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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11374/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 11374/2022 promosso da già C.F. , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. MONICA FAZIO,
C.F. e dall'AVV. IVANO FAZIO, C.F. C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata in via San Barnaba n. 30, Milano;
attore contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
e in persona Controparte_3
del scolastico pro tempore, CP_4
entrambi difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ed elettivamente domiciliati in via Vecchia Ognina n. 149, Catania;
convenuti avente ad oggetto: azione di adempimento – contratto di cessione di crediti
All'udienza del 07.10.2024 parte attrice, unica comparsa, ha precisato le conclusioni come da verbale in atti, da intendersi trascritto. Il procedimento è stato dunque assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domande, eccezioni e difese delle parti
Il procedimento ha ad oggetto la domanda proposta da in qualità di Parte_1 cessionaria crediti già nella titolarità di Enel Energia s.p.a., nei confronti dell' CP_3 CP_3
e del del merito, al fine di ottenere la condanna al pagamento
[...] Controparte_1 di crediti oggetto di fatture relative a forniture di gas non saldate, per l'importo tale di euro euro 30.073,43, oltre interessi moratori (anche anatocistici) per l'importo di euro 177.97 c.c.; in subordine, la società attrice ha proposto domanda di condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE: (…) accertato e dichiarato il diritto di , condannare, Parte_1 anche ai sensi e per gli effetti degli artt.2041 e ss. c.c., l' Controparte_3
(C.F. ed il
[...] P.IVA_2 [...]
, in persona del Ministro pro tempore al pagamento in Controparte_5
favore di delle seguenti somme: Parte_1
- € 30.073,43 di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2 o di quella maggiore
o minore somma che risulterà in corso di causa;
- € 177,97, alla data dell'01/09/22, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze all'effettivo saldo nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto”.
Il e l' si Controparte_1 Controparte_3
sono costituiti con unica comparsa di risposta e hanno eccepito, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'istituto scolastico, in quanto le istituzioni scolastiche, al di fuori dell'autonomia alle medesime concessa, continuano a operare come organi dello Stato e non sono dotate di patrimonio autonomo;
hanno rilevato l'intervenuta estinzione per prescrizione di alcuni dei crediti azionati per il decorso del termine biennale introdotto dalla legge di bilancio 2018, come modificata dalla l. 169/2019; nel merito, hanno dato atto dell'avvenuto pagamento delle fatture oggetto della richiesta, alcune prima della notifica dell'atto di citazione, altre successivamente ma antecedentemente all'udienza di comparizione, alcune con mandati di pagamento diretti alla società cedente Enel Energia s.p.a. e altre con mandati di pagamento emessi nei confronti di Parte_1
[...]
I convenuti hanno, dunque, formulato le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3 di Vittoria;
2) in via preliminare di merito, ritenere e dichiarare
[...]
l'intervenuta prescrizione dei crediti per tutto quanto esposto in narrativa;
3) nel merito rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto”.
Con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. parte attrice ha confermato l'avvenuto pagamento già dedotto dai convenuti, ritenendo così superata l'eccezione di prescrizione;
ha poi rilevato che alcuni mandati di pagamento sono stati disposti in data successiva alla notifica dell'atto di citazione;
ha inoltre prospettato di essere ancora creditrice di complessivi euro 368,42, per interessi moratori e anatocistici ex art. 1283 c.c.
Con ordinanza emessa in data 08.07.2024, “ritenuto doversi sottoporre alle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., la questione relativa alla sussistenza della legittimazione passiva del CP_1 convenuto, tenuto presente l'art. 3 l. 23/1996 (sul tema Tribunale Catania, Quarta Sezione civile, sentenza n. 1012/2023, emessa nel procedimento R.G. 8071/2019)” è stato assegnato alle parti termine di giorni quaranta per memorie limitatamente a tale profilo;
ha depositato Parte_1
in data 13.11.2014 una memoria in cui ha rilevato che la questione prospettata la questione attiene alla titolarità passiva del credito piuttosto che alla legittimazione processuale ed ha chiesto in subordine l'autorizzazione alla chiamata in causa della PR competente.
2. Domanda di adempimento: legittimazione passiva dei convenuti e sussistenza del
credito
Così ricostruiti il procedimento e le reciproche domande, eccezioni difese, la domanda formulata in via principale da non può essere accolta per i seguenti motivi. Parte_1
Va innanzitutto chiarito che sussiste la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 25
c.p.c., alla stregua del quale “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie” e “quando
l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda” (co. II).
