Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15030 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
NÕGISTRAZIONE C.C. 66892 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 5 TRIBUTARIA ÉSENTE DA - TAB. ALL. B REPUBBLICA ITALIAN. 131 MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALI LA CORTE SUPREMA1 5 SAZIONE 02 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario CICALA Presidente R.G. N. 20633/99 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Cron. 35219 Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 13/05/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREM DI CASS ZONE CAMPICINE CI LE SENTENZA 0. 66892 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE LAZIO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AD LL;
intimato avverso la decisione n. 2508/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 23/04/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2019 -1- udienza del 13/05/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
l'accoglimento del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo WI MO, medico ambulatoriale alle dipendenze del S.S.N., ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza in data 31 agosto 1991, con la quale aveva chiesto, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.178/86, il rimborso di parte della ritenuta IRPEF operata dall'ENPAM sull'importo erogatole all'atto della cessazione del rapporto, e precisamente il rimborso della somma corrispondente al proprio apporto contributivo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n.917 del 1986. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso e l'Ufficio ha proposto appello deducendo che l'indennità corrisposta alla MO (c.d. fondo ambulatoriale) non costituisse TFR, per la cui tassazione si dovesse applicare il primo comma dell'art. 17 del D.P.R. n.917/86, ma rientrasse tra "le altre indennità” e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, per la cui tassazione si sarebbe dovuto invece applicare il secondo comma della stessa disposizione. La Commissione Tributaria di secondo grado ha respinto l'appello e la Commissione Tributaria Centrale ne ha confermato la decisione. Avverso la sentenza della Commissione Centrale il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt.99 e 112 c.p.c., nonché degli artt.36 e 62 D.P.R. n.546/92; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 16, lett.a) e 17, 1° e 2° comma, D.P.R. n.917/86. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Col primo motivo il ricorrente ha dedotto che oggetto specifico della controversia non fosse il diritto al rimborso di parte della ritenuta in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.178/86, ma la modalità di calcolo della detrazione dell'apporto della contribuente dalla base imponibile, se essa cioè dovesse effettuarsi secondo il criterio previsto dal primo comma dell'art. 17, come sostenuto dalla contribuente medesima, ovvero secondo il criterio di calcolo indicato nel secondo comma della stessa disposizione, come invece ritenuto dall'Ufficio, sicché la sentenza, non avendo preso in esame tale questione, era incorsa nel vizio denunciato di omessa pronuncia. La censura è fondata. Come emerge dagli atti, l'Ufficio non ha mai contestato la natura di rapporto di lavoro dipendente del medico ambulatoriale, né la sua riconducibilità, come tale, al disposto dell'art.17 del D.P.R. n.917/86, che prevede la detrazione dalla base imponibile dell'apporto contributivo del lavoratore. Ha sempre e soltanto sostenuto che il calcolo della detrazione dovesse effettuarsi secondo il criterio indicato dal 2° comma dell'art.17 e non secondo la modalità prevista dal 1° comma, come richiesto dalla contribuente, sicché la sentenza impugnata, nell'affermare che andava applicato il principio generale dettato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.178/86, secondo il quale non vanno assoggettate ad imposizione le somme affluite al fondo in base a contribuzioni gravanti sul dipendente, non ha fatto che ribadire quanto risultava pacifico tra le parti, omettendo di pronunciarsi sulla questione controversa, oggetto del giudizio, così violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. Il motivo va dunque accolto, con assorbimento del secondo (riguardante la corretta applicazione dell'art.17 D.P.R. 917/86) e con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
p.q.m.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Roma, 13.5.2002 외 il presidenteMich il cons. est. liko fico Ариль аль IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano ANCELLERIA DEPOL 25 OTT 2002 ERE 01 Og# W Am