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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/11/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 11/11/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 5457 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 Pt_1 Parte_2
Oggi 11/11/2025 10.34 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio decreto del 4.7.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: parte ricorrente, , con l'avv. ZERMINI BENIAMINO, ha Parte_1
concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data
31.10.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 6.11.25; parte convenuta, con l'avv. CAPUZZO Controparte_2
ROBERTO, ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate sempre in data 31.10.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 5.11.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5457/2023 r.g. promossa da,
, C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ZERMINI BENIAMINO,
RICORRENTE
Contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
e , C.F. Controparte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. CAPUZZO ROBERTO,
RESISTENTI
In punto a Occupazione senza titolo di immobile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti costituite hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies ss.
3 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 c.p.c., depositato in data 1.8.23 e notificato a entrambe le resistenti in data 18.10.23, in uno al decreto di fissazione udienza del 11.10.23, abbia ad oggetto le domande di parte ricorrente, i proprietario esclusivo dei beni indicati in Parte_3
ricorso e costituenti un complesso immobiliare costituito da fabbricati adibiti a multisala di proiezione cinematografica denominato “Multisala Cristallo” e sito in San
BO, Corso Italia n. 9, (a seguito di scioglimento della comunione ereditaria esistente su tale complesso e dell'acquisizione dell'intera proprietà per effetto dei titoli indicati in atti, con particolare riferimento all'acquisto della quota del fratello e alla stipula con le sue eredi, odierne resistenti (figlia) Pt_4 CP_3
e (moglie), di un atto ricognitivo di quietanza del Controparte_1
27.12.2012 e di una convenzione del 12.12.12) - volte a:
a) Accertare e dichiarare che le resistenti hanno detenuto due posti auto nel cortile costituito dall'ex area cinema all'aperto in forza di Convenzione di comodato in data 12/12/2012 e che il rapporto ha avuto termine in data
4/4/2023, a seguito di comunicazione ed a norma del punto 3.0 a) della convenzione stessa e, per effetto della richiesta di restituzione del comodante in data 30/9 – 4/10/2022, a dichiarare l'occupazione senza titolo dei suddetti posti auto con conseguente condanna all'immediato rilascio di tale area ed al pagamento di un'indennità di occupazione indicata negli atti conclusivi nella misura di € 200,00 mensili ma dalla data del 05/04/2023 al 13/08/2023, per l'importo complessivo di € 850,00, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
b) Accertare e dichiarare, l'inadempimento delle convenute agli obblighi di cui alla convenzione stipulata tra le parti il 12/12/2012, con particolare riferimento alla tardiva restituzione, in violazione della convenzione stessa, delle unità immobiliari censite al Foglio 28 part. 1048 sub 4,5,6, e 9 e precedentemente adibite dal defunto a studio, solo in data 30/6/2022, oltre Persona_1
il termine del 12/06/2013 pattuito, con conseguente condanna, in via solidale, al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di € 600,00 mensili, dal 13/6/2013 al 30/6/2023 e pari a complessivamente € 65.100,00;
4 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 c) all'accertamento che le stesse resistenti abbiano occupato senza titolo la proprietà immobiliare di parte ricorrente, costituita dal garage seminterrato censito al F. 28 part. 1048 sub 11, con parcheggio di autovetture e deposito di materiali, ed alla conseguente condanna all'immediato rilascio della relativa area e alla conseguente condanna, in via solidale, a corrispondere l'indennità di occupazione nella misura di € 400,00 mensili, dalla data della diffida del
28/10/2022 al rilascio effettivo, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
d) infine, all'accertamento che le resistenti abbiano effettuato, senza titolo alcuno, interventi di giardinaggio dell'area esterna al Cinema Cristallo, di San
BO (VR), e che pertanto fossero condannate, in via solidale, a cessare ogni intervento di giardinaggio e/o manutenzione dell'area esterna al Cinema
Cristallo, di proprietà del ricorrente, stabilendo a loro carico una penale risarcitoria di € 100,00 pro die, o in quella diversa ritenuta di giustizia da liquidarsi, anche in via equitativa da parte del Giudice, in caso di violazione del divieto;
- dato atto di come il ricorrente in relazione a tutte le superiori domande abbia chiesto disporsi, ove ritenuta, la parziale compensazione delle eventuali posizioni debitorie, qualora accertate e dovute, di parte ricorrente con i maggiori crediti dallo stesso vantati nei confronti delle convenute e condanna di queste ultime al versamento dell'esubero;
- dato atto di come le resistenti-convenute, si siano costituite con rituale deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 12.1.24 chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree per i motivi ivi indicati e chiedendo, in via riconvenzionale,
l'accertamento dell'intervenuta usucapione in relazione all'acquisto della proprietà del garage seminterrato (sub 11) e la condanna del ricorrente al pagamento dell'importo di € 20.000 previsto dall'atto di Convenzione del
12.12.2012 al cessare del comodato ivi disciplinato;
- dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio, all'esito di un reiterato tentativo di conciliazione e di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
5 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 giudiziale, si sia articolata nella produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali, nell'assunzione dell'interpello delle parti e nell'escussione dei testi assunti alle udienze del 20.2.25 e 5.6.25, nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva del 26.11.24 qui richiamata per relationem;
- ritenuto come sulla base degli atti e dell'istruzione espletata siano risultate acquisite le seguenti circostanze di fatto:
1. risulta effettivamente essere l'unico proprietario Parte_1
esclusivo del complesso immobiliare costituito da fabbricati adibiti a multisala di proiezione cinematografica all'insegna “Multisala Cristallo” e terreno di pertinenza sito nel comune di San BO (VR) Corso Italia n. 9
(la circostanza peraltro non è nemmeno contestata), per averne acquisito la piena proprietà a seguito di vari atti successivi alla apertura di successione del padre, , ed, in particolare di;
Persona_2
- atto accettazione di eredità con adesione a disposizioni testamentarie e cessione di quote repertorio Notaio n. 83784 del 19/1/2000 Persona_3
(cfr. doc. 1 parte attrice),
- sentenza n. 58/2011 del Tribunale di Verona, depositata il 14/1/2011, di scioglimento della comunione residua tra i germani
[...]