Tanto precisato, in via assorbente rispetto alla questione della qualificazione del profilo oggetto di ordinanza ai sensi dell'art. 101 c.p.c. quale questione di legittimazione o di titolarità della posizione giuridica soggettiva in esame, ai fini della decisione va chiarito se il e l' CP_1 CP_3
convenuto possano ritenersi debitori rispetto al credito azionato.
Quanto al , secondo la stessa prospettazione della società attrice, lo stesso è stato CP_1 evocato in giudizio in quanto “l'Istituto Scolastico, se pur dotato di autonomia scolastica, risponde il in virtù del rapporto di collegamento organico esistente tra il e le sue CP_6 CP_1
articolazioni territoriali, quali Uffici Scolastici Regionali, Ambiti PRli ed Istituti Scolastici
Statali”.
Per quanto riguarda l' , si ritiene che lo stesso non possa essere considerato obbligato nè CP_3
ex lege né ex contractu.
Per un verso, infatti, l'art. 3 co. I l. 23/1996 (sul tema Tribunale Catania, Quarta Sezione civile, sentenza n. 1012/2023, emessa nel procedimento R.G. 8071/2019) prevede che “in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali”.
Di conseguenza, anche se l'art. 21 co. I l. n. 59/1997 e i successivi provvedimenti di attuazione hanno attribuito la personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria e, di conseguenza, gli stessi sono dotati della legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici rispetto ai quali si pongono quali soggetti giuridici autonomi, nel caso di specie non può ritenersi né provato un rapporto contrattuale, né può ritenersi sussistente una obbligazione ex lege, dal momento che, in ogni caso, il soggetto obbligato secondo la disciplina sopra riportata è la PR (rispetto alla quale l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa formulata dalla società attrice nella memoria ai sensi dell'art. 101 c.p.c. deve ritenersi tardiva ai sensi dell'art. 269 c.p.c.). Anche l'avvenuto adempimento quasi integrale non può considerarsi quale prova della conclusione del contratto per fatti concludenti (ma, al più, costituisce indice della prassi delle scuole di istruzione secondaria superiore a provvedere direttamente alle utenze anticipando le spese, chiedendone poi a consuntivo il rimborso all'ente locale tenuto), considerata la natura di contratto con la p.a. del rapporto in esame, che richiede la forma scritta ad substantiam (ex multis, sul tema, Corte appello Napoli, Sez.
IV, 21.02.2023, n. 746 e Corte appello Salerno, Sez. I, 18.11.2022, n. 1529). L'individuazione della
PR quale soggetto tenuto per legge e l'assenza di prova circa l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti consente di escludere altresì la sussistenza della responsabilità del CP_1
convenuto.
Di conseguenza, la condanna di adempimento contrattuale, sebbene limitata ai soli interessi in ragione del pacifico adempimento parziale intervenuto, non può essere accolta.
3. Domanda di condanna per arricchimento senza causa
Anche la domanda di condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 2041 c.c., formulata in subordine da parte attrice, non può trovare accoglimento, in quanto non ha Parte_1
analiticamente prospettato e provato – specie a fronte di una domanda che residue per i soli interessi
– la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, ovverosia: a) l'arricchimento senza causa della p.a., nella forma di riconoscimento dell'utilità della prestazione;
b) l'ingiustificato depauperamento della controparte;
c) il rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) la sussidiarietà dell'azione, nel senso che essa può essere esercitata solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza dei suoi requisiti.
4. Spese di lite
Con riferimento alle spese di giudizio si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione tra le parti nella misura della metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n.
