Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12026
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Sentenza 8 agosto 2002

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In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre l'art. 1, secondo cui se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio è differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il decorso dei termini processuali sospesi riprende dal 16 settembre che, non essendo incluso nel periodo di sospensione, deve essere computato quale "dies a quo".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12026
    Data del deposito : 8 agosto 2002

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