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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16149 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 24271 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
ST IA
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con gli avv.ti CP_1 C.F._2
Francesco EA, AR OL, FA AR di CA e RI AR di
CA
- parte convenuta-
OGGETTO: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “In via principale
A) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che tra le parti è intervenuto un patto di fiducia avente ad oggetto l'interposizione reale della Sig.ra nell'acquisto dell'immobile di Via Amantea 76 in Roma (per la quota CP_1 di ½) e dell'immobile di Via Oppido Mamertina 14/14a (per la quota di ¾ ovvero per
1 la quota ritenuta di giustizia).
B) Accertare e dichiarare l'inadempimento, anche ai sensi dell'art. 1706, comma 2,
c.c. della Sig.ra all'obbligo di ritrasferire al Dott. a semplice CP_1 Pt_1 richiesta di quest'ultimo, la quota parte di ¾ del diritto di proprietà dell'immobile di
Via Oppido Mamertina 14/14a.
C) Per l'effetto, trasferire al Dott. ai sensi dell'art. 2932 c.c., con sentenza Pt_1 sostitutiva del rogito, ed avente efficacia traslativa tra le parti, e con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle prescritte annotazioni e/o trascrizioni, la proprietà del seguente bene:
a) quota pari a ¾ dell'immobile sito in Roma, Via Oppido Mamertina 14/14a censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 968, particela 1349, sub. 1,
Z.C. 5, categoria A/2, classe 4, vani 17 (l'abitazione), foglio 968, particella 1349, sub.
2, Z.C. 5, cat. C6, classe 9, cons. 29 (il box), ovvero di quella diversa quota del medesimo bene che dovesse all'esito del giudizio risultare di giustizia.
D) In riferimento alle richieste tutte relative all'autovettura Mercedes Classe R 320
CDI 4Matic targata DV256XY accertare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
E) Accertare che i comportamenti serbati negli anni e da ultimo dalla Sig.ra CP_1 nei confronti del Dott. altresì con emersi in riferimento a quanto dalla
[...] Pt_1 medesima dichiarato nel corso della consulenza tecnica d'ufficio disposta nell'ambito del giudizio n.r.g. 32489/17 dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma (come sintetizzati ai §§ da 60 a 65 della memoria 183 n. 3 c.p.c. di parte attrice), nonché le plurime denunce querele presentate dalla Sig.ra in danno del Dott. CP_1 [...]
, ed in particolare quella per maltrattamenti in famiglia, esitata nel Parte_1
p.p.n. 12692/14 RGNR e 392/18 RG definito con sentenza di assoluzione in data
17.03.2023, sono tali da configurare l'ingratitudine del donatario nei confronti del donante, e dichiarare pertanto la Dott.ssa ingrata, ex art. 800 ss. c.c, CP_1 nei confronti del Dott. Pt_1
In via subordinata in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sub lett. A),
B) e C), ovvero quanto alla lettera C) altresì di improcedibilità della relativa
2 domanda:
F) condannare ai sensi dell'art. 1150, primo comma, c.c., al rimborso CP_1 in favore dell'attore della somma di Euro 72.000,00 o di quella diversa che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletando istruttoria o a quella ritenuta di giustizia od equità, sostenuta in via esclusiva dall'attore per la ristrutturazione e per le riparazioni straordinarie effettuate negli anni 2012 e 2013 nell'immobile di Via Oppido
Mamertina 14/14a, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale dalla data del 22 novembre 2017 sino al soddisfo.
G) condannare ai sensi dell'art. 1150, secondo e quinto comma, c.c., CP_1 al pagamento in favore dell'attore dell'indennità per i miglioramenti e le addizioni, apportati negli anni 2012 e 2013 con esborsi di esclusiva proprietà dell'attore, all'immobile di Via Oppido Mamertina 14/14a, e, nella misura pari all'aumento di valore conseguito dall'immobile medesimo, pari ad euro 100.000,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia ed equità, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale su tale somma dal 22 novembre 2017 sino al soddisfo.
H) condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione in favore CP_1 dell'attore dell'importo di euro 502.201,28, di cui euro 395.617,99 corrisposti per il saldo prezzo di aggiudicazione dell'immobile di Via Oppido Mamertina, pari alla somma utilizzata per l'acquisto dell'immobile di Via Oppido Mamertina 14/14a. ovvero a quella diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare all'esito di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
In via ulteriormente subordinata
In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, delle richieste sub lett. A),
B), C, F) e G), ovvero quanto alla lettera C) altresì di improcedibilità della relativa domanda:
I) Condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore CP_1 dell'attore di un'indennità pari all'importo capitale di Euro 72.000,00 o di quello diverso che dovesse risultare dovuto all'esto dell'istruttoria o quello ritenuto di giustizia od equità, per la diminuzione patrimoniale subita dall'attore in conseguenza delle spese dal medesimo sostenute per le riparazioni, ristrutturazioni, manutenzioni,
3 miglioramenti ed addizioni effettuate nel periodo 2012-2013 nell'immobile di Via
Oppido Mamertina 14/14a, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale sul predetto importo dal 22.11.2017 sino al soddisfo.
In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sub lett. A),
B), C), ed H), e qualora le elargizioni corrisposte dal Dott. in favore della Pt_1 per l'acquisto dei diversi beni a questa intestati dovessero essere configurate CP_1 quali donazioni:
J) qualificare l'elargizione di euro 502.201,28, ovvero di euro 395.617,99 quale donazione diretta dichiarandola altresì nulla per difetto di forma;
per l'effetto condannare la Dott.ssa alla restituzione in favore dell'attore della CP_1 somma euro 502.201,28, ovvero di euro 395.617,99, ovvero di quella diversa somma anche maggiore, che dovesse all'esito risultare di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
K) qualificare l'elargizione della somma di euro 53.000,00 nel tempo corrisposta dal
Dott. alla LI per l'acquisto dell'immobile di Via Pt_1 CP_1
Taurianova 76 quale donazione indirette, e per l'effetto, revocare la stessa per ingratitudine della donataria ai sensi dell'artt. 800 e s.s. c.c., e condannare la Dott.ssa alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di euro 53.000,00 (oltre CP_1 interessi legali e di rivalutazione monetaria) ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio.
In via estremamente gradata
In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, ovvero di improcedibilità della relativa domanda, delle richieste sub lett. A), B), C), H) e J), ovvero quanto alla lettera C) altresì di improcedibilità della relativa domanda,
L) accertate e dichiarare che l'elargizione del Dott. di euro 502.201,28, ovvero Pt_1 di euro 395.617,99 per l'acquisto, a seguito di aggiudicazione all'asta giudiziaria, dell'immobile sito in Roma Via Oppido Mamertina 14-14a ha costituito una donazione indiretta:
M) per l'effetto, revocare la donazione medesima per ingratitudine della donataria ai sensi dell'artt. 800 e s.s. c.c., e condannare la Dott.ssa alla restituzione in CP_1 favore dell'attore dell'importo di euro 502.201,28, ovvero di euro 395.617,99, ovvero
4 di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse all'esito del giudizio risultare di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
In ogni caso
N) dichiarare infondate in fatto e in diritto le avverse deduzioni e pretese, tanto più perché rimaste sfornite di idonea prova.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”;
- per parte convenuta: “Voglia il Tribunale pronunciarsi per il rigetto della domanda attorea, perché destituita di fondamento in fatto e in diritto;
ci si riporta ai propri scritti di difesa ex art. 190 c.p.c. del 03.7.2023, chiedendone ancora l'integrale accoglimento;
CHIEDONO la condanna dell'istante,
Sig. al pagamento delle spese di lite;
inoltre, accertata la Parte_1 evidente responsabilità del predetto per la temerarietà dell'azione proposta,
CHIEDONO condannarsi lo stesso al pagamento di ulteriori spese e al risarcimento del danno, da liquidarsi secondo criteri di equità, ai sensi dell'art. 96 cc. 1,2, 3 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“In via principale
A) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che tra le parti è intervenuto un patto di fiducia avente ad oggetto l'interposizione reale della Sig.ra nell'acquisto dell'immobile di Via Amantea 76 in Roma (per la quota CP_1 di ½) e dell'immobile di Via Oppido Mamertina 14/14a (per la quota di ¾).
B) Accertare e dichiarare l'inadempimento della Sig.ra all'obbligo di CP_1 ritrasferire al Dott. a semplice richiesta di quest'ultimo, la quota parte di ¾ del Pt_1 diritto di proprietà dell'immobile di Via Oppido Mamertina 14/14a e l'intera quota di proprietà dell'autovettura tg. DV256XY.
C) Per l'effetto, trasferire al Dott. ai sensi dell'art. 2932 c.c., con sentenza Pt_1 sostitutiva del rogito, ed avente efficacia traslativa tra le parti, e con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle prescritte annotazioni e/o trascrizioni, la proprietà del seguente bene:
5 a) quota pari a ¾ dell'immobile sito in Roma, Via Oppido Mamertina 14/14a censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 968, particela 1349, sub. 1,
Z.C. 5, categoria A/2, classe 4, vani 17 (l'abitazione), foglio 968, particella 1349, sub.
2, Z.C. 5, cat. C6, classe 9, cons. 29 (il box), ovvero di quella diversa quota del medesimo bene che dovesse all'esito del giudizio risultare di giustizia.
D) trasferire altresì al Dott. ai sensi dell'art. 2932 c.c., con sentenza efficacia Pt_1 traslativa fra le parti, e con ordine al competente incaricato del Pubblico Registro
Automobilistico di procedere alle prescritte annotazioni e/o trascrizione, l'intera quota di proprietà dell'autovettura Mercedes Classe R 320 CDI 4Matic targata DV256XY ovvero in subordine condannare ex art. 2041 c.c. la Dott.ssa al CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 44.000,00 ovvero di quella diversa somma che dovesse all'esito del giudizio risultare di giustizia.
E) accertare che i comportamenti serbati negli anni e da ultimo dalla Sig.ra CP_1 nei confronti del Dott. sono tali da configurare l'ingratitudine del
[...] Pt_1 donatario nei confronti del donante, e dichiarare pertanto la Dott.ssa Parte_2
, ex art. 800 ss. c.c, nei confronti del Dott.
[...] Pt_1
In via subordinata in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sub lett. A),
B) e C):
F) condannare ai sensi dell'art. 1150, primo comma, c.c., al rimborso CP_1 in favore dell'attore della somma di Euro 72.000,00 o di quella diversa che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletando istruttoria o a quella ritenuta di giustizia od equità, sostenuta in via esclusiva dall'attore per la ristrutturazione e per le riparazioni straordinarie effettuate negli anni 2012 e 2013 nell'immobile di Via Oppido
Mamertina 14/14a, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale dalla data del 22 novembre 2017 sino al soddisfo.
G) condannare ai sensi dell'art. 1150, secondo e quinto comma, c.c., CP_1 al pagamento in favore dell'attore dell'indennità per i miglioramenti e le addizioni, apportati negli anni 2012 e 2013 con esborsi di esclusiva proprietà dell'attore, all'immobile di Via Oppido Mamertina 14/14a, e, nella misura pari all'aumento di valore conseguito dall'immobile medesimo, pari ad euro 100.000,00 o in quella
6 diversa somma ritenuta di giustizia ed equità, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale su tale somma dal 22 novembre 2017 sino al soddisfo.
H) condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione in favore CP_1 dell'attore dell'importo di euro 395.617,99 pari alla somma utilizzata per l'acquisto dell'immobile di Via Oppido Mamertina 14/14a. ovvero a quella diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare all'esito di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
In via ulteriormente subordinata
In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, delle richieste sub lett. A),
B), C, F) e G)
I) Condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore CP_1 dell'attore di un'indennità pari all'importo capitale di Euro 72.000,00 o di quello diverso che dovesse risultare dovuto all'esto dell'istruttoria o quello ritenuto di giustizia od equità, per la diminuzione patrimoniale subita dall'attore in conseguenza delle spese dal medesimo sostenute per le riparazioni, ristrutturazioni, manutenzioni, miglioramenti ed addizioni effettuate nel periodo 2012-2013 nell'immobile di Via
Oppido Mamertina 14/14a, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale sul predetto importo dal 22.11.2017 sino al soddisfo.
In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sub lett. A),
B), C), ed H), e qualora le elargizioni corrisposte dal Dott. in favore della Pt_1 per l'acquisto dei diversi beni a questa intestati dovessero essere configurate CP_1 quali donazioni:
J) qualificare l'elargizione di euro 395.617,99 quale donazione diretta dichiarandola altresì nulla per difetto di forma;
per l'effetto condannare la Dott.ssa CP_1 alla restituzione in favore dell'attore della somma euro 395.617,99, ovvero di quella diversa somma anche maggiore, che dovesse all'esito risultare di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
K) qualificare l'elargizione delle somme di denaro nel tempo corrisposte dal Dott. alla LI per l'acquisto dell'immobile di Via Taurianova 76 e Pt_1 CP_1 per l'acquisto dell'autovettura Mercedes Benz tg. DV256XY, e precisamente:
7 - euro 53.000,00 per l'acquisto dell'immobile;
- euro 44.000,00 per l'acquisto dell'autovettura quali donazioni indirette, e per l'effetto, revocare le stesse per ingratitudine della donataria ai sensi dell'artt. 800 e s.s. c.c., e condannare la Dott.ssa alla CP_1 restituzione in favore dell'attore dell'importo di euro 97.000,00 (oltre interessi legali e di rivalutazione monetaria) ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio.
