuata sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso e dal teste Pt_1 Tes_1
b) affermazione del secondo cui questi avrebbe perso il controllo del mezzo a seguito Pt_1
dell'impatto con un furgone bianco, urtando la parte posteriore sinistra del detto mezzo con la parte centrale del veicolo da lui condotto;
c) il teste si è discostato dalla dinamica del sinistro come sopra riferita non solo per la Tes_1
descrizione del mezzo (veicolo di grossa cilindrata di colore scuro) ma anche per le modalità
pagina 8 di 13 dell'impatto (urto con il gomito sinistro contro la fiancata destra dell'auto), successivamente modificate in sede di audizione testimoniale (nella quale ha negato la collisione tra i veicoli);
d) il verbale degli agenti accertatori ha rilevato ““tracce di scarrocciamento ad andamento curvilineo
sinistrorso lunghe 12,30 mt” terminanti in un presumibile punto di urto e prodotte verosimilmente dal veicolo che effettuava la manovra di inversione a U, una scalfittura di 30
cm e vari detriti vetrosi e plastici costituenti il P.P.U tra i due mezzi nonché un'abrasione del manto stradale avente andamento obliquo verso destra lunga mt 42,00 e terminante sotto il motociclo, segnalando che le prime risultano imputate in via del tutto presuntiva al veicolo non identificato e la curva così tracciata risulta incompatibile con la manovra di inversione a U
descritta da attore e testimone ancor più ove si tenga conto della presenza del new Jersey che avrebbe del tutto ostacolato il completamento dell'inversione con impossibilità di indicare il presumibile punto d'urto nella scalfittura di trenta centimetri operato per la sola presenza di materiale plastico e vetroso (non descritto);
e) i verbalizzanti nella relazione hanno ribadito di non aver elementi che potessero indurre ad identificare effettivamente il punto d'urto o la riconducibilità del sinistro con verosimile grado di sicurezza alla condotta di guida del conducente di un veicolo non identificato, per cui l'unico elemento da essi rilevato con certezza è il dato relativo alla traccia di abrasione lasciata per oltre cinquanta metri dal ciclomotore condotto dall'attore;
f) al termine degli accertamenti l'appellante è stato sanzionato ai sensi dell'art. 141, co. 2 e 11
C.d.S. nonché degli artt. 193 co. 1 e 2 C.d.S.;
g) la CTU espletata non consente di accertare sia pure in via deduttiva che vi sia stato impatto tra due veicoli, avendo chiarito che le lesioni sono scaturite dalla fase di proiezione ed urto al suolo del quando questi è stato disarcionato dal mezzo. Pt_1
Così ricostruita la motivazione del Giudice di Prime Cure, l'adito Collegio ritiene che questa debba ritenersi pienamente condivisibile, ove si consideri innanzitutto che l'atto di citazione del giudizio di primo grado (il cui contenuto è stato confermato dall'appellante in sede di impugnazione) ricostruisce la dinamica del sinistro incentrando la responsabilità della quale Impresa designata dal Fondo CP_1
di Garanzia per le Vittime della Strada in conseguenza dell'impatto verificatosi tra la parte anteriore del motociclo di proprietà e condotto dal ed un furgone che dapprima si spostava sulla parte Pt_1
pagina 9 di 13 destra della carreggiata e successivamente la invadeva per compiere manovra di inversione ad “U”,
vietata nel tratto di strada ove si è verificato l'incidente.
Peraltro, il danneggiato, ascoltato dagli Agenti della Polstrada in ospedale appena un'ora e mezzo dopo l'evento dannoso, ha precisato che stava procedendo addirittura alla velocità di “110 km/h” e che il furgone era “bianco con cornice laterale verde”, riferendo dell'impatto come poi descritto in citazione.
Pertanto, la valutazione degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio andrà effettuata avuto riguardo alla vicenda fattuale come descritta dallo stesso nell'atto introduttivo. Pt_1
Inoltre, il teste pur confermando la dinamica del sinistro (ossia la caduta del in Tes_1 Pt_1
conseguenza di vietata manovra di inversione ad “U”), si è significativamente discostato dalle allegazioni di parte attrice, non solo riferendo nell'immediatezza del fatto che a causare l'evento sarebbe stato un autoveicolo di grossa cilindrata (e non un furgone) di colore scuro e non bianco, ma che il avrebbe urtato con il gomito sinistro sulla fiancata della autovettura. In sede di Pt_1
audizione testimoniale il ha ribadito che l'automezzo coinvolto nel sinistro era una autovettura Tes_1
e non un furgone, negando però che vi sia stata alcuna collisione tra il motociclista e la macchina rimasta ignota, avendo “visto solo il motorino scivolare”. Trattasi di discrasie significative non solo in riferimento alle allegazioni poste dallo stesso appellante alla base della domanda ma anche tra le dichiarazioni rese dallo stesso teste alla PS e nel corso del giudizio e quindi non atte a provare –
secondo il particolare rigore probatorio richiesto dalla giurisprudenza che precede – la dinamica del sinistro come descritta dall'appellante/attore.
