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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2023, n. 10387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10387 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato MALAGOSI SCILLA del foro di ROMA, il difensore dell'imputato MO AR, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 4 Num. 10387 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione della detta patente per la durata di quattro anni, ha confermato la responsabilità di RC AT per aver cagionato, in unico contesto e anche con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (segnatamente l'art. 164 cod. strada), gli omicidi stradali di ZI NA e AE EL nonché le lesioni personali stradali gravi in offesa di RA RE. Si è trattato, per quanto accertato dalla Corte territoriale, di eventi causati dall'impatto con la fiancata sinistra di un autobus, guidato da ZI NA e con a bordo le altre persone offese, di una pressa metallica di 6.500 kg trasportata sul cassone dell'autocarro di proprietà dell'imputato e da lui guidato (a velocità stimata trai 22 e i 25 km/h) su strada provinciale costituita da unica carreggiata con doppio senso di marcia. Il carico, ritenuto non adeguatamente sistemato da RC AT sul cassone, all'uscita da una curva destrorsa, ha spezzato le cinghie di fissaggio abbattendosi sul lato sinistro dello stesso cassone e poi sull'autobus proveniente dal senso inverso, così provocando il duplice omicidio stradale e le lesioni stradali gravi di cui in rubrica. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi ai quali sono stati aggiunti sei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per la mancata correlazione con l'imputazione contestata. Per il ricorrente, la Corte territoriale, nonostante l'imputazione per violazione dell'art. 164 cod. strada, circa la corretta sistemazione del carico sui veicoli, in forza della quale il giudice di primo grado avrebbe ritenuto responsabile l'imputato, avrebbe condannato AT attribuendogli la violazione delle norme che vietano la circolazione sulla banchina, ove si sarebbe trovato l'avvallamento stradale che avrebbe comportato lo sbilanciamento del carico sistemato sul cassone con conseguente rottura delle cinghie di fissaggio. 2.2. Con i motivi di ricorso dal secondo al quarto, si censura la sentenza in quanto, nell'aver attribuito all'imputato gli addebiti colposi di cui innanzi, diversi da quelli indicati in rubrica e non emergenti dagli acquisiti elementi probatori, il 9 \ giudice d'appello avrebbe reso una motivazione manifestamente illogica e travisante le prove (comprese le consulenze agli atti), dalle quali sarebbe emersa anche l'idoneità delle cinghie di fissaggio, e non integrantesi con quella di primo grado, con conseguente insussistenza, nella specie, di una ipotesi di c.d. «doppia conforme». Avrebbe comunque errato il giudice di merito nell'aver ritenuto non percorribile la banchina e nella mancata considerazione, in termini di interruzione del nesso eziologico, della presenza di un avvallamento presente sulla strada proprio in corrispondenza della linea bianca delimitante la parte destra della corsia percorsa dall'imputato. La detta deformazione della strada, quale causa imprevedibile, avrebbe assorbito il determinismo dell'evento in quanto tale da comportare lo sbilanciamento della pressa con conseguente rottura delle due cinghie di fissaggio. Sul punto però la Corte territoriale avrebbe reso motivazione apparente senza peraltro nulla argomentare tanto in termini di causalità della colpa, erroneamente ritenuta solo in ragione della stessa verificazione dell'evento, quanto in merito alla prevedibilità dell'irregolarità della strada per la presenza dell'avvallamento. 2.3. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione tanto in merito alla commisurazione giudiziale della pena, in considerazione anche del grado della colpa e degli altri fattori rilevanti nella seriazione causale (compresa la presenza dell'avvallamento), quanto in ordine alla determinazione, in quattro anni, della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (comminata in luogo della revoca della patente invece applicata dal giudice di primo grado). 2.4. Con i motivi nuovi di ricorso l'imputato sostanzialmente argomenta ulteriormente in merito a tutti i profili dedotti con i motivi di ricorso invocando altresì una declaratoria di improcedibilità in merito alle lesioni stradali gravi in offesa di RA RE, essendo la detta fattispecie divenuta procedibile a querela. 3. All'esito della discussione orale, la Procura generale presso la Suprema Corte e la difesa dell'imputato hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, con la conseguente irrilevanza, nei termini di seguito specificati, della sopravvenuta procedibilità a querela del reato di lesioni personali in offesa di RA RE. 3 1.1. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge n. 199 del 2022, di conversione del d.l. n. 162 del 2022), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». 1.2. Nel caso di specie, ancorché non risulti querela dagli atti sottoposti alla Suprema Corte, non v'è necessità di attendere che decorrano tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del n. 36 del 2018. La disciplina transitoria prevedeva, in quel caso (art. 12 comma 2 d.lgs. n. 36 del 2018), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e la Suprema Corte ritenne che questo avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, in casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Fu rilevato, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni di legittimità (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). 1.3. L'argomentazione, mutatis mutandis, si attaglia perfettamente anche al caso in esame consentendo quindi di escludere che il procedimento sia «pendente» in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla citata sentenza Sez. U, n. 12602, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che 4 il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla abolitio criminis e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo, Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento si veda anche Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197). Come opportunamente rilevato dalla citata sentenza Sez. U, n. 40150, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568); sicché, non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 2018, Salatino, cit., pag. 16 della motivazione). 1.4. In conclusione, come già argomentato con riferimento allo specifico intervento legislativo anche da Sez. 4., n. 2658 del 11/01/2023, AI (non massimata), consegue che la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolitio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso caratterizzato da motivi inammissibili e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso fondato su motivi inammissibili. Nessuna indicazione in senso contrario può essere tratta dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022. Il legislatore, infatti, si è limitato a prevedere una generale restituzione nel termine per querelare che, per i reati in precedenza procedibili d'ufficio, decorre dalla data di entrata in vigore della riforma, secondo il brocardo lex interpellat pro iudice. Non ha fatto altro, quindi, che avvalersi della possibilità contemplata dall'art. 124, comma 1, cod. pen. che, con l'espressione «salvo che la legge disponga altrimenti», consente di (7-Th far decorrere il termine per querelare da un giorno differente rispetto a quello in 5 cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Com'è evidente, una disciplina siffatta non può incidere sul rapporto tra le innovazioni normative in materia di procedibilità e l'inammissibilità del ricorso e poiché tale inammissibilità, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione la si deve dichiarare senza che vi sia necessità di verificare se la persona offesa abbia proposto querela o intenda farlo. 2. Premesso quanto innanzi, tutte le censure sono inammissibile non essendosi il ricorrente confrontato con la ratio decidendi sottesa alla decisione. 2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Il giudizio di merito ha accertato che gli eventi (i decessi di ZI NA e AE EL e le lesioni personali gravi di RA RE) sono stati causati dall'impatto con la fiancata sinistra di un autobus, guidato da ZI NA e con a bordo le altre persone offese, di una pressa metallica di 6.500 kg trasportata sul cassone dell'autocarro di proprietà dell'imputato e da lui guidato (a velocità stimata trai 22 e i 25 km/h) su strada provinciale costituita da unica carreggiata con doppio senso di marcia. Il carico, ritenuto non adeguatamente sistemato da RC AT sul cassone, all'uscita da una curva destrorsa, ha spezzato le cinghie di fissaggio abbattendosi sul lato sinistro dello stesso cassone e poi sull'autobus proveniente dal senso inverso, così provocando il duplice omicidio stradale e le lesioni stradali gravi di cui in rubrica. 