Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/06/2025, n. 11190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11190 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11190/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04023/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4023 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pulcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. N. -OMISSIS-, adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma il 16 febbraio 2022, con il quale è stata disposta l’archiviazione dell'istanza della ricorrente di emersione del lavoro irregolare prestato in suo favore dalla signora -OMISSIS-;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS- agisce per l’annullamento del provvedimento prot. N. -OMISSIS-, adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma il 16 febbraio 2022, notificato il 9 settembre successivo, con cui è stata disposta l’archiviazione dell'istanza, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 di emersione del lavoro irregolare prestato in suo favore dalla signora -OMISSIS-.
2. Il gravato provvedimento è stato adottato a mente del citato art. 103, comma 15, del D.L. n. 34/2020 e del D.M. 27 maggio 2020 del Ministero dell'Interno, atteso che “… che le parti del procedimento de quo sono state convocate in data 13/01/2022 alle ore 10:30 per la definizione della procedura di emersione ma che in tale occasione entrambe le parti risultavano assenti senza giustificato motivo ”.
3. Contro il citato provvedimento è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato l’1 aprile 2022 e depositato l’11 aprile successivo.
Premesso che, con decreto del 26 marzo 2021, il Tribunale di Roma aveva riconosciuto alla lavoratrice -OMISSIS- la protezione speciale di cui all’art. 32, comma 3, del D.lgs. n. 25/2008, con il conseguente diritto ad ottenere il correlato titolo di soggiorno, con il primo motivo la ricorrente denunzia il mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, invece, che non vi sarebbe alcuna prova effettiva che lei stessa e la lavoratrice siano state correttamente convocate dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma e che, in ogni caso, l’Amministrazione non avrebbe accertato se la loro assenza sia dipesa da una causa di forza maggiore e/o da un giustificato motivo.
Con il terzo motivo parte ricorrente, nel ribadire di non aver ricevuto alcun avviso di convocazione, evidenzia che alla data fissata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva contratto l’infezione da COVID 19 e, come da documentazione in atti, si trovava in quarantena presso il proprio domicilio nel rispetto dei protocolli medici allora vigenti, sicché non avrebbe comunque potuto presenziare alla convocazione.
Con il quarto motivo ci si duole, poi, del vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato.
Con il quinto motivo, infine, parte ricorrente lamenta nuovamente la violazione dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 e del successivo D.M. del 27 maggio 2020, ribadendo che la lavoratrice avrebbe avuto diritto al rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che, in data 15 luglio 2022, ha depositato la documentazione relativa ai fatti di causa, unitamente ad una relazione sugli stessi dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma, con cui l’Amministrazione nel difendere la legittimità del provvedimento impugnato e, segnatamente, nel ribadire che la ricorrente e la lavoratrice erano state correttamente convocate, tuttavia ha precisato che ove le parti “… inviassero a questo Sportello unico la documentazione utile alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge, questo Sportello Unico si rende disponibile a valutare l’annullamento del procedimento adottato e procedere all’eventuale definizione positiva dell’istanza ”.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 20 luglio 2022, la sezione I ter di questo Tribunale Amministrativo ha pertanto dichiarato improcedibile la domanda cautelare della ricorrente avendo l’Amministrazione “… rappresentato la propria disponibilità a valutare l’annullamento del procedimento adottato e procedere all’eventuale definizione positiva dell’istanza nel caso in cui la parti dovessero inviare la documentazione utile alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge ”.
In vista della discussione le parti non hanno sottoposto al Collegio nuovi documenti o prospettazioni difensive, ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza straordinaria del 16 maggio 2025, nel corso della quale il procuratore della ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione della causa, attesa la sopravvenuta favorevole definizione del procedimento di emersione.
5. Preso atto di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
6. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia ed alla sua definizione in rito, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.