Articolo 594 del Codice civile
Articolo 646Articolo 648
Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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1 gennaio 2013
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7 febbraio 2014
Art. 594.

Assegno ai figli non riconoscibili.

Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno. (40) ((223)) -------------- AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione". -------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 83, comma 1, lettere a) e b)) che "All' articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
b) la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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