CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1678/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1678 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Chiummo (c.f. ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Canalino n. 46 a Modena giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea CP_1 C.F._2
Ferrerio (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via C.F._3
Vascelli n. 8 a Bologna giusta procura in atti
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 178/2022, pubblicata il 10.03.2022.
La Corte, rilevato che
- è stata depositata rinuncia agli atti in data 5.3.2025 da parte del difensore dell'appellante unito di regolare procura;
Parte_1
- è stata depositata in data 6.3.2025 da parte del difensore dell'appellato CP_1
analoga rinuncia agli atti;
pagina 1 di 2 - il difensore dell'appellato non risulta però munito della procura speciale richiesta per la rinuncia ex art. 306 c.p.c.;
- la mancanza in capo al difensore del mandato speciale a rinunziare, rende il suddetto atto inidoneo a produrre l'effetto dell'estinzione del giudizio, rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il giudizio (v. Cass. 28.11.2024, n. 30640);
- la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
- pertanto, in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione della causa manifestata da entrambe le parti con le reciproche rinunce agli atti del giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti costituite dovendosi ritenere che, nel silenzio delle parti, queste abbiano già regolato le spese di lite;
- visti gli artt. 306 e ss., 359 c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti delle spese e competenze del giudizio di appello.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Bologna, 10.03.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1678 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Chiummo (c.f. ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Canalino n. 46 a Modena giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea CP_1 C.F._2
Ferrerio (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via C.F._3
Vascelli n. 8 a Bologna giusta procura in atti
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 178/2022, pubblicata il 10.03.2022.
La Corte, rilevato che
- è stata depositata rinuncia agli atti in data 5.3.2025 da parte del difensore dell'appellante unito di regolare procura;
Parte_1
- è stata depositata in data 6.3.2025 da parte del difensore dell'appellato CP_1
analoga rinuncia agli atti;
pagina 1 di 2 - il difensore dell'appellato non risulta però munito della procura speciale richiesta per la rinuncia ex art. 306 c.p.c.;
- la mancanza in capo al difensore del mandato speciale a rinunziare, rende il suddetto atto inidoneo a produrre l'effetto dell'estinzione del giudizio, rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il giudizio (v. Cass. 28.11.2024, n. 30640);
- la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
- pertanto, in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione della causa manifestata da entrambe le parti con le reciproche rinunce agli atti del giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti costituite dovendosi ritenere che, nel silenzio delle parti, queste abbiano già regolato le spese di lite;
- visti gli artt. 306 e ss., 359 c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti delle spese e competenze del giudizio di appello.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Bologna, 10.03.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 2 di 2