6 2.2.1. In particolare, il giudice di primo grado, in considerazione anche delle consulenze tecniche (disposte dall'accusa e dalle difese) ha ricostruito la dinamica del sinistro nei termini riportati innanzi e ha chiarito che hanno concorso nel determinismo dell'evento l'irregolarità presente sulla carreggiata, un avvallamento di circa 15 cm presente in prossimità della linea bianca delimitante la parte destra della corsia percorsa dall'autocarro, l'usura delle due cinghie di fissaggio, utilizzate dall'imputato, e il non corretto posizionamento della pressa di circa 4 m sul cassone in quanto collocata in verticale, peraltro con un peso maggiore nell'estremità superiore, e non in orizzontale, con conseguente sbilanciamento (dovuto anche all'avvallamento) e rottura delle cinghie. Si chiarisce, ancora una volta argomentando dagli esiti delle consulenze, che le due cinghie rinvenute spezzate in astratto idonee a contenere una pressa del peso di 6.500 kg non lo sono state in concreto in ragione della loro usura e anche in considerazione dell'erronea sistemazione della pressa, così sostanzialmente escludendo che l'avvallamento sia stato nella specie causa assorbente del determinismo dell'evento, con conseguente esclusione dell'invocata interruzione del nesso eziologico. 2.2.2. La Corte d'appello, dopo aver esplicitato i motivi di ricorso (pag. 2), conferma la responsabilità dell'imputato per violazione dell'art. 164 cod. strada come accertata in primo grado e poi si diffonde nell'escludere l'ipotesi alternativa prospettata dall'appellante e fondante sull'avvallamento presente sulla banchina quale causa assorbente, sostanzialmente escludendo anch'essa che il detto avvallamento abbia integrato interruzione del nesso causale. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, dunque, oltre a versare in ipotesi di c.d. «doppia conforme», la Corte territoriale, peraltro lungi dall'aver argomentato muovendo da un travisamento delle prove, non è incorsa nella violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. civ. argomentando e motivando in merito proprio al rilievo dedotto dall'appellante circa la presenza dell'avvallamento, escludendone la pretesa efficacia interruttiva del nesso causale. 2.2.3. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi che i giudici di merito, dopo aver argomentato in merito alla causalità della colpa, in forza della sussunzione dell'evento verificatosi proprio tra quelli che la norma relativa al corretto posizionamento del carico sul cassone mirava a scongiurare, pur facendo ancora riferimento all'imprevedibilità, hanno sostanzialmente escluso l'interruzione del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento, invece nella sostanza invocata dalla difesa in ragione della presenza dell'avvallamento. Sul punto, difatti, in termini non sindacabili in sede di legittimità in ragione dell'assenza di vizi motivazionali, è stato comunque sostanzialmente 7 argomentato, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, escludendo l'eccentricità del rischio in concreto attivato dalla presenza dell'avvallamento in quanto ritenuta tale da aver concretizzato solo un ordinario rischio da circolazione stradale (per la più recente teoria dell'eccentricità del rischio ai fini dell'interruzione del nesso causale si vedano, ex plurimis, anche sulla scorta di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014: Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata, Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata, nonché Sez. 4, n. 42017 del 29/09/2022, Malavasi, non massimata). 2.3. Il mancato confronto dialogico con la sentenza impugnata rileva anche in ordine alle censure inerenti alla commisurazione giudiziale della pena e della misura di sicurezza. In ipotesi di c.d. «doppia conforme», difatti, emerge, nei termini di cui innanzi, la rilevanza causale (ancorché non assorbente) dell'avvallamento nel determinismo dell'evento di cui il giudice di primo grado (con statuizione sul punto confermata in appello) ha dunque sostanzialmente tenuto conto nella commisurazione giudiziale della pena, rilevando la circostanza in esame (ex art. 589-bis, comma settimo, cod. proc. pen.) nel caso, come quello ritenuto di specie, in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione dell'imputato ed essendo irrilevante che il fattore causale concorrente non sia frutto di condotta colposa altrui. Parimenti inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata si mostra la censura che si appunta sulla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, peraltro applicata in sostituzione della sanzione della revoca della patente disposta in primo grado. La Corte territoriale ha fatto riferimento non solo alla gravita della condotta e delle relative conseguenze ma sostanzialmente anche al pericolo per la circolazione, laddove ha fatto riferimento all'essere stata la detta condotta tenuta da soggetto che svolge professionalmente e stabilmente l'attività in esecuzione della quale ha causato il duplice omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi mentre era alla guida del proprio autocarro e in ragione delle scorrette modalità di posizionamento, da parte sua, della pressa sul cassone. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato MALAGOSI SCILLA del foro di ROMA, il difensore dell'imputato MO AR, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 4 Num. 10387 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione della detta patente per la durata di quattro anni, ha confermato la responsabilità di RC AT per aver cagionato, in unico contesto e anche con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (segnatamente l'art. 164 cod. strada), gli omicidi stradali di ZI NA e AE EL nonché le lesioni personali stradali gravi in offesa di RA RE. Si è trattato, per quanto accertato dalla Corte territoriale, di eventi causati dall'impatto con la fiancata sinistra di un autobus, guidato da ZI NA e con a bordo le altre persone offese, di una pressa metallica di 6.500 kg trasportata sul cassone dell'autocarro di proprietà dell'imputato e da lui guidato (a velocità stimata trai 22 e i 25 km/h) su strada provinciale costituita da unica carreggiata con doppio senso di marcia. Il carico, ritenuto non adeguatamente sistemato da RC AT sul cassone, all'uscita da una curva destrorsa, ha spezzato le cinghie di fissaggio abbattendosi sul lato sinistro dello stesso cassone e poi sull'autobus proveniente dal senso inverso, così provocando il duplice omicidio stradale e le lesioni stradali gravi di cui in rubrica. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi ai quali sono stati aggiunti sei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per la mancata correlazione con l'imputazione contestata. Per il ricorrente, la Corte territoriale, nonostante l'imputazione per violazione dell'art. 164 cod. strada, circa la corretta sistemazione del carico sui veicoli, in forza della quale il giudice di primo grado avrebbe ritenuto responsabile l'imputato, avrebbe condannato AT attribuendogli la violazione delle norme che vietano la circolazione sulla banchina, ove si sarebbe trovato l'avvallamento stradale che avrebbe comportato lo sbilanciamento del carico sistemato sul cassone con conseguente rottura delle cinghie di fissaggio. 2.2. Con i motivi di ricorso dal secondo al quarto, si censura la sentenza in quanto, nell'aver attribuito all'imputato gli addebiti colposi di cui innanzi, diversi da quelli indicati in rubrica e non emergenti dagli acquisiti elementi probatori, il 9 \ giudice d'appello avrebbe reso una motivazione manifestamente illogica e travisante le prove (comprese le consulenze agli atti), dalle quali sarebbe emersa anche l'idoneità delle cinghie di fissaggio, e non integrantesi con quella di primo grado, con conseguente insussistenza, nella specie, di una ipotesi di c.d. «doppia conforme». Avrebbe comunque errato il giudice di merito nell'aver ritenuto non percorribile la banchina e nella mancata considerazione, in termini di interruzione del nesso eziologico, della presenza di un avvallamento presente sulla strada proprio in corrispondenza della linea bianca delimitante la parte destra della corsia percorsa dall'imputato. La detta deformazione della strada, quale causa imprevedibile, avrebbe assorbito il determinismo dell'evento in quanto tale da comportare lo sbilanciamento della pressa con conseguente rottura delle due cinghie di fissaggio. Sul punto però la Corte territoriale avrebbe reso motivazione apparente senza peraltro nulla argomentare tanto in termini di causalità della colpa, erroneamente ritenuta solo in ragione della stessa verificazione dell'evento, quanto in merito alla prevedibilità dell'irregolarità della strada per la presenza dell'avvallamento. 2.3. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione tanto in merito alla commisurazione giudiziale della pena, in considerazione anche del grado della colpa e degli altri fattori rilevanti nella seriazione causale (compresa la presenza dell'avvallamento), quanto in ordine alla determinazione, in quattro anni, della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (comminata in luogo della revoca della patente invece applicata dal giudice di primo grado). 2.4. Con i motivi nuovi di ricorso l'imputato sostanzialmente argomenta ulteriormente in merito a tutti i profili dedotti con i motivi di ricorso invocando altresì una declaratoria di improcedibilità in merito alle lesioni stradali gravi in offesa di RA RE, essendo la detta fattispecie divenuta procedibile a querela. 3. All'esito della discussione orale, la Procura generale presso la Suprema Corte e la difesa dell'imputato hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, con la conseguente irrilevanza, nei termini di seguito specificati, della sopravvenuta procedibilità a querela del reato di lesioni personali in offesa di RA RE. 3 1.1. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge n. 199 del 2022, di conversione del d.l. n. 162 del 2022), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». 1.2. Nel caso di specie, ancorché non risulti querela dagli atti sottoposti alla Suprema Corte, non v'è necessità di attendere che decorrano tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del n. 36 del 2018. La disciplina transitoria prevedeva, in quel caso (art. 12 comma 2 d.lgs. n. 36 del 2018), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e la Suprema Corte ritenne che questo avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, in casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Fu rilevato, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni di legittimità (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). 1.3. L'argomentazione, mutatis mutandis, si attaglia perfettamente anche al caso in esame consentendo quindi di escludere che il procedimento sia «pendente» in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla citata sentenza Sez. U, n. 12602, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che 4 il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla abolitio criminis e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo, Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento si veda anche Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197). Come opportunamente rilevato dalla citata sentenza Sez. U, n. 40150, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568); sicché, non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 2018, Salatino, cit., pag. 16 della motivazione). 1.4. In conclusione, come già argomentato con riferimento allo specifico intervento legislativo anche da Sez. 4., n. 2658 del 11/01/2023, AI (non massimata), consegue che la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolitio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso caratterizzato da motivi inammissibili e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso fondato su motivi inammissibili. Nessuna indicazione in senso contrario può essere tratta dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022. Il legislatore, infatti, si è limitato a prevedere una generale restituzione nel termine per querelare che, per i reati in precedenza procedibili d'ufficio, decorre dalla data di entrata in vigore della riforma, secondo il brocardo lex interpellat pro iudice. Non ha fatto altro, quindi, che avvalersi della possibilità contemplata dall'art. 124, comma 1, cod. pen. che, con l'espressione «salvo che la legge disponga altrimenti», consente di (7-Th far decorrere il termine per querelare da un giorno differente rispetto a quello in 5 cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Com'è evidente, una disciplina siffatta non può incidere sul rapporto tra le innovazioni normative in materia di procedibilità e l'inammissibilità del ricorso e poiché tale inammissibilità, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione la si deve dichiarare senza che vi sia necessità di verificare se la persona offesa abbia proposto querela o intenda farlo. 2. Premesso quanto innanzi, tutte le censure sono inammissibile non essendosi il ricorrente confrontato con la ratio decidendi sottesa alla decisione. 2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Il giudizio di merito ha accertato che gli eventi (i decessi di ZI NA e AE EL e le lesioni personali gravi di RA RE) sono stati causati dall'impatto con la fiancata sinistra di un autobus, guidato da ZI NA e con a bordo le altre persone offese, di una pressa metallica di 6.500 kg trasportata sul cassone dell'autocarro di proprietà dell'imputato e da lui guidato (a velocità stimata trai 22 e i 25 km/h) su strada provinciale costituita da unica carreggiata con doppio senso di marcia. Il carico, ritenuto non adeguatamente sistemato da RC AT sul cassone, all'uscita da una curva destrorsa, ha spezzato le cinghie di fissaggio abbattendosi sul lato sinistro dello stesso cassone e poi sull'autobus proveniente dal senso inverso, così provocando il duplice omicidio stradale e le lesioni stradali gravi di cui in rubrica. 