Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00883/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 883 del 2021, proposto da
Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenia Salsotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Sampeyre, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 8/R. Regolamento regionale recante: “Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (Legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26) (il “Regolamento”), compreso l'Allegato A, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2021 della Regione Piemonte;
- della Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2021, n. 18-3505 “Approvazione Regolamento regionale recante: contenuti e modalità di redazione del Rapporto di fine concessione (legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26)” (la “Deliberazione”), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2021 della Regione Piemonte;
- e di ogni altro atto prodromico e consequenziale o comunque connesso al Regolamento e alla Deliberazione, ivi compreso (i) il parere favorevole in merito alla proposta di regolamento della Giunta regionale recante “Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26)” reso dalla Commissione consiliare competente (V Commissione seduta congiunta con la III Commissione) nella seduta del 5 luglio 2021 nonché (ii) la Determinazione Dirigenziale 22 luglio 2021, n. 466, ed il relativo allegato contenente, tra l'altro, le Specifiche tecniche necessarie al caricamento sul cloud regionale (Moon) di tutta la documentazione prevista per il Rapporto di fine concessione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 agosto 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. EL OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale amministrativo e notificato il 20 ottobre 2021 Enel Produzione S.p.A. impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 8/R, di approvazione del regolamento regionale recante: “Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione giusta la l. r. 29 ottobre 2020, n. 26 compreso l’Allegato A, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2021 della Regione Piemonte e la deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2021, n. 18-3505 “Approvazione Regolamento regionale recante: contenuti e modalità di redazione del Rapporto di fine concessione sempre ai sensi della l. r. 29 ottobre 2020, n. 26, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2021 della Regione Piemonte, oltre ad una serie di atti connessi a tali provvedimenti normativi.
La ricorrente premetteva una lunga esposizione in fatto in cui in buona sostanza descriveva dapprima in generale la legislazione italiana della prima metà del ‘900 e successivamente quella europea in materia di concessioni idroelettriche, in specie le “grandi” concessioni, quindi puntualizzava l’oggetto specifico dell’impugnativa, concernente la procedura per il rilascio delle concessioni di grande derivazione, dettata dall’art. 7 del R.D. 1775/1933, mentre il successivo art. 25 prevedeva che: a) al termine dell’utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotta forzate ed i canali di scarico (“ le opere di cui all’art. 25, co. 1, R.D. n. 1775/1933 ” o le “ OP TE ”), passassero in proprietà dello Stato, senza compenso; b) lo Stato avesse facoltà di immettersi nell’immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione (“ le opere di cui all’art. 25, co. 2, R.D. n. 1775/1933” o le “OP SC ”), corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell’immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.
Espresse le perplessità sull’ordine delle previsioni dettate, coerenti con le politiche di forte espansione dell’intervento pubblico nell’economia proprie dell’epoca e ormai da ritenersi superate in riferimento a tutta la disciplina successiva, dal codice civile alla Costituzione, dalla nazionalizzazione del settore elettrico del 1962 fino alla sua liberalizzazione del secolo attuale, deduceva in diritto le seguenti censure:
1.Illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, co. 1 e 1 bis D.lgs. n. 79/1999, come modificato dall’art. 11- quater D.L. n. 135/2018. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della L.R. Piemonte n. 26/2020. Eccesso di potere.
2.In subordine. Illegittimità derivata del Regolamento n. 8/R, della Deliberazione 18-3505 e degli altri provvedimenti impugnati dall’illegittimità costituzionale dell’art. 6, 17 e 18 L.R. Piemonte n. 26/2020 e dell’art. 12, co. 1 e 1 bis D.lgs. n. 79/1999, modificato dall’art. 11- quater D.L. n. 135/2018.
3.Illegittimità del Regolamento n. 8/R, della Deliberazione 18-3505 e degli altri provvedimenti impugnati derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 11-quater D.L. 135/2018 e degli artt. 17 e 18 L.R. Piemonte n. 26/2020 per violazione dell’art. 3 della Costituzione. Violazione delle norme euro-unitarie del diritto della concorrenza (in particolare: artt. 10, 49 e 56 TFUE; Direttiva (UE) 2019/944). Violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost.
4.Illegittimità del Regolamento n. 8/R, della Deliberazione 18-3505 e degli altri provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 43 e 44 della Direttiva 2014/23/UE in materia di concessioni e dell’art. 175 del D.lgs. n. 50/2016.
5.In ulteriore subordine. Illegittimità del Regolamento n. 8/R, della Deliberazione 18-3505 e degli altri provvedimenti impugnati derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 6 e 18 L.R. Piemonte n. 26/2020 per violazione dell’art. 117, c. 3, della Costituzione.
6.Illegittimità del Regolamento n. 8/R, della Deliberazione 18-3505 e degli altri provvedimenti impugnati per eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità degli stessi.
7.Illegittimità del Regolamento n. 8/R, della Deliberazione 18-3505 e degli altri provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 12, co. 1-1 ter D.lgs. n. 79/1999 e degli artt. 6, 17 e 18 della L.R. n. 26/2020.