In via estremamente gradata
In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, ovvero di improcedibilità della relativa domanda, delle richieste sub lett. A), B), C), H) e J), e qualora
l'elargizione del Dott. di euro 395.617,99 per l'acquisto, a seguito di Pt_1 aggiudicazione all'asta giudiziaria, dell'immobile sito in Roma Via Oppido
Mamertina 14-14a dovesse essere ricondotta ad una fattispecie di donazione indiretta:
L) revocare la stessa per ingratitudine della donataria ai sensi dell'artt. 800 e s.s. c.c.,
e condannare la Dott.ssa lla restituzione in favore dell'attore dell'importo di CP_1 euro 395.617,99, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse all'esito del giudizio risultare di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese (anche generali), competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi sulla base della tariffa professionale ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 223/06, così come modificato dalla L. 248/06 di conversione, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge”.
A sostegno delle domande così proposte e per quanto qui più rileva, l'attore ha infatti esposto:
- che lo stesso attore svolgeva l'attività di commercialista e aveva quindi in passato rivestito la carica di membro del collegio sindacale di società per azioni, fra le quali la
Malavolta Corporate S.p.A. e la Montagnone S.p.A.;
- che l'attore e la convenuta si erano uniti in matrimonio in data 4.9.1999, optando per il regime della separazione dei beni;
- che i coniugi, in vista dell'imminente matrimonio, si erano determinati all'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione coniugale;
- che essi, tuttavia, in ragione delle possibili responsabilità destinate a ricadere sullo stesso attore in ragione degli incarichi professionali svolti e dunque al fine di celare ai
8 terzi la effettiva consistenza del patrimonio del medesimo, avevano pattuito di intestare fiduciariamente alla convenuta la quota di proprietà dell'attore, pari ad un mezzo dell'intero;
- che, con contratto di compravendita concluso in data 30.7.1999, la convenuta aveva pertanto acquistato la piena proprietà dell'immobile sito in Roma, via Taurianova 76;
- che il prezzo, che nel contratto si dichiarava essere pari a lire 190.000.000 e che era stato invece pattuito nel maggiore importo di lire 310.000.000 (pari ad euro
160.101,64), era stato corrisposto, per la maggior parte (lire 240.000.000, pari ad euro
123.946,66), tramite un mutuo fondiario concesso in favore della convenuta;
- che le rate previste per il rimborso del mutuo, pur se addebitate sul conto corrente cointestato ai coniugi, erano state in realtà corrisposte (fino alla estinzione anticipata del mutuo), in misura maggiore, dallo stesso attore;
- che l'attore, in data 30.9.2009, aveva anche sottoscritto un contratto di leasing avente ad oggetto l'autovettura Mercedes Benz tg. DV256XY;
- che lo stesso attore, nel mese di aprile 2010 ed in ragione della carica di membro del collegio sindacale in precedenza rivestita, era stato poi convenuto in giudizio dal in quanto destinatario, unitamente ad Controparte_2 altri soggetti, di una domanda risarcitoria il cui petitum ammontava a circa
31.000.000,00 euro;
- che l'attore e la convenuta, in ragione delle mutate esigenze familiari (nascita di tre gemelli nel 2006), avevano poi deciso di procedere all'acquisto di un nuovo immobile più confacente a tali esigenze;
- che, essendo interessati all'acquisto di un immobile sito in Roma, via Oppido
Mamertina 14/14a, oggetto di una procedura esecutiva immobiliare, i coniugi, per i medesimi motivi che avevano portato alla precedente intestazione fiduciaria (resi ancora più stringenti a causa dell'azione nel frattempo promossa nei confronti dell'attore), avevano deciso di concludere un ulteriore patto fiduciario, in forza del quale la convenuta avrebbe partecipato all'asta per rendersi acquirente non solo della propria quota, ma anche di quella dell'attore, quest'ultima pari a tre quarti in ragione del capitale apportato dallo stesso attore;
- che la convenuta, aggiudicatasi l'immobile per il prezzo di euro 700.000,00, ne era
9 quindi divenuta piena proprietaria con decreto di trasferimento del 5.3.2012;
- che la provvista per il pagamento del prezzo, dell'imposta di registro e delle spese di registrazione (complessivi euro 717.418,02) era stata reperita, quanto ad euro
395.517,97, mediante un mutuo fondiario concesso all'attore e, quanto al residuo di euro 329.117,10, tramite il ricavato dalla vendita della precedente abitazione coniugale di via Taurianova;
- che l'immobile così acquistato era stato poi fatto oggetto, nel biennio 2012/2013, di lavori di ristrutturazione, di cui l'attore aveva integralmente sopportato il costo pari ad euro 72.000,00;
- che nel frattempo il Tribunale di Roma, con sentenza tuttavia fatta oggetto di appello, aveva rigettato la domanda proposta dal Controparte_2 nei confronti dell'attore;
- che nel 2013, al termine della locazione finanziaria dell'autovettura Mercedes,
l'attore, sempre in ragione delle azioni di responsabilità proposte nei suoi confronti ed ancora una volta in forza di un patto fiduciario intercorso con la convenuta, aveva ceduto a quest'ultima il proprio diritto di opzione all'acquisto del veicolo;
- che la convenuta, mediante pagamento dell'importo di euro 3.469,47, si era dunque resa acquirente dell'autovettura;
- che, nell'anno 2015, la convenuta aveva inoltre sottoscritto una dichiarazione con la quale aveva riconosciuto che la quota di tre quarti dell'intera proprietà dell'immobile di via Oppido Mamertina era stata acquistata con denaro dell'attore, ma intestata fiduciariamente alla stessa convenuta, con impegno incondizionato di quest'ultima al ritrasferimento della proprietà a semplice richiesta dell'attore;
- che a febbraio 2016 l'attore era stato destinatario, sempre insieme ad altri soggetti, di un'ulteriore domanda risarcitoria dell'importo di euro 751.110,00 proposta dalla
Montagnone S.p.A.;
- che a dicembre 2016, a seguito di insanabili contrasti insorti all'interno della coppia, la convenuta aveva agito in giudizio per ottenere la separazione personale dall'attore;
- che, come poi emerso successivamente, la convenuta aveva anche presentato due denunce-querele a carico dell'attore; tanto che quest'ultimo, nel 2018 e sulla base delle accuse mosse dalla coniuge, era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 572
10 c.p.;
- che, in questo contesto di crescente contrasto, l'attore aveva chiesto il ritrasferimento sia della propria quota dell'immobile di via Oppido Mamertina, sia dell'autovettura
Mercedes; e ciò tanto più che, nel frattempo, il giudice di appello aveva rigettato, con sentenza divenuta definitiva, la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal
; Controparte_2 Controparte_2
- che la convenuta aveva tuttavia rifiutato di dare adempimento al patto fiduciario;
- che, durante le operazioni peritali svolte nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la convenuta aveva peraltro rivolto, nei confronti dell'attore, ulteriori accuse gravemente ingiuriose e lesive della dignità.
1.2. La convenuta si è costituita in giudizio in occasione dell'udienza ex art. 183
c.p.c., formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa:
- rigettare le domande attrici in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di restituzione delle somme formulate ex adverso, si chiede, in via subordinata, che esse vengano ridotte in ragione del godimento della casa familiare per gli anni di convivenza matrimoniale e per l'utilizzo dell'autovettura da parte del Sig. . Pt_1
Ha infatti a sua volta esposto:
- che, contrariamente a quanto affermato dall'attore, la stessa convenuta non aveva mai sottoscritto alcuna dichiarazione ricognitiva di un patto fiduciario;
dichiarazione questa che infatti era stata solo richiamata nell'atto di citazione, ma non prodotta in giudizio dall'attore;
- che l'acquisto dell'appartamento di via Taurianova, ossia quello realizzato dai futuri coniugi in data 30.7.1999, era stato effettuato impiegando una somma donata alla convenuta dai suoi genitori (ossia l'intero TFR del padre della convenuta, dell'importo di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,00) e, per il restante importo, il ricavato (lire
240.000.000, pari ad euro 123.949,65) del mutuo fondiario ottenuto dalla convenuta (a garanzia della cui restituzione i genitori della stessa convenuta si erano costituiti fideiussori) e che, per l'eccedenza (lire 30.000.000, pari ad euro 15.493,70), era stato
11 utilizzato per il pagamento della provvigione del mediatore e per l'arredamento dell'appartamento; e ciò in quanto all'epoca l'attore si era da poco iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e non aveva una propria clientela, né altre fonti di reddito;
- che il conto corrente n. 32826 acceso presso Banca di Credito Cooperativo, intestato ad entrambi i coniugi e tramite il quale veniva effettuato il rimborso delle rate del mutuo fondiario, nei primi anni era stato alimentato quasi esclusivamente dagli emolumenti della convenuta;
- che infatti la convenuta, nel novembre del 2000, aveva trovato un'occupazione lavorativa, mentre l'attore solo con il passare degli anni aveva cominciato ad affermarsi professionalmente, continuando peraltro a percepire redditi molto bassi;
- che, nel 2004, la convenuta aveva peraltro ricevuto dalla propria madre due assegni dell'importo di euro 10.000,00 e di euro 7.000,00, che aveva provveduto a versare sul predetto conto cointestato per fare fronte alle esigenze della famiglia ed al pagamento delle rate del mutuo;
- che, nel 2006, i genitori della convenuta avevano ulteriormente contribuito ad alcune spese della famiglia (euro 895,00 per un intervento chirurgico;
euro 130,00 per una visita medica;
euro 1.000,00 per affrontare le prime spese necessarie per i bambini che nel frattempo erano nati);
- che l'immobile di via Taurianova era stato dunque acquistato esclusivamente grazie all'aiuto dei genitori della convenuta e non vi era stato pertanto mai alcun accordo che prevedesse il ritrasferimento in favore dell'attore della quota della metà dell'appartamento stesso;
- che in data 14.12.2009 la convenuta era stata illegittimamente licenziata;
- che nonostante ciò, grazie all'indennità di disoccupazione ed all'aiuto economico dei propri genitori, aveva continuato a contribuire al menage familiare ed al pagamento delle rate del mutuo, in attesa che il Tribunale accertasse l'illegittimità del licenziamento e ne disponesse la reintegra;
come poi avvenuto con sentenza del 2013, con cui il Tribunale di Roma aveva anche condannato il datore di lavoro al pagamento dell'importo di euro 83.401,29 a titolo di arretrati;
- che il successivo acquisto dell'immobile di via Oppido Mamertina, effettuato nel
2011 in ragione delle accresciute esigenze familiari (nascita dei tre figli) e tramite
12 partecipazione ad un'asta giudiziaria, era stato realizzato: procedendo alla vendita al prezzo di euro 400.000,00 dell'immobile di via Taurianova;
destinando parte del ricavato (euro 71.000,00) alla estinzione del residuo del mutuo fondiario e il restante ricavato (euro 329.117,10) al pagamento di parte del prezzo di aggiudicazione;
corrispondendo la restante parte del prezzo di aggiudicazione mediante il ricavato di un ulteriore mutuo fondiario, concesso in favore dell'attore e con la convenuta nella veste di terzo datore di ipoteca e fideiussore;
soluzione quest'ultima imposta dal fatto che, all'epoca, la convenuta era stata licenziata e l'unico percettore di reddito era quindi l'attore;
- che, in data 20.1.2012, la madre della convenuta, sempre al fine di contribuire alle spese della famiglia, aveva consegnato alla figlia un assegno dell'importo di euro
35.000,00; importo questo che la stessa convenuta aveva versato sul conto corrente cointestato ai coniugi, ma che poi quest'ultimo, in data 17.2.2012, aveva provveduto a trasferire sul proprio conto personale, unitamente ad altri 65.000,00 euro anch'essi giacenti sul conto cointestato;
- che peraltro, all'epoca dell'acquisto dell'immobile di via Oppido Mamertina, la convenuta non era stata informata delle azioni risarcitorie proposte nei confronti dell'attore;
- che i coniugi erano poi giunti alla separazione di fatto fin dal 2014, anno in cui la convenuta aveva anche proposto una denuncia-querela nei confronti dell'attore (per il reato di maltrattamenti in famiglia), con conseguente instaurazione di un procedimento penale;
il che ulteriormente rendeva inverosimile che la convenuta, nel 2015, avesse potuto sottoscrivere la dichiarazione ricognitiva del patto fiduciario richiamata nell'atto di citazione;
- che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, il decreto presidenziale emesso in data 7.11.2017 e con cui era stata fra l'altro disposta l'assegnazione della casa familiare in favore della convenuta, nella valutazione delle circostanze utili ai fini delle decisioni provvisorie relative agli aspetti economici, aveva fatto leva sul fatto che l'attore si stesse facendo carico del pagamento dei ratei del mutuo;
- che non corrispondeva neanche al vero che l'immobile di via Oppido Mamertina avesse visto accrescere il proprio valore di mercato per effetto degli interventi di
13 ristrutturazione dopo l'acquisto, posto che si era trattato di lavori in economia, per importi modesti e non eseguiti a regola d'arte e, in ogni caso, effettuati esclusivamente grazie agli aiuti economici dei genitori della convenuta.
1.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore, con la propria seconda memoria, ha prodotto copia fotostatica della scrittura privata denominata
“Intestazione fiduciaria via Oppido Mamertina 14” e, a fronte del disconoscimento effettuato dalla convenuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ha poi formulato, con la propria terza memoria, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c..