6 2.2.1. In particolare, il giudice di primo grado, in considerazione anche delle consulenze tecniche (disposte dall'accusa e dalle difese) ha ricostruito la dinamica del sinistro nei termini riportati innanzi e ha chiarito che hanno concorso nel determinismo dell'evento l'irregolarità presente sulla carreggiata, un avvallamento di circa 15 cm presente in prossimità della linea bianca delimitante la parte destra della corsia percorsa dall'autocarro, l'usura delle due cinghie di fissaggio, utilizzate dall'imputato, e il non corretto posizionamento della pressa di circa 4 m sul cassone in quanto collocata in verticale, peraltro con un peso maggiore nell'estremità superiore, e non in orizzontale, con conseguente sbilanciamento (dovuto anche all'avvallamento) e rottura delle cinghie. Si chiarisce, ancora una volta argomentando dagli esiti delle consulenze, che le due cinghie rinvenute spezzate in astratto idonee a contenere una pressa del peso di 6.500 kg non lo sono state in concreto in ragione della loro usura e anche in considerazione dell'erronea sistemazione della pressa, così sostanzialmente escludendo che l'avvallamento sia stato nella specie causa assorbente del determinismo dell'evento, con conseguente esclusione dell'invocata interruzione del nesso eziologico. 2.2.2. La Corte d'appello, dopo aver esplicitato i motivi di ricorso (pag. 2), conferma la responsabilità dell'imputato per violazione dell'art. 164 cod. strada come accertata in primo grado e poi si diffonde nell'escludere l'ipotesi alternativa prospettata dall'appellante e fondante sull'avvallamento presente sulla banchina quale causa assorbente, sostanzialmente escludendo anch'essa che il detto avvallamento abbia integrato interruzione del nesso causale. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, dunque, oltre a versare in ipotesi di c.d. «doppia conforme», la Corte territoriale, peraltro lungi dall'aver argomentato muovendo da un travisamento delle prove, non è incorsa nella violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. civ. argomentando e motivando in merito proprio al rilievo dedotto dall'appellante circa la presenza dell'avvallamento, escludendone la pretesa efficacia interruttiva del nesso causale. 2.2.3. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi che i giudici di merito, dopo aver argomentato in merito alla causalità della colpa, in forza della sussunzione dell'evento verificatosi proprio tra quelli che la norma relativa al corretto posizionamento del carico sul cassone mirava a scongiurare, pur facendo ancora riferimento all'imprevedibilità, hanno sostanzialmente escluso l'interruzione del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento, invece nella sostanza invocata dalla difesa in ragione della presenza dell'avvallamento. Sul punto, difatti, in termini non sindacabili in sede di legittimità in ragione dell'assenza di vizi motivazionali, è stato comunque sostanzialmente 7 argomentato, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, escludendo l'eccentricità del rischio in concreto attivato dalla presenza dell'avvallamento in quanto ritenuta tale da aver concretizzato solo un ordinario rischio da circolazione stradale (per la più recente teoria dell'eccentricità del rischio ai fini dell'interruzione del nesso causale si vedano, ex plurimis, anche sulla scorta di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014: Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata, Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata, nonché Sez. 4, n. 42017 del 29/09/2022, Malavasi, non massimata). 2.3. Il mancato confronto dialogico con la sentenza impugnata rileva anche in ordine alle censure inerenti alla commisurazione giudiziale della pena e della misura di sicurezza. In ipotesi di c.d. «doppia conforme», difatti, emerge, nei termini di cui innanzi, la rilevanza causale (ancorché non assorbente) dell'avvallamento nel determinismo dell'evento di cui il giudice di primo grado (con statuizione sul punto confermata in appello) ha dunque sostanzialmente tenuto conto nella commisurazione giudiziale della pena, rilevando la circostanza in esame (ex art. 589-bis, comma settimo, cod. proc. pen.) nel caso, come quello ritenuto di specie, in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione dell'imputato ed essendo irrilevante che il fattore causale concorrente non sia frutto di condotta colposa altrui. Parimenti inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata si mostra la censura che si appunta sulla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, peraltro applicata in sostituzione della sanzione della revoca della patente disposta in primo grado. La Corte territoriale ha fatto riferimento non solo alla gravita della condotta e delle relative conseguenze ma sostanzialmente anche al pericolo per la circolazione, laddove ha fatto riferimento all'essere stata la detta condotta tenuta da soggetto che svolge professionalmente e stabilmente l'attività in esecuzione della quale ha causato il duplice omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi mentre era alla guida del proprio autocarro e in ragione delle scorrette modalità di posizionamento, da parte sua, della pressa sul cassone. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Presidente