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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 429/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
I Sezione Civile 1 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Milone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 429/2023 avente ad oggetto:
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
promossa da:
P.IVA : sede in c.da Vignale Parte_1 PartitaIVA_1
dei Peri snc - Rosolini (Sr), in persona del legale rappresentante e Parte_1 CP_1
. IVA : con sede in Pozzallo (Rg) via M. Rapisardi Parte_2 P.IVA_2
n.96, in persona della legale rappresentante entrambe elettivamente Controparte_2 domiciliate in Rosolini via G. Galilei, 67, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Trombatore che le rappresenta e difende per mandato in atti;
-attrici contro
C.F.: nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Papa Giovanni XXIII n.21;
C.F.: nata a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F._2
Papa Giovanni XXIII n. 21 ;
C.F.: nata a [...] [...], residente in Controparte_5 C.F._3 CP_4
Rosolini via Canada s.n.c.;
-convenuti contumaci pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.6.2024 il procuratore di parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza in atti.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione ritualmente notificata le società in epigrafe hanno convenuto in giudizio CP_3
la moglie e la figlia chiedendo dichiararsi, ex art. 2901 c.c.,
[...] CP_4 Controparte_5
l'inefficacia dell'atto di donazione effettuato dai predetti coniugi in favore della figlia giusta rogito del
19.6.2020 rep. n. 780 racc. n.573 in Notaio avente ad oggetto l'immobile sito in Persona_1
Rosolini via Canada individuato in catasto al foglio 29 p.lla 3491 sub 2 e la porzione di fabbricato, ancora in corso di costruzione, ubicata al piano seminterrato, primo e secondo, contraddistinto in catasto del Comune di Rosolini al foglio 29, p.lla 3491 sub 1.
A sostegno della domanda hanno esposto:
-che in forza dei titoli giudiziari meglio indicati in citazione la è Parte_1 creditrice di dell'importo di € 7.075,06, mentre la è CP_3 Controparte_6 creditrice di per l'importo di € 1.041,23 e di per l'importo di € CP_3 CP_4
1.781,36, oltre accessori;
-che l'atto impugnato in revocatoria lede la loro garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. atteso che depaupera il patrimonio dei debitori i quali sono titolari solo di altro immobile gravato da ipoteche volontarie di consistente valore a garanzia di mutui ipotecari concessi da istituto di credito;
-che i gravami sul patrimonio dei debitori sono di tale entità da avere indotto altra società creditrice a desistere dal pignoramento immobiliare attesa la prognosi di esito infruttuoso del recupero forzoso del credito;
-che sussistono i requisiti fondanti l'azione ex art. 2901 c.c. atteso che i loro crediti sono antecedenti all'atto di donazione impugnato e che detto atto mira a privare i debitori-donanti degli unici beni idonei al soddisfacimento dei crediti, nella piena consapevolezza di ciò da parte dei convenuti avvinti da vincolo di stretta parentela.
I convenuti, attinti dalla regolare notifica della citazione non hanno inteso costituirsi, sicchè all'udienza del 17.10.2024 è stata dichiarata la loro contumacia.
La causa, di natura documentale, è stata infine rimessa all'udienza dell'11.6.2024 nella quale è stata assunta in decisione con i ter mini ex art. 190 c.p.c.
xxx pagina 2 di 6 Ciò precisato, la domanda è fondata.
Gli attori hanno documentato i loro crediti consacrati nei decreti ingiuntivi allegati e derivanti da forniture e titoli emessi tutti in data antecedente all'atto di donazione impugnato.
In particolare la società (così per brevità d'ora in poi indicata) ha prodotto: Parte_1
- l'atto di precetto per il pagamento di € 7.075,06 notificato a nel luglio del 2020 in CP_3
forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1114/2020 emesso da questo Tribunale
l'8.7.2020 a fronte del credito derivante da due assegni bancari emessi dallo nell'aprile e nel CP_3
maggio 2019;
la società (così per brevità d'ora in poi indicata) ha prodotto: Controparte_6
-il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 32/20 emesso il 28.5.2020 dal Giudice di Pace di
Noto nei confronti del a fronte di credito su fattura per forniture di prodotti agricoli;
CP_3
-il decreto ingiuntivo n. 23/20 emesso il 22.5.2020 dal Giudice di Pace di Noto nei confronti di CP_4
a fronte di assegno bancario non pagato emesso il 25.5.2018.
