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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2065 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2065 2024 R.G. posta in decisione con decreto reso in data 10.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nata a [...]l'[...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA ESTONIA
N. 12, presso lo studio dell'avv. GUERRIERI CONCETTA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE ZECCHINO N. 156, presso lo studio dell'avv.
CI AN, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (atti comunicati in data 22.7.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 7.6.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 14.5.2010 e che dall'unione è nata la figlia Controparte_1
il 5.1.2010, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, Per_1 nonché di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con pagina 1 di 3 collocamento presso il padre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno secondo le modalità indicate in ricorso, rendendosi, altresì, disponibile a contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euri 100,00.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alle Controparte_1 domande svolte dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 13.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1) Affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso il padre col quale già convive in ed ivi residente in [...];
2) L'obbligo della madre di versare la somma di euro 100,00 per il mantenimento della minore
al domicilio del padre entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT;
3) Spese straordinarie al 50% tra i genitori come per legge;
4) Regolamentazione del diritto di visita della minore secondo liberi accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze della stessa e al domicilio della minore.
5) Rinuncia reciproca dei Sig. all'assegno di mantenimento potendo contare Parte_2 ciascuno di essi su redditi propri.
6) Spese di lite compensate.
All'udienza del 9.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale, valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi delle medesime, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2065/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Siracusa, il giorno 14.5.2010
[...]
(Atto n. 236, Parte I, Anno 2010), in conformità alle sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
16.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2065 2024 R.G. posta in decisione con decreto reso in data 10.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nata a [...]l'[...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA ESTONIA
N. 12, presso lo studio dell'avv. GUERRIERI CONCETTA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE ZECCHINO N. 156, presso lo studio dell'avv.
CI AN, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (atti comunicati in data 22.7.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 7.6.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 14.5.2010 e che dall'unione è nata la figlia Controparte_1
il 5.1.2010, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, Per_1 nonché di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con pagina 1 di 3 collocamento presso il padre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno secondo le modalità indicate in ricorso, rendendosi, altresì, disponibile a contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euri 100,00.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alle Controparte_1 domande svolte dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 13.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1) Affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso il padre col quale già convive in ed ivi residente in [...];
2) L'obbligo della madre di versare la somma di euro 100,00 per il mantenimento della minore
al domicilio del padre entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT;
3) Spese straordinarie al 50% tra i genitori come per legge;
4) Regolamentazione del diritto di visita della minore secondo liberi accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze della stessa e al domicilio della minore.
5) Rinuncia reciproca dei Sig. all'assegno di mantenimento potendo contare Parte_2 ciascuno di essi su redditi propri.
6) Spese di lite compensate.
All'udienza del 9.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale, valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi delle medesime, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2065/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Siracusa, il giorno 14.5.2010
[...]
(Atto n. 236, Parte I, Anno 2010), in conformità alle sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
16.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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