Art. 312.
(Nullita' del trasferimento di beni nemici).
E' nullo qualsiasi atto, concluso posteriormente alla data di applicazione di questa legge, che abbia per effetto il trasferimento di beni esistenti nel territorio dello Stato, i quali appartengano a persona di nazionalita' nemica, ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali. Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dal sequestratario, ne' per i trasferimenti a causa di morte ne' per quelli effettuati per ordine dell'autorita'.
Con decreto Reale, puo' disporsi che siano dichiarati nulli gli atti preveduti dal comma precedente, compiuti entro il periodo di tempo anteriore alla data di applicazione di questa legge, che sia stabilito dal decreto stesso.
(Nullita' del trasferimento di beni nemici).
E' nullo qualsiasi atto, concluso posteriormente alla data di applicazione di questa legge, che abbia per effetto il trasferimento di beni esistenti nel territorio dello Stato, i quali appartengano a persona di nazionalita' nemica, ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali. Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dal sequestratario, ne' per i trasferimenti a causa di morte ne' per quelli effettuati per ordine dell'autorita'.
Con decreto Reale, puo' disporsi che siano dichiarati nulli gli atti preveduti dal comma precedente, compiuti entro il periodo di tempo anteriore alla data di applicazione di questa legge, che sia stabilito dal decreto stesso.