Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1987, n. 2745
CASS
Sentenza 18 marzo 1987

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Il credito dell'Inail verso il responsabile civile di un infortunio sul lavoro per quanto corrisposto al lavoratore, è limitato dallo ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto secondo le norme che disciplinano la responsabilità da fatto illecito. Conseguentemente il principio della compensazione delle colpe per fatto del danneggiato opera anche nell'ipotesi in cui l'istituto eserciti l'Azione di regresso verso un datore di lavoro penalmente responsabile del fatto, ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, poiché tali norme non derogano ai principi generali in tema di Determinazione del risarcimento spettante all'infortunato. Peraltro, quando l'istituto agisce in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., verso il terzo responsabile, la misura del suo credito deve corrispondere al valore capitale della rendita dovuta all'infortunato, determinata al momento della liquidazione e quindi con la inclusione delle maggiorazioni di indennità introdotte da norme successive all'infortunio. ( Conf 3277/81, mass n 413853).*

In tema di Azione di regresso dell'Inail (ex artt. 10 ed 11 DPR n. 1124 del 1965) nei confronti del datore di lavoro dell'infortunato, il solo fatto che la colpa di quest'ultimo sia stata la causa immediata dell'infortunio stesso non consente di escludere la responsabilità del datore di lavoro qualora questi abbia violato gli obblighi generici di prevenzione degli infortuni quali prescritti dall'art. 2087 cod. civ. ovvero quelli specifici imposti dalla autorità o previsti dalle norme antinfortunistiche. (nella specie il giudice del merito aveva accolto la domanda di rivalsa dell'Inail in un'ipotesi in cui il datore di lavoro aveva adibito ad una sega elettrica - senza l'autorizzazione prescritta dalla legge 29 novembre 1961 n. 1325 - un minore di quindici anni, il quale operando in modo disaccorto su tale macchina era incorso in un infortunio sul lavoro; la S.C. - nell'enunciare il suddetto principio di diritto - ha confermato tale pronuncia). ( V 6950/83, mass n 431622).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1987, n. 2745
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2745
    Data del deposito : 18 marzo 1987

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