8.Illegittimità del Regolamento n. 8/R, della Deliberazione 18-3505 e degli altri provvedimenti impugnati per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria per mancanza di valutazioni ai fini della definizione della disciplina del rapporto di fine concessione. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Difetto di motivazione.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: i) dell’art. 11-quater del D.L. 14.12.2018, n. 135 conv. in L. 11.2.2019 n. 12, in riferimento all’art. 77 Cost. ed il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE in riferimento alla violazione degli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dei principi comunitari di legittimo affidamento e di certezza del diritto, degli artt. 10, 49, TFUE e della Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019.
Il ricorso veniva altresì notificato al Comune di Sampeyre, nel territorio del quale si trova una concessione idroelettrica di grande derivazione.
Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche ed in ogni caso l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Sampeyre.
All’odierna udienza di smaltimento dell’arretrato tenutasi in via telematica la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto della giurisdizione del giudice amministrativo in luogo di quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in accoglimento dell’eccezione formulata dalle difese della Regione Piemonte.
L’art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici) attribuisce alla cognizione diretta del T.S.A.P. i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione “ in materia di acque pubbliche ”.
Nel caso di specie sono impugnati un decreto del Presidente della Regione Piemonte concernente l’approvazione del regolamento regionale sui “ Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione ” (idraulica) ed una deliberazione della Giunta regionale recante l’approvazione del regolamento regionale recante: “ Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione ” (idraulica).
Ora, la giurisdizione del T.S.A.P. sussiste non solo quando l’atto impugnato sia espressione del governo del settore delle acque pubbliche, ma anche quando questo sia stato emesso da altri organi, ma vada ad incidere sull’uso delle medesime acque pubbliche.
Si veda ad esempio Cassazione civile SS.UU. del 14 marzo 2024, n. 6801, secondo cui “ La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera a), del regio decreto n. 1775 del 1933 sussiste anche nei confronti di un provvedimento che, ancorché proveniente da organi dell'amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore delle acque pubbliche, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente sull'uso di queste ultime, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, disciplinandone le modalità di utilizzazione anche per ragioni di salvaguardia della salute pubblica, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche. Al riguardo, al fine dell'attribuzione della giurisdizione al T.S.A.P., le condizioni sono rinvenibili nella immediata e diretta interferenza del provvedimento adottato dalla amministrazione, sull'uso delle acque pubbliche. La giurisdizione così individuata riguarda, pertanto, tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere ”(Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24154; ma anche id. 22 maggio 2023 n. 13975; id., 1° febbraio 2021 n. 2155; Cons. Stato, I, 4 gennaio 2024 n. 15; id. IV, 26 settembre 2023 n. 8516).
Quindi, come correttamente richiamato dalle difese regionali, la giurisprudenza, tanto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quanto del Consiglio di Stato, è del tutto consolidata nel ritenere che tale nozione debba essere interpretata in senso estensivo, secondo il c.d. “ principio di incidenza ”. Nel caso viene contestato un atto di natura regolamentare e la relativa delibera di approvazione, con cui la Regione ha esercitato il proprio potere normativo secondario per disciplinare i contenuti e le modalità di redazione del “ rapporto di fine concessione ” atto che non può definirsi “ strumentale ” o “ occasionalmente connesso ” allo sfruttamento del bene demaniale, ma ne costituisce un elemento fondamentale e strutturale: il rapporto di fine concessione è l'atto che disciplina la fase terminale del rapporto concessorio e dispone per la futura gestione della risorsa idrica, disciplinando l’inventario e la valutazione di tutti i beni, impianti e opere afferenti alla concessione, distinguendo tra “ OP TE ” e “ OP SC ”, al fine di regolare il trasferimento dei beni al nuovo gestore e la determinazione dell'eventuale indennizzo spettante al concessionario uscente; appare del tutto evidente come la definizione di tali aspetti vada ad incidere immediatamente sulla gestione del demanio idrico, sulle modalità di sfruttamento del bene e sulla sostanza economica del rapporto concessorio. Il regolamento principalmente impugnato disciplina questa materia ora descritta e quindi è innegabile che rientri per quel principio di incidenza prima indicato.
Per completezza è altresì fondata l’eccezione laddove specifica che la questione investa un tipico interesse legittimo, quindi anche per questo non si può che stabilire la giurisprudenza del T.S.A.P. per risolvere quale giudice di unico grado una controversia caratterizzata dalla disciplina dell’esercizio di un potere amministrativo discrezionale e non tanto una questione relativa all'applicazione di canoni o all'accertamento di diritti patrimoniali nascenti da un rapporto concessorio già definito, rimessa al giudizio dapprima del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
La fondatezza dell’eccezione comporta, come si è rilevato, l’inammissibilità del ricorso, che andrà proposto al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Le spese seguono la soccombenza ed il patologico superamento dei limiti dimensionali del ricorso – così come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 - impone l’applicazione dell’art. 13- ter , comma 5, norme di attuazione del codice del processo amministrativo, come sostituito dall’art. 1, comma 813, L. n. 207 del 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, così come stabilito con sentenza n. 3/2025, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L’art. 13- ter , comma 5, dell’allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della Regione Piemonte commisurate in complessivi €.5.000,00 oltre agli accessori di legge, mentre non vi è luogo a tale pronuncia in riferimento al Comune di Sampeyre, vista la sua mancata costituzione in giudizio.
Condanna altresì la ricorrente al pagamento di una somma complessiva pari al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
EL OS, Presidente, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL OS |
IL SEGRETARIO