[...]
Gli attori hanno altresì prodotto la visura ipocatastale attestante i gravami sui beni in proprietà dei convenuti debitori per consistenti crediti di natura privilegiata.
Tanto precisato, va osservato in diritto che risponde a principi ormai consolidati (v. più di recente
Cassazione civile sez. I, 12/05/2022, n.15257) che “In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito il requisito della scientia damni richiesto dall'articolo 2901, comma 1, n. 1), del codice civile si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. In particolare, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”
In particolare, sotto il profilo del requisito oggettivo dell'eventus damni -ossia del pregiudizio alle ragioni del creditore- è pacifico che non è necessaria la sussistenza di un danno concreto ed effettivo, essendo, di contro, sufficiente che l'atto dispositivo comporti una modifica della situazione pagina 3 di 6 patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (v. Cass. 17-07-2007, n. 15880).
Invero, per consolidato principio giurisprudenziale l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche l'interesse alla maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva (v. ex multis Cass. n.
5105/2006).
In ragione di ciò l'eventus damni non richiede necessariamente una variazione quantitativa, essendo di contro sufficiente una mera variazione peggiorativa in senso qualitativo del patrimonio del debitore (v.
Cass. 20.813/2004; 15.257/2004).
Inoltre, non è nemmeno necessario che l'atto dispositivo vanifichi del tutto la realizzazione del credito, bastando che determini una maggiore difficoltà o incertezza nella realizzazione coattiva del credito (v.
Cass. 5105/2006; 12.678/2001).
Quanto al riparto dell'onere probatorio vale quanto sopra evidenziato nel citato arresto, ossia che incombe sul creditore dimostrare soltanto il pregiudizio potenziale dell'atto impugnato sotto il profilo dell'eventuale infruttuosità di una futura esecuzione sui beni del debitore, mentre incombe sul debitore convenuto in revocatoria dimostrare l'insussistenza del paventato pregiudizio in ragione della adeguata capienza del proprio residuo patrimonio (v.anche Cass. 5105/2006; 19.963/2005; 15.257/2004).
Con riguardo all'elemento soggettivo deve rilevarsi che in ipotesi di azione revocatoria volta ad impugnare atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non si richiede l'animus nocendi ossia l'intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la sola consapevolezza, da parte del debitore (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che mediante l'atto di disposizione sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 2208-2007, n.
17867).
In conformità ai principi del S.C. sopra richiamati (condivisi anche dalla giurisprudenza di merito v.
C.App. Firenze sez. II, 19/01/2022, n.98), “La 'scientia damni' è il requisito soggettivo dell'azione revocatoria richiesto per gli atti a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito ed è integrato dalla semplice consapevolezza del danno arrecato alla garanzia creditoria: tale requisito si concretizza non nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto”.
Inoltre va precisato che l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non richiede che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, atteso che l'interesse giuridico all'acquisizione di un vantaggio patrimoniale senza pagina 4 di 6 corrispondente sacrificio economico è recessivo rispetto all'interesse del creditore a conservare la garanzia generica patrimoniale del proprio debitore (Cass. 17-05-2010, n. 12045).
Orbene, coniugati i superiori principi al caso in esame deve rilevarsi che i creditori hanno assolto all'onere probatorio a loro carico.
Difatti, è provata la sussistenza delle loro ragioni creditorie antecedenti al compimento dell'atto di donazione impugnato;
è provato che l'atto in questione ha comportato un peggioramento non solo quantitativo, ma anche qualitativo del loro patrimonio atteso che è documentata la sussistenza di consistenti garanzie ipotecarie sui beni residui rimasti nella loro titolarità.