e e di liquidazione della quota ereditaria (cfr. Parte_1 Pt_4
doc. 2 e 3 parte attrice);
- atto ricognitivo e quietanza tra Controparte_4
del 27/12/2012, repertorio n. 20754 notaio di
[...] Persona_4
Verona (cfr. doc. 4 parte attrice);
2. in data 12.12.2012 il ricorrente e le aventi causa del fratello odierne Pt_4
resistenti, stipularono una Convenzione (cfr. doc. 5 parte ricorrente) funzionale alla definizione delle controversie connesse allo scioglimento della comunione richiamata e con la quale convenivano, tra l'altro che:
“ art. 3.0. “A definizione e compensazione di tutte le pretese e rivendicazioni avanzate dalle signore e , il signor Controparte_1 CP_3 Pt_1
6 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 , previa rinuncia alle proprie rivendicazioni e pretese, si impegna Parte_1
a:
a- Concedere con presente atto in comodato precario gratuito a tempo indeterminato a far data dagli atti di cui al successivo paragrafo 3.2 due posti auto, così come oggi fruiti dalle comodatarie, nel cortile costituito dall'ex area cinema all'aperto, con facoltà di revocarlo in ogni momento con un preavviso di mesi sei effettuato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel domicilio eletto nella presente convenzione, fermo il diritto di recesso in ogni momento da parte delle comodatarie, senza nulla pretendere da parte del comodante;
b- Versare l'importo di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) da pagarsi come segue: -€ 5.000,00 (€ cinquemila/00) mediante la cessione alla signora dell'unità immobiliare (ex cabina di Controparte_1 proiezioni per il cinema all'aperto) identificata al NCEU Partita 1626 foglio 28 – mappale n. 1524 sub 9 C/2; - 20.000,00 (€ ventimila/00) al momento della cessazione del comodato, richiesta dall'una o dall'altra parte.
Art.
3.1 Le signore e si impegnano ad Controparte_1 CP_3
asportare ogni oggetto di loro proprietà e, quindi, liberare lo studio già utilizzato dal loro dante causa, dott. , nonché gli Persona_1
accessori entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione…..”;
3. nella medesima convenzione del 12.12.12, che in via transattiva definiva e regolamentava i rapporti tra le odierne parti (cfr. pagg 1- 4 doc. 5 di parte ricorrente), le convenute espressamente dichiaravano, tra l'altro, che:“ … che con sentenza n. 58/11 in data 14/1/20211, depositata in data
17/1/2011, in Tribunale di Verona ha disposto in merito alla divisione dei beni ereditari tra i fratelli e;
- che a Parte_1 Persona_1
7 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 seguito della morte del sig. , sono risultate eredi universali Persona_1
le signore e;
- che tra le parti è insorta Controparte_1 CP_3 controversia in merito alla valutazione delle conseguenze dell'anzidetta sentenza loro riferibili nonché per le ulteriori reciproche diverse rivendicazioni avanzate tramite i propri legali;
- che le parti intendono transigere e definire ogni reciproca rivendicazione e controversia secondo le modalità che seguono… A definizione e compensazione di tutte le pretese e rivendicazioni avanzate dalle signore e Controparte_1 CP_3
, il signor , previa rinuncia alle proprie
[...] Parte_1 rivendicazioni e pretese, si impegna a: ….Con l'adempimento di quanto qui previsto, le parti dichiarano di avere definito, anche in via di transazione, ogni reciproca pretesa e rivendicazione e di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione in relazione e dipendenza della successione ereditaria e della divisione di cui alla sentenza indicata in premessa, ivi compresi tutti gli oneri conseguenti a quest'ultima, nonché per l'intercorsa comunione. Comunque, espressamente vi rinunciano”, con ciò pertanto rinunciando anche alla qui proposta domanda di usucapione su parte dei beni facenti parte del compendio ereditato (da per mezzo di Persona_2
); Pt_4
4. in data 15.1.2013, con atto di compravendita inter partes stipulato a repertorio n. 20814 del notaio di Verona (cfr doc. 6 di Persona_4
parte ricorrente) , dava atto di non Controparte_1
essere titolare esclusiva o in comunione di altri locali uso deposito o pertinenza di abitazione, nel territorio del comune di San BO ed il ricorrente versava l'importo di € 5.000 in esecuzione del precedente art.
3.0 lett. b) della richiamata convenzione (cfr. doc. 6 parte ricorrente e circostanza non contestata);
5. nell'anno 2015 autorizzo espressamente le resistenti a Parte_1
8 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 parcheggiare, insieme ad altri parenti, nel garage seminterrato sottostante il Cinema Multisala, censito al sub 11, in quanto, a seguito di interventi necessari per la manutenzione straordinaria dell'area esterna, con la demolizione della gradinata dell'ex cinema all'aperto, i box in lamiera adibiti a parcheggio delle autovetture delle sigg.re e Parte_5
oggetto della Convenzione citata del 12.12.12, vennero rimossi, con ciò sostituendo l'oggetto del concesso comodato (tale circostanza risulta in parte dalle dichiarazioni rese in sede di interpello da Controparte_5
e comunque dalle concordi dichiarazioni dei testi
[...]
( , , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
, e;
[...] Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
6. tale seminterrato era utilizzato già promiscuamente, compatibilmente del resto con la preesistente comunione, da diversi soggetti fin dall'inizio degli anni 2000, e non certo in via esclusiva dalle resistenti, tanto per il parcheggio di veicoli – in quanto dotato di 5/6 posti auto – quanto per il deposito di materiale vario, né era dotato di chiusure o altro atto a determinarne un possesso esclusivo utile all'usucapione delle sole resistenti (concordi dichiarazioni di tutti i testi e delle parti, vedi in particolare dichiarazioni e sub cap. 9, CP_3 Controparte_1
dichiarazioni testi tutti);
7. con lettera diffida ricevuta in data 6.4.22 (cfr. doc. 12 parte ricorrente),
intimava alle convenute, per la prima volta Parte_1
(quantomeno dalle risultanze in atti), di voler rilasciare entro il termine del
30.6.22 gli immobili adibiti a studio dal defunto , in Pt_4
adempimento della Convenzione del 12.12.22 e riservandosi di smaltire quanto ancora eventualmente ivi riposto, richiamava le convenute al rispetto della Convenzione con riferimento al comodato previsto al punto 3.0., ferma restando la facoltà di revoca, e diffidava le stesse a non dare corso a interventi di giardinaggio;
9 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 8. in data 30.6.22 le convenute rilasciavano tali locali adibiti a studio e liberi da oggetti (cfr. dichiarazioni entrambe le parti rese in sede di interpello);
9. con missiva racc. a.r. del 30/9 – 4/10/2022, , Parte_1
dichiarava di voler recedere dal contratto di comodato richiamato, con preavviso di sei mesi, a decorrere, pertanto, dalla data del 4/4/2023 e che al momento della cessazione avrebbe corrisposto l'importo residuo di 20.000 € dovuti (cfr. doc. n.9 fasc. ricorrente);
10. con ulteriore atto di diffida notificato dall'Ufficiale Giudiziario il
13/02/2023, precedente la scadenza di cui al punto sopra, diffidava le ricorrenti a sgomberare il garage seminterrato posto al piano sottostante la sala 2 della “Multisala Cristallo” dalle autovetture di loro proprietà/possesso/detenzione e da ogni bene mobile ivi ancora giacente e ad astenersi dal parcheggiare autovetture di loro proprietà oltre che dall'effettuare ogni e qualsiasi intervento di giardinaggio e/o manutenzione del giardino sito all'esterno dell'area cortiva del complesso immobiliare (cfr. doc. n. 8 fasc. parte ricorrente);ù
11. risulta in atti acquisita la circostanza relativa al fatto che la sola convenuta
, successivamente alla cessazione del Controparte_1
comodato, abbia continuato a parcheggiare la propria autovettura Skoda Tg.
FE415EP nell'area esterna di proprietà di , Parte_1
quantomeno da aprile 23 sino al 13.8.23 (cfr. doc. n. 11, 17/18 parte ricorrente e dichiarazioni teste ); Testimone_3
12. non risulta in atti documentato il versamento di € 20.000 previsto dalla richiamata convenzione come a carico dell'attore, ma solo la sua offerta informale (circostanza di cui entrambe le parti danno atto, tanto che l'attore ne chiede la compensazione con quanto dovuto dalle resistenti a titolo di indennità di occupazione);
13. non risulta in atti alcuna offerta, da parte di terzi, di acquisto o locazione tanto dei posti auto siti all'esterno del multisala, quanto all'interno del
10 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 seminterrato dello stesso, né alcun danno patrimoniale conseguente alla dedotta attività di giardinaggio e cura, da parte delle resistenti, dell'area comune esterna e, comunque, cessata a seguito della diffida del 6.4.22 se non con riferimento al taglio dell'erba e al dare da mangiare ai gatti quali atti del tutto privi di valenza lesiva (cfr. interpello resistenti e dichiarazioni teste
). Testimone_5
A tali premesse in fatto ne segua, in diritto, l'accoglimento delle domande di parte ricorrente nei limiti che seguono:
Anzitutto, deve darsi conto della infondatezza della domanda riconvenzionale di parte resistente relativa all'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà del sub
11 adibito a garage seminterrato, in ragione di quanto evidenziato in fatto e, dunque, in ragione delle circostanze secondo cui le stesse non abbiano esercitato affatto il possesso esclusivo su tale area ma esclusivamente ed al più un compossesso (meglio una codetenzione nomine alieno) in uno agli altri parenti-coeredi e amici di volta in volta autorizzati all'utilizzo di tali posti auto promiscui ed, in ogni caso, in maniera incompatibile con tale diritto e possesso esclusivo, in quanto esercitato, da un lato, a fronte comunque di un'espressa autorizzazione concessa dallo stesso attore nel 2015 e, dall'altro, riconoscendo - a livello petitorio ed in più occasioni - l'inesistenza del diritto e rinunciando espressamente alla relativa azione e pretesa negli atti richiamati (cfr. punti in fatto 3,5 e 6).
