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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunziato all'esito dell'udienza del 17.10.2025, tenutasi secondo le modalità ordinarie, la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 285/2023 del ruolo generale appelli lavoro e vertente TRA
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e Parte_1 difesa come in atti dall'Avv. Giovanni Pandolfi Elettrico ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via Tommaso Cauciello, n. 15; PARTE APPELLANTE E
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Angela Controparte_1
AS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Boscoreale (NA), alla Via E. Cirillo, n. 60.; PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 30.03.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI (art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) Con sentenza n. 580/2023 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di g.l., rigettava l'opposizione promossa dal avverso il decreto ingiuntivo n. 480/2022 Parte_1 con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 20.638,94, oltre accessori e spese processuali, in favore di per trattamento di fine Controparte_1 rapporto. Il giudicante, in particolare, richiamato il disposto dell'art. 2112 c.c., riconosceva il diritto del lavoratore a richiedere all'azienda cedente il tfr maturato sino al trasferimento del ramo d'azienda e, pertanto, confermava il d.i. originariamente emesso in favore dello stesso, condannando altresì l'opponente al pagamento delle spese processuali. Con ricorso depositato in data 11.05.2023, parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo per la integrale riforma della stessa, con vittoria di spese del doppio grado.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio
, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Con decreto del 17.05.2023, regolarmente comunicato alla parte appellante in pari data e da questa ritualmente notificato a controparte in uno all'atto di appello parimenti in data 17.05.2023, come risulta dalla consultazione degli archivi telematici dell'ufficio, veniva fissata l'udienza di discussione davanti al Collegio per il giorno 15.04.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio e, da ultimo, veniva rinviata all'udienza del 13.10.2025 alle ore 11:30, la quale, con decreto del 16.09.2025, veniva successivamente revocata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Nessuna delle parti depositava note per la suddetta udienza e la Corte, pertanto, rinviava ex art. 309 c.p.c. la trattazione della causa alla successiva udienza del 17.10.2025 ore 12:30. Tale provvedimento di rinvio veniva comunicato a cura della Cancelleria ai procuratori costituiti delle parti in data 14.10.2025. All'udienza del 17.10.2025, cui nessuna delle parti compariva (cfr. risultanze del relativo verbale), la Corte riservava la decisione. A scioglimento della suddetta riserva, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti. Deve dichiararsi la cancellazione della causa dal ruolo e, conseguentemente, altresì l'estinzione del giudizio. Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08- 06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n. 6334) il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, regime estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181 (richiamato per il giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue da tale impostazione che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione. Nel caso di specie è pacifico che la causa è stata introdotta in primo grado in data 22.11.2022 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto-legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito (all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008. Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., nell'ipotesi di mancata comparizione delle parti per due udienze successive,
2 non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche dichiararsi l'estinzione del processo. A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 11.5.2023 da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
580/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara estinto il giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002. Salerno, 17.10.2025 Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella) Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunziato all'esito dell'udienza del 17.10.2025, tenutasi secondo le modalità ordinarie, la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 285/2023 del ruolo generale appelli lavoro e vertente TRA
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e Parte_1 difesa come in atti dall'Avv. Giovanni Pandolfi Elettrico ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla via Tommaso Cauciello, n. 15; PARTE APPELLANTE E
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Angela Controparte_1
AS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Boscoreale (NA), alla Via E. Cirillo, n. 60.; PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 580/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 30.03.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI (art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) Con sentenza n. 580/2023 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di g.l., rigettava l'opposizione promossa dal avverso il decreto ingiuntivo n. 480/2022 Parte_1 con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 20.638,94, oltre accessori e spese processuali, in favore di per trattamento di fine Controparte_1 rapporto. Il giudicante, in particolare, richiamato il disposto dell'art. 2112 c.c., riconosceva il diritto del lavoratore a richiedere all'azienda cedente il tfr maturato sino al trasferimento del ramo d'azienda e, pertanto, confermava il d.i. originariamente emesso in favore dello stesso, condannando altresì l'opponente al pagamento delle spese processuali. Con ricorso depositato in data 11.05.2023, parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo per la integrale riforma della stessa, con vittoria di spese del doppio grado.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio
, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Con decreto del 17.05.2023, regolarmente comunicato alla parte appellante in pari data e da questa ritualmente notificato a controparte in uno all'atto di appello parimenti in data 17.05.2023, come risulta dalla consultazione degli archivi telematici dell'ufficio, veniva fissata l'udienza di discussione davanti al Collegio per il giorno 15.04.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio e, da ultimo, veniva rinviata all'udienza del 13.10.2025 alle ore 11:30, la quale, con decreto del 16.09.2025, veniva successivamente revocata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Nessuna delle parti depositava note per la suddetta udienza e la Corte, pertanto, rinviava ex art. 309 c.p.c. la trattazione della causa alla successiva udienza del 17.10.2025 ore 12:30. Tale provvedimento di rinvio veniva comunicato a cura della Cancelleria ai procuratori costituiti delle parti in data 14.10.2025. All'udienza del 17.10.2025, cui nessuna delle parti compariva (cfr. risultanze del relativo verbale), la Corte riservava la decisione. A scioglimento della suddetta riserva, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti. Deve dichiararsi la cancellazione della causa dal ruolo e, conseguentemente, altresì l'estinzione del giudizio. Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08- 06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n. 6334) il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, regime estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181 (richiamato per il giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue da tale impostazione che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione. Nel caso di specie è pacifico che la causa è stata introdotta in primo grado in data 22.11.2022 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto-legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito (all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008. Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., nell'ipotesi di mancata comparizione delle parti per due udienze successive,
2 non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche dichiararsi l'estinzione del processo. A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 11.5.2023 da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
580/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara estinto il giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002. Salerno, 17.10.2025 Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella) Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
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