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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11831/2024 R.G. avente ad oggetto: appello
promossa da
, C.F. – P.IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Viale XX Settembre n. 45, presso lo studio dell'avv.
Antonino Lanza che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Appellante -
contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentate p.t. con sede legale in Catania Via Villa Glori n. 126 P.IVA
pagina 1 di 8 , elettivamente domiciliata in Catania, Via Trieste n. 21, presso lo studio P.IVA_3
dell'Avvocato Federico M.G. Manitta che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellata-
e nei confronti di
C.F. ; Controparte_2 CodiceFiscale_1
- Appellato contumace -
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19.05.25.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 18.11.2019 agiva in Controparte_2
giudizio dinnanzi al giudice di pace di Catania al fine di accertare la responsabilità della nella causazione del sinistro e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della CP_1
complessiva somma di € 4.996,40. In particolare, l'attore dichiarava che in data 19.04.2017, durante una lezione di guida per il conseguimento della patente categoria A, in presenza dell'istruttore, mentre percorreva a bordo del motociclo Kawasaki tg. AS99747 la CP_3
sita in Misterbianco, rovinava al suolo a causa dell'irregolarità dell'asfalto del circuito di proprietà della convenuta Precisava che, a seguito del sinistro, subiva delle lesioni CP_1
per le quali veniva accompagnato al P.S. dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania.
pagina 2 di 8 Instauratosi il contradittorio, si costituiva la contestando la domanda e rilevandone CP_1
l'infondatezza, in quanto priva di supporto probatorio. Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la al fine di essere manlevata nell'ipotesi di Controparte_4
soccombenza, in virtù della polizza “Infortuni da Circolazione” contratta con la stessa.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 22.04.2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Compagnia assicuratrice.
All'udienza del 23.09.2021, si costituiva altresì eccependo in fatto e in Controparte_4
diritto l'infondatezza della domanda di manleva e ne chiedeva pertanto il rigetto.
Veniva ammessa prova per testi ed espletata la c.t.u. medico -legale per quantificare i danni fisici subiti dal . CP_2
Il Giudice di Pace di Catania con sentenza n.1490/24 pubblicata il 08.07.24 accoglieva la domanda di e per l'effetto condannava la al Controparte_2 CP_1
pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di € 4.771,58 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché al pagamento delle spese di c.t.u.
e dei compensi giudiziali a favore dello stato, tenuto conto che parte attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio. Condannava, inoltre, la a tenere indenne la Controparte_4
per tutti gli importi che quest'ultima avrebbe dovuto corrispondere all'attore per il CP_1
risarcimento, interessi legali e spese (incluse quelle della c.t.u. e quelle inerenti al giudizio).
Con atto di appello la chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva della Controparte_4
sentenza con riferimento alla manleva ed accogliere in riforma della stessa tutti i motivi di gravame dedotti.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
pagina 3 di 8 In questo grado di giudizio, restava contumace. Controparte_2
Con ordinanza del 27.02.25, il G.I. ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art.283 c.p.c. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.1490/2024 sono con riferimento al Capo della stessa in cui era stato accolto l'originaria domanda di garanzia dell'appellata nei confronti dell'appellante.
Preliminarmente, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del divieto di “nova” sancito dall'art.345 c.p.c. sollevata da parte appellata, va rilevato che la ha fondato la propria difesa sostanzialmente sulla corretta Parte_2
interpretazione delle condizioni contrattuali. Più precisamente, nella comparsa di costituzione a seguito di chiamata in causa nel giudizio di primo grado, la dopo aver Controparte_4
analiticamente indicato il contenuto della polizza, ha precisato che la polizza “copre solo ed esclusivamente i casi di infortuni avvenuti durante la circolazione che determinano la morte o un'invalidità permanente totale o parziale” e che “relativamente alle ipotesi dell'invalidità permanente, l'art.12.4 delle condizioni contrattuali prescrive una franchigia assoluta del 3%, nel senso che la garanzia assicurativa potrà operare solo laddove sussiste un'invalidità permanente di grado superiore al 3% e solo per la parte eccedente”. E' evidente, pertanto, che la convenuta, sebbene abbia errato nel ritenere il terzo rispetto al rapporto contrattuale, ha CP_2
fondato la propria difesa sulla non operatività della garanzia con riguardo alla inabilità temporanea totale e parziale e/o altre voci di danno e sull'esistenza di una franchigia del 3% per l'invalidità permanente. Ne consegue l'ammissibilità ex art.345 c.p.c. di tali contestazioni in sede di impugnazione, atteso che il divieto di "nova" riguarda domande, eccezioni,
contestazioni e allegazioni non esplicate in primo grado che, modificando i temi di indagine,
pagina 4 di 8 trasformano il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale.
