Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
NO E DEL OPO3 03 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA c LA CORTE SUPREMADI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE precetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G. N. 3642/99 Dott. Francesco 6160/99 SABATINI Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron. 3602 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 390 TALEVI Consigliere Ud. 19/10/01 Dott. Alberto ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZU RO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FRANCO RENI, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COME Richiesta copia studio MUSI DANTE GABRIELE;
dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1.55 intimato per diritti از-1 FEB. 2002 e sul 2° ricorso n° 06160/99 proposto da: IL CANCELLIERE MUSI DANTE GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell'avvocato 55 3000 CANCELLERIA 2001 GIULIO PIRAS, che lo difende anche disgiuntamente 1793 all'avvocato MASSIMO MORSELLI, giusta delega in atti;
DG724544 controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ZU RO;
intimato avverso la sentenza n. 547/98 del Tribunale di MANTOVA, Sezione I Civile, emessa il 18/06/98 e depositata il 18/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso, previa riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., rigetta il ricorso principale e dichiara l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. NT LE US, con atto di precetto del 12 febbraio 1997, ha intimato alla spa La Fondiaria, Agen- zia generale di Suzzara, il pagamento della somma di oltre lire 3 milioni, fondando la richiesta su decreto ingiuntivo del pretore di Gonzaga del 10 giugno 1989. MA CC, titolare dell'Agenzia La Fondiaria Assicurazioni di Suzzara, con atto di citazione del 25 febbraio 1997, ha proposto opposizione contro l'atto di precetto davanti al giudice di pace di Gonzaga ed ha 2 - chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'atto, del- la sua notificazione e del titolo esecutivo, deducendo che aveva assunto l'incarico di agente della Fondiaria dopo che il decreto ingiuntivo era stato reso e che non aveva avuto alcun rapporto con il US.
2. L'opposizione è stata rigettata e MA CC ha impugnato la decisione davanti al tribunale di Man- tova, riproponendo i motivi posti a fondamento dell'op- posizione. Il tribunale, con sentenza del 18 agosto 1998, ha riformato la sentenza del giudice di pace, accogliendo l'opposizione all'esecuzione, ed ha condannato l'appel- spese del lato NT LE US al rimborso delle grado. l'interpretazione del Il tribunale, premesso che titolo esecutivo deve essere compiuta secondo un crite- rio di stretta legalità, ha escluso che il decreto in- giuntivo fosse azionabile nei confronti di MA Zuc- chi, considerata la diversità del debitore in esso emesso nei identificato, in quanto il decreto era stato confronti della società Assicurazioni La Fondiaria, "essendo il richiamo all'agenzia di Suzzara solamente secondario e da ricondurre [... .] al potere dell'agen- te di rappresentare l'assicuratore nei giudizi di CO- gnizione relativi ad obbligazioni dipendenti dagli atti 3 compiuti dall'agente mandatario".
3. MA CC ha proposto ricorso contro la deci- sione. Resiste con controricorso NT LE US, che ha proposto ricorso incidentale, articolato in due mo- tivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale e quello incidentale deb- bono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto sono stati proposti contro la stessa sentenza. E ' preliminare l'esame del ricorso incidentale, 2. il quale è articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale NT LE US addebita alla sentenza l'errore di contraddittorietà della motivazione, indicandolo nel fatto che il tribunale non ha avvertito che l'intima- zione di pagamento era stata rivolta esattamente al soggetto indicato nel titolo esecutivo, cioè all'Assi- curazione La Fondiaria. Da questa premessa il US ricava che MA CC non era legittimato a proporre in proprio l'opposizione contro l'atto di precetto, potendolo fare solo come le- gale rappresentante della Compagnia di assicurazioni. Con il secondo motivo lo stesso errore è prospetta- 4 to sotto il profilo dell'omessa motivazione.
2.2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati ed il ricorso inciden- tale è rigettato.
3. Nella giurisprudenza di questa Corte è consoli- dato il principio secondo il quale l'interpretazione del titolo esecutivo di natura giudiziale, eseguita dal giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, è interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e si risolve in un giudizio di fatto il quale è censurabile in sede di legittimità solo se sia- no violati i criteri giuridici che regolano l'estensio- ne e i limiti della cosa giudicata e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito non sia immune da vizi logici о errori di diritto: Cass. 4 aprile 2001, n. 4978, tra le più recenti.
3.1. Dalla lettura degli atti si ricavano i seguen- ti elementi: il decreto ingiuntivo fu emesso nei confronti della Assicurazioni La Fondiaria spa, Agenzia Generale di Suzzara, in persona del legale rappresentante pro tempore ed a questo stesso soggetto fu rivolta l'inti- mazione di pagamento;
l'opposizione al precetto stata proposta da MA CC, "quale titolare dell'Agenzia La Fondiaria 5 di Suzzara" e non in nome proprio di MA CC, CO- me, travisando la sentenza impugnata, afferma il con- troricorrente.
3.2. Nella sentenza impugnata, come è stato riferi- to, il tribunale ha interpretato il decreto ingiuntivo posto a base dell'atto di precetto, escludendo che il decreto indicasse come debitore MA CC. Il tribunale, infatti, ha dichiarato che l'ingiun- zione era stata emessa nei confronti della società di Assicurazioni La Fondiaria spa e non dell'agente in Suzzara, il quale figurava soltanto come rappresentante in giudizio della stessa Società ai sensi dell'art. 1903, secondo comma, cod. civ. ' La giustificazione di quest'interpretazione, indi- pendentemente dal richiamo al dato normativo, è corret- ta e non è ulteriormente sindacabile, come si è detto. Pertanto, in base all'interpretazione riferita, "il soggetto legittimato a adempiere in base al rapporto sostanziale" (per dirla con le parole del ricorrente incidentale) non era MA CC in proprio, ma la So- cietà La Fondiaria in persona del suo legale rappresen- tante.
3.3. Se ne ricava che l'opposizione a precetto è stata proposta correttamente dalla società di Assicura- zioni La Fondiaria spa. 6 Il ricorso incidentale, pertanto, è rigettato per- ché l'affermazione che MA CC non fosse legitti- mato a proporre in proprio l'opposizione contro l'atto di precetto, potendolo fare solo come legale rappresen- tante della Compagnia di assicurazioni, è frutto di travisamento della decisione impugnata.
4. L'unico motivo del ricorso principale si riferi- sce al "regolamento delle spese di primo grado". MA CC addebita alla sentenza impugnata di non avere provveduto in ordine alle spese del giudizio di primo grado, nonostante egli ne avesse fatto espli- cita richiesta. Anche il ricorso principale deve essere rigettato.
4.1. L'art. 336, comma primo, cod. proc. civ. di- spone che la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti di questa dipendenti dalla parte riformata. Da questa regola è fatto discendere il principio secondo il quale la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronunzia che ha statuito sulle spese di lite, con la conseguenza che il giudice d'appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento di tali spese, alla stregua dell'esi- to finale della lite: Cass. 10 ottobre 2000, n. 13485, tra le più recenti.
4.2. Il tribunale di Mantova, riformando la senten- 7 za del giudice di pace, ha deciso in ordine alle spese dell'intero giudizio, liquidandole in una somma com- plessiva per i due gradi del giudizio in conformità al principio prima indicato.
5. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio. 1097 129,11
p. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e dichiara 4567 20,66 interamente compensate le spese di questo giudizio. TOT 119,77 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 80651900 terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 16117+ 19 ottobre 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. My found Levey Il Presidente светом их IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delie Entrate di Roma 2il 12.1.2012 Serie 4 al n. 2169 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 gel 30/5/2002) 00 ----