Ammessi i mezzi di prova come da ordinanza del 13.1.2021, l'attore, all'udienza dell'8.2.2022, ha poi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda concernente l'autovettura Mercedes, dando atto della intervenuta vendita a terzi del veicolo e della ricezione del prezzo così ricavato, al netto delle spese necessarie per fare fronte alle sanzioni amministrative.
1.4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale, assunta una prima volta in decisione e poi rimessa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di una CTU sulla base del seguente quesito
“Accerti il ctu se successivamente al decreto di trasferimento siano state realizzate immutazioni dello stato dei luoghi che rendono necessaria una sanatoria e, in caso affermativo, se la sanatoria sia stata richiesta;
accerti inoltre se lo stato attuale dell'immobile sia conforme con l'ultima planimetria depositata in catasto, indicando, in caso contrario, le attività e le spese necessarie per adeguare la situazione”, una volta acquisito l'elaborato peritale, è stata quindi nuovamente assunta in decisione – dal nuovo giudice nel frattempo designato in sostituzione del precedente trasferitosi presso altro Ufficio – sulla base delle conclusioni trascritte in epigrafe, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande aventi ad oggetto il veicolo Mercedes Classe R 320 CDI 4Matic targato
DV256XY (v. conclusioni formulate con l'atto di citazione, lettera D, nonché, nella parte in cui esse sono riferite al veicolo, lettere I e K).
E' infatti incontestato che, nel corso del giudizio, l'autovettura sia stata venduta a terzi dalla convenuta, con il consenso dell'attore, il quale ha poi ricevuto il prezzo così
14 ricavato, al netto delle spese necessarie per fare fronte alle sanzioni amministrative.
Sul punto, è quindi venuto meno l'interesse delle parti ad agire e contraddire.
3. Le domande di cui alle lettere A), B) e C) delle conclusioni trascritte in epigrafe devono essere accolte per quanto di ragione.
3.1. Quanto all'accertamento del patto fiduciario, di cui l'attore ha prospettato l'esistenza, va rilevato che non costituisce motivo di inammissibilità dell'istanza di verificazione il fatto che lo stesso attore non abbia versato in atti l'originale della scrittura privata già prodotta in copia e fatta oggetto di disconoscimento da parte della convenuta.
Sul punto, merita infatti richiamo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e
217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova (così Cass. 23959/2023, che, in applicazione di detto principio, ha rigettato il motivo di ricorso che adombrava l'inammissibilità della domanda di accertamento della autografia della firma apposta su cambiali in conseguenza della mancata produzione degli originali dei titoli recanti la contestata sottoscrizione).
3.2. E' poi noto che le Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 6459/2020), risolvendo il contrasto interpretativo insorto sul punto, hanno chiarito che, per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. Con la conseguenza che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
3.3. Nella specie, le risultanze acquisite inducono a ritenere provata, nei termini di seguiti indicati, la conclusione del patto fiduciario.
3.4. Le dichiarazioni rese dai testimoni non si presentano, nel loro complesso, dirimenti ai fini della decisione.
15 Se infatti è vero che quanto riferito dal teste appare confermare Tes_1
l'esistenza dei due patti fiduciari relativi agli immobili acquistati dalla coppia (il teste ha infatti dichiarato: a) quanto alla conclusione del patto fiduciario relativo all'immobile di via Taurianova: “è vero. Lo so in quanto ero il consulente legale in amicizia di entrambi, e mi sono occupato della compravendita. Preciso ulteriormente di aver preparato una bozza del patto fiduciario che mi si legge nella domanda, in accordo con quanto mi avevano incaricato di fare le parti. Dichiaro inoltre che fui io
a consigliare alle parti la stipula del patto fiduciario perché ero l'avvocato del Sig.
e conoscevo le vicende della Malavolta Corporait”; “la mia attività relativa Pt_1 all'immobile di Via Taurianova risale a epoca precedente all'acquisto che non sono in grado di datare, così come non riesco a datare la mia conoscenza con la Sig.ra CP_1 che comunque è coeva a quella del Sig. Ho comunque partecipato al Pt_1 matrimonio della coppia”; b) quanto alla conclusione del patto fiduciario relativo all'immobile di via Oppido Mamertina: “E' vero. Mi sono occupato anche di questa compravendita, e anche in questo caso le parti si erano accordate per stipulare un patto fiduciario per gli stessi motivi di cui alla compravendita precedente. Anche in questo caso non sono in grado di datare il patto fiduciario. Era comunque passato del tempo rispetto al patto fiduciario dell'immobile di via Taurianova, e ricordo che la coppia aveva avuto 3 gemelli e quindi voleva vendere via Taurianova per prendere un appartamento più grande. Ricordo in particolare di aver versato un mio assegno al
Notaio relativo ad un deposito che era propedeutico all'acquisto, il relativo importo mi è stato mi ha restituito dalla coppia con bonifico”) e che anche le dichiarazioni rese dal teste (queste ultime però di tenore più generico quanto alle ragioni della Tes_2 conoscenza delle circostanze) sembrano dare ulteriore riscontro all'assunto attoreo (il teste ha infatti riferito: a) quanto alla conclusione del patto fiduciario relativo all'immobile di via Taurianova: “è vero. Ne sono a conoscenza perché siamo amici di famiglia con entrambi gli ex coniugi e quindi mi è capitato più volte di parlarne anche in presenza di mia LI . Quando ne parlavamo forse erano Controparte_3 presenti anche i figli della coppia”; b) quanto alla conclusione del patto fiduciario relativo all'immobile di via Oppido Mamertina: “è vero. Sapevo che ciò veniva fatto anche sull'immobile di Via Oppido Mamertina. Sapevo che il aveva delle Pt_1
16 possibili cause per cui non poteva intestarsi beni. La seconda casa era stata acquistata dopo la nascita dei bambini, credo nel 2011, e quindi era passato del tempo tra questi accordi e quelli relativi a quelli di via Taurianova”; “non so se i patti fiduciari ai quali ho fatto riferimento fossero stati stipulati per iscritto o solo oralmente”), va tuttavia anche considerato il contrastante tenore non tanto delle dichiarazioni rese dalle testimoni ed (rispettivamente, sorella e madre della Testimone_3 Testimone_4 convenuta, da ritenersi scarsamente attendibili a causa del forte contrasto esistente fra le stesse e l'attore, come emerso, fra l'altro, dalle risultanze della CTU acquisita nell'ambito del giudizio di separazione;
v. doc. 45 del fascicolo di parte attrice), ma di quelle rese dalla testimone (amica della convenuta), la quale ha invece riferito Tes_5 circostanze incompatibili con l'esistenza dei patti fiduciari (confermando i capitoli n.
13, 15 e 32 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Tanto le dichiarazioni del testimone quanto quelle della testimone Tes_1
, presentano peraltro dei profili di intrinseca ed estrinseca contraddittorietà. Tes_5
Il teste nel riferirsi al primo patto fiduciario, menziona infatti l'esistenza Tes_1 di una bozza scritta dal medesimo predisposta.
Circostanza questa che, per un verso, non risulta neanche prospettata da parte attrice (che ha invece allegato l'esistenza di una dichiarazione scritta solo relativamente al secondo patto fiduciario) e che, per altro verso, potrebbe al più essere indicativa che la conclusione del patto fiduciario in questione sia stata ipotesi considerata dalle parti, ma poi da esse poi non realizzata (non essendo intervenuta la sottoscrizione della bozza, pur se predisposta dal legale).
Il teste cade poi in una evidente contraddizione nel momento in cui, nel Tes_5 collocare temporalmente il momento in cui la convenuta si sarebbe opposta alla richiesta dell'attore di ottenere l'intestazione dell'immobile di via Oppido Mamertina, riferisce di avere appreso la circostanza “nel 2001-2002”. Periodo questo, tuttavia, di circa dieci anni antecedente rispetto all'acquisto del predetto immobile.
3.5. La conclusione del patto fiduciario relativo all'immobile di via Taurianova non trova peraltro riscontro nelle ulteriori risultanze acquisite, le quali inducono anzi ad escluderne l'esistenza.
Non risulta infatti, in primo luogo, che all'epoca dell'acquisto (anno 1999),
17 l'attore fosse già destinatario di pretese risarcitorie (anche solo stragiudiziali) da parte di terzi o che comunque avesse già tenuto condotte tali da esporlo a tali pretese, in modo tanto rilevante da non potervi fare fronte con le usuali coperture assicurative previste per l'attività professionale svolta.
Di modo che non vi è evidenza della principale ragione addotta dall'attore a giustificazione dell'intestazione fiduciaria.
E' poi significativo il fatto che, contrariamente a quanto poi avvenuto in occasione del successivo acquisto dell'immobile di via Oppido Mamertina, l'apporto economico offerto dall'attore per l'acquisto sia intervenuto solo dopo di esso. contribuendo, CP_4 tramite il conto cointestato ad entrambi i coniugi, al rimborso di parte delle rate del mutuo fondiario contratto dalla sola convenuta.
Sul punto, è peraltro opportuno precisare che l'attore ha documentato (v. doc. 22 e
23 del fascicolo di parte attrice) di avere all'epoca costantemente percepito compensi professionali di entità anche maggiore rispetto alla retribuzione da lavoro dipendente percepita dalla convenuta e di avere alimentato il predetto cointestato con importi sostanzialmente corrispondenti a quelli della convenuta (v. prospetto di cui al punto 24 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice e doc. 24 del fascicolo della stessa parte).
Il dato – pur smentendo l'assunto di parte convenuta, secondo cui il rimborso del predetto mutuo sarebbe avvenuto, nei primi anni successivi all'acquisto, quasi esclusivamente tramite le risorse della stessa convenuta – non è tuttavia sufficiente a dare prova dell'esistenza del primo patto fiduciario, tenuto conto che, come già evidenziato, il patto non trova adeguato riscontro nella prova testimoniale e che la contribuzione di cui detto è condotta successiva alla conclusione del contratto di compravendita e quindi anche giustificabile, alla luce dell'entità della stessa, nell'ottica dell'adempimento degli obblighi di contribuzione posti a carico dei coniugi dall'art. 143, comma 3, c.c..
3.6. A diverso esito conduce invece l'esame delle risultanze istruttorie riguardanti il successivo patto fiduciario di cui l'attore ha allegato la sussistenza, ossia di quello relativo all'immobile di via Oppido Mamertina.
Va infatti innanzitutto considerato che, al momento della conclusione dell'acquisto
18 dell'immobile in questione (immobile aggiudicato alla convenuta in data 20.10.2011 e poi dalla stessa acquistato con decreto di trasferimento del 5.3.2012), l'attore era esposto a pretese risarcitorie di terzi di rilevante entità e tali, se riconosciute fondate, da rendere verosimilmente insufficiente ogni copertura assicurativa e giustificare il timore della integrale perdita del proprio patrimonio.
In particolare, risulta documentato e comunque pacifico che l'attore, in ragione della carica già rivestiva all'interno della compagine sociale (membro del collegio sindacale), sia stato convenuto in giudizio, nel mese di aprile 2010 ed unitamente ad altri soggetti, dal con proposizione di una Controparte_2 domanda risarcitoria il cui petitum ammontava a circa 31.000.000,00 euro. Domanda questa poi rigettata con sentenza del Tribunale di Roma del 2013, poi passata in giudicato per effetto della mancata impugnazione della sentenza del 2018, con cui la
Corte di appello di Roma ha a sua volta rigettato l'appello (v. doc. 11 e 17 del fascicolo di parte attrice).
Tenuto conto dell'ammontare della pretesa risarcitoria, è dunque confermata la ricorrenza delle ragioni che, secondo la tesi dell'attore, avrebbero all'epoca consigliato l'intestazione della nuova abitazione familiare alla sola convenuta.
Va inoltre osservato che, a differenza di quanto avvenuto in occasione del precedente acquisto immobiliare, l'attore ha concluso in proprio il contratto di mutuo fondiario (v. doc. 8 del fascicolo di parte attrice) tramite il quale ha ottenuto la parte preponderante della provvista necessaria per l'acquisto (euro 395.617,99, sul prezzo complessivo di euro 759.063,38, compresi accessori).
L'attore ha poi provveduto costantemente, mediante utilizzo delle giacenze di un proprio conto corrente personale, al rimborso delle rate del mutuo, con piano di ammortamento con scadenza fissata al 2041 (come da doc. 74 del fascicolo di parte attrice). Circostanza quest'ultima in parte documentata dall'estratto del predetto conto corrente prodotto dall'attore (v. estratto conto al 31.12.2012, versato in atti come doc.
25 del fascicolo di parte) e comunque non specificamente contestata dalla convenuta, la quale ultima, nonostante la propria veste di fideiussore, non ha allegato di essere stata mai chiamata al pagamento delle rate ed ha anzi evidenziato come il pagamento di dette rate, da parte dell'attore, sia stato inizialmente considerato, in sede di
19 assunzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c., fra gli elementi utilizzati per la determinazione dell'assegno di mantenimento degli figli minori posto a carico dell'attore (v. doc. 3 del fascicolo di parte convenuta).
Lo stesso attore ha anche sostenuto integralmente l'onere della ristrutturazione dell'immobile.
Il fatto che l'immobile necessitasse fin dall'acquisto di tale intervento – e che dunque vi fosse la necessità di provvedere fin da subito a lavori di ammontare non trascurabile e necessari a rendere l'immobile stesso abitabile – emerge infatti dalla perizia di stima predisposta nella procedura esecutiva all'esito della quale è avvenuto l'acquisto (v. relazione prodotta come doc. 34 del fascicolo di parte attrice, in cui, alle pagine 6 e 9, si legge: “Le condizioni di manutenzione dell'immobile, libero e da tempo non abitato, richiedono importanti interventi di ristrutturazione. Infatti si è accertata la presenza di importanti infiltrazioni di acqua in tutti gli ambienti sottostanti le falde del tetto e lungo la scala. Le infiltrazioni si manifestano con percolazione di acqua hanno danneggiato gravemente tutti i pavimenti in parquet, i soffitti e le pareti intonacate e tinteggiate. Nella camera posta al piano interrato sono inoltre presenti importanti macchie di umidità per la risalita capillare dell'acqua. […]
Il villino è dotato di impianto elettrico anch'esso da revisionare […]”; “il prezzo medio è stato ridotto applicando il coefficiente pari a 0,70 che tiene conto del fatto che per rendere abitabile l'immobile è necessario effettuare importanti interventi di ristrutturazione”). In altri termini, la parte acquirente era già a conoscenza che, oltre a corrispondere prezzo di acquisto, avrebbe dovuto sostenere gli esborsi necessari per renderlo abitabile.
La circostanza che questi interventi siano stati effettivamente realizzati e che l'attore abbia sostenuto i relativi costi è invece confermata sia dalla documentazione prodotta dall'attore (doc. 35a, 35b, 35c e 35d del fascicolo di parte attrice), sia dalle dichiarazioni rese dal teste (di professione architetto, il quale, sui capitoli 11 e Tes_6
17 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha riferito: “sono vere le circostanze. Preciso che mi aveva chiesto di ristrutturare la sua Pt_1 abitazione e se potevo fornirgli degli operai e se potevo seguire i lavori e se potevo eseguire un progetto di ristrutturazione della casa. Si trattò di una ristrutturazione
20 totale. Ho avuto dal un incarico verbale per tutto ciò.”; “ io ho seguito i lavori
Pt_1 fino ad un certo periodo e poi se ne è occupata la per il completamento di CP_5 alcune lavorazioni”; “Sono vere le circostanze. Alcune cose sono state completate dalla in particolare si trattò di alcune rifiniture e del completamento CP_5 dell'impianto elettrico. Il 90% era già stato eseguito con riferimento a quello che ho eseguito io. Non sono stato pagato dal perché facevamo uno scambio di
Pt_1 consulenze, il è commercialista e quindi mi seguì la denuncia dei redditi e altro,
Pt_1 anche per le mie società. Mentre gli operai li pagò il Sig. Ne sono a conoscenza
Pt_1 perché gli operai non mi hanno mai chiesto soldi per i lavori effettuati”).
Tenuto anche conto del fatto che la proprietà è stata intestata unicamente alla convenuta, l'entità dell'apporto economico complessivamente offerto dall'attore per l'acquisto dell'immobile impedisce quindi di ritenere che, in questo caso, tale apporto abbia costituito un mero adempimento degli obblighi di contribuzione posti a carico dei coniugi dall'art. 143, comma 3, c.c..
Va infine escluso che l'intestazione dell'intera proprietà dell'immobile, in favore della convenuta, abbia costituito una liberalità indiretta ex art. 809 c.c.. Fattispecie questa che ricorre quando un negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (così Cass. 9379/2020).
Non è infatti emerso – né, ancor prima, è stato specificamente allegato – alcun elemento idoneo ad evidenziare la ricorrenza dell'elemento costitutivo dell'animus donandi in capo all'attore.
In definitiva, il complesso delle risultanze acquisite, sia pure mediante il ricorso ad una serie di indici presuntivi (utilizzabili, ai sensi del combinato disposto degli artt.
2729, comma 2 e 2721, comma 2, c.c., in ragione del rapporto di coniugio esistente fra le parti all'epoca dei fatti), conferma la conclusione del patto fiduciario relativo all'immobile di via Oppido Mamertina, nei termini prospettati dall'attore.
3.7. Accertato l'obbligo di ritrasferimento gravante sulla convenuta, quale fiduciaria, deve essere accolta la domanda con cui l'attore ha chiesto l'esecuzione in
21 forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di tale obbligo.
E ciò tenuto anche conto che, stante l'accertamento del patto fiduciario relativo all'immobile di via Oppido Mamertina, il mancato accertamento del precedente patto fiduciario, ossia di quello relativo all'immobile di via Taurianova, non assume rilievo, trattandosi in realtà di elemento che, nella complessiva prospettazione attorea, ha unicamente la funzione di corroborare l'assunto concernente l'esistenza del successivo patto fiduciario oggetto di domanda di esecuzione in forma specifica.
3.8. Risultano integrate le condizioni dell'azione di cui all'art. 2932, comma 1, c.c.
e, in particolare, i requisiti della possibilità della emissione della sentenza costitutiva e della sua non esclusione in base al titolo contrattuale.
3.9. Sul punto, è opportuno premettere che, fra le condizioni dell'azione ex art. 2932 c.c., rientrano anche (in tema v. fra le altre Cass. 18195/2020 e Cass.
20526/2020) i requisiti previsti, a pena di nullità dell'atto di compravendita, dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47/1985 (“Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della
22 deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata.”) e poi dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 per gli edifici iniziati dopo il 17.3.1985 (“Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”), nonché dall'art. 29, comma 1 bis, L. 52/1985 (“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”).
La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. 8230/2019 e, in senso conforme,
Cass. 30425/2022 e Cass. 34/2024) ha peraltro chiarito che la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Con la conseguenza che, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile
23 all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato, potendo tale situazione assumere rilievo solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale.
Quanto al requisito richiesto dall'art. 29, comma 1 bis, L. 52/1985, va inoltre precisato che, avendo la previsione in questione finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale (in tema, v. anche Cass. 8611/2014 e Cass. 27181/2022), non assumono rilievo – nel senso che non escludono la ricorrenza del requisito della conformità e non comportano quindi neanche la necessità di procedere ad un aggiornamento cataste – le difformità derivanti da modifiche che non incidono sulla consistenza, la categoria e la classe dell'unità immobiliare e, dunque, in sostanza sulla determinazione della rendita catastale (sul punto, v. circolari n. 2/2010 e 3/2010 dell'Agenzia del Territorio;
in particolare, nella prima delle circolari appena indicate, si osserva infatti che “non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità. Comportano, invece, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione l'effettuazione di interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze. Analogamente, per le unità immobiliari ordinarie per le quali la consistenza è calcolata in metri quadrati o in metri cubi, le modifiche interne di modesta entità, non incidenti sulla consistenza dei beni iscritta negli atti catastali ovvero sulla destinazione dei singoli ambienti, non comportano l'obbligo della presentazione di una nuova planimetria in catasto. Di contro, è necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione nei casi in cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe (esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l'originaria superficie dell'unità, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici, etc.)”).
Anche in questo caso, pertanto, il requisito previsto a pena di nullità deve ritenersi soddisfatto nelle ipotesi in cui la dichiarazione di conformità sia presente e la eventuale discrasia fra stato di fatto e dati catastali e delle planimetrie riguardi aspetti marginali, non destinati ad incidere sulla determinazione della rendita catastale.
24 Sempre in via di premessa generale, è infine opportuno precisare che, venendo in rilievo delle condizioni dell'azione e non dei presupposti della domanda, l'allegazione e la prova degli elementi volti ad attestarne la ricorrenza non è soggetta a termini decadenziali (v. Cass. 12654/2020, secondo cui la attestazione di conformità catastale e la dichiarazione relativa agli estremi dei titoli edilizi costituiscono condizioni dell'azione ex art. 2932 c.c. e non presupposti della domanda, cosicché la loro produzione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti).
3.10. Nella specie, ricorrono allora tutte le condizioni dell'azione di cui all'art. 2932, comma 1, c.c..
La titolarità in capo alla convenuta della quota di proprietà oggetto di domanda è infatti dimostrata dal decreto di trasferimento versato in atti (doc. 7 del fascicolo di parte attrice).
Dalla perizia di stima predisposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (doc. 34 del fascicolo di parte attrice) e dalla CTU acquisita, ad integrazione del precedente elaborato peritale, nel corso del presente giudizio (v. relazione depositata in data 9.6.2024), emergono poi sia l'effettiva esistenza di idonei titoli abilitativi edilizi riferibili all'immobile, sia la sostanziale conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali.
Ed infatti:
- l'edificio in cui è inserita l'unità immobiliare risulta costruito in forza di concessione edilizia n. 966 del 17.7.1972;
- per il villino in questione è stata richiesta, per quanto realizzato in difformità della concessione edilizia (ampliamenti), la concessione edilizia in sanatoria, prot.
92735/1986 (SOT 1-2-3), non ancora rilasciata (circostanza quest'ultima però irrilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L. n. 47/1985, non risultando neanche che la domanda di concessione in sanatoria sia palesemente sprovvista dei requisiti per il suo accoglimento e che quindi il titolo in itinere sia in realtà insussistente);
- quanto al periodo successivo alla emissione del decreto di trasferimento del 5.3.2012, il CTU ha rilevato l'esecuzione di opere tali da comportare l'esistenza di modeste
25 difformità rispetto ai titoli edilizi già menzionati (spostamento di una porta al piano primo;
inserimento di una porta in corrispondenza di un vano ripostiglio al piano seminterrato) o comunque rispetto ai provvedimenti autorizzatori poi conseguiti
(impianto fotovoltaico per la cui installazione è stata ottenuta l'autorizzazione paesaggistica di cui alla determinazione dirigenziale del n. Parte_3
90409/2014, valida per 5 anni;
titolo questo sulla cui base, nel 2015, sono stati installati 9 pannelli fotovoltaici dei 14 previsti nell'autorizzazione paesaggistica, mentre altri 14 pannelli integrativi sono stati installati nel 2023) e quindi inidonee a compromettere la sostanziale conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali, come già accertata nella perizia di stima predisposta nella procedura esecutiva (v. risposta al punto 3 del quesito posto al perito stimatore).
3.11. In accoglimento della domanda dell'attore, va quindi pronunciato il trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 c.c. ed in favore dello stesso attore, della quota di tre quarti dell'intero del diritto di proprietà dell'immobile di via Oppido Mamertina.
3.12. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. costituisce per il conservatore dei registri immobiliari obbligo che discende direttamente dalla legge (v. art. 2643, n. 14, c.c.) e non necessita pertanto di alcun ordine da parte del giudice.
4. L'accoglimento della predetta domanda determina l'assorbimento di tutte le domande proposte in via subordinata dall'attore (v. lettere da F a M delle conclusioni trascritte in epigrafe).
5. Deve invece essere rigettata la domanda con cui l'attore, sempre in via principale, ha chiesto di “Accertare che i comportamenti serbati negli anni e da ultimo dalla Sig.ra nei confronti del Dott. altresì con emersi in CP_1 Pt_1 riferimento a quanto dalla medesima dichiarato nel corso della consulenza tecnica
d'ufficio disposta nell'ambito del giudizio n.r.g. 32489/17 dinanzi al Tribunale
Ordinario di Roma (come sintetizzati ai §§ da 60 a 65 della memoria 183 n. 3 c.p.c. di parte attrice), nonché le plurime denunce querele presentate dalla Sig.ra CP_1 in danno del Dott. , ed in particolare quella per
[...] Parte_1 maltrattamenti in famiglia, esitata nel p.p.n. 12692/14 RGNR e 392/18 RG definito con sentenza di assoluzione in data 17.03.2023, sono tali da configurare l'ingratitudine del
26 donatario nei confronti del donante, e dichiarare pertanto la Dott.ssa CP_1 ingrata, ex art. 800 ss. c.c, nei confronti del Dott. (v. lettera E delle conclusioni Pt_1 trascritte in epigrafe).
L'ingratitudine di cui agli artt. 800 e ss. c.c. costituisce infatti uno degli elementi costitutivi al ricorrere dei quali il donante può richiedere la revocazione della donazione.
Non dovendo essere esaminata la domanda di revocazione (domanda nella specie, per quanto già detto, proposta in via subordinata ed assorbita), la domanda di accertamento del solo requisito dell'ingratitudine va quindi rigettata per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (in tema, v. Cass. S.U. 27187/2006, secondo cui, poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza).
6. L'esito complessivo della lite rende evidentemente insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e si liquidano, nel complessivo importo indicato in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato in base al valore della quota trasferita come desumibile dagli atti di causa e quindi ricompreso nello scaglione fra euro 520.000,00 e 1.000.000,00; parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate come da decreto del 3.7.2024, devono essere poste, in via definitiva, a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di parte
27 attrice aventi ad oggetto il veicolo Mercedes targato DV256XY;
2) ai sensi dell'art. 2932 c.c., dispone il trasferimento, in favore di Parte_1
(C.F. ) e contro (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
), della quota di tre quarti dell'intero del diritto di C.F._2 proprietà delle unità immobiliari site in Roma, via Oppido Mamertina n. 14/14a, così censite al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma:
a) Foglio 968, Particella 1349, Subalterno 1 (abitazione);
b) Foglio 968, Particella 1349, Subalterno 2 (box auto);
3) rigetta domanda di accertamento di cui alla lettera E delle conclusioni di parte attrice;
4) dichiara assorbite le ulteriori domande proposte in via subordinata da parte attrice;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta;
6) condanna al rimborso, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 29.193,00 per compenso professionale ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge.
7) pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da decreto del 3.7.2024, a carico di CP_1
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 24271 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
ST IA
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con gli avv.ti CP_1 C.F._2
Francesco EA, AR OL, FA AR di CA e RI AR di
CA
- parte convenuta-
OGGETTO: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “In via principale
A) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che tra le parti è intervenuto un patto di fiducia avente ad oggetto l'interposizione reale della Sig.ra nell'acquisto dell'immobile di Via Amantea 76 in Roma (per la quota CP_1 di ½) e dell'immobile di Via Oppido Mamertina 14/14a (per la quota di ¾ ovvero per
1 la quota ritenuta di giustizia).
B) Accertare e dichiarare l'inadempimento, anche ai sensi dell'art. 1706, comma 2,
c.c. della Sig.ra all'obbligo di ritrasferire al Dott. a semplice CP_1 Pt_1 richiesta di quest'ultimo, la quota parte di ¾ del diritto di proprietà dell'immobile di
Via Oppido Mamertina 14/14a.
C) Per l'effetto, trasferire al Dott. ai sensi dell'art. 2932 c.c., con sentenza Pt_1 sostitutiva del rogito, ed avente efficacia traslativa tra le parti, e con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle prescritte annotazioni e/o trascrizioni, la proprietà del seguente bene:
a) quota pari a ¾ dell'immobile sito in Roma, Via Oppido Mamertina 14/14a censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 968, particela 1349, sub. 1,
Z.C. 5, categoria A/2, classe 4, vani 17 (l'abitazione), foglio 968, particella 1349, sub.
2, Z.C. 5, cat. C6, classe 9, cons. 29 (il box), ovvero di quella diversa quota del medesimo bene che dovesse all'esito del giudizio risultare di giustizia.
D) In riferimento alle richieste tutte relative all'autovettura Mercedes Classe R 320
CDI 4Matic targata DV256XY accertare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
E) Accertare che i comportamenti serbati negli anni e da ultimo dalla Sig.ra CP_1 nei confronti del Dott. altresì con emersi in riferimento a quanto dalla
[...] Pt_1 medesima dichiarato nel corso della consulenza tecnica d'ufficio disposta nell'ambito del giudizio n.r.g. 32489/17 dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma (come sintetizzati ai §§ da 60 a 65 della memoria 183 n. 3 c.p.c. di parte attrice), nonché le plurime denunce querele presentate dalla Sig.ra in danno del Dott. CP_1 [...]
, ed in particolare quella per maltrattamenti in famiglia, esitata nel Parte_1
p.p.n. 12692/14 RGNR e 392/18 RG definito con sentenza di assoluzione in data
17.03.2023, sono tali da configurare l'ingratitudine del donatario nei confronti del donante, e dichiarare pertanto la Dott.ssa ingrata, ex art. 800 ss. c.c, CP_1 nei confronti del Dott. Pt_1
In via subordinata in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sub lett. A),
B) e C), ovvero quanto alla lettera C) altresì di improcedibilità della relativa
2 domanda:
F) condannare ai sensi dell'art. 1150, primo comma, c.c., al rimborso CP_1 in favore dell'attore della somma di Euro 72.000,00 o di quella diversa che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletando istruttoria o a quella ritenuta di giustizia od equità, sostenuta in via esclusiva dall'attore per la ristrutturazione e per le riparazioni straordinarie effettuate negli anni 2012 e 2013 nell'immobile di Via Oppido
Mamertina 14/14a, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale dalla data del 22 novembre 2017 sino al soddisfo.
G) condannare ai sensi dell'art. 1150, secondo e quinto comma, c.c., CP_1 al pagamento in favore dell'attore dell'indennità per i miglioramenti e le addizioni, apportati negli anni 2012 e 2013 con esborsi di esclusiva proprietà dell'attore, all'immobile di Via Oppido Mamertina 14/14a, e, nella misura pari all'aumento di valore conseguito dall'immobile medesimo, pari ad euro 100.000,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia ed equità, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale su tale somma dal 22 novembre 2017 sino al soddisfo.
H) condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione in favore CP_1 dell'attore dell'importo di euro 502.201,28, di cui euro 395.617,99 corrisposti per il saldo prezzo di aggiudicazione dell'immobile di Via Oppido Mamertina, pari alla somma utilizzata per l'acquisto dell'immobile di Via Oppido Mamertina 14/14a. ovvero a quella diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare all'esito di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
In via ulteriormente subordinata
In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, delle richieste sub lett. A),
B), C, F) e G), ovvero quanto alla lettera C) altresì di improcedibilità della relativa domanda:
I) Condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore CP_1 dell'attore di un'indennità pari all'importo capitale di Euro 72.000,00 o di quello diverso che dovesse risultare dovuto all'esto dell'istruttoria o quello ritenuto di giustizia od equità, per la diminuzione patrimoniale subita dall'attore in conseguenza delle spese dal medesimo sostenute per le riparazioni, ristrutturazioni, manutenzioni,
3 miglioramenti ed addizioni effettuate nel periodo 2012-2013 nell'immobile di Via
Oppido Mamertina 14/14a, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale sul predetto importo dal 22.11.2017 sino al soddisfo.
In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sub lett. A),
B), C), ed H), e qualora le elargizioni corrisposte dal Dott. in favore della Pt_1 per l'acquisto dei diversi beni a questa intestati dovessero essere configurate CP_1 quali donazioni:
J) qualificare l'elargizione di euro 502.201,28, ovvero di euro 395.617,99 quale donazione diretta dichiarandola altresì nulla per difetto di forma;
per l'effetto condannare la Dott.ssa alla restituzione in favore dell'attore della CP_1 somma euro 502.201,28, ovvero di euro 395.617,99, ovvero di quella diversa somma anche maggiore, che dovesse all'esito risultare di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
K) qualificare l'elargizione della somma di euro 53.000,00 nel tempo corrisposta dal
Dott. alla LI per l'acquisto dell'immobile di Via Pt_1 CP_1
Taurianova 76 quale donazione indirette, e per l'effetto, revocare la stessa per ingratitudine della donataria ai sensi dell'artt. 800 e s.s. c.c., e condannare la Dott.ssa alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di euro 53.000,00 (oltre CP_1 interessi legali e di rivalutazione monetaria) ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio.
In via estremamente gradata
In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, ovvero di improcedibilità della relativa domanda, delle richieste sub lett. A), B), C), H) e J), ovvero quanto alla lettera C) altresì di improcedibilità della relativa domanda,
L) accertate e dichiarare che l'elargizione del Dott. di euro 502.201,28, ovvero Pt_1 di euro 395.617,99 per l'acquisto, a seguito di aggiudicazione all'asta giudiziaria, dell'immobile sito in Roma Via Oppido Mamertina 14-14a ha costituito una donazione indiretta:
M) per l'effetto, revocare la donazione medesima per ingratitudine della donataria ai sensi dell'artt. 800 e s.s. c.c., e condannare la Dott.ssa alla restituzione in CP_1 favore dell'attore dell'importo di euro 502.201,28, ovvero di euro 395.617,99, ovvero
4 di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse all'esito del giudizio risultare di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
In ogni caso
N) dichiarare infondate in fatto e in diritto le avverse deduzioni e pretese, tanto più perché rimaste sfornite di idonea prova.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”;
- per parte convenuta: “Voglia il Tribunale pronunciarsi per il rigetto della domanda attorea, perché destituita di fondamento in fatto e in diritto;
ci si riporta ai propri scritti di difesa ex art. 190 c.p.c. del 03.7.2023, chiedendone ancora l'integrale accoglimento;
CHIEDONO la condanna dell'istante,
Sig. al pagamento delle spese di lite;
inoltre, accertata la Parte_1 evidente responsabilità del predetto per la temerarietà dell'azione proposta,
CHIEDONO condannarsi lo stesso al pagamento di ulteriori spese e al risarcimento del danno, da liquidarsi secondo criteri di equità, ai sensi dell'art. 96 cc. 1,2, 3 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“In via principale
A) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che tra le parti è intervenuto un patto di fiducia avente ad oggetto l'interposizione reale della Sig.ra nell'acquisto dell'immobile di Via Amantea 76 in Roma (per la quota CP_1 di ½) e dell'immobile di Via Oppido Mamertina 14/14a (per la quota di ¾).
B) Accertare e dichiarare l'inadempimento della Sig.ra all'obbligo di CP_1 ritrasferire al Dott. a semplice richiesta di quest'ultimo, la quota parte di ¾ del Pt_1 diritto di proprietà dell'immobile di Via Oppido Mamertina 14/14a e l'intera quota di proprietà dell'autovettura tg. DV256XY.
C) Per l'effetto, trasferire al Dott. ai sensi dell'art. 2932 c.c., con sentenza Pt_1 sostitutiva del rogito, ed avente efficacia traslativa tra le parti, e con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle prescritte annotazioni e/o trascrizioni, la proprietà del seguente bene:
5 a) quota pari a ¾ dell'immobile sito in Roma, Via Oppido Mamertina 14/14a censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 968, particela 1349, sub. 1,
Z.C. 5, categoria A/2, classe 4, vani 17 (l'abitazione), foglio 968, particella 1349, sub.
2, Z.C. 5, cat. C6, classe 9, cons. 29 (il box), ovvero di quella diversa quota del medesimo bene che dovesse all'esito del giudizio risultare di giustizia.
D) trasferire altresì al Dott. ai sensi dell'art. 2932 c.c., con sentenza efficacia Pt_1 traslativa fra le parti, e con ordine al competente incaricato del Pubblico Registro
Automobilistico di procedere alle prescritte annotazioni e/o trascrizione, l'intera quota di proprietà dell'autovettura Mercedes Classe R 320 CDI 4Matic targata DV256XY ovvero in subordine condannare ex art. 2041 c.c. la Dott.ssa al CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 44.000,00 ovvero di quella diversa somma che dovesse all'esito del giudizio risultare di giustizia.
E) accertare che i comportamenti serbati negli anni e da ultimo dalla Sig.ra CP_1 nei confronti del Dott. sono tali da configurare l'ingratitudine del
[...] Pt_1 donatario nei confronti del donante, e dichiarare pertanto la Dott.ssa Parte_2
, ex art. 800 ss. c.c, nei confronti del Dott.
[...] Pt_1
In via subordinata in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sub lett. A),
B) e C):
F) condannare ai sensi dell'art. 1150, primo comma, c.c., al rimborso CP_1 in favore dell'attore della somma di Euro 72.000,00 o di quella diversa che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletando istruttoria o a quella ritenuta di giustizia od equità, sostenuta in via esclusiva dall'attore per la ristrutturazione e per le riparazioni straordinarie effettuate negli anni 2012 e 2013 nell'immobile di Via Oppido
Mamertina 14/14a, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale dalla data del 22 novembre 2017 sino al soddisfo.
G) condannare ai sensi dell'art. 1150, secondo e quinto comma, c.c., CP_1 al pagamento in favore dell'attore dell'indennità per i miglioramenti e le addizioni, apportati negli anni 2012 e 2013 con esborsi di esclusiva proprietà dell'attore, all'immobile di Via Oppido Mamertina 14/14a, e, nella misura pari all'aumento di valore conseguito dall'immobile medesimo, pari ad euro 100.000,00 o in quella
6 diversa somma ritenuta di giustizia ed equità, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale su tale somma dal 22 novembre 2017 sino al soddisfo.
H) condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione in favore CP_1 dell'attore dell'importo di euro 395.617,99 pari alla somma utilizzata per l'acquisto dell'immobile di Via Oppido Mamertina 14/14a. ovvero a quella diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare all'esito di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
In via ulteriormente subordinata
In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, delle richieste sub lett. A),
B), C, F) e G)
I) Condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore CP_1 dell'attore di un'indennità pari all'importo capitale di Euro 72.000,00 o di quello diverso che dovesse risultare dovuto all'esto dell'istruttoria o quello ritenuto di giustizia od equità, per la diminuzione patrimoniale subita dall'attore in conseguenza delle spese dal medesimo sostenute per le riparazioni, ristrutturazioni, manutenzioni, miglioramenti ed addizioni effettuate nel periodo 2012-2013 nell'immobile di Via
Oppido Mamertina 14/14a, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maturati al tasso legale sul predetto importo dal 22.11.2017 sino al soddisfo.
In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sub lett. A),
B), C), ed H), e qualora le elargizioni corrisposte dal Dott. in favore della Pt_1 per l'acquisto dei diversi beni a questa intestati dovessero essere configurate CP_1 quali donazioni:
J) qualificare l'elargizione di euro 395.617,99 quale donazione diretta dichiarandola altresì nulla per difetto di forma;
per l'effetto condannare la Dott.ssa CP_1 alla restituzione in favore dell'attore della somma euro 395.617,99, ovvero di quella diversa somma anche maggiore, che dovesse all'esito risultare di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
K) qualificare l'elargizione delle somme di denaro nel tempo corrisposte dal Dott. alla LI per l'acquisto dell'immobile di Via Taurianova 76 e Pt_1 CP_1 per l'acquisto dell'autovettura Mercedes Benz tg. DV256XY, e precisamente:
7 - euro 53.000,00 per l'acquisto dell'immobile;
- euro 44.000,00 per l'acquisto dell'autovettura quali donazioni indirette, e per l'effetto, revocare le stesse per ingratitudine della donataria ai sensi dell'artt. 800 e s.s. c.c., e condannare la Dott.ssa alla CP_1 restituzione in favore dell'attore dell'importo di euro 97.000,00 (oltre interessi legali e di rivalutazione monetaria) ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio.
