CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 9685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9685 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA AN nato a [...] il [...]; avverso il decreto della Corte di appello di Caltanissetta del 01/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI CA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9685 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta da MA AL, diretta ad ottenere la revisione della sentenza della Corte di cassazione del 27 settembre 2019, con la quale era stata respinta l'impugnazione presentata, tra gli altri, anche dallo stesso AL avverso il provvedimento della Corte di appello di Palermo del 29 ottobre 2018 con il quale (in riforma del decreto del Tribunale di Palermo del 13 ottobre 2016) era stata revocata la misura personale della sorveglianza speciale per difetto del requisito della attualità della pericolosità sociale, ma era stata nel contempo confermata la misura di natura patrimoniale. 1.1. Il AL, con la sua istanza di revisione aveva sostenuto che, in materia di misure di prevenzione, l'istituto della revisione era ammissibile trattandosi dell'unico rimedio per rimuovere errori giudiziari quale quello avvenuto nel caso di specie. Secondo il ricorrente, infatti, sia il Tribunale che la Corte di appello di Palermo erano incorsi nel medesimo errore nel ritenere sussistente la sua pericolosità sociale sulla ipotesi dell'avvenuta intestazione fittizia di beni da parte di ES Lo FO reale dominus della Green Line s.r.I., costituita dal AL e dai suoi figli, senza però tenere conto che l'art. 4 d.lgs. n.159/2011 - nell'individuare i soggetti destinatari delle misure di prevenzione - fa riferimento soltanto a coloro che procedono all'attribuzione, cioè agli occulti, ma reali proprietari del bene. La fittizia intestazione della società in capo a MA AL e ai suoi figli da parte del Lo FO, secondo il ricorrente, avrebbe potuto giustificare l'applicazione della misura di prevenzione soltanto nei confronti del secondo e, quindi, era stato un errore ricomprendere il AL nell'alveo dei soggetti appartenenti a Cosa Nostra. L'assimilazione della posizione del AL (soggetto ricevente i beni da intestarsi) a quella del Lo FO (reale proprietario che aveva intestato fittiziamente la Green Line s.r.l. al ricorrente) aveva costituito un errore interpretativo dell' art.4 del codice anti mafia, per omessa distinzione tra i soggetti di cui al capo a) da quelli di cui al capo b) della medesima disposizione;
l'eventuale commissione di uno dei reati di cui al capo b) non consentiva di ritenere automaticamente il AL indiziato di appartenenza all'associazione di stampo mafioso. Pertanto, il ricorrente chiedeva alla Corte di appello di Caltanissetta, ai sensi dell'art.28 d.lgs. n.159/2011, la revocazione della sentenza della Corte di cassazione sopra indicata. 1.2. La Corte territoriale, con l'ordinanza in data 1 aprile 2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza per molteplici ragioni;
anzitutto ha ricondotto la domanda di revocazione nell'ambito delle previsioni contenute nel d.lgs. 159/2011 tenuto conto dell'epoca di presentazione della proposta nei confronti del AL, avvenuta il 15 maggio ed il 30 ottobre 2012. Inoltre, ha ritenuto che il rimedio agli errori commessi nel procedimento di prevenzione debba essere individuato nell'istituto della revocazione previsto dall'art.28 d.lgs. n.159/2011 relativa alla revocazione della confisca, considerato che, nei confronti del ricorrente, è stata confermata soltanto la misura di carattere patrimoniale. 1.3. Ciò posto/ la Corte di appello ha rilevato che l'istanza era inammissibile perché non si fondava, come invece previsto dai principi generali di cui all'art.630 cod. proc. pen., su prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, ovvero sulla inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziali irrevocabili oppure che il procedimento di prevenzione sia fondato su atti falsi o su un altro fatto previsto dalla legge come reato. Al contrario, l'istanza del AL si basava su un presunto travisamento nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione rispetto alla doglianza sviluppata dalla difesa in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale. In ogni caso, la Corte di cassazione aveva respinto il motivo di ricorso riguardante la misura patrimoniale in considerazione dell'avvenuta revoca di quella personale nonché per la sua genericità. 1.4. Infine, la Corte di appello ha rilevato che l'istanza era da considerarsi inammissibile anche perché proposta oltre il termine di mesi sei previsto dal citato art. 28. 2. Avverso la predetta ordinanza MA AL, per mezzo dell'avv. Marco Clementi, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito (' i riprodotti nei limiti di cui all /atrt.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.28 d.lgs. n.159/2011. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte di appello ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la citata disposizione di legge poiché essa non riguarda gli aspetti personali della misura di prevenzione e, in particolare, quelli relativi ai difetti originari per l'applicazione della misura con revoca ex tunc . Al contrario le disposizioni applicabili sarebbero quelle di cui agli artt.629 e 630 cod. proc. pen. in tema di revisione, tanto più in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n.111 del 2013. 3 2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione rispetto alla richiesta di revocazione che è stata dichiarata inammissibile anche per l'improprio richiamo al termine decadenziale di cui al sopra indicato art.28, non applicabile al caso in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto, deve rilevarsi che l'art.28 d.lgs. 159/2011 prevale rispetto alle disposizioni contenute nel codice di rito per la sua natura di norma speciale;
l'applicazione di tale norma risulta corretta poiché, nella fattispecie, si verte unicamente in tema di misura patrimoniale essendo stata a suo tempo revocata quella personale per il difetto della attualità della pericolosità. 2.1. Ciò posto, si evidenzia che il AL non si confronta in alcun modo con le argomentazioni contenute nella ordinanza impugnata, con le quali è stato dato rilievo alla omessa deduzione - nella istanza originaria - di alcuno dei casi di revisione espressamente elencati dal primo comma del citato art.28 nelle lettere a), b) e c). .— 2.2.Infatti la Corte territoriale ha osservato che la istanza di revisiane era sostanzialmente basata su di un presunto travisamento nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione rispetto alla doglianza sviluppata dalla difesa circa la mancanza dei presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale, motivo che ez. cc vn,z_ però non rientra tra quelli previsti per la re_visiaRe. 2.3. Orbene, rispetto a tale ragionamento svolto dalla Corte di appello il ricorrente nulla deduce in modo specifico, limitandosi invece a riproporre le medesime argomentazioni contenute nella sua originaria istanza. 3. Infine, il provvedimento impugnato deve essere rettificato, ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen., nella parte in cui è stata dichiarata la decadenza che, in realtà, non sussiste poiché l'istanza del AL non è fondata su alcuna delle ipotesi di cui al primo comma del sopra indicato art.28, al cui verificarsi decorre il termine decadenziale di mesi sei. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 4 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI CA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9685 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta da MA AL, diretta ad ottenere la revisione della sentenza della Corte di cassazione del 27 settembre 2019, con la quale era stata respinta l'impugnazione presentata, tra gli altri, anche dallo stesso AL avverso il provvedimento della Corte di appello di Palermo del 29 ottobre 2018 con il quale (in riforma del decreto del Tribunale di Palermo del 13 ottobre 2016) era stata revocata la misura personale della sorveglianza speciale per difetto del requisito della attualità della pericolosità sociale, ma era stata nel contempo confermata la misura di natura patrimoniale. 1.1. Il AL, con la sua istanza di revisione aveva sostenuto che, in materia di misure di prevenzione, l'istituto della revisione era ammissibile trattandosi dell'unico rimedio per rimuovere errori giudiziari quale quello avvenuto nel caso di specie. Secondo il ricorrente, infatti, sia il Tribunale che la Corte di appello di Palermo erano incorsi nel medesimo errore nel ritenere sussistente la sua pericolosità sociale sulla ipotesi dell'avvenuta intestazione fittizia di beni da parte di ES Lo FO reale dominus della Green Line s.r.I., costituita dal AL e dai suoi figli, senza però tenere conto che l'art. 4 d.lgs. n.159/2011 - nell'individuare i soggetti destinatari delle misure di prevenzione - fa riferimento soltanto a coloro che procedono all'attribuzione, cioè agli occulti, ma reali proprietari del bene. La fittizia intestazione della società in capo a MA AL e ai suoi figli da parte del Lo FO, secondo il ricorrente, avrebbe potuto giustificare l'applicazione della misura di prevenzione soltanto nei confronti del secondo e, quindi, era stato un errore ricomprendere il AL nell'alveo dei soggetti appartenenti a Cosa Nostra. L'assimilazione della posizione del AL (soggetto ricevente i beni da intestarsi) a quella del Lo FO (reale proprietario che aveva intestato fittiziamente la Green Line s.r.l. al ricorrente) aveva costituito un errore interpretativo dell' art.4 del codice anti mafia, per omessa distinzione tra i soggetti di cui al capo a) da quelli di cui al capo b) della medesima disposizione;
