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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1664/2022 R.G., Oggetto: Mutuo proposta da
( ), difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Aloisi,
– attore opponente contro
( , difesa dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Ornati,
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della il Tribunale di Messina, con il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
26/2022, depositato il 10 gennaio 2022, ha intimato a di pagare alla Parte_1 ricorrente la somma di euro 28.794,87, oltre interessi.
Questi i titoli del credito fatto valere:
‒ la ES CA s.p.a. aveva concesso a , in base al Parte_1 contratto stipulato in data 27.6.2008 (rapporto identificato dal n. 20015846142115), un prestito di euro 25.000,00 (somma inclusiva delle spese di “istruttoria”), da rimborsare in
84 rate mensili ciascuna di euro 412,60, per un ammontare complessivo di euro 34.658,40
(inclusivo di interessi e spese);
‒ non avendo pagato tutte le rate, il mutuatario restava debitore della somma di euro
1 28.794,87, per capitale (euro 13.797.64 alla data della risoluzione del contratto) e interessi moratori;
‒ la ES CA s.p.a. cedeva il credito alla Controparte_2
‒ la CA cedeva il credito alla con atto stipulato in data CP_2 Controparte_1
16.1.2017.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 eccependo, tra l'altro, l'insussistenza della titolarità del credito e, quindi, la mancanza della legittimazione sostanziale in capo alla in particolare per difetto di Controparte_1 prova della cessione che sarebbe intervenuta tra la ES CA s.p.a. e la
[...]
CP_2
La costituitasi, ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
L'opposizione è fondata.
L'art. 58 del d.lgs. n. 385/93 stabilisce, ai commi 2, 3 e 4, in materia di cessione di rapporti giuridici (anche di crediti, perciò) «individuabili in blocco», che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2), che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (comma 3) e che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (comma
4).
In base all'art. 4, comma 1, della legge n. 130/99, alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge stessa ‒ relativa alle «operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti» (art. 1) ‒ «si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario».
In linea generale, in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la detta notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (così, Cass. n. 17944/23; in senso
2 conforme, Cass. n. 21279/25).
L'analisi sistematica è così svolta nella pronuncia: «ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c.», «trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata», qualunque sia la forma in cui sia avvenuta la cessione e qualunque sia la forma in cui sia avvenuta la relativa notificazione;
«una cosa
è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto» (sul punto, v. Cass.
n. 22151/19); la notizia della cessione è del tutto estranea «al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»; il soggetto che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, «ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (cfr., altresì, Cass. n.
24798/20; in senso analogo, Cass. n. 5857/22).
È da aggiungere che, nei casi in cui vi siano state plurime cessioni, l'assenza di adeguata prova circa il passaggio intermedio, che dovrebbe dimostrare la titolarità del credito in capo ad una delle cedenti successive, «non può che avere ripercussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso» (cfr.
Cass. n. 23852/25, in motivazione, la quale ha escluso la prova della titolarità del credito per non essere stato prodotto un precedente, intermedio, atto di cessione).
Relativamente al regime probatorio, dalle analisi sistematiche deriva:
a) «la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma», così che «la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito»;
b) opera, certamente, il principio di non contestazione;
c) va sempre distinta «la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una
3 operazione di cessione di crediti individuabili in blocco».
E allora, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, «può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete».
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale «possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco», in modo che, «solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessario produrre il contratto o i suoi
«allegati» ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia «in altro modo».
E anche quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (o dei vari contratti) di cessione, se di regola il contratto deve essere provato, ciò non esclude che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
«unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione».
In quest'ottica, la giurisprudenza ha valorizzato, come elementi presuntivi atti a provare la cessione e l'inclusione al suo interno del credito oggetto di controversia:
l'avviso pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di questa e della società cessionaria (Cass. n. 17944/23); ancora, l'avviso della cessione ‒ contratto a forma libera, la cui prova non è limitata a specifici mezzi ‒ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quando rechi «l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza
4 incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. n. 4277/23; in senso analogo, Cass. n.
