Sentenza 5 novembre 2003
Massime • 2
Con il ricorso per Cassazione avverso la convalida del decreto adottato dal questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. non sono deducibili motivi attinenti alla pretesa incompetenza territoriale del questore, in quanto problemi di competenza per territorio possono porsi solo con riferimento a provvedimenti giurisdizionali, ma non ad atti emessi da autorità amministrative organizzate gerarchicamente e facenti capo alla polizia di Stato, mentre ogni ipotetica questione sull'individuazione dell'organo qualificato ad emettere il decreto costituisce un problema di legittimazione e non di competenza, da risolversi, se del caso, nelle opportune sedi amministrative. (Nella specie si era lamentato che il provvedimento di divieto di accesso a luoghi in cui si tengono manifestazioni sportive fosse stato assunto dal questore di Roma, pur essendosi svolti i fatti a Firenze).
In sede di convalida del provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. al giudice non spetta un potere di controllo circa la rispondenza di esso all'effettiva pericolosità del soggetto interessato, sia perché tale controllo non è previsto dalla legge, sia perché la pericolosità valutata nel provvedimento di prevenzione non è frutto di presunzioni, ma di deduzione da condotte concrete ed è circoscritta allo specifico ambito della manifestazione sportiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 48845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48845 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO PRESIDENTE
1. Dott. VANCHERI ANGELO CONSIGLIERE
2. Dott. GRANERO FRANCANTONIO "
3. Dott. CANZIO GIOVANNI "
4. Dott. CASSANO MARGHERITA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NI DA, N. IL 29/07/1971;
avverso ORDINANZA del 01/08/2002 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del dr. Giuseppe Veneziano, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
DA NI ricorre personalmente contro l'ordinanza del GIP presso il tribunale di Roma in data 1.8.02, con la quale è stato convalidato il provvedimento del Questore della stessa città, irrogatogli ai sensi dell'art. 6 della legge 4010/89, che gli vietava di accedere agli stadi e campi sportivi, con l'ulteriore obbligo di presentazione.
A sostegno del ricorso il difensore deduce la violazione di legge per carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'emanazione del provvedimento amministrativo, la mancata motivazione del medesimo con riferimento alla personalità del soggetto e non all'episodio concreto (posto che il getto di un sasso, senza che siano derivate lesioni a persone o danni a cose, non può comprovare la pericolosità sociale richiesta per l'applicazione della misura), la mancata disamina di ogni circostanza rilevante. Successivamente, dopo un riferimento non sviluppato agli articoli 3 e 4 del codice penale, deduce l'incompetenza territoriale del questore di Roma,
essendosi i fatti verificati a Firenze.
DIRITTO
Come emerge dalla narrativa, si tratta di argomenti puramente fattuali di competenza dell'autorità amministrativa, rispetto ai quali l'autorità giudiziaria non può nè svolgere una propria attività istruttoria - non prevista dalla legge ed incompatibile con le caratteristiche della procedura - né compiere valutazioni della prova ex art. 192 c.p.p. Spetta invece all'autorità giudiziaria verificare, per il caso che qui interessa, la rispondenza delle condotte segnalate alle tassative previsioni del comma 1 dell'art. 6 nel testo da ultimo sostituito con la legge 377/2001, ed in particolare la loro inquadrabilità tra le condotte violente o di incitamento alla violenza.
Quanto all'estensione della motivazione, secondo un principio ormai consolidato ed avallato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U., 21.6.2000, P.) è consentita - trattandosi di provvedimento già noto all'interessato - una motivazione per relationem, la quale dimostri che il decidente ha valutato le ragioni esposte dal questore come idonee a giustificare il provvedimento.
Deve escludersi, anche, che spetti al GIP un potere di controllo circa la rispondenza del provvedimento alla effettiva pericolosità del soggetto, sia perché esso non è previsto dalla legge, sia perché la pericolosità valutata nel provvedimento di prevenzione non è frutto di presunzioni, ma di deduzione da condotte concrete ed è circoscritta allo specifico ambito della manifestazione sportiva. Nessun aggancio legislativo è rinvenibile a proposito della dedotta incompetenza territoriale dell'Organo che ha emesso il decreto oggetto della convalida qui impugnata, il Questore di Roma, luogo di dimora dell'interessato. È evidente che un problema di competenza territoriale in sede giudiziaria può porsi solo con riferimento al provvedimento giudiziario, ma non con riferimento ad un'autorità amministrativa organizzata in maniera gerarchica e facente capo al vertice della Polizia di Stato. Ogni ipotetica questione sull'individuazione dell'organo legittimato ad emettere il decreto è - appunto - un problema di legittimazione e non di competenza, da risolversi, se del caso, nelle opportune sedi amministrative. II ricorso è inammissibile, e vanno adottate le pronunce consequenziali.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, sezione prima penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di 500 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 DICEMBRE 2003.