E' quindi dimostrato che l'atto di donazione concreta un pregiudizio per i creditori-attori in quanto rende incerta la fruttuosità del loro ricorso ad una futura esecuzione forzata.
Sotto il profilo soggettivo deve ritenersi presuntivamente provata la consapevolezza in capo ai debitori convenuti del potenziale pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.
Considerata infatti la natura gratuita dell'atto dispositivo posto in essere tra soggetti legati da stretti vincoli familiari è univocamente probante che i debitori donanti fossero pienamente consapevoli che tale atto dispositivo, posto in essere dopo l'insorgenza dei crediti degli odierni attori e senza contropartita economica, comportasse una variazione peggiorativa del loro patrimonio la cui consistenza immobiliare restava costituita solo da beni ipotecati.
Del resto, stante la contumacia dei convenuti, non è stata provata una loro capienza patrimoniale residua adeguata al pieno soddisfacimento dei crediti delle società attrici.
La domanda va dunque accolta con conseguente declaratoria di inefficacia nei confronti delle società attrici dell'atto di donazione di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ agg., avuto riguardo al valore del credito tutelato in revocatoria ed esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività defensionale, con l'aumento di cui all'art. 4 co. 2 DM cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone: in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da Parte_1
e da , in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_6 rappresentanti, revoca l'atto di donazione effettuato da e in Controparte_7 CP_4 favore di con rogito del 19.6.2020 rep. n. 780 racc. n.573 in Notaio Persona_2 Per_1
avente ad oggetto l'immobile sito in Rosolini via Canada individuato in catasto al foglio 29
[...]
p.lla 3491 sub 2 e la porzione di fabbricato, ancora in corso di costruzione, ubicata al piano pagina 5 di 6 seminterrato, primo e secondo, contraddistinto in catasto del Comune di Rosolini al foglio 29, p.lla
3491 sub 1, e dichiara l'inefficacia del suddetto atto di donazione rispetto alle società attrici;
Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore delle società attrici delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.653,00 di cui € 237,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Siracusa, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
I Sezione Civile 1 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Milone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 429/2023 avente ad oggetto:
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
promossa da:
P.IVA : sede in c.da Vignale Parte_1 PartitaIVA_1
dei Peri snc - Rosolini (Sr), in persona del legale rappresentante e Parte_1 CP_1
. IVA : con sede in Pozzallo (Rg) via M. Rapisardi Parte_2 P.IVA_2
n.96, in persona della legale rappresentante entrambe elettivamente Controparte_2 domiciliate in Rosolini via G. Galilei, 67, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Trombatore che le rappresenta e difende per mandato in atti;
-attrici contro
C.F.: nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Papa Giovanni XXIII n.21;
C.F.: nata a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F._2
Papa Giovanni XXIII n. 21 ;
C.F.: nata a [...] [...], residente in Controparte_5 C.F._3 CP_4
Rosolini via Canada s.n.c.;
-convenuti contumaci pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.6.2024 il procuratore di parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza in atti.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione ritualmente notificata le società in epigrafe hanno convenuto in giudizio CP_3
la moglie e la figlia chiedendo dichiararsi, ex art. 2901 c.c.,
[...] CP_4 Controparte_5
l'inefficacia dell'atto di donazione effettuato dai predetti coniugi in favore della figlia giusta rogito del
19.6.2020 rep. n. 780 racc. n.573 in Notaio avente ad oggetto l'immobile sito in Persona_1
Rosolini via Canada individuato in catasto al foglio 29 p.lla 3491 sub 2 e la porzione di fabbricato, ancora in corso di costruzione, ubicata al piano seminterrato, primo e secondo, contraddistinto in catasto del Comune di Rosolini al foglio 29, p.lla 3491 sub 1.
