Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 1
In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre l'art. 1, secondo cui se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio è differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il decorso dei termini processuali sospesi riprende dal 16 settembre che, non essendo incluso nel periodo di sospensione, deve essere computato quale "dies a quo".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12026 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Rel. Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TR ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, difeso dall'avvocato PIETRO AMATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CARIVERONA BANCA SPA, in persona del Direttore Bianconi, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato BRUNO E GUARDASCIONE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO MARIA ZUNIGA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
EREDI DI IA LINO, RIVIERA MARKET SCARL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1507/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione 1^ Civile, emessa il 18/06/98 e depositata il 08/09/98 (R.G. 2112/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Piero FRATTARELLI (per delega Avv. P. AMATO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza depositata in data 3 agosto 1995, il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse con separati atti di opposizione a decreto ingiuntivo da NO IN ed DR VI contro la s.p.a. Cariverona e contro la società cooperativa Riviera Market s.r.l., rigettò l'opposizione del IN e dichiarò inammissibile, in quanto tardiva, quella proposta dal VI, del quale, peraltro accolse la domanda di manleva svolta nei confronti della Riviera Market.
A seguito di appello principale del VI e di appello incidentale della Cariverona, la Corte di appello di Venezia, nella contumacia degli altri appellati, respinse il gravame principale ed accolse quello incidentale concernente la determinazione delle spese. Rilevò, in parte motiva che, essendo pacifico in punto di fatto che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 13 settembre 1993 al VI e che l'atto di citazione di quest'ultimo era stato notificato all'ingiungente in data 6 ottobre 1983, appariva corretta la decisione del primo giudice, che aveva ritenuto tardiva l'opposizione, dovendosi ritenere come dies a quo, per il computo dei termini, il 15 settembre e non il giorno successivo, come preteso dall'appellante principale.
Per la cassazione della menzionata sentenza DR VI ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, illustrato da memoria, la Cariverona. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione
Deve, in via pregiudiziale, essere disattesa, siccome infondata, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta dalla controricorrente.
Invero, per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, ne' occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è sufficiente che - come nel caso di specie - dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo.
Con il secondo motivo, da esaminare sotto un profilo logico prioritariamente, il ricorrente deduce che la Corte di appello aveva erroneamente confermato l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 13 settembre 1993, l'inizio del decorso del termine utile per l'opposizione doveva necessariamente essere calcolato dal 16 settembre successivo, stante il chiaro disposto della legge 742/1969. La censura è infondata.
Al riguardo si sono autorevolmente espresse le S.U di questa Corte, con la sentenza n. 3668 del 28 marzo 1995, secondo cui, in tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo" del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall'art. 155 primo comma c.p.c.. A tale principio intende adeguarsi questa Corte, per cui, il motivo in esame è da respingere.
Manifestamente infondato è, poi, il primo motivo del ricorso. Con esso, si deduce sia il mancato esame, da parte della Corte di appello di Venezia, dell'eccezione di declaratoria di liberazione dalla fideiussione, ex art. 1956 c.c., sia la mancata ammissione di non meglio specificati mezzi di prova.
Peraltro, atteso che l'opposizione è stata dichiarata tardiva, il merito della causa, nell'ambito del rapporto opponente - opposta, non poteva - come non lo è stato - essere esaminato dal giudice di merito, che ha, conseguentemente, accolto la domanda di manleva dell'odierno ricorrente nei confronti della Riviera Market. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in favore dell'intimata che ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente costituita, delle spese del giudizio di cassazione, 115,00 oltre onorari liquidati in 5.000,00 Euro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 8 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002