Per contro, è risultata in atti documentata la circostanza che agli originari due posti auto nei box in lamiera siti all'esterno del multisala siano stati sostituiti, quale nuovo oggetto del comodato e per espresso riconoscimento e autorizzazione del ricorrente, proprio i due posti auto siti nel seminterrato (cfr. punto 5 in fatto).
Pertanto non risulta ancora esigibile il pagamento dovuto, da parte dell'attore, dell'indennità e del corrispettivo pattuito con la Convenzione in restanti € 20.000, perpetuandosi ad oggi da parte delle resistenti - seppur in ragione di un asserita inesistente usucapione - l'occupazione di tali due posti auto.
Tale pagamento diverrà esigibile, come da dispositivo, subordinatamente ed all'atto
11 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 della cessazione non solo, in diritto, ma anche in fatto del suddetto comodato quale unica interpretazione possibile volta alla ricerca della comune intenzione manifestata nel relativo titolo, conforme a buona fede e agli interessi di entrambe le parti e, dunque, all'atto della definitiva liberazione da parte delle resistenti.
Al contempo, violando comunque tale occupazione le disposizioni del titolo - secondo cui gli effetti del comodato avrebbero dovuto cessare decorsi 6 mesi dalla relativa manifestazione di volontà da parte del comodante e in atti documentata nella missiva del 4.10.22, pertanto dal 4.4.23 (cfr punto 9 in fatto) - la relativa occupazione risulta illegittima e fonte di responsabilità per le resistenti convenute, ma la liquidazione del relativo danno non risulta possibile nemmeno ex art. 1226 c.c. in quanto il ricorrente non ha allegato ed offerto alcun elemento utile alla relativa quantificazione (a differenza per es. della valutazione dell'agenzia in ordine alla locazione dei locali adibiti a studio) e ogni liquidazione si tradurrebbe in mero esercizio di arbitrio da parte del Giudice.
A tal fine, parte istante avrebbe dovuto quantomeno fornire la prova, con riferimento non soltanto al fatto costituivo dell'illecito, ma anche alle relative conseguenze
(relativamente, cioè al quomodo la vicenda abbia inciso negativamente nella sfera di vita del soggetto) in ossequio a granitico orientamento della Suprema Corte per cui “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (cfr. Cass. civ. n. 8941/2022) il cui onere può, peraltro, ritenersi assolto attraverso tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione della parte, dal deposito di documentazione alla prova testimoniale a quella per presunzioni.
Le medesime conclusioni devono assumersi anche in ordine alla fondatezza delle domande attoree (in specie sub a e sub d di cui alle premesse) di accertamento dell'occupazione illegittima da parte delle convenute dell'area esterna e
12 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 all'effettuazione di interventi di giardinaggio illeciti, nonché alla condanna delle convenute ad astenersi da ogni reiterazione al riguardo, ma – parimenti – anche in ordine all'impossibilità di liquidare, pure in riferimento a tali violazioni, alcun danno in concreto sofferto dall'attore e ciò in applicazione dei medesimi principi di diritto già richiamati e posto che, con riferimento alla prima condotta e domanda - di parcheggio nell'area esterna - non è stato possibile valorizzare ex art. 1226 c.c. alcun elemento nemmeno offerto dal ricorrente, al di là di una mera affermazione di stima del danno ed, in riferimento alla seconda, le opere concretamente poste in essere - posa di vasi di fiori, taglio dell'erba e aver dato da mangiare ai gatti - non possono aver determinato alcun danno economico ancor prima, in astratto, valorizzabile nei confronti del convenuto né, comunque in concreto, liquidabile ,in assenza sempre di alcun elemento offerto per la relativa valutazione equitativa.
Per quanto concerne infine la domanda sub b) e relativa alla occupazione dei locali adibiti a studio dal defunto , è risultata provata in atti la loro avvenuta Pt_4
liberazione nel termine assegnato dal ricorrente.
In assenza della prova di alcuna precedente costituzione in mora e diffida da parte del ricorrente rispetto all'adempimento della relativa obbligazione restitutoria ed in assenza di alcun termine essenziale al riguardo nella relativa pattuizione occorre pertanto rigettare la relativa domanda.
Al parziale e reciproco accoglimento delle rispettive domande seguono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
5457 /2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione di parte resistente in relazione al bene immobile censito al NCEU
Foglio 28, part. 1048 sub 11 del Comune di San BO;
2. dichiara tenute e condanna le resistenti all'immediato rilascio in favore di
13 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 parte ricorrente della predetta unità, indicata al punto precedente, libera e sgombera da persone e cose anche interposte;
3. autorizza sin d'ora il ricorrente, in caso di difetto alla spontanea attuazione del precetto di cui al punto precedente, a ricorrere all'Ufficiale Giudiziario competente per territorio per ottenere il rilascio del predetto immobile e quest'ultimo a valersi di ausiliario o di forza pubblica;
4. dichiara tenuto e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente unitariamente considerata, dell'importo di € 20.000, condizionando la esigibilità della relativa condanna alla effettiva liberazione dell'immobile di cui al punto precedente da parte delle resistenti;
5. dichiara tenute e condanna le resistenti all'immediato rilascio dell'intera area ex cinema all'aperto, sito in San BO, Corso Italia n. 9, nella piena e libera disponibilità del proprietario , ordinando al contempo Parte_1
alle medesime ad astenersi dal compimento di alcun atto di intervento o opera sulla predetta area;
6. condanna in caso di violazione del precetto di cui al punto precedente le resistenti al pagamento dell'importo di € 100 per ogni singola violazione accertata;
7. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in data Verona il 11/11/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
14 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 11/11/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 5457 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 Pt_1 Parte_2
Oggi 11/11/2025 10.34 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio decreto del 4.7.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: parte ricorrente, , con l'avv. ZERMINI BENIAMINO, ha Parte_1
concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data
31.10.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 6.11.25; parte convenuta, con l'avv. CAPUZZO Controparte_2
ROBERTO, ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate sempre in data 31.10.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 5.11.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5457/2023 r.g. promossa da,
, C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ZERMINI BENIAMINO,
RICORRENTE
Contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
e , C.F. Controparte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. CAPUZZO ROBERTO,
RESISTENTI
In punto a Occupazione senza titolo di immobile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti costituite hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies ss.
