Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 01 2 06 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT A Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 9558/98 Cron.2528 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Ud.28/11/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S EN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per dirittig GEN 2001 sul ricorso proposto da: IL NC CI DOMENICA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso 10 studio dell'avvocato 1500 CANCELLERIA CHIRIACO ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI 4962 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 9481/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/05/97 R.G.N. 65766/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Massimo FEDELI che ha concluso Generale Dott. l'inammissibilità del ricorso;
in preliminarmente, subordine, il rigetto. -2- Svolgimento del processo Con atto del 17 ottobre 1992 CA CI propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Roma in funzione di giudice del Lavoro aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità od in subordine all'assegno di invalidità. Attraverso nuovo parere tecnico di ufficio, il Tribunale di Roma respinse l'appello. Afferma il Tribunale che in base a questo parere, condivisibile per ского l'adeguata documentazione e per il riscontro con il primo parere, era stato accertato che le infermità dalle quali la CI era affetta (miastenia, esiti di frattura del polso sinistro, artrosi) non erano causa di una determinante riduzione della capacità di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza, ricorre CA CI, percorrendo le linee di un unico motivo. L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo, genericamente denunciando violazione di legge ed insufficiente motivazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale si sia limitato ad una pedissequa trascrizione del quadro diagnostico fornito dal consulente tecnico di ufficio, sia giunto alle proprie conclusioni attraverso una scomposizione atomistica delle infermità (legate da una palese interconnessione), ed abbia ignorato gli aggravamenti intervenuti nel corso del giudizio, lungamente protrattosi. 3 Poiché l'impugnata sentenza è stata depositata il 17 maggio 1997, il ricorso, notificato il 20 maggio 1998, e pertanto oltre il più ampio termine previsto dall'art. 327 primo comma cod. proc. civ., è inammissibile. Per l'assenza di ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000. Sietro Cusco Il Consigliere estensore ского IL PRESIDENTE i el v Hell IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 9 GEN 2001 I oggi, D , A S COLLABORATORE O 0 S DI L CAS 1 L A 3 DI CANCELLERIA T . O , 3 T - B R 5 A I S 'A D . E P L N A S L T I E S 3 N D 7 O - I G P S 8 O - IM N 1 A E 1 D S A E I D E , A E O G T R O G N T T E IS E IT L S G E IR E A R D L L O E D 4