In via estremamente gradata
In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, ovvero di improcedibilità della relativa domanda, delle richieste sub lett. A), B), C), H) e J), e qualora
l'elargizione del Dott. di euro 395.617,99 per l'acquisto, a seguito di Pt_1 aggiudicazione all'asta giudiziaria, dell'immobile sito in Roma Via Oppido
Mamertina 14-14a dovesse essere ricondotta ad una fattispecie di donazione indiretta:
L) revocare la stessa per ingratitudine della donataria ai sensi dell'artt. 800 e s.s. c.c.,
e condannare la Dott.ssa lla restituzione in favore dell'attore dell'importo di CP_1 euro 395.617,99, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse all'esito del giudizio risultare di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese (anche generali), competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi sulla base della tariffa professionale ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 223/06, così come modificato dalla L. 248/06 di conversione, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge”.
A sostegno delle domande così proposte e per quanto qui più rileva, l'attore ha infatti esposto:
- che lo stesso attore svolgeva l'attività di commercialista e aveva quindi in passato rivestito la carica di membro del collegio sindacale di società per azioni, fra le quali la
Malavolta Corporate S.p.A. e la Montagnone S.p.A.;
- che l'attore e la convenuta si erano uniti in matrimonio in data 4.9.1999, optando per il regime della separazione dei beni;
- che i coniugi, in vista dell'imminente matrimonio, si erano determinati all'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione coniugale;
- che essi, tuttavia, in ragione delle possibili responsabilità destinate a ricadere sullo stesso attore in ragione degli incarichi professionali svolti e dunque al fine di celare ai
8 terzi la effettiva consistenza del patrimonio del medesimo, avevano pattuito di intestare fiduciariamente alla convenuta la quota di proprietà dell'attore, pari ad un mezzo dell'intero;
- che, con contratto di compravendita concluso in data 30.7.1999, la convenuta aveva pertanto acquistato la piena proprietà dell'immobile sito in Roma, via Taurianova 76;
- che il prezzo, che nel contratto si dichiarava essere pari a lire 190.000.000 e che era stato invece pattuito nel maggiore importo di lire 310.000.000 (pari ad euro
160.101,64), era stato corrisposto, per la maggior parte (lire 240.000.000, pari ad euro
123.946,66), tramite un mutuo fondiario concesso in favore della convenuta;
- che le rate previste per il rimborso del mutuo, pur se addebitate sul conto corrente cointestato ai coniugi, erano state in realtà corrisposte (fino alla estinzione anticipata del mutuo), in misura maggiore, dallo stesso attore;
- che l'attore, in data 30.9.2009, aveva anche sottoscritto un contratto di leasing avente ad oggetto l'autovettura Mercedes Benz tg. DV256XY;
- che lo stesso attore, nel mese di aprile 2010 ed in ragione della carica di membro del collegio sindacale in precedenza rivestita, era stato poi convenuto in giudizio dal in quanto destinatario, unitamente ad Controparte_2 altri soggetti, di una domanda risarcitoria il cui petitum ammontava a circa
31.000.000,00 euro;
- che l'attore e la convenuta, in ragione delle mutate esigenze familiari (nascita di tre gemelli nel 2006), avevano poi deciso di procedere all'acquisto di un nuovo immobile più confacente a tali esigenze;
- che, essendo interessati all'acquisto di un immobile sito in Roma, via Oppido
Mamertina 14/14a, oggetto di una procedura esecutiva immobiliare, i coniugi, per i medesimi motivi che avevano portato alla precedente intestazione fiduciaria (resi ancora più stringenti a causa dell'azione nel frattempo promossa nei confronti dell'attore), avevano deciso di concludere un ulteriore patto fiduciario, in forza del quale la convenuta avrebbe partecipato all'asta per rendersi acquirente non solo della propria quota, ma anche di quella dell'attore, quest'ultima pari a tre quarti in ragione del capitale apportato dallo stesso attore;
- che la convenuta, aggiudicatasi l'immobile per il prezzo di euro 700.000,00, ne era
9 quindi divenuta piena proprietaria con decreto di trasferimento del 5.3.2012;
- che la provvista per il pagamento del prezzo, dell'imposta di registro e delle spese di registrazione (complessivi euro 717.418,02) era stata reperita, quanto ad euro
395.517,97, mediante un mutuo fondiario concesso all'attore e, quanto al residuo di euro 329.117,10, tramite il ricavato dalla vendita della precedente abitazione coniugale di via Taurianova;
- che l'immobile così acquistato era stato poi fatto oggetto, nel biennio 2012/2013, di lavori di ristrutturazione, di cui l'attore aveva integralmente sopportato il costo pari ad euro 72.000,00;
- che nel frattempo il Tribunale di Roma, con sentenza tuttavia fatta oggetto di appello, aveva rigettato la domanda proposta dal Controparte_2 nei confronti dell'attore;
- che nel 2013, al termine della locazione finanziaria dell'autovettura Mercedes,
l'attore, sempre in ragione delle azioni di responsabilità proposte nei suoi confronti ed ancora una volta in forza di un patto fiduciario intercorso con la convenuta, aveva ceduto a quest'ultima il proprio diritto di opzione all'acquisto del veicolo;
- che la convenuta, mediante pagamento dell'importo di euro 3.469,47, si era dunque resa acquirente dell'autovettura;
- che, nell'anno 2015, la convenuta aveva inoltre sottoscritto una dichiarazione con la quale aveva riconosciuto che la quota di tre quarti dell'intera proprietà dell'immobile di via Oppido Mamertina era stata acquistata con denaro dell'attore, ma intestata fiduciariamente alla stessa convenuta, con impegno incondizionato di quest'ultima al ritrasferimento della proprietà a semplice richiesta dell'attore;
- che a febbraio 2016 l'attore era stato destinatario, sempre insieme ad altri soggetti, di un'ulteriore domanda risarcitoria dell'importo di euro 751.110,00 proposta dalla
Montagnone S.p.A.;
- che a dicembre 2016, a seguito di insanabili contrasti insorti all'interno della coppia, la convenuta aveva agito in giudizio per ottenere la separazione personale dall'attore;
- che, come poi emerso successivamente, la convenuta aveva anche presentato due denunce-querele a carico dell'attore; tanto che quest'ultimo, nel 2018 e sulla base delle accuse mosse dalla coniuge, era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 572
10 c.p.;
- che, in questo contesto di crescente contrasto, l'attore aveva chiesto il ritrasferimento sia della propria quota dell'immobile di via Oppido Mamertina, sia dell'autovettura
Mercedes; e ciò tanto più che, nel frattempo, il giudice di appello aveva rigettato, con sentenza divenuta definitiva, la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal
; Controparte_2 Controparte_2
- che la convenuta aveva tuttavia rifiutato di dare adempimento al patto fiduciario;
- che, durante le operazioni peritali svolte nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la convenuta aveva peraltro rivolto, nei confronti dell'attore, ulteriori accuse gravemente ingiuriose e lesive della dignità.
1.2. La convenuta si è costituita in giudizio in occasione dell'udienza ex art. 183
c.p.c., formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa:
- rigettare le domande attrici in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di restituzione delle somme formulate ex adverso, si chiede, in via subordinata, che esse vengano ridotte in ragione del godimento della casa familiare per gli anni di convivenza matrimoniale e per l'utilizzo dell'autovettura da parte del Sig. . Pt_1
Ha infatti a sua volta esposto:
- che, contrariamente a quanto affermato dall'attore, la stessa convenuta non aveva mai sottoscritto alcuna dichiarazione ricognitiva di un patto fiduciario;
dichiarazione questa che infatti era stata solo richiamata nell'atto di citazione, ma non prodotta in giudizio dall'attore;
- che l'acquisto dell'appartamento di via Taurianova, ossia quello realizzato dai futuri coniugi in data 30.7.1999, era stato effettuato impiegando una somma donata alla convenuta dai suoi genitori (ossia l'intero TFR del padre della convenuta, dell'importo di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,00) e, per il restante importo, il ricavato (lire
240.000.000, pari ad euro 123.949,65) del mutuo fondiario ottenuto dalla convenuta (a garanzia della cui restituzione i genitori della stessa convenuta si erano costituiti fideiussori) e che, per l'eccedenza (lire 30.000.000, pari ad euro 15.493,70), era stato
11 utilizzato per il pagamento della provvigione del mediatore e per l'arredamento dell'appartamento; e ciò in quanto all'epoca l'attore si era da poco iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e non aveva una propria clientela, né altre fonti di reddito;
- che il conto corrente n. 32826 acceso presso Banca di Credito Cooperativo, intestato ad entrambi i coniugi e tramite il quale veniva effettuato il rimborso delle rate del mutuo fondiario, nei primi anni era stato alimentato quasi esclusivamente dagli emolumenti della convenuta;
- che infatti la convenuta, nel novembre del 2000, aveva trovato un'occupazione lavorativa, mentre l'attore solo con il passare degli anni aveva cominciato ad affermarsi professionalmente, continuando peraltro a percepire redditi molto bassi;
- che, nel 2004, la convenuta aveva peraltro ricevuto dalla propria madre due assegni dell'importo di euro 10.000,00 e di euro 7.000,00, che aveva provveduto a versare sul predetto conto cointestato per fare fronte alle esigenze della famiglia ed al pagamento delle rate del mutuo;
- che, nel 2006, i genitori della convenuta avevano ulteriormente contribuito ad alcune spese della famiglia (euro 895,00 per un intervento chirurgico;
euro 130,00 per una visita medica;
euro 1.000,00 per affrontare le prime spese necessarie per i bambini che nel frattempo erano nati);
- che l'immobile di via Taurianova era stato dunque acquistato esclusivamente grazie all'aiuto dei genitori della convenuta e non vi era stato pertanto mai alcun accordo che prevedesse il ritrasferimento in favore dell'attore della quota della metà dell'appartamento stesso;
- che in data 14.12.2009 la convenuta era stata illegittimamente licenziata;
- che nonostante ciò, grazie all'indennità di disoccupazione ed all'aiuto economico dei propri genitori, aveva continuato a contribuire al menage familiare ed al pagamento delle rate del mutuo, in attesa che il Tribunale accertasse l'illegittimità del licenziamento e ne disponesse la reintegra;
come poi avvenuto con sentenza del 2013, con cui il Tribunale di Roma aveva anche condannato il datore di lavoro al pagamento dell'importo di euro 83.401,29 a titolo di arretrati;
- che il successivo acquisto dell'immobile di via Oppido Mamertina, effettuato nel
2011 in ragione delle accresciute esigenze familiari (nascita dei tre figli) e tramite
12 partecipazione ad un'asta giudiziaria, era stato realizzato: procedendo alla vendita al prezzo di euro 400.000,00 dell'immobile di via Taurianova;
destinando parte del ricavato (euro 71.000,00) alla estinzione del residuo del mutuo fondiario e il restante ricavato (euro 329.117,10) al pagamento di parte del prezzo di aggiudicazione;
corrispondendo la restante parte del prezzo di aggiudicazione mediante il ricavato di un ulteriore mutuo fondiario, concesso in favore dell'attore e con la convenuta nella veste di terzo datore di ipoteca e fideiussore;
soluzione quest'ultima imposta dal fatto che, all'epoca, la convenuta era stata licenziata e l'unico percettore di reddito era quindi l'attore;
- che, in data 20.1.2012, la madre della convenuta, sempre al fine di contribuire alle spese della famiglia, aveva consegnato alla figlia un assegno dell'importo di euro
35.000,00; importo questo che la stessa convenuta aveva versato sul conto corrente cointestato ai coniugi, ma che poi quest'ultimo, in data 17.2.2012, aveva provveduto a trasferire sul proprio conto personale, unitamente ad altri 65.000,00 euro anch'essi giacenti sul conto cointestato;
- che peraltro, all'epoca dell'acquisto dell'immobile di via Oppido Mamertina, la convenuta non era stata informata delle azioni risarcitorie proposte nei confronti dell'attore;
- che i coniugi erano poi giunti alla separazione di fatto fin dal 2014, anno in cui la convenuta aveva anche proposto una denuncia-querela nei confronti dell'attore (per il reato di maltrattamenti in famiglia), con conseguente instaurazione di un procedimento penale;
il che ulteriormente rendeva inverosimile che la convenuta, nel 2015, avesse potuto sottoscrivere la dichiarazione ricognitiva del patto fiduciario richiamata nell'atto di citazione;
- che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, il decreto presidenziale emesso in data 7.11.2017 e con cui era stata fra l'altro disposta l'assegnazione della casa familiare in favore della convenuta, nella valutazione delle circostanze utili ai fini delle decisioni provvisorie relative agli aspetti economici, aveva fatto leva sul fatto che l'attore si stesse facendo carico del pagamento dei ratei del mutuo;
- che non corrispondeva neanche al vero che l'immobile di via Oppido Mamertina avesse visto accrescere il proprio valore di mercato per effetto degli interventi di
13 ristrutturazione dopo l'acquisto, posto che si era trattato di lavori in economia, per importi modesti e non eseguiti a regola d'arte e, in ogni caso, effettuati esclusivamente grazie agli aiuti economici dei genitori della convenuta.
1.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore, con la propria seconda memoria, ha prodotto copia fotostatica della scrittura privata denominata
“Intestazione fiduciaria via Oppido Mamertina 14” e, a fronte del disconoscimento effettuato dalla convenuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ha poi formulato, con la propria terza memoria, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c..
Ammessi i mezzi di prova come da ordinanza del 13.1.2021, l'attore, all'udienza dell'8.2.2022, ha poi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda concernente l'autovettura Mercedes, dando atto della intervenuta vendita a terzi del veicolo e della ricezione del prezzo così ricavato, al netto delle spese necessarie per fare fronte alle sanzioni amministrative.
1.4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale, assunta una prima volta in decisione e poi rimessa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di una CTU sulla base del seguente quesito
“Accerti il ctu se successivamente al decreto di trasferimento siano state realizzate immutazioni dello stato dei luoghi che rendono necessaria una sanatoria e, in caso affermativo, se la sanatoria sia stata richiesta;
accerti inoltre se lo stato attuale dell'immobile sia conforme con l'ultima planimetria depositata in catasto, indicando, in caso contrario, le attività e le spese necessarie per adeguare la situazione”, una volta acquisito l'elaborato peritale, è stata quindi nuovamente assunta in decisione – dal nuovo giudice nel frattempo designato in sostituzione del precedente trasferitosi presso altro Ufficio – sulla base delle conclusioni trascritte in epigrafe, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande aventi ad oggetto il veicolo Mercedes Classe R 320 CDI 4Matic targato
DV256XY (v. conclusioni formulate con l'atto di citazione, lettera D, nonché, nella parte in cui esse sono riferite al veicolo, lettere I e K).
E' infatti incontestato che, nel corso del giudizio, l'autovettura sia stata venduta a terzi dalla convenuta, con il consenso dell'attore, il quale ha poi ricevuto il prezzo così
14 ricavato, al netto delle spese necessarie per fare fronte alle sanzioni amministrative.
Sul punto, è quindi venuto meno l'interesse delle parti ad agire e contraddire.
3. Le domande di cui alle lettere A), B) e C) delle conclusioni trascritte in epigrafe devono essere accolte per quanto di ragione.
3.1. Quanto all'accertamento del patto fiduciario, di cui l'attore ha prospettato l'esistenza, va rilevato che non costituisce motivo di inammissibilità dell'istanza di verificazione il fatto che lo stesso attore non abbia versato in atti l'originale della scrittura privata già prodotta in copia e fatta oggetto di disconoscimento da parte della convenuta.
Sul punto, merita infatti richiamo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e
217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova (così Cass. 23959/2023, che, in applicazione di detto principio, ha rigettato il motivo di ricorso che adombrava l'inammissibilità della domanda di accertamento della autografia della firma apposta su cambiali in conseguenza della mancata produzione degli originali dei titoli recanti la contestata sottoscrizione).
3.2. E' poi noto che le Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 6459/2020), risolvendo il contrasto interpretativo insorto sul punto, hanno chiarito che, per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. Con la conseguenza che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
3.3. Nella specie, le risultanze acquisite inducono a ritenere provata, nei termini di seguiti indicati, la conclusione del patto fiduciario.
3.4. Le dichiarazioni rese dai testimoni non si presentano, nel loro complesso, dirimenti ai fini della decisione.
15 Se infatti è vero che quanto riferito dal teste appare confermare Tes_1
l'esistenza dei due patti fiduciari relativi agli immobili acquistati dalla coppia (il teste ha infatti dichiarato: a) quanto alla conclusione del patto fiduciario relativo all'immobile di via Taurianova: “è vero. Lo so in quanto ero il consulente legale in amicizia di entrambi, e mi sono occupato della compravendita. Preciso ulteriormente di aver preparato una bozza del patto fiduciario che mi si legge nella domanda, in accordo con quanto mi avevano incaricato di fare le parti. Dichiaro inoltre che fui io
a consigliare alle parti la stipula del patto fiduciario perché ero l'avvocato del Sig.
e conoscevo le vicende della Malavolta Corporait”; “la mia attività relativa Pt_1 all'immobile di Via Taurianova risale a epoca precedente all'acquisto che non sono in grado di datare, così come non riesco a datare la mia conoscenza con la Sig.ra CP_1 che comunque è coeva a quella del Sig. Ho comunque partecipato al Pt_1 matrimonio della coppia”; b) quanto alla conclusione del patto fiduciario relativo all'immobile di via Oppido Mamertina: “E' vero. Mi sono occupato anche di questa compravendita, e anche in questo caso le parti si erano accordate per stipulare un patto fiduciario per gli stessi motivi di cui alla compravendita precedente. Anche in questo caso non sono in grado di datare il patto fiduciario. Era comunque passato del tempo rispetto al patto fiduciario dell'immobile di via Taurianova, e ricordo che la coppia aveva avuto 3 gemelli e quindi voleva vendere via Taurianova per prendere un appartamento più grande. Ricordo in particolare di aver versato un mio assegno al
Notaio relativo ad un deposito che era propedeutico all'acquisto, il relativo importo mi è stato mi ha restituito dalla coppia con bonifico”) e che anche le dichiarazioni rese dal teste (queste ultime però di tenore più generico quanto alle ragioni della Tes_2 conoscenza delle circostanze) sembrano dare ulteriore riscontro all'assunto attoreo (il teste ha infatti riferito: a) quanto alla conclusione del patto fiduciario relativo all'immobile di via Taurianova: “è vero. Ne sono a conoscenza perché siamo amici di famiglia con entrambi gli ex coniugi e quindi mi è capitato più volte di parlarne anche in presenza di mia LI . Quando ne parlavamo forse erano Controparte_3 presenti anche i figli della coppia”; b) quanto alla conclusione del patto fiduciario relativo all'immobile di via Oppido Mamertina: “è vero. Sapevo che ciò veniva fatto anche sull'immobile di Via Oppido Mamertina. Sapevo che il aveva delle Pt_1
16 possibili cause per cui non poteva intestarsi beni. La seconda casa era stata acquistata dopo la nascita dei bambini, credo nel 2011, e quindi era passato del tempo tra questi accordi e quelli relativi a quelli di via Taurianova”; “non so se i patti fiduciari ai quali ho fatto riferimento fossero stati stipulati per iscritto o solo oralmente”), va tuttavia anche considerato il contrastante tenore non tanto delle dichiarazioni rese dalle testimoni ed (rispettivamente, sorella e madre della Testimone_3 Testimone_4 convenuta, da ritenersi scarsamente attendibili a causa del forte contrasto esistente fra le stesse e l'attore, come emerso, fra l'altro, dalle risultanze della CTU acquisita nell'ambito del giudizio di separazione;
v. doc. 45 del fascicolo di parte attrice), ma di quelle rese dalla testimone (amica della convenuta), la quale ha invece riferito Tes_5 circostanze incompatibili con l'esistenza dei patti fiduciari (confermando i capitoli n.
13, 15 e 32 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Tanto le dichiarazioni del testimone quanto quelle della testimone Tes_1
, presentano peraltro dei profili di intrinseca ed estrinseca contraddittorietà. Tes_5
Il teste nel riferirsi al primo patto fiduciario, menziona infatti l'esistenza Tes_1 di una bozza scritta dal medesimo predisposta.
Circostanza questa che, per un verso, non risulta neanche prospettata da parte attrice (che ha invece allegato l'esistenza di una dichiarazione scritta solo relativamente al secondo patto fiduciario) e che, per altro verso, potrebbe al più essere indicativa che la conclusione del patto fiduciario in questione sia stata ipotesi considerata dalle parti, ma poi da esse poi non realizzata (non essendo intervenuta la sottoscrizione della bozza, pur se predisposta dal legale).
Il teste cade poi in una evidente contraddizione nel momento in cui, nel Tes_5 collocare temporalmente il momento in cui la convenuta si sarebbe opposta alla richiesta dell'attore di ottenere l'intestazione dell'immobile di via Oppido Mamertina, riferisce di avere appreso la circostanza “nel 2001-2002”. Periodo questo, tuttavia, di circa dieci anni antecedente rispetto all'acquisto del predetto immobile.
3.5. La conclusione del patto fiduciario relativo all'immobile di via Taurianova non trova peraltro riscontro nelle ulteriori risultanze acquisite, le quali inducono anzi ad escluderne l'esistenza.
Non risulta infatti, in primo luogo, che all'epoca dell'acquisto (anno 1999),
17 l'attore fosse già destinatario di pretese risarcitorie (anche solo stragiudiziali) da parte di terzi o che comunque avesse già tenuto condotte tali da esporlo a tali pretese, in modo tanto rilevante da non potervi fare fronte con le usuali coperture assicurative previste per l'attività professionale svolta.
Di modo che non vi è evidenza della principale ragione addotta dall'attore a giustificazione dell'intestazione fiduciaria.
E' poi significativo il fatto che, contrariamente a quanto poi avvenuto in occasione del successivo acquisto dell'immobile di via Oppido Mamertina, l'apporto economico offerto dall'attore per l'acquisto sia intervenuto solo dopo di esso. contribuendo, CP_4 tramite il conto cointestato ad entrambi i coniugi, al rimborso di parte delle rate del mutuo fondiario contratto dalla sola convenuta.
Sul punto, è peraltro opportuno precisare che l'attore ha documentato (v. doc. 22 e
23 del fascicolo di parte attrice) di avere all'epoca costantemente percepito compensi professionali di entità anche maggiore rispetto alla retribuzione da lavoro dipendente percepita dalla convenuta e di avere alimentato il predetto cointestato con importi sostanzialmente corrispondenti a quelli della convenuta (v. prospetto di cui al punto 24 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice e doc. 24 del fascicolo della stessa parte).
Il dato – pur smentendo l'assunto di parte convenuta, secondo cui il rimborso del predetto mutuo sarebbe avvenuto, nei primi anni successivi all'acquisto, quasi esclusivamente tramite le risorse della stessa convenuta – non è tuttavia sufficiente a dare prova dell'esistenza del primo patto fiduciario, tenuto conto che, come già evidenziato, il patto non trova adeguato riscontro nella prova testimoniale e che la contribuzione di cui detto è condotta successiva alla conclusione del contratto di compravendita e quindi anche giustificabile, alla luce dell'entità della stessa, nell'ottica dell'adempimento degli obblighi di contribuzione posti a carico dei coniugi dall'art. 143, comma 3, c.c..
3.6. A diverso esito conduce invece l'esame delle risultanze istruttorie riguardanti il successivo patto fiduciario di cui l'attore ha allegato la sussistenza, ossia di quello relativo all'immobile di via Oppido Mamertina.
Va infatti innanzitutto considerato che, al momento della conclusione dell'acquisto
18 dell'immobile in questione (immobile aggiudicato alla convenuta in data 20.10.2011 e poi dalla stessa acquistato con decreto di trasferimento del 5.3.2012), l'attore era esposto a pretese risarcitorie di terzi di rilevante entità e tali, se riconosciute fondate, da rendere verosimilmente insufficiente ogni copertura assicurativa e giustificare il timore della integrale perdita del proprio patrimonio.
In particolare, risulta documentato e comunque pacifico che l'attore, in ragione della carica già rivestiva all'interno della compagine sociale (membro del collegio sindacale), sia stato convenuto in giudizio, nel mese di aprile 2010 ed unitamente ad altri soggetti, dal con proposizione di una Controparte_2 domanda risarcitoria il cui petitum ammontava a circa 31.000.000,00 euro. Domanda questa poi rigettata con sentenza del Tribunale di Roma del 2013, poi passata in giudicato per effetto della mancata impugnazione della sentenza del 2018, con cui la
Corte di appello di Roma ha a sua volta rigettato l'appello (v. doc. 11 e 17 del fascicolo di parte attrice).
Tenuto conto dell'ammontare della pretesa risarcitoria, è dunque confermata la ricorrenza delle ragioni che, secondo la tesi dell'attore, avrebbero all'epoca consigliato l'intestazione della nuova abitazione familiare alla sola convenuta.
Va inoltre osservato che, a differenza di quanto avvenuto in occasione del precedente acquisto immobiliare, l'attore ha concluso in proprio il contratto di mutuo fondiario (v. doc. 8 del fascicolo di parte attrice) tramite il quale ha ottenuto la parte preponderante della provvista necessaria per l'acquisto (euro 395.617,99, sul prezzo complessivo di euro 759.063,38, compresi accessori).
L'attore ha poi provveduto costantemente, mediante utilizzo delle giacenze di un proprio conto corrente personale, al rimborso delle rate del mutuo, con piano di ammortamento con scadenza fissata al 2041 (come da doc. 74 del fascicolo di parte attrice). Circostanza quest'ultima in parte documentata dall'estratto del predetto conto corrente prodotto dall'attore (v. estratto conto al 31.12.2012, versato in atti come doc.
25 del fascicolo di parte) e comunque non specificamente contestata dalla convenuta, la quale ultima, nonostante la propria veste di fideiussore, non ha allegato di essere stata mai chiamata al pagamento delle rate ed ha anzi evidenziato come il pagamento di dette rate, da parte dell'attore, sia stato inizialmente considerato, in sede di
19 assunzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c., fra gli elementi utilizzati per la determinazione dell'assegno di mantenimento degli figli minori posto a carico dell'attore (v. doc. 3 del fascicolo di parte convenuta).
Lo stesso attore ha anche sostenuto integralmente l'onere della ristrutturazione dell'immobile.