3 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 c.p.c., depositato in data 1.8.23 e notificato a entrambe le resistenti in data 18.10.23, in uno al decreto di fissazione udienza del 11.10.23, abbia ad oggetto le domande di parte ricorrente, i proprietario esclusivo dei beni indicati in Parte_3
ricorso e costituenti un complesso immobiliare costituito da fabbricati adibiti a multisala di proiezione cinematografica denominato “Multisala Cristallo” e sito in San
BO, Corso Italia n. 9, (a seguito di scioglimento della comunione ereditaria esistente su tale complesso e dell'acquisizione dell'intera proprietà per effetto dei titoli indicati in atti, con particolare riferimento all'acquisto della quota del fratello e alla stipula con le sue eredi, odierne resistenti (figlia) Pt_4 CP_3
e (moglie), di un atto ricognitivo di quietanza del Controparte_1
27.12.2012 e di una convenzione del 12.12.12) - volte a:
a) Accertare e dichiarare che le resistenti hanno detenuto due posti auto nel cortile costituito dall'ex area cinema all'aperto in forza di Convenzione di comodato in data 12/12/2012 e che il rapporto ha avuto termine in data
4/4/2023, a seguito di comunicazione ed a norma del punto 3.0 a) della convenzione stessa e, per effetto della richiesta di restituzione del comodante in data 30/9 – 4/10/2022, a dichiarare l'occupazione senza titolo dei suddetti posti auto con conseguente condanna all'immediato rilascio di tale area ed al pagamento di un'indennità di occupazione indicata negli atti conclusivi nella misura di € 200,00 mensili ma dalla data del 05/04/2023 al 13/08/2023, per l'importo complessivo di € 850,00, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
b) Accertare e dichiarare, l'inadempimento delle convenute agli obblighi di cui alla convenzione stipulata tra le parti il 12/12/2012, con particolare riferimento alla tardiva restituzione, in violazione della convenzione stessa, delle unità immobiliari censite al Foglio 28 part. 1048 sub 4,5,6, e 9 e precedentemente adibite dal defunto a studio, solo in data 30/6/2022, oltre Persona_1
il termine del 12/06/2013 pattuito, con conseguente condanna, in via solidale, al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di € 600,00 mensili, dal 13/6/2013 al 30/6/2023 e pari a complessivamente € 65.100,00;
4 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 c) all'accertamento che le stesse resistenti abbiano occupato senza titolo la proprietà immobiliare di parte ricorrente, costituita dal garage seminterrato censito al F. 28 part. 1048 sub 11, con parcheggio di autovetture e deposito di materiali, ed alla conseguente condanna all'immediato rilascio della relativa area e alla conseguente condanna, in via solidale, a corrispondere l'indennità di occupazione nella misura di € 400,00 mensili, dalla data della diffida del
28/10/2022 al rilascio effettivo, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
d) infine, all'accertamento che le resistenti abbiano effettuato, senza titolo alcuno, interventi di giardinaggio dell'area esterna al Cinema Cristallo, di San
BO (VR), e che pertanto fossero condannate, in via solidale, a cessare ogni intervento di giardinaggio e/o manutenzione dell'area esterna al Cinema
Cristallo, di proprietà del ricorrente, stabilendo a loro carico una penale risarcitoria di € 100,00 pro die, o in quella diversa ritenuta di giustizia da liquidarsi, anche in via equitativa da parte del Giudice, in caso di violazione del divieto;
- dato atto di come il ricorrente in relazione a tutte le superiori domande abbia chiesto disporsi, ove ritenuta, la parziale compensazione delle eventuali posizioni debitorie, qualora accertate e dovute, di parte ricorrente con i maggiori crediti dallo stesso vantati nei confronti delle convenute e condanna di queste ultime al versamento dell'esubero;
- dato atto di come le resistenti-convenute, si siano costituite con rituale deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 12.1.24 chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree per i motivi ivi indicati e chiedendo, in via riconvenzionale,
l'accertamento dell'intervenuta usucapione in relazione all'acquisto della proprietà del garage seminterrato (sub 11) e la condanna del ricorrente al pagamento dell'importo di € 20.000 previsto dall'atto di Convenzione del
12.12.2012 al cessare del comodato ivi disciplinato;
- dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio, all'esito di un reiterato tentativo di conciliazione e di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
5 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 giudiziale, si sia articolata nella produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali, nell'assunzione dell'interpello delle parti e nell'escussione dei testi assunti alle udienze del 20.2.25 e 5.6.25, nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva del 26.11.24 qui richiamata per relationem;
- ritenuto come sulla base degli atti e dell'istruzione espletata siano risultate acquisite le seguenti circostanze di fatto:
1. risulta effettivamente essere l'unico proprietario Parte_1
esclusivo del complesso immobiliare costituito da fabbricati adibiti a multisala di proiezione cinematografica all'insegna “Multisala Cristallo” e terreno di pertinenza sito nel comune di San BO (VR) Corso Italia n. 9
(la circostanza peraltro non è nemmeno contestata), per averne acquisito la piena proprietà a seguito di vari atti successivi alla apertura di successione del padre, , ed, in particolare di;
Persona_2
- atto accettazione di eredità con adesione a disposizioni testamentarie e cessione di quote repertorio Notaio n. 83784 del 19/1/2000 Persona_3
(cfr. doc. 1 parte attrice),
- sentenza n. 58/2011 del Tribunale di Verona, depositata il 14/1/2011, di scioglimento della comunione residua tra i germani
[...]
