TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 9131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9131 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 19.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3559 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. VIRGILIO MARIA Parte_1
FABBI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 3559/2024 conveniva in giudizio l' Parte_1
chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
In applicazione dell'art. 3, co. 9 Legge n. 335 del 1995, per quel che concerne il credito azionato sulle annualità dal 2011 al 2017 e tenuto conto della provata regolarità dei versamenti per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2022, si richiede l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39720230011465916000 e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di Euro 5.365,34.
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Esponeva il ricorrente che in data 18 dicembre 2023 gli era stato notificato l' avviso di addebito n. 397 2023 0011465916000 recante un presunto credito della Gestione Commercianti di € 5.735,62; che con l' avviso di addebito erano CP_1 richieste le annualità comprese fra il 2011 ed il 2022, oltre sanzioni per omesso versamento. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente eccepiva la prescrizione ex art. 3, comma 9 legge n. 335/1995, relativamente alla contribuzione richiesta per le annualità dal 2011 al 2017; che per la contribuzione relativa alle annualità comprese fra il 2018 ed il 2022 di € 2.334,79, faceva rilevare che dai quadri RR delle dichiarazioni annuali risultava che non era stato posto in essere alcun comportamento volto ad occultare il debito.
Richiamava copia dei modelli F24 attestanti l' avvenuto pagamento della seconda rata.
Si costituiva in giudizio l' facendo rilevare che il credito di cui all'avviso CP_1 di addebito opposto, non era prescritto, in quanto la prescrizione era stata interrotta con la notifica delle delibere di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente , nonché considerata, anche la sospensione covid (come da documentazione allegata).
Precisava ,inoltre, che l'avviso di addebito impugnato, conteneva il residuo debito al netto dei contributi già versati, per le annualità dal 2018 al 2022; che la 2° rata non era stata pagata;
che ciò che controparte aveva pagato erano le altre rate sempre per le stesse annualità.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività;
- in via principale nel merito, rigettare il ricorso avversario in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Il giudice, alla odierna udienza, decideva con sentenza contestuale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti qui di seguito specificati.
Va innanzitutto respinta l' eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività
L'avviso di addebito, infatti, è stato notificato il 18 dicembre 2023, dunque il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 29 gennaio 2024. Dagli atti, risulta che il ricorso è stato depositato il 26 gennaio ed iscritto a ruolo il 29 gennaio 2024.Pertanto, l' eccezione è infondata. Quanto al merito, parte ricorrente non ha contestato la iscrizione alla Gestione Commercianti,
Quanto all' eccezione di prescrizione, come fatto rilevare dalla parte ricorrente
, la delibera avente ad oggetto l' ”iscrizione titolare di impresa” (decorrenza obbligo contributivo 01.05.2015), richiama la raccomandata n. 684874708088 in relazione alla quale l' ha depositato un file denominato “ricevuta delibera di iscrizione”, CP_1 costituito da una foto di una ricevuta postale del 13 giugno 2022, priva di attestazione di conformità e che, pertanto, nulla prova in giudizio;
in ogni caso si trattava nella comunicazione di iscrizione nella gestione commercianti, senza specifiche richieste contributive.
In ogni caso, l'eventuale notifica di giugno 2022 non avrebbe comunque evitato il decorso del termine di prescrizione quinquennale per i contributi fino al 2017.
Con riferimento all'altra delibera del 30 maggio 2022, relativa alla richiesta di contributi dal 2011 al 2015, parte ricorrente ha fatto rilevare che sebbene sulla stessa sia indicato un numero di raccomandata - 68487469090, non risulta essere mai stata inviata al ricorrente, posto che non è stato allegato alcun documento postale.
Con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022, l' ha dedotto che la CP_1 seconda rata non è stata versata.
Tale affermazione è risultata infondata atteso che sono state prodotte in giudizio le copie delle dichiarazioni annuali (quadri RR) e degli F24 di versamento delle seconde rate per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2022 (vd. doc. ti 2 e 3).
Tali documenti non provano, però, il pagamento delle seconde rate delle annualità indicate.
Nel ricorso, inoltre, non è stato contestato il credito relativo alla seconda rata del 2021 di Euro 370,28 (331,76 contributo – 38,52 sanzione): il ricorrente , infatti, ha dato atto di aver indicato il debito contributivo in dichiarazione, ma poi di non aver effettuato il versamento.
Da ciò consegue che, ogni altra istanza respinta, va accertato il debito del ricorrente nella ridotta misura di € 650,00.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda , vanno compensate per la due terzi.
P.Q.M.
Ogni altra istanza respinta accerta il debito della parte ricorrente in rapporto all' avviso di addebito n. 39720230011465916000 nella ridotta misura di € 964,51
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 600,00, oltre iva e cpa;
compensa per il resto.