Alla luce di quanto precede, correttamente il Giudice di Prime Cure ha ritenuto che detta lacuna probatoria non possa essere colmata dal contenuto del verbale redatto dagli agenti della Polizia
Stradale intervenuti subito dopo il sinistro, il quale – al contrario di quanto sostenuto dall'appellante -
non può fare prova fino a querela di falso di quanto da costoro redatto in ordine alla ricostruzione del sinistro, trattandosi di valutazioni effettuate a posteriori sulla base delle dichiarazioni dell'unico teste presente, del danneggiato e dei rilievi effettuati e non per avere assistito direttamente all'evento.
Infatti, devono considerarsi provati ex art. 2700 c.civ. fino a querela di falso solo i fatti che il pubblico ufficiale personalmente verifica, per cui non rientra nel perimetro della norma ciò che, pur presente pagina 10 di 13 nell'atto, non risulta direttamente frutto di un accertamento compiuto dal medesimo pubblico ufficiale, né le valutazioni da questi espresse, a seguito di percezioni sensoriali (Cass. Civ., sez. un., n.
17355/2009) e “l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata
agli elementi estrinseci dell'atto, indicati nell'art 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del
medesimo, che può anche essere non veritiero” (Cass. 23079/2024).
A ciò va aggiunto che anche quanto rilevato ictu oculi dagli agenti accertatori sul luogo dell'evento
(presenza di tracce di scarrocciamento di 12,30 terminanti in un presumibile punto d'urto e prodotte dalla vettura rimasta ignota nell'effettuare la manovra di inversione, scalfittura di 30 cm, detriti vetrosi e plastici costituenti il probabile punto d'urto tra i mezzi e abrasione sul manto stradale di circa 42,00 mt) non fornisce idoneo supporto probatorio alle affermazioni dell'attore, ove si consideri che questi ha anche dichiarato in citazione che “il furgone si spostava sulla parte destra della corsia di
marcia” per poi svolgere repentinamente una manovra di inversione ad “U”, laddove le tracce di scarrocciamento appaiono per angolatura non solo incompatibili con la manovra di inversione rispetto all'ampiezza della carreggiata (come giustamente rilevato dal Giudice di Prime Cure) ma anche con la versione dei fatti descritta dall'appellante, posto che queste non partono dalla corsia di destra della carreggiata (punto dal quale secondo il sarebbe iniziata la manovra di inversione) ma dalla Pt_1
corsia di accelerazione posta accanto alle due corsie che compongono la carreggiata della SS 96 dir.
Modugno-Bari, sicché non può neppure ritenersi con certezza che detti segni siano effettivamente riconducibili al veicolo rimasto ignoto.
Nessun elemento utile per la ricostruzione dei fatti poi – come acutamente osservato dal Giudice a quo - può essere offerto dalla CTU espletata, che ha ritenuto compatibili le lesioni riportate dal danneggiato con la fase di proiezione al suolo del dopo che questi è stato disarcionato dal Pt_1
mezzo, senza che però tali conclusioni consentano di comprendere quale sia la causa che lo abbia fatto sbalzare dal sellino del motociclo.
Oltretutto, le tracce di mt 11,40 riportate in planimetria, ove attribuibili al ciclomotore condotto dal come ipotizzato dagli Agenti di PS, sono collocate sulla corsia sinistra della carreggiata da lui Pt_1
percorsa e sarebbero indice della circostanza che questi, al momento dell'impatto, occupava detta corsia.
pagina 11 di 13 Sul punto giova, invero, evidenziare che il non ha mai chiarito come mai percorresse la Pt_1
carreggiata sulla corsia sinistra anziché su quella destra, avendo questi riferito in citazione che il furgone incriminato lo precedeva (punto 5 atto di citazione), sicché, ove effettivamente l'appellante procedesse lungo detta corsia al momento dell'impatto, questi avrebbe rispettato i dettami previsti dall'art. 143, comma 1 e 5 C.d.S.1 e dall'art. 148, comma 2 C.d.S.2 per l'effettuazione dei sorpassi.
Alla luce di tutto quanto precede, devono condividersi le conclusioni del Tribunale di Bari in ordine all'assenza di prova della dinamica del sinistro posta dall'appellante alla base della sua istanza di ristoro, probabilmente frutto del mancato rispetto (per velocità di guida e posizione del mezzo) delle regole del Codice della Strada da parte del danneggiato privo di titolo abilitativo alla guida, con rigetto dell'impugnazione proposta.
Le spese della presente fase di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula,
sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa e ai medi di tariffa, seguono la soccombenza.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Va poi rigettata l'istanza ex art. 96 comma 3 cpc come formulata dall'appellata, non emergendo dagli atti la prova della mala fede o colpa grave dell'appellante intesa quale violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza anche manifesta delle tesi prospettate (Cass.
19948/2023).
Va, infine, segnalato alla Cancelleria la necessità di regolarizzare il contributo unificato, avendo l'appellante dichiarato nell'atto di appello che il valore della causa è di € 14.882,84 ed avendo invece questi formulato istanza di ristoro del danno per l'importo complessivo di € 49.151,54 o per la diversa somma di giustizia.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2054/2023, emessa il 22.05.2023 e Parte_1
depositata il 24.05.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così
provvede:
➢ rigetta l'appello proposto;
➢ rigetta la domanda ex art. 96 comma 3 cpc proposta dall'appellata;
➢ condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del pesente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002;
➢ manda alla Cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato.
Così deciso in Bari, addì 09.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 art. 148, comma 2 C.d.S. “Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.” pagina 12 di 13