e e di liquidazione della quota ereditaria (cfr. Parte_1 Pt_4
doc. 2 e 3 parte attrice);
- atto ricognitivo e quietanza tra Controparte_4
del 27/12/2012, repertorio n. 20754 notaio di
[...] Persona_4
Verona (cfr. doc. 4 parte attrice);
2. in data 12.12.2012 il ricorrente e le aventi causa del fratello odierne Pt_4
resistenti, stipularono una Convenzione (cfr. doc. 5 parte ricorrente) funzionale alla definizione delle controversie connesse allo scioglimento della comunione richiamata e con la quale convenivano, tra l'altro che:
“ art. 3.0. “A definizione e compensazione di tutte le pretese e rivendicazioni avanzate dalle signore e , il signor Controparte_1 CP_3 Pt_1
6 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 , previa rinuncia alle proprie rivendicazioni e pretese, si impegna Parte_1
a:
a- Concedere con presente atto in comodato precario gratuito a tempo indeterminato a far data dagli atti di cui al successivo paragrafo 3.2 due posti auto, così come oggi fruiti dalle comodatarie, nel cortile costituito dall'ex area cinema all'aperto, con facoltà di revocarlo in ogni momento con un preavviso di mesi sei effettuato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel domicilio eletto nella presente convenzione, fermo il diritto di recesso in ogni momento da parte delle comodatarie, senza nulla pretendere da parte del comodante;
b- Versare l'importo di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) da pagarsi come segue: -€ 5.000,00 (€ cinquemila/00) mediante la cessione alla signora dell'unità immobiliare (ex cabina di Controparte_1 proiezioni per il cinema all'aperto) identificata al NCEU Partita 1626 foglio 28 – mappale n. 1524 sub 9 C/2; - 20.000,00 (€ ventimila/00) al momento della cessazione del comodato, richiesta dall'una o dall'altra parte.
Art.
3.1 Le signore e si impegnano ad Controparte_1 CP_3
asportare ogni oggetto di loro proprietà e, quindi, liberare lo studio già utilizzato dal loro dante causa, dott. , nonché gli Persona_1
accessori entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione…..”;
3. nella medesima convenzione del 12.12.12, che in via transattiva definiva e regolamentava i rapporti tra le odierne parti (cfr. pagg 1- 4 doc. 5 di parte ricorrente), le convenute espressamente dichiaravano, tra l'altro, che:“ … che con sentenza n. 58/11 in data 14/1/20211, depositata in data
17/1/2011, in Tribunale di Verona ha disposto in merito alla divisione dei beni ereditari tra i fratelli e;
- che a Parte_1 Persona_1
7 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 seguito della morte del sig. , sono risultate eredi universali Persona_1
le signore e;
- che tra le parti è insorta Controparte_1 CP_3 controversia in merito alla valutazione delle conseguenze dell'anzidetta sentenza loro riferibili nonché per le ulteriori reciproche diverse rivendicazioni avanzate tramite i propri legali;
- che le parti intendono transigere e definire ogni reciproca rivendicazione e controversia secondo le modalità che seguono… A definizione e compensazione di tutte le pretese e rivendicazioni avanzate dalle signore e Controparte_1 CP_3
, il signor , previa rinuncia alle proprie
[...] Parte_1 rivendicazioni e pretese, si impegna a: ….Con l'adempimento di quanto qui previsto, le parti dichiarano di avere definito, anche in via di transazione, ogni reciproca pretesa e rivendicazione e di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione in relazione e dipendenza della successione ereditaria e della divisione di cui alla sentenza indicata in premessa, ivi compresi tutti gli oneri conseguenti a quest'ultima, nonché per l'intercorsa comunione. Comunque, espressamente vi rinunciano”, con ciò pertanto rinunciando anche alla qui proposta domanda di usucapione su parte dei beni facenti parte del compendio ereditato (da per mezzo di Persona_2
); Pt_4
4. in data 15.1.2013, con atto di compravendita inter partes stipulato a repertorio n. 20814 del notaio di Verona (cfr doc. 6 di Persona_4
parte ricorrente) , dava atto di non Controparte_1
essere titolare esclusiva o in comunione di altri locali uso deposito o pertinenza di abitazione, nel territorio del comune di San BO ed il ricorrente versava l'importo di € 5.000 in esecuzione del precedente art.
3.0 lett. b) della richiamata convenzione (cfr. doc. 6 parte ricorrente e circostanza non contestata);
5. nell'anno 2015 autorizzo espressamente le resistenti a Parte_1
8 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 parcheggiare, insieme ad altri parenti, nel garage seminterrato sottostante il Cinema Multisala, censito al sub 11, in quanto, a seguito di interventi necessari per la manutenzione straordinaria dell'area esterna, con la demolizione della gradinata dell'ex cinema all'aperto, i box in lamiera adibiti a parcheggio delle autovetture delle sigg.re e Parte_5
oggetto della Convenzione citata del 12.12.12, vennero rimossi, con ciò sostituendo l'oggetto del concesso comodato (tale circostanza risulta in parte dalle dichiarazioni rese in sede di interpello da Controparte_5
e comunque dalle concordi dichiarazioni dei testi
[...]
( , , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
, e;
[...] Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
6. tale seminterrato era utilizzato già promiscuamente, compatibilmente del resto con la preesistente comunione, da diversi soggetti fin dall'inizio degli anni 2000, e non certo in via esclusiva dalle resistenti, tanto per il parcheggio di veicoli – in quanto dotato di 5/6 posti auto – quanto per il deposito di materiale vario, né era dotato di chiusure o altro atto a determinarne un possesso esclusivo utile all'usucapione delle sole resistenti (concordi dichiarazioni di tutti i testi e delle parti, vedi in particolare dichiarazioni e sub cap. 9, CP_3 Controparte_1
dichiarazioni testi tutti);
7. con lettera diffida ricevuta in data 6.4.22 (cfr. doc. 12 parte ricorrente),
intimava alle convenute, per la prima volta Parte_1
(quantomeno dalle risultanze in atti), di voler rilasciare entro il termine del
30.6.22 gli immobili adibiti a studio dal defunto , in Pt_4
adempimento della Convenzione del 12.12.22 e riservandosi di smaltire quanto ancora eventualmente ivi riposto, richiamava le convenute al rispetto della Convenzione con riferimento al comodato previsto al punto 3.0., ferma restando la facoltà di revoca, e diffidava le stesse a non dare corso a interventi di giardinaggio;
9 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 8. in data 30.6.22 le convenute rilasciavano tali locali adibiti a studio e liberi da oggetti (cfr. dichiarazioni entrambe le parti rese in sede di interpello);
9. con missiva racc. a.r. del 30/9 – 4/10/2022, , Parte_1
dichiarava di voler recedere dal contratto di comodato richiamato, con preavviso di sei mesi, a decorrere, pertanto, dalla data del 4/4/2023 e che al momento della cessazione avrebbe corrisposto l'importo residuo di 20.000 € dovuti (cfr. doc. n.9 fasc. ricorrente);
10. con ulteriore atto di diffida notificato dall'Ufficiale Giudiziario il
13/02/2023, precedente la scadenza di cui al punto sopra, diffidava le ricorrenti a sgomberare il garage seminterrato posto al piano sottostante la sala 2 della “Multisala Cristallo” dalle autovetture di loro proprietà/possesso/detenzione e da ogni bene mobile ivi ancora giacente e ad astenersi dal parcheggiare autovetture di loro proprietà oltre che dall'effettuare ogni e qualsiasi intervento di giardinaggio e/o manutenzione del giardino sito all'esterno dell'area cortiva del complesso immobiliare (cfr. doc. n. 8 fasc. parte ricorrente);ù
11. risulta in atti acquisita la circostanza relativa al fatto che la sola convenuta
, successivamente alla cessazione del Controparte_1
comodato, abbia continuato a parcheggiare la propria autovettura Skoda Tg.
FE415EP nell'area esterna di proprietà di , Parte_1
quantomeno da aprile 23 sino al 13.8.23 (cfr. doc. n. 11, 17/18 parte ricorrente e dichiarazioni teste ); Testimone_3
12. non risulta in atti documentato il versamento di € 20.000 previsto dalla richiamata convenzione come a carico dell'attore, ma solo la sua offerta informale (circostanza di cui entrambe le parti danno atto, tanto che l'attore ne chiede la compensazione con quanto dovuto dalle resistenti a titolo di indennità di occupazione);
13. non risulta in atti alcuna offerta, da parte di terzi, di acquisto o locazione tanto dei posti auto siti all'esterno del multisala, quanto all'interno del
10 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 seminterrato dello stesso, né alcun danno patrimoniale conseguente alla dedotta attività di giardinaggio e cura, da parte delle resistenti, dell'area comune esterna e, comunque, cessata a seguito della diffida del 6.4.22 se non con riferimento al taglio dell'erba e al dare da mangiare ai gatti quali atti del tutto privi di valenza lesiva (cfr. interpello resistenti e dichiarazioni teste
). Testimone_5
A tali premesse in fatto ne segua, in diritto, l'accoglimento delle domande di parte ricorrente nei limiti che seguono:
Anzitutto, deve darsi conto della infondatezza della domanda riconvenzionale di parte resistente relativa all'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà del sub
11 adibito a garage seminterrato, in ragione di quanto evidenziato in fatto e, dunque, in ragione delle circostanze secondo cui le stesse non abbiano esercitato affatto il possesso esclusivo su tale area ma esclusivamente ed al più un compossesso (meglio una codetenzione nomine alieno) in uno agli altri parenti-coeredi e amici di volta in volta autorizzati all'utilizzo di tali posti auto promiscui ed, in ogni caso, in maniera incompatibile con tale diritto e possesso esclusivo, in quanto esercitato, da un lato, a fronte comunque di un'espressa autorizzazione concessa dallo stesso attore nel 2015 e, dall'altro, riconoscendo - a livello petitorio ed in più occasioni - l'inesistenza del diritto e rinunciando espressamente alla relativa azione e pretesa negli atti richiamati (cfr. punti in fatto 3,5 e 6).
Per contro, è risultata in atti documentata la circostanza che agli originari due posti auto nei box in lamiera siti all'esterno del multisala siano stati sostituiti, quale nuovo oggetto del comodato e per espresso riconoscimento e autorizzazione del ricorrente, proprio i due posti auto siti nel seminterrato (cfr. punto 5 in fatto).
Pertanto non risulta ancora esigibile il pagamento dovuto, da parte dell'attore, dell'indennità e del corrispettivo pattuito con la Convenzione in restanti € 20.000, perpetuandosi ad oggi da parte delle resistenti - seppur in ragione di un asserita inesistente usucapione - l'occupazione di tali due posti auto.
Tale pagamento diverrà esigibile, come da dispositivo, subordinatamente ed all'atto
11 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 della cessazione non solo, in diritto, ma anche in fatto del suddetto comodato quale unica interpretazione possibile volta alla ricerca della comune intenzione manifestata nel relativo titolo, conforme a buona fede e agli interessi di entrambe le parti e, dunque, all'atto della definitiva liberazione da parte delle resistenti.
Al contempo, violando comunque tale occupazione le disposizioni del titolo - secondo cui gli effetti del comodato avrebbero dovuto cessare decorsi 6 mesi dalla relativa manifestazione di volontà da parte del comodante e in atti documentata nella missiva del 4.10.22, pertanto dal 4.4.23 (cfr punto 9 in fatto) - la relativa occupazione risulta illegittima e fonte di responsabilità per le resistenti convenute, ma la liquidazione del relativo danno non risulta possibile nemmeno ex art. 1226 c.c. in quanto il ricorrente non ha allegato ed offerto alcun elemento utile alla relativa quantificazione (a differenza per es. della valutazione dell'agenzia in ordine alla locazione dei locali adibiti a studio) e ogni liquidazione si tradurrebbe in mero esercizio di arbitrio da parte del Giudice.
A tal fine, parte istante avrebbe dovuto quantomeno fornire la prova, con riferimento non soltanto al fatto costituivo dell'illecito, ma anche alle relative conseguenze
(relativamente, cioè al quomodo la vicenda abbia inciso negativamente nella sfera di vita del soggetto) in ossequio a granitico orientamento della Suprema Corte per cui “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (cfr. Cass. civ. n. 8941/2022) il cui onere può, peraltro, ritenersi assolto attraverso tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione della parte, dal deposito di documentazione alla prova testimoniale a quella per presunzioni.
Le medesime conclusioni devono assumersi anche in ordine alla fondatezza delle domande attoree (in specie sub a e sub d di cui alle premesse) di accertamento dell'occupazione illegittima da parte delle convenute dell'area esterna e
12 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 all'effettuazione di interventi di giardinaggio illeciti, nonché alla condanna delle convenute ad astenersi da ogni reiterazione al riguardo, ma – parimenti – anche in ordine all'impossibilità di liquidare, pure in riferimento a tali violazioni, alcun danno in concreto sofferto dall'attore e ciò in applicazione dei medesimi principi di diritto già richiamati e posto che, con riferimento alla prima condotta e domanda - di parcheggio nell'area esterna - non è stato possibile valorizzare ex art. 1226 c.c. alcun elemento nemmeno offerto dal ricorrente, al di là di una mera affermazione di stima del danno ed, in riferimento alla seconda, le opere concretamente poste in essere - posa di vasi di fiori, taglio dell'erba e aver dato da mangiare ai gatti - non possono aver determinato alcun danno economico ancor prima, in astratto, valorizzabile nei confronti del convenuto né, comunque in concreto, liquidabile ,in assenza sempre di alcun elemento offerto per la relativa valutazione equitativa.
Per quanto concerne infine la domanda sub b) e relativa alla occupazione dei locali adibiti a studio dal defunto , è risultata provata in atti la loro avvenuta Pt_4
liberazione nel termine assegnato dal ricorrente.
In assenza della prova di alcuna precedente costituzione in mora e diffida da parte del ricorrente rispetto all'adempimento della relativa obbligazione restitutoria ed in assenza di alcun termine essenziale al riguardo nella relativa pattuizione occorre pertanto rigettare la relativa domanda.
Al parziale e reciproco accoglimento delle rispettive domande seguono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
5457 /2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione di parte resistente in relazione al bene immobile censito al NCEU
Foglio 28, part. 1048 sub 11 del Comune di San BO;
2. dichiara tenute e condanna le resistenti all'immediato rilascio in favore di
13 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023 parte ricorrente della predetta unità, indicata al punto precedente, libera e sgombera da persone e cose anche interposte;
3. autorizza sin d'ora il ricorrente, in caso di difetto alla spontanea attuazione del precetto di cui al punto precedente, a ricorrere all'Ufficiale Giudiziario competente per territorio per ottenere il rilascio del predetto immobile e quest'ultimo a valersi di ausiliario o di forza pubblica;
4. dichiara tenuto e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente unitariamente considerata, dell'importo di € 20.000, condizionando la esigibilità della relativa condanna alla effettiva liberazione dell'immobile di cui al punto precedente da parte delle resistenti;
5. dichiara tenute e condanna le resistenti all'immediato rilascio dell'intera area ex cinema all'aperto, sito in San BO, Corso Italia n. 9, nella piena e libera disponibilità del proprietario , ordinando al contempo Parte_1
alle medesime ad astenersi dal compimento di alcun atto di intervento o opera sulla predetta area;
6. condanna in caso di violazione del precetto di cui al punto precedente le resistenti al pagamento dell'importo di € 100 per ogni singola violazione accertata;
7. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in data Verona il 11/11/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
14 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 5457/2023