25547/25; Cass. n. 13289/24); gli atti difensivi del cedente, non in contrasto con la domanda o la posizione del cessionario (Cass. n. 5997/06); altri elementi e altri modi, non tipizzati, quali ad esempio: la dichiarazione del cedente, di cui il cessionario abbia dato notizia al debitore ceduto (Cass. n. 10200/21, in motivazione); il possesso del «titolo esecutivo», a cui è annessa la portata di «un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo» (Cass. n. 10200/21, in motivazione), a cui può essere equiparato il possesso del documento contrattuale e degli eventuali allegati o di atti correlati (ad es., estratti conto, diffide), ma sempre che si presentino congruenti con le altre risultanze o evidenze documentali e, nei casi di plurime cessioni, non siano l'unico elemento da cui desumere la cessione intermedia (Cass. n. 23849/25 e Cass. n. 23834/25, in motivazione:
«il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute»).
La giurisprudenza di merito si è uniformata a questi principi (cfr. App. Messina 20 gennaio 2025, n. 32; App. Ancona 17 ottobre 2024, n. 1498; Trib. Milano 25 settembre
2024, n. 8298, che ha ritenuto provata la cessione tramite l'avviso pubblicato, che individuava l'oggetto della cessione in crediti (per capitale, interessi, spese e accessori in genere) sorti da contratti di mutuo, apertura di credito e finanziamenti stipulati con persone fisiche e persone giuridiche in un determinato intervallo temporale, con la precisazione che i rapporti erano “deteriorati”; Trib. Termini Imerese 18 settembre 2024,
n. 1290, su un caso in cui la prova della cessione era esclusa;
App. Palermo 5 ottobre
2023, n. 1701).
Più nello specifico, «la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze» (Cass. n.
4277/23, la quale ha affermato che resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini indicati, dell'avviso, mediante un accertamento di fatto non criticabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
Il principio, elaborato per la cessione di crediti in blocco, è applicabile, con
5 adattamenti, anche alla cessione di crediti regolata dalla legge n. 130/99.
Passando ad esaminare il caso, va rilevato: il credito che la ha Controparte_1 asserito di avere acquistato dalla con atto stipulato in data 16.1.2017 ai Controparte_2 sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/99, sarebbe stato ceduto, prima, dalla ES
CA s.p.a. alla nell'atto di cessione (prodotto) la aveva Controparte_2 CP_2 dichiarato di essere titolare di crediti che in precedenza aveva acquistato dai cedenti elencati nell'allegato “A.1.1”, in cui figura la ES CA (pag. 24); la pregressa cessione, tra gli altri, dalla ES CA alla è riportata anche nell'avviso CP_2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, tra i criteri di identificazione dei crediti che la aveva (avrebbe) acquistato dalla CP_1 CP_2
Tuttavia, l'atto di cessione che sarebbe stato stipulato tra la ES CA
(cedente) e la (cessionaria) non è stato prodotto. CP_2
Né sono stati prodotti eventuali elementi di rilevanza indiziaria da cui, per inferenza, possa evincersi la prova che effettivamente la ES CA avesse ceduto alla anche e proprio il credito che da questa sarebbe stato acquistato CP_2 dalla CP_1
I documenti prodotti (atto di cessione, estratto pubblicato, lista dei crediti ceduti) sono inerenti alla cessione stipulata dalla con la mentre nessuna CP_2 CP_1 prova, al limite indiziaria, è stata data della cessione che la avrebbe stipulato CP_2 con la ES CA, cessione il cui contenuto non è possibile accertare.
Il possesso è, in assenza di prova circa la prima cessione, insufficiente a provare la titolarità del credito.
Se manca la prova della prima alienazione, non ravvisabile nel mero possesso di documentazione relativa al contratto di mutuo (prestito personale) ‒ nell'assenza di qualsiasi elemento probatorio, al limite indiziario, della prima cessione ‒, è logico che tutte l'alienazione successiva è irrilevanti: non è provata, perciò, la titolarità attiva del credito in capo alla convenuta opposta.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, l'opposizione va accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(revoca in cui è insito il rigetto della domanda avanzata in via monitoria).
Le altre questioni sono, logicamente, superate e assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ‒ a favore dello
Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/02 ‒ sulla base dei parametri di cui al D.M.
6 n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità della questione dirimente e delle attività (correlate anche alla durata della causa), fattori che comportano la riduzione del 40% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n.
26/2022, emesso dal Tribunale di Messina il 10 gennaio 2022;
2) condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attore opponente le spese di lite che liquida in euro 4.569,60 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A., disponendo che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato.
Così deciso in Messina il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
7
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1664/2022 R.G., Oggetto: Mutuo proposta da
( ), difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Aloisi,
– attore opponente contro
( , difesa dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Ornati,
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della il Tribunale di Messina, con il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
26/2022, depositato il 10 gennaio 2022, ha intimato a di pagare alla Parte_1 ricorrente la somma di euro 28.794,87, oltre interessi.
Questi i titoli del credito fatto valere:
‒ la ES CA s.p.a. aveva concesso a , in base al Parte_1 contratto stipulato in data 27.6.2008 (rapporto identificato dal n. 20015846142115), un prestito di euro 25.000,00 (somma inclusiva delle spese di “istruttoria”), da rimborsare in
84 rate mensili ciascuna di euro 412,60, per un ammontare complessivo di euro 34.658,40
(inclusivo di interessi e spese);
‒ non avendo pagato tutte le rate, il mutuatario restava debitore della somma di euro
1 28.794,87, per capitale (euro 13.797.64 alla data della risoluzione del contratto) e interessi moratori;
‒ la ES CA s.p.a. cedeva il credito alla Controparte_2
‒ la CA cedeva il credito alla con atto stipulato in data CP_2 Controparte_1
16.1.2017.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 eccependo, tra l'altro, l'insussistenza della titolarità del credito e, quindi, la mancanza della legittimazione sostanziale in capo alla in particolare per difetto di Controparte_1 prova della cessione che sarebbe intervenuta tra la ES CA s.p.a. e la
[...]
CP_2
La costituitasi, ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
L'opposizione è fondata.
L'art. 58 del d.lgs. n. 385/93 stabilisce, ai commi 2, 3 e 4, in materia di cessione di rapporti giuridici (anche di crediti, perciò) «individuabili in blocco», che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2), che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (comma 3) e che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (comma
4).
In base all'art. 4, comma 1, della legge n. 130/99, alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge stessa ‒ relativa alle «operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti» (art. 1) ‒ «si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario».
In linea generale, in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la detta notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (così, Cass. n. 17944/23; in senso
2 conforme, Cass. n. 21279/25).
L'analisi sistematica è così svolta nella pronuncia: «ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c.», «trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata», qualunque sia la forma in cui sia avvenuta la cessione e qualunque sia la forma in cui sia avvenuta la relativa notificazione;
«una cosa
è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto» (sul punto, v. Cass.
n. 22151/19); la notizia della cessione è del tutto estranea «al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»; il soggetto che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, «ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (cfr., altresì, Cass. n.
24798/20; in senso analogo, Cass. n. 5857/22).
È da aggiungere che, nei casi in cui vi siano state plurime cessioni, l'assenza di adeguata prova circa il passaggio intermedio, che dovrebbe dimostrare la titolarità del credito in capo ad una delle cedenti successive, «non può che avere ripercussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso» (cfr.
Cass. n. 23852/25, in motivazione, la quale ha escluso la prova della titolarità del credito per non essere stato prodotto un precedente, intermedio, atto di cessione).
Relativamente al regime probatorio, dalle analisi sistematiche deriva:
a) «la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma», così che «la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito»;
b) opera, certamente, il principio di non contestazione;
c) va sempre distinta «la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una
3 operazione di cessione di crediti individuabili in blocco».
E allora, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, «può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete».
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale «possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco», in modo che, «solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessario produrre il contratto o i suoi
«allegati» ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia «in altro modo».
E anche quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (o dei vari contratti) di cessione, se di regola il contratto deve essere provato, ciò non esclude che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
«unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione».
In quest'ottica, la giurisprudenza ha valorizzato, come elementi presuntivi atti a provare la cessione e l'inclusione al suo interno del credito oggetto di controversia:
l'avviso pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di questa e della società cessionaria (Cass. n. 17944/23); ancora, l'avviso della cessione ‒ contratto a forma libera, la cui prova non è limitata a specifici mezzi ‒ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quando rechi «l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza
4 incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. n. 4277/23; in senso analogo, Cass. n.
25547/25; Cass. n. 13289/24); gli atti difensivi del cedente, non in contrasto con la domanda o la posizione del cessionario (Cass. n. 5997/06); altri elementi e altri modi, non tipizzati, quali ad esempio: la dichiarazione del cedente, di cui il cessionario abbia dato notizia al debitore ceduto (Cass. n. 10200/21, in motivazione); il possesso del «titolo esecutivo», a cui è annessa la portata di «un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo» (Cass. n. 10200/21, in motivazione), a cui può essere equiparato il possesso del documento contrattuale e degli eventuali allegati o di atti correlati (ad es., estratti conto, diffide), ma sempre che si presentino congruenti con le altre risultanze o evidenze documentali e, nei casi di plurime cessioni, non siano l'unico elemento da cui desumere la cessione intermedia (Cass. n. 23849/25 e Cass. n. 23834/25, in motivazione:
«il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute»).
La giurisprudenza di merito si è uniformata a questi principi (cfr. App. Messina 20 gennaio 2025, n. 32; App. Ancona 17 ottobre 2024, n. 1498; Trib. Milano 25 settembre
2024, n. 8298, che ha ritenuto provata la cessione tramite l'avviso pubblicato, che individuava l'oggetto della cessione in crediti (per capitale, interessi, spese e accessori in genere) sorti da contratti di mutuo, apertura di credito e finanziamenti stipulati con persone fisiche e persone giuridiche in un determinato intervallo temporale, con la precisazione che i rapporti erano “deteriorati”; Trib. Termini Imerese 18 settembre 2024,
n. 1290, su un caso in cui la prova della cessione era esclusa;
App. Palermo 5 ottobre
2023, n. 1701).
Più nello specifico, «la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze» (Cass. n.
4277/23, la quale ha affermato che resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini indicati, dell'avviso, mediante un accertamento di fatto non criticabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
Il principio, elaborato per la cessione di crediti in blocco, è applicabile, con
5 adattamenti, anche alla cessione di crediti regolata dalla legge n. 130/99.
Passando ad esaminare il caso, va rilevato: il credito che la ha Controparte_1 asserito di avere acquistato dalla con atto stipulato in data 16.1.2017 ai Controparte_2 sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/99, sarebbe stato ceduto, prima, dalla ES
CA s.p.a. alla nell'atto di cessione (prodotto) la aveva Controparte_2 CP_2 dichiarato di essere titolare di crediti che in precedenza aveva acquistato dai cedenti elencati nell'allegato “A.1.1”, in cui figura la ES CA (pag. 24); la pregressa cessione, tra gli altri, dalla ES CA alla è riportata anche nell'avviso CP_2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, tra i criteri di identificazione dei crediti che la aveva (avrebbe) acquistato dalla CP_1 CP_2
Tuttavia, l'atto di cessione che sarebbe stato stipulato tra la ES CA
(cedente) e la (cessionaria) non è stato prodotto. CP_2
Né sono stati prodotti eventuali elementi di rilevanza indiziaria da cui, per inferenza, possa evincersi la prova che effettivamente la ES CA avesse ceduto alla anche e proprio il credito che da questa sarebbe stato acquistato CP_2 dalla CP_1
I documenti prodotti (atto di cessione, estratto pubblicato, lista dei crediti ceduti) sono inerenti alla cessione stipulata dalla con la mentre nessuna CP_2 CP_1 prova, al limite indiziaria, è stata data della cessione che la avrebbe stipulato CP_2 con la ES CA, cessione il cui contenuto non è possibile accertare.
Il possesso è, in assenza di prova circa la prima cessione, insufficiente a provare la titolarità del credito.
Se manca la prova della prima alienazione, non ravvisabile nel mero possesso di documentazione relativa al contratto di mutuo (prestito personale) ‒ nell'assenza di qualsiasi elemento probatorio, al limite indiziario, della prima cessione ‒, è logico che tutte l'alienazione successiva è irrilevanti: non è provata, perciò, la titolarità attiva del credito in capo alla convenuta opposta.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, l'opposizione va accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(revoca in cui è insito il rigetto della domanda avanzata in via monitoria).
Le altre questioni sono, logicamente, superate e assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ‒ a favore dello
Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/02 ‒ sulla base dei parametri di cui al D.M.
6 n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità della questione dirimente e delle attività (correlate anche alla durata della causa), fattori che comportano la riduzione del 40% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n.
26/2022, emesso dal Tribunale di Messina il 10 gennaio 2022;
2) condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attore opponente le spese di lite che liquida in euro 4.569,60 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A., disponendo che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato.
Così deciso in Messina il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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