Il fatto che l'immobile necessitasse fin dall'acquisto di tale intervento – e che dunque vi fosse la necessità di provvedere fin da subito a lavori di ammontare non trascurabile e necessari a rendere l'immobile stesso abitabile – emerge infatti dalla perizia di stima predisposta nella procedura esecutiva all'esito della quale è avvenuto l'acquisto (v. relazione prodotta come doc. 34 del fascicolo di parte attrice, in cui, alle pagine 6 e 9, si legge: “Le condizioni di manutenzione dell'immobile, libero e da tempo non abitato, richiedono importanti interventi di ristrutturazione. Infatti si è accertata la presenza di importanti infiltrazioni di acqua in tutti gli ambienti sottostanti le falde del tetto e lungo la scala. Le infiltrazioni si manifestano con percolazione di acqua hanno danneggiato gravemente tutti i pavimenti in parquet, i soffitti e le pareti intonacate e tinteggiate. Nella camera posta al piano interrato sono inoltre presenti importanti macchie di umidità per la risalita capillare dell'acqua. […]
Il villino è dotato di impianto elettrico anch'esso da revisionare […]”; “il prezzo medio è stato ridotto applicando il coefficiente pari a 0,70 che tiene conto del fatto che per rendere abitabile l'immobile è necessario effettuare importanti interventi di ristrutturazione”). In altri termini, la parte acquirente era già a conoscenza che, oltre a corrispondere prezzo di acquisto, avrebbe dovuto sostenere gli esborsi necessari per renderlo abitabile.
La circostanza che questi interventi siano stati effettivamente realizzati e che l'attore abbia sostenuto i relativi costi è invece confermata sia dalla documentazione prodotta dall'attore (doc. 35a, 35b, 35c e 35d del fascicolo di parte attrice), sia dalle dichiarazioni rese dal teste (di professione architetto, il quale, sui capitoli 11 e Tes_6
17 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha riferito: “sono vere le circostanze. Preciso che mi aveva chiesto di ristrutturare la sua Pt_1 abitazione e se potevo fornirgli degli operai e se potevo seguire i lavori e se potevo eseguire un progetto di ristrutturazione della casa. Si trattò di una ristrutturazione
20 totale. Ho avuto dal un incarico verbale per tutto ciò.”; “ io ho seguito i lavori
Pt_1 fino ad un certo periodo e poi se ne è occupata la per il completamento di CP_5 alcune lavorazioni”; “Sono vere le circostanze. Alcune cose sono state completate dalla in particolare si trattò di alcune rifiniture e del completamento CP_5 dell'impianto elettrico. Il 90% era già stato eseguito con riferimento a quello che ho eseguito io. Non sono stato pagato dal perché facevamo uno scambio di
Pt_1 consulenze, il è commercialista e quindi mi seguì la denuncia dei redditi e altro,
Pt_1 anche per le mie società. Mentre gli operai li pagò il Sig. Ne sono a conoscenza
Pt_1 perché gli operai non mi hanno mai chiesto soldi per i lavori effettuati”).
Tenuto anche conto del fatto che la proprietà è stata intestata unicamente alla convenuta, l'entità dell'apporto economico complessivamente offerto dall'attore per l'acquisto dell'immobile impedisce quindi di ritenere che, in questo caso, tale apporto abbia costituito un mero adempimento degli obblighi di contribuzione posti a carico dei coniugi dall'art. 143, comma 3, c.c..
Va infine escluso che l'intestazione dell'intera proprietà dell'immobile, in favore della convenuta, abbia costituito una liberalità indiretta ex art. 809 c.c.. Fattispecie questa che ricorre quando un negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (così Cass. 9379/2020).
Non è infatti emerso – né, ancor prima, è stato specificamente allegato – alcun elemento idoneo ad evidenziare la ricorrenza dell'elemento costitutivo dell'animus donandi in capo all'attore.
In definitiva, il complesso delle risultanze acquisite, sia pure mediante il ricorso ad una serie di indici presuntivi (utilizzabili, ai sensi del combinato disposto degli artt.
2729, comma 2 e 2721, comma 2, c.c., in ragione del rapporto di coniugio esistente fra le parti all'epoca dei fatti), conferma la conclusione del patto fiduciario relativo all'immobile di via Oppido Mamertina, nei termini prospettati dall'attore.
3.7. Accertato l'obbligo di ritrasferimento gravante sulla convenuta, quale fiduciaria, deve essere accolta la domanda con cui l'attore ha chiesto l'esecuzione in
21 forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di tale obbligo.
E ciò tenuto anche conto che, stante l'accertamento del patto fiduciario relativo all'immobile di via Oppido Mamertina, il mancato accertamento del precedente patto fiduciario, ossia di quello relativo all'immobile di via Taurianova, non assume rilievo, trattandosi in realtà di elemento che, nella complessiva prospettazione attorea, ha unicamente la funzione di corroborare l'assunto concernente l'esistenza del successivo patto fiduciario oggetto di domanda di esecuzione in forma specifica.
3.8. Risultano integrate le condizioni dell'azione di cui all'art. 2932, comma 1, c.c.
e, in particolare, i requisiti della possibilità della emissione della sentenza costitutiva e della sua non esclusione in base al titolo contrattuale.
3.9. Sul punto, è opportuno premettere che, fra le condizioni dell'azione ex art. 2932 c.c., rientrano anche (in tema v. fra le altre Cass. 18195/2020 e Cass.
20526/2020) i requisiti previsti, a pena di nullità dell'atto di compravendita, dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47/1985 (“Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della
22 deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata.”) e poi dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 per gli edifici iniziati dopo il 17.3.1985 (“Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”), nonché dall'art. 29, comma 1 bis, L. 52/1985 (“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”).
La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. 8230/2019 e, in senso conforme,
Cass. 30425/2022 e Cass. 34/2024) ha peraltro chiarito che la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Con la conseguenza che, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile
23 all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato, potendo tale situazione assumere rilievo solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale.
Quanto al requisito richiesto dall'art. 29, comma 1 bis, L. 52/1985, va inoltre precisato che, avendo la previsione in questione finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale (in tema, v. anche Cass. 8611/2014 e Cass. 27181/2022), non assumono rilievo – nel senso che non escludono la ricorrenza del requisito della conformità e non comportano quindi neanche la necessità di procedere ad un aggiornamento cataste – le difformità derivanti da modifiche che non incidono sulla consistenza, la categoria e la classe dell'unità immobiliare e, dunque, in sostanza sulla determinazione della rendita catastale (sul punto, v. circolari n. 2/2010 e 3/2010 dell'Agenzia del Territorio;
in particolare, nella prima delle circolari appena indicate, si osserva infatti che “non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità. Comportano, invece, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione l'effettuazione di interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze. Analogamente, per le unità immobiliari ordinarie per le quali la consistenza è calcolata in metri quadrati o in metri cubi, le modifiche interne di modesta entità, non incidenti sulla consistenza dei beni iscritta negli atti catastali ovvero sulla destinazione dei singoli ambienti, non comportano l'obbligo della presentazione di una nuova planimetria in catasto. Di contro, è necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione nei casi in cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe (esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l'originaria superficie dell'unità, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici, etc.)”).
Anche in questo caso, pertanto, il requisito previsto a pena di nullità deve ritenersi soddisfatto nelle ipotesi in cui la dichiarazione di conformità sia presente e la eventuale discrasia fra stato di fatto e dati catastali e delle planimetrie riguardi aspetti marginali, non destinati ad incidere sulla determinazione della rendita catastale.
24 Sempre in via di premessa generale, è infine opportuno precisare che, venendo in rilievo delle condizioni dell'azione e non dei presupposti della domanda, l'allegazione e la prova degli elementi volti ad attestarne la ricorrenza non è soggetta a termini decadenziali (v. Cass. 12654/2020, secondo cui la attestazione di conformità catastale e la dichiarazione relativa agli estremi dei titoli edilizi costituiscono condizioni dell'azione ex art. 2932 c.c. e non presupposti della domanda, cosicché la loro produzione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti).
3.10. Nella specie, ricorrono allora tutte le condizioni dell'azione di cui all'art. 2932, comma 1, c.c..
La titolarità in capo alla convenuta della quota di proprietà oggetto di domanda è infatti dimostrata dal decreto di trasferimento versato in atti (doc. 7 del fascicolo di parte attrice).
Dalla perizia di stima predisposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (doc. 34 del fascicolo di parte attrice) e dalla CTU acquisita, ad integrazione del precedente elaborato peritale, nel corso del presente giudizio (v. relazione depositata in data 9.6.2024), emergono poi sia l'effettiva esistenza di idonei titoli abilitativi edilizi riferibili all'immobile, sia la sostanziale conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali.
Ed infatti:
- l'edificio in cui è inserita l'unità immobiliare risulta costruito in forza di concessione edilizia n. 966 del 17.7.1972;
- per il villino in questione è stata richiesta, per quanto realizzato in difformità della concessione edilizia (ampliamenti), la concessione edilizia in sanatoria, prot.
92735/1986 (SOT 1-2-3), non ancora rilasciata (circostanza quest'ultima però irrilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L. n. 47/1985, non risultando neanche che la domanda di concessione in sanatoria sia palesemente sprovvista dei requisiti per il suo accoglimento e che quindi il titolo in itinere sia in realtà insussistente);
- quanto al periodo successivo alla emissione del decreto di trasferimento del 5.3.2012, il CTU ha rilevato l'esecuzione di opere tali da comportare l'esistenza di modeste
25 difformità rispetto ai titoli edilizi già menzionati (spostamento di una porta al piano primo;
inserimento di una porta in corrispondenza di un vano ripostiglio al piano seminterrato) o comunque rispetto ai provvedimenti autorizzatori poi conseguiti
(impianto fotovoltaico per la cui installazione è stata ottenuta l'autorizzazione paesaggistica di cui alla determinazione dirigenziale del n. Parte_3
90409/2014, valida per 5 anni;
titolo questo sulla cui base, nel 2015, sono stati installati 9 pannelli fotovoltaici dei 14 previsti nell'autorizzazione paesaggistica, mentre altri 14 pannelli integrativi sono stati installati nel 2023) e quindi inidonee a compromettere la sostanziale conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali, come già accertata nella perizia di stima predisposta nella procedura esecutiva (v. risposta al punto 3 del quesito posto al perito stimatore).
3.11. In accoglimento della domanda dell'attore, va quindi pronunciato il trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 c.c. ed in favore dello stesso attore, della quota di tre quarti dell'intero del diritto di proprietà dell'immobile di via Oppido Mamertina.
3.12. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. costituisce per il conservatore dei registri immobiliari obbligo che discende direttamente dalla legge (v. art. 2643, n. 14, c.c.) e non necessita pertanto di alcun ordine da parte del giudice.
4. L'accoglimento della predetta domanda determina l'assorbimento di tutte le domande proposte in via subordinata dall'attore (v. lettere da F a M delle conclusioni trascritte in epigrafe).
5. Deve invece essere rigettata la domanda con cui l'attore, sempre in via principale, ha chiesto di “Accertare che i comportamenti serbati negli anni e da ultimo dalla Sig.ra nei confronti del Dott. altresì con emersi in CP_1 Pt_1 riferimento a quanto dalla medesima dichiarato nel corso della consulenza tecnica
d'ufficio disposta nell'ambito del giudizio n.r.g. 32489/17 dinanzi al Tribunale
Ordinario di Roma (come sintetizzati ai §§ da 60 a 65 della memoria 183 n. 3 c.p.c. di parte attrice), nonché le plurime denunce querele presentate dalla Sig.ra CP_1 in danno del Dott. , ed in particolare quella per
[...] Parte_1 maltrattamenti in famiglia, esitata nel p.p.n. 12692/14 RGNR e 392/18 RG definito con sentenza di assoluzione in data 17.03.2023, sono tali da configurare l'ingratitudine del
26 donatario nei confronti del donante, e dichiarare pertanto la Dott.ssa CP_1 ingrata, ex art. 800 ss. c.c, nei confronti del Dott. (v. lettera E delle conclusioni Pt_1 trascritte in epigrafe).
L'ingratitudine di cui agli artt. 800 e ss. c.c. costituisce infatti uno degli elementi costitutivi al ricorrere dei quali il donante può richiedere la revocazione della donazione.
Non dovendo essere esaminata la domanda di revocazione (domanda nella specie, per quanto già detto, proposta in via subordinata ed assorbita), la domanda di accertamento del solo requisito dell'ingratitudine va quindi rigettata per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (in tema, v. Cass. S.U. 27187/2006, secondo cui, poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza).
6. L'esito complessivo della lite rende evidentemente insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e si liquidano, nel complessivo importo indicato in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato in base al valore della quota trasferita come desumibile dagli atti di causa e quindi ricompreso nello scaglione fra euro 520.000,00 e 1.000.000,00; parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate come da decreto del 3.7.2024, devono essere poste, in via definitiva, a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di parte
27 attrice aventi ad oggetto il veicolo Mercedes targato DV256XY;
2) ai sensi dell'art. 2932 c.c., dispone il trasferimento, in favore di Parte_1
(C.F. ) e contro (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
), della quota di tre quarti dell'intero del diritto di C.F._2 proprietà delle unità immobiliari site in Roma, via Oppido Mamertina n. 14/14a, così censite al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma:
a) Foglio 968, Particella 1349, Subalterno 1 (abitazione);
b) Foglio 968, Particella 1349, Subalterno 2 (box auto);
3) rigetta domanda di accertamento di cui alla lettera E delle conclusioni di parte attrice;
4) dichiara assorbite le ulteriori domande proposte in via subordinata da parte attrice;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta;
6) condanna al rimborso, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 29.193,00 per compenso professionale ed euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge.
7) pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da decreto del 3.7.2024, a carico di CP_1
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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