l'eventuale commissione di uno dei reati di cui al capo b) non consentiva di ritenere automaticamente il AL indiziato di appartenenza all'associazione di stampo mafioso. Pertanto, il ricorrente chiedeva alla Corte di appello di Caltanissetta, ai sensi dell'art.28 d.lgs. n.159/2011, la revocazione della sentenza della Corte di cassazione sopra indicata. 1.2. La Corte territoriale, con l'ordinanza in data 1 aprile 2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza per molteplici ragioni;
anzitutto ha ricondotto la domanda di revocazione nell'ambito delle previsioni contenute nel d.lgs. 159/2011 tenuto conto dell'epoca di presentazione della proposta nei confronti del AL, avvenuta il 15 maggio ed il 30 ottobre 2012. Inoltre, ha ritenuto che il rimedio agli errori commessi nel procedimento di prevenzione debba essere individuato nell'istituto della revocazione previsto dall'art.28 d.lgs. n.159/2011 relativa alla revocazione della confisca, considerato che, nei confronti del ricorrente, è stata confermata soltanto la misura di carattere patrimoniale. 1.3. Ciò posto/ la Corte di appello ha rilevato che l'istanza era inammissibile perché non si fondava, come invece previsto dai principi generali di cui all'art.630 cod. proc. pen., su prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, ovvero sulla inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziali irrevocabili oppure che il procedimento di prevenzione sia fondato su atti falsi o su un altro fatto previsto dalla legge come reato. Al contrario, l'istanza del AL si basava su un presunto travisamento nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione rispetto alla doglianza sviluppata dalla difesa in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale. In ogni caso, la Corte di cassazione aveva respinto il motivo di ricorso riguardante la misura patrimoniale in considerazione dell'avvenuta revoca di quella personale nonché per la sua genericità. 1.4. Infine, la Corte di appello ha rilevato che l'istanza era da considerarsi inammissibile anche perché proposta oltre il termine di mesi sei previsto dal citato art. 28. 2. Avverso la predetta ordinanza MA AL, per mezzo dell'avv. Marco Clementi, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito (' i riprodotti nei limiti di cui all /atrt.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.28 d.lgs. n.159/2011. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte di appello ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la citata disposizione di legge poiché essa non riguarda gli aspetti personali della misura di prevenzione e, in particolare, quelli relativi ai difetti originari per l'applicazione della misura con revoca ex tunc . Al contrario le disposizioni applicabili sarebbero quelle di cui agli artt.629 e 630 cod. proc. pen. in tema di revisione, tanto più in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n.111 del 2013. 3 2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione rispetto alla richiesta di revocazione che è stata dichiarata inammissibile anche per l'improprio richiamo al termine decadenziale di cui al sopra indicato art.28, non applicabile al caso in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto, deve rilevarsi che l'art.28 d.lgs. 159/2011 prevale rispetto alle disposizioni contenute nel codice di rito per la sua natura di norma speciale;
l'applicazione di tale norma risulta corretta poiché, nella fattispecie, si verte unicamente in tema di misura patrimoniale essendo stata a suo tempo revocata quella personale per il difetto della attualità della pericolosità. 2.1. Ciò posto, si evidenzia che il AL non si confronta in alcun modo con le argomentazioni contenute nella ordinanza impugnata, con le quali è stato dato rilievo alla omessa deduzione - nella istanza originaria - di alcuno dei casi di revisione espressamente elencati dal primo comma del citato art.28 nelle lettere a), b) e c). .— 2.2.Infatti la Corte territoriale ha osservato che la istanza di revisiane era sostanzialmente basata su di un presunto travisamento nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione rispetto alla doglianza sviluppata dalla difesa circa la mancanza dei presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale, motivo che ez. cc vn,z_ però non rientra tra quelli previsti per la re_visiaRe. 2.3. Orbene, rispetto a tale ragionamento svolto dalla Corte di appello il ricorrente nulla deduce in modo specifico, limitandosi invece a riproporre le medesime argomentazioni contenute nella sua originaria istanza. 3. Infine, il provvedimento impugnato deve essere rettificato, ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen., nella parte in cui è stata dichiarata la decadenza che, in realtà, non sussiste poiché l'istanza del AL non è fondata su alcuna delle ipotesi di cui al primo comma del sopra indicato art.28, al cui verificarsi decorre il termine decadenziale di mesi sei. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 4 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2022.