Roma, 19.9.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 19.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3559 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. VIRGILIO MARIA Parte_1
FABBI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 3559/2024 conveniva in giudizio l' Parte_1
chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
In applicazione dell'art. 3, co. 9 Legge n. 335 del 1995, per quel che concerne il credito azionato sulle annualità dal 2011 al 2017 e tenuto conto della provata regolarità dei versamenti per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2022, si richiede l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39720230011465916000 e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di Euro 5.365,34.
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Esponeva il ricorrente che in data 18 dicembre 2023 gli era stato notificato l' avviso di addebito n. 397 2023 0011465916000 recante un presunto credito della Gestione Commercianti di € 5.735,62; che con l' avviso di addebito erano CP_1 richieste le annualità comprese fra il 2011 ed il 2022, oltre sanzioni per omesso versamento. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente eccepiva la prescrizione ex art. 3, comma 9 legge n. 335/1995, relativamente alla contribuzione richiesta per le annualità dal 2011 al 2017; che per la contribuzione relativa alle annualità comprese fra il 2018 ed il 2022 di € 2.334,79, faceva rilevare che dai quadri RR delle dichiarazioni annuali risultava che non era stato posto in essere alcun comportamento volto ad occultare il debito.
Richiamava copia dei modelli F24 attestanti l' avvenuto pagamento della seconda rata.
Si costituiva in giudizio l' facendo rilevare che il credito di cui all'avviso CP_1 di addebito opposto, non era prescritto, in quanto la prescrizione era stata interrotta con la notifica delle delibere di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente , nonché considerata, anche la sospensione covid (come da documentazione allegata).
Precisava ,inoltre, che l'avviso di addebito impugnato, conteneva il residuo debito al netto dei contributi già versati, per le annualità dal 2018 al 2022; che la 2° rata non era stata pagata;
che ciò che controparte aveva pagato erano le altre rate sempre per le stesse annualità.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività;
- in via principale nel merito, rigettare il ricorso avversario in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Il giudice, alla odierna udienza, decideva con sentenza contestuale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti qui di seguito specificati.
Va innanzitutto respinta l' eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività
L'avviso di addebito, infatti, è stato notificato il 18 dicembre 2023, dunque il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 29 gennaio 2024. Dagli atti, risulta che il ricorso è stato depositato il 26 gennaio ed iscritto a ruolo il 29 gennaio 2024.Pertanto, l' eccezione è infondata. Quanto al merito, parte ricorrente non ha contestato la iscrizione alla Gestione Commercianti,
Quanto all' eccezione di prescrizione, come fatto rilevare dalla parte ricorrente
, la delibera avente ad oggetto l' ”iscrizione titolare di impresa” (decorrenza obbligo contributivo 01.05.2015), richiama la raccomandata n. 684874708088 in relazione alla quale l' ha depositato un file denominato “ricevuta delibera di iscrizione”, CP_1 costituito da una foto di una ricevuta postale del 13 giugno 2022, priva di attestazione di conformità e che, pertanto, nulla prova in giudizio;
in ogni caso si trattava nella comunicazione di iscrizione nella gestione commercianti, senza specifiche richieste contributive.
In ogni caso, l'eventuale notifica di giugno 2022 non avrebbe comunque evitato il decorso del termine di prescrizione quinquennale per i contributi fino al 2017.
Con riferimento all'altra delibera del 30 maggio 2022, relativa alla richiesta di contributi dal 2011 al 2015, parte ricorrente ha fatto rilevare che sebbene sulla stessa sia indicato un numero di raccomandata - 68487469090, non risulta essere mai stata inviata al ricorrente, posto che non è stato allegato alcun documento postale.
Con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022, l' ha dedotto che la CP_1 seconda rata non è stata versata.
Tale affermazione è risultata infondata atteso che sono state prodotte in giudizio le copie delle dichiarazioni annuali (quadri RR) e degli F24 di versamento delle seconde rate per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2022 (vd. doc. ti 2 e 3).
Tali documenti non provano, però, il pagamento delle seconde rate delle annualità indicate.
Nel ricorso, inoltre, non è stato contestato il credito relativo alla seconda rata del 2021 di Euro 370,28 (331,76 contributo – 38,52 sanzione): il ricorrente , infatti, ha dato atto di aver indicato il debito contributivo in dichiarazione, ma poi di non aver effettuato il versamento.
Da ciò consegue che, ogni altra istanza respinta, va accertato il debito del ricorrente nella ridotta misura di € 650,00.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda , vanno compensate per la due terzi.
P.Q.M.
Ogni altra istanza respinta accerta il debito della parte ricorrente in rapporto all' avviso di addebito n. 39720230011465916000 nella ridotta misura di € 964,51
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 600,00, oltre iva e cpa;
compensa per il resto.
Roma, 19.9.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini