Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 48845
CASS
Sentenza 5 novembre 2003

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Con il ricorso per Cassazione avverso la convalida del decreto adottato dal questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. non sono deducibili motivi attinenti alla pretesa incompetenza territoriale del questore, in quanto problemi di competenza per territorio possono porsi solo con riferimento a provvedimenti giurisdizionali, ma non ad atti emessi da autorità amministrative organizzate gerarchicamente e facenti capo alla polizia di Stato, mentre ogni ipotetica questione sull'individuazione dell'organo qualificato ad emettere il decreto costituisce un problema di legittimazione e non di competenza, da risolversi, se del caso, nelle opportune sedi amministrative. (Nella specie si era lamentato che il provvedimento di divieto di accesso a luoghi in cui si tengono manifestazioni sportive fosse stato assunto dal questore di Roma, pur essendosi svolti i fatti a Firenze).

In sede di convalida del provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. al giudice non spetta un potere di controllo circa la rispondenza di esso all'effettiva pericolosità del soggetto interessato, sia perché tale controllo non è previsto dalla legge, sia perché la pericolosità valutata nel provvedimento di prevenzione non è frutto di presunzioni, ma di deduzione da condotte concrete ed è circoscritta allo specifico ambito della manifestazione sportiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 48845
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48845
    Data del deposito : 5 novembre 2003

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