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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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1 gennaio 2013
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7 febbraio 2014
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Art. 594.
Assegno ai figli non riconoscibili.
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno. (40) ((223)) -------------- AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione". -------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 83, comma 1, lettere a) e b)) che "All' articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
b) la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".
Assegno ai figli non riconoscibili.
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno. (40) ((223)) -------------- AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione". -------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 83, comma 1, lettere a) e b)) che "All' articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
b) la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".
Commentari • 39
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 29 giugno 2024 · 253.77762
L'articolo 594 del Codice Civile, rubricato "Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 594 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 594 del Codice Civile. "Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio di cui all'art. 279, […]
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Giurisprudenza • 49
- 1. Trib. Teramo, sentenza 02/05/2022, n. 432Provvedimento: […] Oggetto: azione ex art. 580 e 594 c.c. […] l'entità dell'asse ereditario relitto dal de cuius ER , ai sensi e per l'effetto dell'art. 594 cod. civ. […] L'odierna attrice ha agito per ottenere, ai sensi degli artt. 580 e 594 c.c., […] di natura esclusivamente economica in quanto diretta solo ad ottenere l'assegno vitalizio di cui all'art. 594 c.c., […] Corte con la sentenza del 1986, la diversità tra le fattispecie relative ai diritti successori di cui agli artt. 580 e 594 cod. civ. (che vengono in rilievo nel caso di specie) e quella relativa al diritto al mantenimento e all'istruzione di cui all'art. 279 c.c. […] l'assegno vitalizio sulla eredità del padre naturale di cui all'art. 580 o 594 c.c., […]Leggi di più...
- assegno vitalizio·
- azione ex art. 580 c.c.·
- legittimazione attiva·
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- azione ex art. 594 c.c.·
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