77/2018, tenuto conto del bilanciamento tra le seguenti circostanze: l' convenuto ha CP_3 provveduto ad estinguere parte dei crediti prima dell'instaurazione dell'odierno procedimento con mandati di pagamento a favore del creditore cedente;
i rimanenti crediti sono stati adempiuti con
Part mandati di pagamento a favore della cessionaria solo successivamente alla notifica dell'atto di citazione;
il procedimento è proseguito per il pagamento di un importo esiguo per accessori;
la responsabilità dei convenuti è stata infine esclusa mediante l'odierna pronuncia. in Parte_1
quanto soccombente, deve essere dunque condannata al pagamento della restante parte delle spese di lite, liquidate in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della domanda rispetto all'intervallo di rifermento, della limitata attività processuale svolta, delle questioni giuridiche esaminate e del carattere documentale del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 11374/2022, così decide:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna a corrispondere all' superiore Parte_1 Controparte_3 CP_3
e al e del merito la metà delle spese di lite, liquidate,
[...] CP_3 Controparte_1
per la quota, in euro 1.904,50, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 03/02/2024
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 11374/2022 promosso da già C.F. , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. MONICA FAZIO,
C.F. e dall'AVV. IVANO FAZIO, C.F. C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata in via San Barnaba n. 30, Milano;
attore contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
e in persona Controparte_3
del scolastico pro tempore, CP_4
entrambi difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ed elettivamente domiciliati in via Vecchia Ognina n. 149, Catania;
convenuti avente ad oggetto: azione di adempimento – contratto di cessione di crediti
All'udienza del 07.10.2024 parte attrice, unica comparsa, ha precisato le conclusioni come da verbale in atti, da intendersi trascritto. Il procedimento è stato dunque assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domande, eccezioni e difese delle parti
Il procedimento ha ad oggetto la domanda proposta da in qualità di Parte_1 cessionaria crediti già nella titolarità di Enel Energia s.p.a., nei confronti dell' CP_3 CP_3
e del del merito, al fine di ottenere la condanna al pagamento
[...] Controparte_1 di crediti oggetto di fatture relative a forniture di gas non saldate, per l'importo tale di euro euro 30.073,43, oltre interessi moratori (anche anatocistici) per l'importo di euro 177.97 c.c.; in subordine, la società attrice ha proposto domanda di condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE: (…) accertato e dichiarato il diritto di , condannare, Parte_1 anche ai sensi e per gli effetti degli artt.2041 e ss. c.c., l' Controparte_3
(C.F. ed il
[...] P.IVA_2 [...]
, in persona del Ministro pro tempore al pagamento in Controparte_5
favore di delle seguenti somme: Parte_1
- € 30.073,43 di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2 o di quella maggiore
o minore somma che risulterà in corso di causa;
- € 177,97, alla data dell'01/09/22, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze all'effettivo saldo nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto”.
Il e l' si Controparte_1 Controparte_3
sono costituiti con unica comparsa di risposta e hanno eccepito, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'istituto scolastico, in quanto le istituzioni scolastiche, al di fuori dell'autonomia alle medesime concessa, continuano a operare come organi dello Stato e non sono dotate di patrimonio autonomo;
hanno rilevato l'intervenuta estinzione per prescrizione di alcuni dei crediti azionati per il decorso del termine biennale introdotto dalla legge di bilancio 2018, come modificata dalla l. 169/2019; nel merito, hanno dato atto dell'avvenuto pagamento delle fatture oggetto della richiesta, alcune prima della notifica dell'atto di citazione, altre successivamente ma antecedentemente all'udienza di comparizione, alcune con mandati di pagamento diretti alla società cedente Enel Energia s.p.a. e altre con mandati di pagamento emessi nei confronti di Parte_1
[...]
I convenuti hanno, dunque, formulato le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3 di Vittoria;
2) in via preliminare di merito, ritenere e dichiarare
[...]
l'intervenuta prescrizione dei crediti per tutto quanto esposto in narrativa;
3) nel merito rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto”.
Con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. parte attrice ha confermato l'avvenuto pagamento già dedotto dai convenuti, ritenendo così superata l'eccezione di prescrizione;
ha poi rilevato che alcuni mandati di pagamento sono stati disposti in data successiva alla notifica dell'atto di citazione;
ha inoltre prospettato di essere ancora creditrice di complessivi euro 368,42, per interessi moratori e anatocistici ex art. 1283 c.c.
Con ordinanza emessa in data 08.07.2024, “ritenuto doversi sottoporre alle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., la questione relativa alla sussistenza della legittimazione passiva del CP_1 convenuto, tenuto presente l'art. 3 l. 23/1996 (sul tema Tribunale Catania, Quarta Sezione civile, sentenza n. 1012/2023, emessa nel procedimento R.G. 8071/2019)” è stato assegnato alle parti termine di giorni quaranta per memorie limitatamente a tale profilo;
ha depositato Parte_1
in data 13.11.2014 una memoria in cui ha rilevato che la questione prospettata la questione attiene alla titolarità passiva del credito piuttosto che alla legittimazione processuale ed ha chiesto in subordine l'autorizzazione alla chiamata in causa della PR competente.
2. Domanda di adempimento: legittimazione passiva dei convenuti e sussistenza del
credito
Così ricostruiti il procedimento e le reciproche domande, eccezioni difese, la domanda formulata in via principale da non può essere accolta per i seguenti motivi. Parte_1
Va innanzitutto chiarito che sussiste la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 25
c.p.c., alla stregua del quale “per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie” e “quando
l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda” (co. II).