A sostegno della domanda hanno esposto:
-che in forza dei titoli giudiziari meglio indicati in citazione la è Parte_1 creditrice di dell'importo di € 7.075,06, mentre la è CP_3 Controparte_6 creditrice di per l'importo di € 1.041,23 e di per l'importo di € CP_3 CP_4
1.781,36, oltre accessori;
-che l'atto impugnato in revocatoria lede la loro garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. atteso che depaupera il patrimonio dei debitori i quali sono titolari solo di altro immobile gravato da ipoteche volontarie di consistente valore a garanzia di mutui ipotecari concessi da istituto di credito;
-che i gravami sul patrimonio dei debitori sono di tale entità da avere indotto altra società creditrice a desistere dal pignoramento immobiliare attesa la prognosi di esito infruttuoso del recupero forzoso del credito;
-che sussistono i requisiti fondanti l'azione ex art. 2901 c.c. atteso che i loro crediti sono antecedenti all'atto di donazione impugnato e che detto atto mira a privare i debitori-donanti degli unici beni idonei al soddisfacimento dei crediti, nella piena consapevolezza di ciò da parte dei convenuti avvinti da vincolo di stretta parentela.
I convenuti, attinti dalla regolare notifica della citazione non hanno inteso costituirsi, sicchè all'udienza del 17.10.2024 è stata dichiarata la loro contumacia.
La causa, di natura documentale, è stata infine rimessa all'udienza dell'11.6.2024 nella quale è stata assunta in decisione con i ter mini ex art. 190 c.p.c.
xxx pagina 2 di 6 Ciò precisato, la domanda è fondata.
Gli attori hanno documentato i loro crediti consacrati nei decreti ingiuntivi allegati e derivanti da forniture e titoli emessi tutti in data antecedente all'atto di donazione impugnato.
In particolare la società (così per brevità d'ora in poi indicata) ha prodotto: Parte_1
- l'atto di precetto per il pagamento di € 7.075,06 notificato a nel luglio del 2020 in CP_3
forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1114/2020 emesso da questo Tribunale
l'8.7.2020 a fronte del credito derivante da due assegni bancari emessi dallo nell'aprile e nel CP_3
maggio 2019;
la società (così per brevità d'ora in poi indicata) ha prodotto: Controparte_6
-il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 32/20 emesso il 28.5.2020 dal Giudice di Pace di
Noto nei confronti del a fronte di credito su fattura per forniture di prodotti agricoli;
CP_3
-il decreto ingiuntivo n. 23/20 emesso il 22.5.2020 dal Giudice di Pace di Noto nei confronti di CP_4
a fronte di assegno bancario non pagato emesso il 25.5.2018.
[...]
Gli attori hanno altresì prodotto la visura ipocatastale attestante i gravami sui beni in proprietà dei convenuti debitori per consistenti crediti di natura privilegiata.
Tanto precisato, va osservato in diritto che risponde a principi ormai consolidati (v. più di recente
Cassazione civile sez. I, 12/05/2022, n.15257) che “In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito il requisito della scientia damni richiesto dall'articolo 2901, comma 1, n. 1), del codice civile si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. In particolare, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”
In particolare, sotto il profilo del requisito oggettivo dell'eventus damni -ossia del pregiudizio alle ragioni del creditore- è pacifico che non è necessaria la sussistenza di un danno concreto ed effettivo, essendo, di contro, sufficiente che l'atto dispositivo comporti una modifica della situazione pagina 3 di 6 patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (v. Cass. 17-07-2007, n. 15880).
Invero, per consolidato principio giurisprudenziale l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche l'interesse alla maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva (v. ex multis Cass. n.
5105/2006).
In ragione di ciò l'eventus damni non richiede necessariamente una variazione quantitativa, essendo di contro sufficiente una mera variazione peggiorativa in senso qualitativo del patrimonio del debitore (v.
Cass. 20.813/2004; 15.257/2004).
Inoltre, non è nemmeno necessario che l'atto dispositivo vanifichi del tutto la realizzazione del credito, bastando che determini una maggiore difficoltà o incertezza nella realizzazione coattiva del credito (v.
Cass. 5105/2006; 12.678/2001).
Quanto al riparto dell'onere probatorio vale quanto sopra evidenziato nel citato arresto, ossia che incombe sul creditore dimostrare soltanto il pregiudizio potenziale dell'atto impugnato sotto il profilo dell'eventuale infruttuosità di una futura esecuzione sui beni del debitore, mentre incombe sul debitore convenuto in revocatoria dimostrare l'insussistenza del paventato pregiudizio in ragione della adeguata capienza del proprio residuo patrimonio (v.anche Cass. 5105/2006; 19.963/2005; 15.257/2004).
Con riguardo all'elemento soggettivo deve rilevarsi che in ipotesi di azione revocatoria volta ad impugnare atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non si richiede l'animus nocendi ossia l'intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la sola consapevolezza, da parte del debitore (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che mediante l'atto di disposizione sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 2208-2007, n.
17867).
In conformità ai principi del S.C. sopra richiamati (condivisi anche dalla giurisprudenza di merito v.
C.App. Firenze sez. II, 19/01/2022, n.98), “La 'scientia damni' è il requisito soggettivo dell'azione revocatoria richiesto per gli atti a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito ed è integrato dalla semplice consapevolezza del danno arrecato alla garanzia creditoria: tale requisito si concretizza non nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto”.
Inoltre va precisato che l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non richiede che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, atteso che l'interesse giuridico all'acquisizione di un vantaggio patrimoniale senza pagina 4 di 6 corrispondente sacrificio economico è recessivo rispetto all'interesse del creditore a conservare la garanzia generica patrimoniale del proprio debitore (Cass. 17-05-2010, n. 12045).
Orbene, coniugati i superiori principi al caso in esame deve rilevarsi che i creditori hanno assolto all'onere probatorio a loro carico.
Difatti, è provata la sussistenza delle loro ragioni creditorie antecedenti al compimento dell'atto di donazione impugnato;
è provato che l'atto in questione ha comportato un peggioramento non solo quantitativo, ma anche qualitativo del loro patrimonio atteso che è documentata la sussistenza di consistenti garanzie ipotecarie sui beni residui rimasti nella loro titolarità.
E' quindi dimostrato che l'atto di donazione concreta un pregiudizio per i creditori-attori in quanto rende incerta la fruttuosità del loro ricorso ad una futura esecuzione forzata.
Sotto il profilo soggettivo deve ritenersi presuntivamente provata la consapevolezza in capo ai debitori convenuti del potenziale pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.
Considerata infatti la natura gratuita dell'atto dispositivo posto in essere tra soggetti legati da stretti vincoli familiari è univocamente probante che i debitori donanti fossero pienamente consapevoli che tale atto dispositivo, posto in essere dopo l'insorgenza dei crediti degli odierni attori e senza contropartita economica, comportasse una variazione peggiorativa del loro patrimonio la cui consistenza immobiliare restava costituita solo da beni ipotecati.
Del resto, stante la contumacia dei convenuti, non è stata provata una loro capienza patrimoniale residua adeguata al pieno soddisfacimento dei crediti delle società attrici.
La domanda va dunque accolta con conseguente declaratoria di inefficacia nei confronti delle società attrici dell'atto di donazione di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ agg., avuto riguardo al valore del credito tutelato in revocatoria ed esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività defensionale, con l'aumento di cui all'art. 4 co. 2 DM cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone: in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da Parte_1
e da , in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_6 rappresentanti, revoca l'atto di donazione effettuato da e in Controparte_7 CP_4 favore di con rogito del 19.6.2020 rep. n. 780 racc. n.573 in Notaio Persona_2 Per_1
avente ad oggetto l'immobile sito in Rosolini via Canada individuato in catasto al foglio 29
[...]
p.lla 3491 sub 2 e la porzione di fabbricato, ancora in corso di costruzione, ubicata al piano pagina 5 di 6 seminterrato, primo e secondo, contraddistinto in catasto del Comune di Rosolini al foglio 29, p.lla
3491 sub 1, e dichiara l'inefficacia del suddetto atto di donazione rispetto alle società attrici;
Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore delle società attrici delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.653,00 di cui € 237,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Siracusa, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Veronica Milone
pagina 6 di 6