Nel merito l'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Con il primo e principale motivo di gravame, l'appellante eccepisce erronea statuizione del
Giudice di Primo grado in ordine al rapporto di garanzia assicurativa tra le parti, alla ritenuta non opponibilità della franchigia e all'accoglimento della domanda di manleva.
In punto di diritto si osserva che l'art.1891 c.c. prevede la possibilità per il soggetto contraente di stipulare una polizza per conto altrui o per conto di chi spetta.
In entrambe le ipotesi il contraente assume gli obblighi derivanti dal contratto mentre i diritti sono acquisiti dall'assicurato in ossequio al principio dell'interesse all'assicurazione su cui si fonda l'assicurazione contro i danni.
Nella fattispecie de qua, la polizza infortuni da circolazione n. 78711198 è stipulata tra la
(contraente) e e riguarda un'assicurazione per conto altrui CP_1 Controparte_4
avente ad oggetto tutti i conducenti che utilizzano i mezzi della scuola guida e che subiscono un infortunio. Il conducente del motociclo Kawasaki tg.AS99347 indicato nella CP_2
scheda di polizza, riveste, quindi, la qualità di assicurato e non di terzo rispetto al rapporto contrattuale, con la conseguenza che all'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Fatta questa premessa, occorre osservare che in merito al contenuto delle previsioni contrattuali,
la polizza offre una copertura assicurativa infortuni a favore del conducente di veicoli e natanti,
nonché dei trasportati e dei pedoni. Essa prevede, in caso di Infortunio occorso in qualità di conducente o trasportato su veicoli / natanti o di pedone investito da qualsiasi veicolo, la pagina 5 di 8 corresponsione di un indennizzo in caso di decesso o di invalidità permanente. In quest'ultimo caso il pagamento dell'indennizzo varia a seconda della percentuale di invalidità accertata.
In sostanza, l'oggetto di indennizzo della polizza infortuni non riguarda anche il danno da inabilità temporanea nonché la personalizzazione del pregiudizio biologico. Tali voci sono inequivocabilmente escluse dal testo contrattuale e tale fatto risulta palese dalla circostanza che esse non risultano corredate, nel contratto, dall'indicazione delle somme assicurate e del relativo premio annuale. Le ipotesi indennizzabili sono quindi limitate ai casi di invalidità permanente o decesso causati da infortunio accaduto durante la circolazione stradale.
Tanto premesso, va osservato che dalla consulenza tecnica espletata in primo grado, è emerso il riconoscimento di una I.P. al 3%, una I.T.P. al 75% di 25 giorni e una I.T.P al 50% per 15
giorni, nonché spese mediche congrue per 254,36 euro.
In merito all'invalidità permanente parziale, l'art.12.4 delle condizioni contrattuali prevede che
“la liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanenti parziali non viene effettuata quando la stessa è di grado pari o superiore al 3% della totale;
se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo è liquidato solo per la parte eccedente”.
La polizza non può pertanto ritenersi operante nemmeno in relazione a tale indennizzo,
dovendosi opporre a tale voce di danno la franchigia del 3%; la polizza non comprende neppure le spese mediche.
Ne consegue che erroneamente il giudice di Pace, contravvenendo alla volontà dei contraenti cristallizzata nella polizza assicurativa infortuni n. 78711198, ha accolto la domanda di manleva della CP_1
pagina 6 di 8 In definitiva, alla luce di quanto dedotto ne deriva la riforma della sentenza di primo grado solo con risalente al capo della stessa in cui è stata accolta l'originaria domanda di garanzia dell'appellata nei confronti dell'appellante, dato che tale domanda risulta infondata.
In virtù del principio della soccombenza la S.C.A.P.A va condannata al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio e del secondo grado di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11831/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuisce:
-Accoglie l'appello di e riforma la sentenza di primo grado solo con Controparte_4
risalente al capo della stessa in cui è stata accolta l'originaria domanda di garanzia dell'appellata nei confronti dell'appellante, dato che tale domanda risulta infondata;
- Condanna la al pagamento in favore di delle spese CP_1 Controparte_4
processuali del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.256,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.
e di euro 1.300,00 per il presente grado di giudizio oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for. ed in euro 174,00 per spese vive.
Così deciso in Catania, il 10 giugno 2025
pagina 7 di 8 Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11831/2024 R.G. avente ad oggetto: appello
promossa da
, C.F. – P.IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Viale XX Settembre n. 45, presso lo studio dell'avv.
Antonino Lanza che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Appellante -
contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentate p.t. con sede legale in Catania Via Villa Glori n. 126 P.IVA
pagina 1 di 8 , elettivamente domiciliata in Catania, Via Trieste n. 21, presso lo studio P.IVA_3
dell'Avvocato Federico M.G. Manitta che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellata-
e nei confronti di
C.F. ; Controparte_2 CodiceFiscale_1
- Appellato contumace -
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19.05.25.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 18.11.2019 agiva in Controparte_2
giudizio dinnanzi al giudice di pace di Catania al fine di accertare la responsabilità della nella causazione del sinistro e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della CP_1
complessiva somma di € 4.996,40. In particolare, l'attore dichiarava che in data 19.04.2017, durante una lezione di guida per il conseguimento della patente categoria A, in presenza dell'istruttore, mentre percorreva a bordo del motociclo Kawasaki tg. AS99747 la CP_3
sita in Misterbianco, rovinava al suolo a causa dell'irregolarità dell'asfalto del circuito di proprietà della convenuta Precisava che, a seguito del sinistro, subiva delle lesioni CP_1
per le quali veniva accompagnato al P.S. dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania.
pagina 2 di 8 Instauratosi il contradittorio, si costituiva la contestando la domanda e rilevandone CP_1
l'infondatezza, in quanto priva di supporto probatorio. Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la al fine di essere manlevata nell'ipotesi di Controparte_4
soccombenza, in virtù della polizza “Infortuni da Circolazione” contratta con la stessa.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 22.04.2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Compagnia assicuratrice.
All'udienza del 23.09.2021, si costituiva altresì eccependo in fatto e in Controparte_4
diritto l'infondatezza della domanda di manleva e ne chiedeva pertanto il rigetto.
Veniva ammessa prova per testi ed espletata la c.t.u. medico -legale per quantificare i danni fisici subiti dal . CP_2
Il Giudice di Pace di Catania con sentenza n.1490/24 pubblicata il 08.07.24 accoglieva la domanda di e per l'effetto condannava la al Controparte_2 CP_1
pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di € 4.771,58 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché al pagamento delle spese di c.t.u.
e dei compensi giudiziali a favore dello stato, tenuto conto che parte attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio. Condannava, inoltre, la a tenere indenne la Controparte_4
per tutti gli importi che quest'ultima avrebbe dovuto corrispondere all'attore per il CP_1
risarcimento, interessi legali e spese (incluse quelle della c.t.u. e quelle inerenti al giudizio).
Con atto di appello la chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva della Controparte_4
sentenza con riferimento alla manleva ed accogliere in riforma della stessa tutti i motivi di gravame dedotti.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
pagina 3 di 8 In questo grado di giudizio, restava contumace. Controparte_2
Con ordinanza del 27.02.25, il G.I. ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art.283 c.p.c. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.1490/2024 sono con riferimento al Capo della stessa in cui era stato accolto l'originaria domanda di garanzia dell'appellata nei confronti dell'appellante.
Preliminarmente, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del divieto di “nova” sancito dall'art.345 c.p.c. sollevata da parte appellata, va rilevato che la ha fondato la propria difesa sostanzialmente sulla corretta Parte_2
interpretazione delle condizioni contrattuali. Più precisamente, nella comparsa di costituzione a seguito di chiamata in causa nel giudizio di primo grado, la dopo aver Controparte_4
analiticamente indicato il contenuto della polizza, ha precisato che la polizza “copre solo ed esclusivamente i casi di infortuni avvenuti durante la circolazione che determinano la morte o un'invalidità permanente totale o parziale” e che “relativamente alle ipotesi dell'invalidità permanente, l'art.12.4 delle condizioni contrattuali prescrive una franchigia assoluta del 3%, nel senso che la garanzia assicurativa potrà operare solo laddove sussiste un'invalidità permanente di grado superiore al 3% e solo per la parte eccedente”. E' evidente, pertanto, che la convenuta, sebbene abbia errato nel ritenere il terzo rispetto al rapporto contrattuale, ha CP_2
fondato la propria difesa sulla non operatività della garanzia con riguardo alla inabilità temporanea totale e parziale e/o altre voci di danno e sull'esistenza di una franchigia del 3% per l'invalidità permanente. Ne consegue l'ammissibilità ex art.345 c.p.c. di tali contestazioni in sede di impugnazione, atteso che il divieto di "nova" riguarda domande, eccezioni,
contestazioni e allegazioni non esplicate in primo grado che, modificando i temi di indagine,
pagina 4 di 8 trasformano il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale.
Nel merito l'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Con il primo e principale motivo di gravame, l'appellante eccepisce erronea statuizione del
Giudice di Primo grado in ordine al rapporto di garanzia assicurativa tra le parti, alla ritenuta non opponibilità della franchigia e all'accoglimento della domanda di manleva.
In punto di diritto si osserva che l'art.1891 c.c. prevede la possibilità per il soggetto contraente di stipulare una polizza per conto altrui o per conto di chi spetta.
In entrambe le ipotesi il contraente assume gli obblighi derivanti dal contratto mentre i diritti sono acquisiti dall'assicurato in ossequio al principio dell'interesse all'assicurazione su cui si fonda l'assicurazione contro i danni.
Nella fattispecie de qua, la polizza infortuni da circolazione n. 78711198 è stipulata tra la
(contraente) e e riguarda un'assicurazione per conto altrui CP_1 Controparte_4
avente ad oggetto tutti i conducenti che utilizzano i mezzi della scuola guida e che subiscono un infortunio. Il conducente del motociclo Kawasaki tg.AS99347 indicato nella CP_2
scheda di polizza, riveste, quindi, la qualità di assicurato e non di terzo rispetto al rapporto contrattuale, con la conseguenza che all'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Fatta questa premessa, occorre osservare che in merito al contenuto delle previsioni contrattuali,
la polizza offre una copertura assicurativa infortuni a favore del conducente di veicoli e natanti,
nonché dei trasportati e dei pedoni. Essa prevede, in caso di Infortunio occorso in qualità di conducente o trasportato su veicoli / natanti o di pedone investito da qualsiasi veicolo, la pagina 5 di 8 corresponsione di un indennizzo in caso di decesso o di invalidità permanente. In quest'ultimo caso il pagamento dell'indennizzo varia a seconda della percentuale di invalidità accertata.
In sostanza, l'oggetto di indennizzo della polizza infortuni non riguarda anche il danno da inabilità temporanea nonché la personalizzazione del pregiudizio biologico. Tali voci sono inequivocabilmente escluse dal testo contrattuale e tale fatto risulta palese dalla circostanza che esse non risultano corredate, nel contratto, dall'indicazione delle somme assicurate e del relativo premio annuale. Le ipotesi indennizzabili sono quindi limitate ai casi di invalidità permanente o decesso causati da infortunio accaduto durante la circolazione stradale.
Tanto premesso, va osservato che dalla consulenza tecnica espletata in primo grado, è emerso il riconoscimento di una I.P. al 3%, una I.T.P. al 75% di 25 giorni e una I.T.P al 50% per 15
giorni, nonché spese mediche congrue per 254,36 euro.
In merito all'invalidità permanente parziale, l'art.12.4 delle condizioni contrattuali prevede che
“la liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanenti parziali non viene effettuata quando la stessa è di grado pari o superiore al 3% della totale;
se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo è liquidato solo per la parte eccedente”.
La polizza non può pertanto ritenersi operante nemmeno in relazione a tale indennizzo,
dovendosi opporre a tale voce di danno la franchigia del 3%; la polizza non comprende neppure le spese mediche.
Ne consegue che erroneamente il giudice di Pace, contravvenendo alla volontà dei contraenti cristallizzata nella polizza assicurativa infortuni n. 78711198, ha accolto la domanda di manleva della CP_1
pagina 6 di 8 In definitiva, alla luce di quanto dedotto ne deriva la riforma della sentenza di primo grado solo con risalente al capo della stessa in cui è stata accolta l'originaria domanda di garanzia dell'appellata nei confronti dell'appellante, dato che tale domanda risulta infondata.
In virtù del principio della soccombenza la S.C.A.P.A va condannata al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio e del secondo grado di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11831/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuisce:
-Accoglie l'appello di e riforma la sentenza di primo grado solo con Controparte_4
risalente al capo della stessa in cui è stata accolta l'originaria domanda di garanzia dell'appellata nei confronti dell'appellante, dato che tale domanda risulta infondata;
- Condanna la al pagamento in favore di delle spese CP_1 Controparte_4
processuali del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.256,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.
e di euro 1.300,00 per il presente grado di giudizio oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for. ed in euro 174,00 per spese vive.
Così deciso in Catania, il 10 giugno 2025
pagina 7 di 8 Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8