Tanto precisato, in via assorbente rispetto alla questione della qualificazione del profilo oggetto di ordinanza ai sensi dell'art. 101 c.p.c. quale questione di legittimazione o di titolarità della posizione giuridica soggettiva in esame, ai fini della decisione va chiarito se il e l' CP_1 CP_3
convenuto possano ritenersi debitori rispetto al credito azionato.
Quanto al , secondo la stessa prospettazione della società attrice, lo stesso è stato CP_1 evocato in giudizio in quanto “l'Istituto Scolastico, se pur dotato di autonomia scolastica, risponde il in virtù del rapporto di collegamento organico esistente tra il e le sue CP_6 CP_1
articolazioni territoriali, quali Uffici Scolastici Regionali, Ambiti PRli ed Istituti Scolastici
Statali”.
Per quanto riguarda l' , si ritiene che lo stesso non possa essere considerato obbligato nè CP_3
ex lege né ex contractu.
Per un verso, infatti, l'art. 3 co. I l. 23/1996 (sul tema Tribunale Catania, Quarta Sezione civile, sentenza n. 1012/2023, emessa nel procedimento R.G. 8071/2019) prevede che “in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali”.
Di conseguenza, anche se l'art. 21 co. I l. n. 59/1997 e i successivi provvedimenti di attuazione hanno attribuito la personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria e, di conseguenza, gli stessi sono dotati della legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici rispetto ai quali si pongono quali soggetti giuridici autonomi, nel caso di specie non può ritenersi né provato un rapporto contrattuale, né può ritenersi sussistente una obbligazione ex lege, dal momento che, in ogni caso, il soggetto obbligato secondo la disciplina sopra riportata è la PR (rispetto alla quale l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa formulata dalla società attrice nella memoria ai sensi dell'art. 101 c.p.c. deve ritenersi tardiva ai sensi dell'art. 269 c.p.c.). Anche l'avvenuto adempimento quasi integrale non può considerarsi quale prova della conclusione del contratto per fatti concludenti (ma, al più, costituisce indice della prassi delle scuole di istruzione secondaria superiore a provvedere direttamente alle utenze anticipando le spese, chiedendone poi a consuntivo il rimborso all'ente locale tenuto), considerata la natura di contratto con la p.a. del rapporto in esame, che richiede la forma scritta ad substantiam (ex multis, sul tema, Corte appello Napoli, Sez.
IV, 21.02.2023, n. 746 e Corte appello Salerno, Sez. I, 18.11.2022, n. 1529). L'individuazione della
PR quale soggetto tenuto per legge e l'assenza di prova circa l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti consente di escludere altresì la sussistenza della responsabilità del CP_1
convenuto.
Di conseguenza, la condanna di adempimento contrattuale, sebbene limitata ai soli interessi in ragione del pacifico adempimento parziale intervenuto, non può essere accolta.
3. Domanda di condanna per arricchimento senza causa
Anche la domanda di condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 2041 c.c., formulata in subordine da parte attrice, non può trovare accoglimento, in quanto non ha Parte_1
analiticamente prospettato e provato – specie a fronte di una domanda che residue per i soli interessi
– la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, ovverosia: a) l'arricchimento senza causa della p.a., nella forma di riconoscimento dell'utilità della prestazione;
b) l'ingiustificato depauperamento della controparte;
c) il rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) la sussidiarietà dell'azione, nel senso che essa può essere esercitata solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza dei suoi requisiti.
4. Spese di lite
Con riferimento alle spese di giudizio si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione tra le parti nella misura della metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n.
77/2018, tenuto conto del bilanciamento tra le seguenti circostanze: l' convenuto ha CP_3 provveduto ad estinguere parte dei crediti prima dell'instaurazione dell'odierno procedimento con mandati di pagamento a favore del creditore cedente;
i rimanenti crediti sono stati adempiuti con
Part mandati di pagamento a favore della cessionaria solo successivamente alla notifica dell'atto di citazione;
il procedimento è proseguito per il pagamento di un importo esiguo per accessori;
la responsabilità dei convenuti è stata infine esclusa mediante l'odierna pronuncia. in Parte_1
quanto soccombente, deve essere dunque condannata al pagamento della restante parte delle spese di lite, liquidate in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della domanda rispetto all'intervallo di rifermento, della limitata attività processuale svolta, delle questioni giuridiche esaminate e del carattere documentale del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 11374/2022, così decide:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna a corrispondere all' superiore Parte_1 Controparte_3 CP_3
e al e del merito la metà delle spese di lite, liquidate,
[...] CP_3 Controparte_1
per la quota, in euro 1.904,50, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 03/02/2024
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone