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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 525/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai Sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera PRESIDENTE
Dott. Marco Valecchi GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 525/2024 tra:
, nata il [...] a [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Arnaldo Maria Manfredi (c.f. - PEC C.F._2
) Email_1
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...] (c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'Avv. Gabriella Campa (c.f. – PEC C.F._4
Email_2
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 19.4.2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come note congiunte, ex art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
19.11.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.1.2024, la signora ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, lo Pt_1 scioglimento del matrimonio civile contratto con il signor , celebrato a SC il Controparte_1
24.1.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2007, n. 2, parte I, Uff. 1 rappresentando, che dall'unione coniugale era nato un figlio ancora minorenne: Per_1
(nato a [...] il [...]). Chiedeva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia
[...] all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, I) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SC il 24/1/2007 tra la signora e il signor Parte_1 [...]
, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di SC anno 2007, parte I Serie Ufficio CP_1
1, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SC di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396 e successive modificazioni;
II) confermare il collocamento del figlio minore presso il Per_1 domicilio materno;
III) confermare l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori in modo che gli stessi assumano concordemente le sole decisioni di maggiore interesse per il figlio
(relative all'istruzione, alla salute ed alle attività sportive, all'orientamento religioso ed alle attività extrascolastiche), tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ed ascoltando la sua opinione ai sensi dell'art. 315 bis c.c.; mentre per le decisioni Per_1 concernenti la quotidianità, le stesse saranno assunte dal genitore presso cui si troverà tempo Per_1 per tempo;
III) confermare le condizioni di visita e di frequentazione del padre di seguito riportate: Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio : - il martedì ed il giovedì di ogni settimana, Per_1 dall'orario di uscita da scuola (o dall'orario corrispondente nei periodi di vacanza scolastica) fino all'indomani, curando di riaccompagnarlo a scuola o presso la madre;
- a week end alternati con l'altro genitore dal sabato mattina alle ore 10.00 prelevandolo dal domicilio materno ove lo riaccompagnerà la domenica alle ore 21.00; - ad anni alterni con l'altro genitore, il giorno della Vigilia del Santo Natale e la giornata del 25 dicembre di ogni anno;
il 31 dicembre ed il 1° gennaio di ogni anno;
il giorno della
Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; - i restanti giorni di festa da calendario alternativamente con l'altro genitore, nel rispetto del principio dell'alternanza e della parità; - 15 giorni durante le vacanze estive in periodo da concordare per iscritto con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
IV) confermare, ove occorra, l'assegnazione della casa coniugale sita in SC (RM) via dei Fabii n. 13, da cui il marito si è già allontanato asportando i suoi oggetti ed effetti personali, alla sig.ra Pt_1
pagina 2 di 6 con quanto in essa contenuto e nella quale continuerà a vivere con il figlio minore;
Pt_1 Per_1
V) porre a carico del Resistente Sig. un assegno di mantenimento per il figlio Controparte_1 minore mediante il versamento di un assegno mensile di€ 500,00 o pari alla diversa misura Per_1 ritenuta di giustizia. Detto assegno mensile dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra e dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge. VI) porre Parte_1
a carico del Resistente Sig. un contributo nella misura del 50% al pagamento delle Controparte_1 spese straordinarie relative al figlio minore come disciplinate e secondo le tempistiche di cui Per_1 al Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri, in atti;
VII) assegnare alla Sig.ra , in Parte_1 via esclusiva, l'Assegno Unico Universale e le altre provvidenze pubbliche predisposte in favore dei figli e/o dei minori. VIII) La moglie perderà, in ogni caso, l'uso del cognome del marito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in regime di patrocinio a spese dello Stato, già richiesto”.
2. Con comparsa di risposta del 18.6.2024, si costituiva il signor aderendo alla domanda di CP_1 scioglimento del matrimonio ex adverso spiegata e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig.
con la ricorrente.
2. confermare la collocazione prevalente del figlio presso Controparte_1 Per_1 la madre con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale sita invia dei Fabii, 13 3. disporre il diritto di visita del minore secondo le indicazioni di cui al punto III delle conclusioni avversarie 4. disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento di euro 100 da CP_1 corrispondersi entro il 05 di ogni mese. Le spese straordinarie previamente concordate sono poste a carico delle parti nella percentuale del 90% alla sig,ra ed al 10% al sig.. 5 il sig. Pt_1 CP_1
cede la sua quota di assegno unico alla sig.ra pertanto si chiede che il Giudice confermi CP_1 Pt_1
l'assegnazione alla stessa del contributo. Con vittoria di spese ed onorari”.
3. Alla prima udienza di comparizione dei coniugi del 19.2.2025, il giudice delegato ha provveduto all'audizione dei coniugi e, a scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza, in applicazione dell'art. 473bis. 22 c.p.c., in via provvisoria e urgente, ha confermato l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, i tempi di visita padre/figlio così come stabiliti in sede di separazione e, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, vista la riduzione delle entrate del resistente, la rideterminazione del contributo di mantenimento per il figlio nella somma mensile di euro
120,00 oltre al rimborso delle spese straordinarie (disciplinate dal protocollo siglato dal Tribunale di
Velletri con il locale COA) nella misura del 40%. Il giudice delegato ha disposto, altresì, la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio sociale territorialmente competente ai fini dell'attivazione di un monitoraggio dello stesso e con obbligo di riferire in ordine alle condizioni pagina 3 di 6 abitative e allo stato del minore;
È stata ordinata, infine, l'acquisizione di una relazione da parte del in ordine al percorso seguito dal resistente e ai risultati ottenuti. CP_2
4. Le parti dopo attenta ponderazione, assistiti dai rispettivi difensori, hanno intrapreso trattative volte al bonario componimento della controversia e, pertanto, chiedevano un rinvio per la formalizzazione dell'accordo.
5. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9.10.2025, il giudice delegato, vista la presenza in atti della relazione del servizio sociale richiesta ma non quella del SERD, disponeva un rinvio al 19.11.2025, al fine di acquisire quest'ultima nonché per la verifica dell'accordo tra le parti, con riserva all'esito di rimettere la causa al Collegio per la decisione. La prefata relazione è stata depositata il 21.10.2025 dal di SC. CP_2
6. All'udienza del 19.11.2025, le parti rassegnavano congiuntamente le conclusioni, dichiarando il raggiungimento di un accordo, sulla scorta dei provvedimenti provvisori e urgenti del giudice delegato, alle seguenti condizioni: “Si chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data
24/01/2007 a FRASCATI, atto trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di
FRASCATI, anno 2007, numero 2 Parte I Serie Ufficio 1, e si chiede provvedersi sui relativi rapporti alle seguenti CONDIZIONI 1.Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. La casa familiare sita in SC, via dei Fabii, 13, rimane assegnata ad con i relativi arredi, essendosene il coniuge già allontanato prima della sottoscrizione Parte_1 dell'accordo di separazione.
3. potrà vedere il padre quando lo vorrà.
4. Il Sig. Per_1 [...]
cede alla Sig.ra la sua quota di assegno unico e si obbliga inoltre a CP_1 Parte_1 corrispondere alla medesima la somma di 120,00 entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio , somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla Per_1 quota del 40% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come da accordo
COA/Tribunale di Velletri in vigore, noto alle Parti.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, ragion per la quale non vi sono richieste di assegno di mantenimento.
7. Spese legali compensate, tenuto conto e compatibilmente con dell'ammissione a ”. Controparte_3
7. Atteso l'accordo raggiunto, il giudice delegato, ha rimesso al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c.
pagina 4 di 6 8. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio concordatario debba essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale del 10.11.2021 nel procedimento per separazione consensuale dei coniugi, le cui condizioni sono state omologate con decreto del 06/12/2021.
Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, avendo il convenuto aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento all'assegno divorzile, nulla si dispone avendo le parti dichiarato di essere economicamente indipendenti.
Con riferimento alle condizioni riguardanti il minore il Collegio osserva quanto segue.
Dalla relazione del servizio sociale del 26.6.2025, è rilevato come: “in questa fase come effettivamente sia stata raggiunta una situazione di equilibrio sia nella relazione tra genitori, che nella relazione genitori-figlio. Per la sig.ra il raggiungimento, con grande fatica, di una situazione di Pt_1 autonomia e stabilità economica, le ha permesso di dedicarsi con maggiore serenità alla cura del figlio.
, ormai sedicenne, organizza in modo spontaneo la frequentazione con il padre, per cui Per_1 concordemente i genitori facilitano la relazione dello stesso con ciascuno di loro”; CP_ Inoltre, nella relazione del di SC del 14.10.2025 viene dato atto della prosecuzione, da parte del signor , del percorso di trattamento con la equipe multidisciplinare nonché della sua buona CP_1 aderenza terapeutica.
Alla luce della documentazione sopra esaminata e delle dichiarazioni delle parti dinanzi al giudice delegato, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti possano essere recepiti: sia in punto di affidamento, non presentando profili di contrarietà all'interesse del minore sia con riferimento al diritto di visita;
sotto il profilo economico, risulta rispettato il principio di proporzionalità alle rispettive capacità dei genitori sicché, in definitiva, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere posti a fondamento della richiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
L'esito del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nata il [...] a [...]
RA (Albania) (c.f. ) e , nato il [...] a [...]F._1 Controparte_1
pagina 5 di 6 SC (RM) (c.f. , a SC il 24.1.2007, con atto trascritto presso C.F._3
l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2007, n. 2, parte I, Uff. 1;
- omologa le condizioni concordate tra le parti di cui in motivazione e dispone in conformità alle stesse;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SC di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Marco Valecchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai Sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera PRESIDENTE
Dott. Marco Valecchi GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 525/2024 tra:
, nata il [...] a [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Arnaldo Maria Manfredi (c.f. - PEC C.F._2
) Email_1
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...] (c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'Avv. Gabriella Campa (c.f. – PEC C.F._4
Email_2
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 19.4.2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come note congiunte, ex art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
19.11.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.1.2024, la signora ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, lo Pt_1 scioglimento del matrimonio civile contratto con il signor , celebrato a SC il Controparte_1
24.1.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2007, n. 2, parte I, Uff. 1 rappresentando, che dall'unione coniugale era nato un figlio ancora minorenne: Per_1
(nato a [...] il [...]). Chiedeva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia
[...] all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, I) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SC il 24/1/2007 tra la signora e il signor Parte_1 [...]
, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di SC anno 2007, parte I Serie Ufficio CP_1
1, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SC di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396 e successive modificazioni;
II) confermare il collocamento del figlio minore presso il Per_1 domicilio materno;
III) confermare l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori in modo che gli stessi assumano concordemente le sole decisioni di maggiore interesse per il figlio
(relative all'istruzione, alla salute ed alle attività sportive, all'orientamento religioso ed alle attività extrascolastiche), tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ed ascoltando la sua opinione ai sensi dell'art. 315 bis c.c.; mentre per le decisioni Per_1 concernenti la quotidianità, le stesse saranno assunte dal genitore presso cui si troverà tempo Per_1 per tempo;
III) confermare le condizioni di visita e di frequentazione del padre di seguito riportate: Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio : - il martedì ed il giovedì di ogni settimana, Per_1 dall'orario di uscita da scuola (o dall'orario corrispondente nei periodi di vacanza scolastica) fino all'indomani, curando di riaccompagnarlo a scuola o presso la madre;
- a week end alternati con l'altro genitore dal sabato mattina alle ore 10.00 prelevandolo dal domicilio materno ove lo riaccompagnerà la domenica alle ore 21.00; - ad anni alterni con l'altro genitore, il giorno della Vigilia del Santo Natale e la giornata del 25 dicembre di ogni anno;
il 31 dicembre ed il 1° gennaio di ogni anno;
il giorno della
Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; - i restanti giorni di festa da calendario alternativamente con l'altro genitore, nel rispetto del principio dell'alternanza e della parità; - 15 giorni durante le vacanze estive in periodo da concordare per iscritto con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
IV) confermare, ove occorra, l'assegnazione della casa coniugale sita in SC (RM) via dei Fabii n. 13, da cui il marito si è già allontanato asportando i suoi oggetti ed effetti personali, alla sig.ra Pt_1
pagina 2 di 6 con quanto in essa contenuto e nella quale continuerà a vivere con il figlio minore;
Pt_1 Per_1
V) porre a carico del Resistente Sig. un assegno di mantenimento per il figlio Controparte_1 minore mediante il versamento di un assegno mensile di€ 500,00 o pari alla diversa misura Per_1 ritenuta di giustizia. Detto assegno mensile dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra e dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge. VI) porre Parte_1
a carico del Resistente Sig. un contributo nella misura del 50% al pagamento delle Controparte_1 spese straordinarie relative al figlio minore come disciplinate e secondo le tempistiche di cui Per_1 al Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri, in atti;
VII) assegnare alla Sig.ra , in Parte_1 via esclusiva, l'Assegno Unico Universale e le altre provvidenze pubbliche predisposte in favore dei figli e/o dei minori. VIII) La moglie perderà, in ogni caso, l'uso del cognome del marito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in regime di patrocinio a spese dello Stato, già richiesto”.
2. Con comparsa di risposta del 18.6.2024, si costituiva il signor aderendo alla domanda di CP_1 scioglimento del matrimonio ex adverso spiegata e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig.
con la ricorrente.
2. confermare la collocazione prevalente del figlio presso Controparte_1 Per_1 la madre con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale sita invia dei Fabii, 13 3. disporre il diritto di visita del minore secondo le indicazioni di cui al punto III delle conclusioni avversarie 4. disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento di euro 100 da CP_1 corrispondersi entro il 05 di ogni mese. Le spese straordinarie previamente concordate sono poste a carico delle parti nella percentuale del 90% alla sig,ra ed al 10% al sig.. 5 il sig. Pt_1 CP_1
cede la sua quota di assegno unico alla sig.ra pertanto si chiede che il Giudice confermi CP_1 Pt_1
l'assegnazione alla stessa del contributo. Con vittoria di spese ed onorari”.
3. Alla prima udienza di comparizione dei coniugi del 19.2.2025, il giudice delegato ha provveduto all'audizione dei coniugi e, a scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza, in applicazione dell'art. 473bis. 22 c.p.c., in via provvisoria e urgente, ha confermato l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, i tempi di visita padre/figlio così come stabiliti in sede di separazione e, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, vista la riduzione delle entrate del resistente, la rideterminazione del contributo di mantenimento per il figlio nella somma mensile di euro
120,00 oltre al rimborso delle spese straordinarie (disciplinate dal protocollo siglato dal Tribunale di
Velletri con il locale COA) nella misura del 40%. Il giudice delegato ha disposto, altresì, la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio sociale territorialmente competente ai fini dell'attivazione di un monitoraggio dello stesso e con obbligo di riferire in ordine alle condizioni pagina 3 di 6 abitative e allo stato del minore;
È stata ordinata, infine, l'acquisizione di una relazione da parte del in ordine al percorso seguito dal resistente e ai risultati ottenuti. CP_2
4. Le parti dopo attenta ponderazione, assistiti dai rispettivi difensori, hanno intrapreso trattative volte al bonario componimento della controversia e, pertanto, chiedevano un rinvio per la formalizzazione dell'accordo.
5. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9.10.2025, il giudice delegato, vista la presenza in atti della relazione del servizio sociale richiesta ma non quella del SERD, disponeva un rinvio al 19.11.2025, al fine di acquisire quest'ultima nonché per la verifica dell'accordo tra le parti, con riserva all'esito di rimettere la causa al Collegio per la decisione. La prefata relazione è stata depositata il 21.10.2025 dal di SC. CP_2
6. All'udienza del 19.11.2025, le parti rassegnavano congiuntamente le conclusioni, dichiarando il raggiungimento di un accordo, sulla scorta dei provvedimenti provvisori e urgenti del giudice delegato, alle seguenti condizioni: “Si chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data
24/01/2007 a FRASCATI, atto trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di
FRASCATI, anno 2007, numero 2 Parte I Serie Ufficio 1, e si chiede provvedersi sui relativi rapporti alle seguenti CONDIZIONI 1.Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. La casa familiare sita in SC, via dei Fabii, 13, rimane assegnata ad con i relativi arredi, essendosene il coniuge già allontanato prima della sottoscrizione Parte_1 dell'accordo di separazione.
3. potrà vedere il padre quando lo vorrà.
4. Il Sig. Per_1 [...]
cede alla Sig.ra la sua quota di assegno unico e si obbliga inoltre a CP_1 Parte_1 corrispondere alla medesima la somma di 120,00 entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio , somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla Per_1 quota del 40% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come da accordo
COA/Tribunale di Velletri in vigore, noto alle Parti.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, ragion per la quale non vi sono richieste di assegno di mantenimento.
7. Spese legali compensate, tenuto conto e compatibilmente con dell'ammissione a ”. Controparte_3
7. Atteso l'accordo raggiunto, il giudice delegato, ha rimesso al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c.
pagina 4 di 6 8. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio concordatario debba essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale del 10.11.2021 nel procedimento per separazione consensuale dei coniugi, le cui condizioni sono state omologate con decreto del 06/12/2021.
Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, avendo il convenuto aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento all'assegno divorzile, nulla si dispone avendo le parti dichiarato di essere economicamente indipendenti.
Con riferimento alle condizioni riguardanti il minore il Collegio osserva quanto segue.
Dalla relazione del servizio sociale del 26.6.2025, è rilevato come: “in questa fase come effettivamente sia stata raggiunta una situazione di equilibrio sia nella relazione tra genitori, che nella relazione genitori-figlio. Per la sig.ra il raggiungimento, con grande fatica, di una situazione di Pt_1 autonomia e stabilità economica, le ha permesso di dedicarsi con maggiore serenità alla cura del figlio.
, ormai sedicenne, organizza in modo spontaneo la frequentazione con il padre, per cui Per_1 concordemente i genitori facilitano la relazione dello stesso con ciascuno di loro”; CP_ Inoltre, nella relazione del di SC del 14.10.2025 viene dato atto della prosecuzione, da parte del signor , del percorso di trattamento con la equipe multidisciplinare nonché della sua buona CP_1 aderenza terapeutica.
Alla luce della documentazione sopra esaminata e delle dichiarazioni delle parti dinanzi al giudice delegato, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti possano essere recepiti: sia in punto di affidamento, non presentando profili di contrarietà all'interesse del minore sia con riferimento al diritto di visita;
sotto il profilo economico, risulta rispettato il principio di proporzionalità alle rispettive capacità dei genitori sicché, in definitiva, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere posti a fondamento della richiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
L'esito del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nata il [...] a [...]
RA (Albania) (c.f. ) e , nato il [...] a [...]F._1 Controparte_1
pagina 5 di 6 SC (RM) (c.f. , a SC il 24.1.2007, con atto trascritto presso C.F._3
l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2007, n. 2, parte I, Uff. 1;
- omologa le condizioni concordate tra le parti di cui in motivazione e dispone in conformità alle stesse;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SC di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Marco Valecchi
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