Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 06 FEBBARIO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 4088/2023 R.G.
TRA
, , , n. q di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
nata a [...] il [...] e deceduta il 27.12.2024, tutti difesi dall'avvocato
[...]
Lucia Casaburo
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.07.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e di soggetto con necessità di sostegno elevato ex art. 3 comma 3 legge n.
104/1992, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui era affetta la de cuuis. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2
domanda.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalle parti ricorrenti alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la sig.ra era affetta, lo ha Persona_1
considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che il complesso morboso di cui era affetta la periziata, già invalida al
100%, non determinava né l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né la necessita di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, mentre ha accertato che sussistevano le condizioni per il riconoscimento di una condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex art. 3 ° comma 3° della L.104/92.
In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza. Infine, la parte ricorrente fa riferimento alle patologie documentate che non sarebbero state accuratamente valutate dal CTU, tra cui la vasculopatia cerebrale cronica, la cardiopatia ischemica cronica, l'incontinenza urinaria stabilizzata e la malattia neoplastica che il CTu ha, invece, diligentemente e scrupolosamente esaminato e valutato, ritenendo che le stesse non incidessero sulle conclusioni diagnostiche.
Il quadro patologico, seppure sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, e che ha consentito al Ctu il riconoscimento alla de cuuis del beneficio della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato, tuttavia, non condizionava la deambulazione né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Concludendo, seppure il quadro patologico fosse suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia, non condizionava la deambulazione né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non
è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299).
Difatti, il CTu ha evidenziato come il quadro clinico, pur di particolare impegno, non imponeva la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza, essendo la de cuuis in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita. In particolare, il CTU ha rilevato che: “Per quanto riguarda il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, preso atto dall'indagine medico legale effettuata in sede di visita peritale che dai controlli clinico-strumentali non si evidenziano presenza di aree patologiche riferibili a lesione focale e/o ripetitiva e si conferma l'assenza di ripresa di malattia neoplastica e di coinvolgimenti di tipo secondario e l'indicazione a continuare il follow- up, preso atto altresì, che la cardiopatia post-ischemica e valvolare mostra un discreto compenso con conservata funzione sistolica e assenza di angor e dispnea, tenuto conto che la capacita statico deambulatoria non appare significativamente compromessa e relativamente alla capacità cognitivo- mnesica non vi è alcun elemento che possa ipotizzare la perdita di autonomia sia nelle attività complesse, sia nelle attività di base, cioè quelle che riguardano particolarmente la cura della propria persona..”, e che tutte le alterazioni riscontrate non comportavano la necessità di continua assistenza e opportuna sorveglianza essendo la de cuuis in grado di compiere gli atti della vita quotidiana con difficoltà ma senza impossibilità. Infine, parte ricorrente ha depositato documentazione medica successiva all'espletamento della CTU
(certificato Asl Na 3 del 10.06.2023- prescrizione ausili per incontinenza urinaria) dalla quale non merge alcun aggravamento del quadro clinico già accertato, tale da sancire la compromissione della capacità
deambulatoria della de cuuis ovvero la sua capacità al compimento autonomo degli atti della vita quotidiana.
Da ciò discende che un eventuale approfondimento istruttorio a mezzo di una ctu o una integrazione della ctu già esistente avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, va riconosciuta l'esistenza della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi della L.104/92 art. 3° comma 3° a decorrere dalla domanda amministrativa.
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio, CP_ ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico dell e liquidiate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del solo requisito sanitario richiesto dalla legge per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi della L.104/92 art. 3° comma 3° dalla domanda amministrativa;
CP_ 2) compensa le spese, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico dell' e liquidate con separato decreto;
Si comunichi
Nola, lì 12 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini