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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/11/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 360/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati:
dott. ER RE Presidente
dott.Marco AE Consigliere rel.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in secondo grado iscritta al n. 182/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 338/2021, emessa dal Tribunale di Enna l'8 giugno 2021, nella causa civile iscritta al n. 278/2016 R.G tra
, nato a [...] [...] ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Siracusa viale Montedoro presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lavaggi del Foro di Siracusa, che lo rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Pietro Ivan
Maravigna del Foro di Messina
appellante e
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Vittorio Veneto 119
1 , rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio e Francesco P.IVA_1
Balestrazzi ed elettivamente domiciliata in NI presso lo studio dell'avv. Rosalba Tardanico
appellata contumace
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede in Roma via Ostiense 131/L, nella qualità di procuratrice , con sede in Conegliano via V. Alfieri Parte_2
1 ed elettivamente domiciliata in Catania via Monfalcone 4 presso lo studio dell'avv. Ivan Chiaramonte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellata contumace
- (già , con sede in Via Soperga 9, Controparte_3 CP_4
20127 Milano (MI), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. nella sua qualità di procuratrice Controparte_5
e mandataria di con sede legale in Via Soperga Controparte_6
n. 9, 20127 – Milano, Italia e di con sede in Milano, Via Controparte_7
Soperga n. 9rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici, del Foro di Roma,
- intervenienti, la prima costituita il 17.04.2023 come cessionaria del credito, la seconda costituita il 9.10.2024 come nuova cessionaria del credito nel proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di NI
n.ro 564/2022, emessa, nel procedimento iscritto al n.ro 358/2016 R.G., in data 25.7.2022, notificata in data 28.10.2022, con la quale il Giudice
Unico del Tribunale di NI, definitivamente pronunciando ha così statuito:
2 “Rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta, condanna al pagamento in Parte_1
favore di della somma di € 104.432,29 oltre interessi al Pt_2 Parte_2
tasso di mora contrattualmente stabilito e con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. Pone a carico dell'opponente le spese della CTU come liquidate con separato decreto emesso in data 1.7.2019.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore della parte intervenuta in complessivi € 26.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15% , IVA e CPA come per legge. Nulla sulle spese tra l'opponente e
l'originaria parte opposta )”. Controparte_1
All'udienza del 26 giugno le parti hanno così precisato le conclusioni:
- parte appellante: “in integrale riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dei motivi di impugnazione anzi dedotti e delle domande originariamente spiegate:
Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, infondato o con qualsiasi altra statuizione;
Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti, la nullità e/o inefficacia della clausola derogatoria delle previsioni di cui all'art. 1957 c.c. inserita nelle fideiussioni in questione e conseguentemente dichiarare la intervenuta decadenza del diritto alla escussione delle fideiussioni da parte della Banca e revocare il decreto opposto;
Accertare e dichiarare, per i dedotti motivi, la carenza di legittimazione attiva in testa a conseguentemente revocare il decreto Parte_2
opposto;
In via gradata revocare il decreto opposto e determinare le somme effettivamente dovute in virtù dei rapporti dedotti in giudizio alla luce
3 delle risultanze della perizia della quale è stata richiesta la riformulazione da parte del CTU alla luce di tutte le eccezioni sollevate;
In via ancor più gradata, accertare e dichiarare che il credito vantato nei confronti del fideiussore non può essere superiore a quello vantato nei confronti del debitore principale e conseguentemente ridurre
l'importo dovuto a quanto ammesso in sede fallimentare e cioè ad €.
157.894,88, per il mutuo ipotecario erogato il 12.06.2002, ad €.
673.334,87, per il mutuo ipotecario erogato il 24.09.2009 nonché ad €
120.000,00 relativamente al contratto di finanziamento del 2.10.2017 giusta la limitazione a detta cifra della relativa fideiussione;
- In ogni caso accertare e dichiarare che il debito relativo al contratto di finanziamento del 2.10.2017 è pari ad € 120.000,00 giusta la limitazione a detto importo della relativa fideiussione e conseguentemente rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_1
- Con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio”;
- parte convenuta si è riportata a quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi, chiedendo il rigetto integrale dell'appello.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 474/2015 (R.G.
n. 2271/2015), emesso dal Tribunale di NI, veniva ingiunto al sig. - nella qualità di fideiussore della Parte_1 [...]
società fallita il 19.9.2014 - il pagamento in favore di Parte_3
della minor somma di € 919.952,96, (rispetto a quella CP_8
richiesta di € 1.024.385,25), oltre interessi convenzionali con decorrenza dal 22.10.2015 e sino al soddisfo.
spiegava opposizione con atto di citazione Parte_1
regolarmente notificato, eccependo l'illegittimità e l'infondatezza del titolo, e chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
4 Nello specifico, i motivi di opposizione sollevati sono stati i seguenti:
1) indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto del contratto;
indeterminatezza delle clausole contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di pattuizioni dei parametri di riferimento per il calcolo degli interessi;
nullità del contratto ex artt. 1346, 1418, 1419,
1284 comma 3 c.c. e 117 TUB;
nullità ed indeterminatezza del tasso applicato con riferimento all'Euribor;
2) carenza probatoria dei saldo conti prodotti dalla banca;
3) violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buonafede da parte della ex artt. 1175 e 1176 c.c. CP_1
4) nullità delle clausole di pattuizione di interessi usurari;
5) intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
tutte le istanze del fideiussore, ivi compresa la richiesta di sospensione della clausola di provvisoria esecutività, e chiedendo, con domanda riconvenzionale, rideterminarsi l'importo dovuto.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica di ufficio, in relazione al seguente quesito:
Esaminati gli atti ed i documenti allegati al fascicolo di parte, accerti il
CTU:
1. se il tasso di interessi applicato ai contratti di mutuo e/o di finanziamento sia determinato chiarendo altresì se il riferimento all'Euribor indica un tasso di interesse che può essere ricavato facilmente e pubblicato anche su siti non specializzati ivi compresa la carta stampata;
2. se la clausola di cui all'art.2 punto 2 del contratto di mutuo del
12.06.2002 determini il parametro di riferimento del tasso di interessi;
3. se gli interessi applicati ai contratti prima indicati siano superiori ai tassi medi praticati da banche ed intermediari finanziari ovvero se i tassi
5 applicati superano il c.d. tasso soglia con riferimento ai periodi di cui al piano di ammortamento;
4. proceda il CTU qualora accerti che siano superati i tassi soglia, al calcolo degli interessi dovuti, sia a titolo di interessi compensativi che di mora applicando il tasso sostitutivo ex art.117 TUB dalla data di erogazione del finanziamento e sino alla scadenza del contratto e quindi determini i saldi effettivi dare/avere;
5. verifichi infine il CTU se sono allegati al fascicolo della
[...]
i piani di ammortamento e l'indicatore Controparte_1
sintetico di costo”.
Con successiva ordinanza, il Giudice, “rilevato che parte opponente ha sollevato osservazioni critiche all'elaborato peritale anche in relazione al profilo dell'usurarietà dell'interesse, rilevando come nessuna verifica sia stata effettuata rispetto al tasso di mora”, rimetteva la causa sul ruolo, chiedendo al CTU di rispondere al seguente quesito:
A. Verifichi se, nella concreta gestione dei rapporti indicati in seno all'atto introduttivo risultino superati i tassi usurari di cui alla l. 108/96 effettuando la detta verifica sia in relazione ai tassi di interesse corrispettivi convenuti sia in relazione al tasso di interesse moratorio concretamente applicato al verificarsi dell'inadempimento, senza tuttavia applicare alcuna sommatoria, avvalendosi, quali criteri di riferimento per gli interessi di mora, dei seguenti principi:
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti
6 percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto";
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del
T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista (cfr. Cass. civ. S.U. cit.);
B. in caso di superamento del c.d. tasso soglia ex l. 108/96 rispetto agli interessi corrispettivi convenuti, ricalcoli il saldo del conto corrente senza applicare interessi a debito;
C. in caso di rilevata usurarietà del tasso moratorio concretamente applicato, ricalcoli il saldo del conto corrente senza applicare gli interessi moratori pattuiti, ma facendo salva la debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.”
Nelle more, in data 03/02/2022, si costituiva in giudizio Parte_2
e per essa, quale mandataria, la procuratrice Controparte_2
dichiarando di essere creditrice di , in forza dell'atto Parte_1
di cessione a titolo oneroso e pro soluto stipulato con
[...]
di un portafoglio di crediti pecuniari, tra cui quello in Controparte_1
oggetto.
Precisate le conclusioni e depositate memorie di rito, all'esito il giudice emetteva la sentenza impugnata.
Nell'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi:
1. erroneo riconoscimento della legittimazione attiva di Parte_2
[...]
2- erroneo rigetto dell'eccezione nullita' e di intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria;
3- erroneo rigetto dell'eccezione di indeterminatezza dei tassi e richiesta applicazione tasso legale e/o sostitutivo ex art. 117 tub;
4- erroneo rigetto delle eccezioni di indeterminatezza – erroneita' e superamento della soglia usura;
7 5- erronea determinazione delle somme dovute – discrasia con le somme ammesse nel fallimento della debitrice principale;
e non si sono Controparte_1 Controparte_2
costituiti nel giudizio d'appello.
Diversamente, si è costituita (già , Controparte_3 CP_4
dapprima in qualità di procuratrice e mandataria di Controparte_6
società cessionaria del credito acquistato da e poi nella Parte_2
qualità di procuratrice e mandataria di a sua volta Controparte_7
cessionaria del credito acquistato da Controparte_6
Con precipuo riguardo alla legittimazione di , nuova e ultima CP_7
cessionaria del credito, osservava che:
- in virtù di contratto stipulato il 27 giugno 2024, ha Controparte_7
acquistato pro soluto da ai sensi e per gli effetti degli Controparte_6
articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, nonché da (…) ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo dovuti) identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Parte II n. 78 del 4 luglio 2024 e successiva integrazione pubblicata in
G.U., parte II n. 86 del 23 luglio 2024;
- tra i suddetti crediti sono ricompresi anche quelli vantati originariamente dalla nei confronti Controparte_1
del sig. ), in forza di decreto Parte_1 C.F._1
ingiuntivo n. 474/2015 del 16/11/2015, RG 2271/2015, emesso dal
Tribunale di NI.
All'udienza del 26 giugno 2026 il Giudice, dopo la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
8 Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, ha contestato la Parte_1
legittimazione attiva della prima società cessionaria Parte_2
affermando che:
- non corrisponde a verità - come invece affermato in sentenza - che la aveva prodotto, oltre all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Pt_2
Ufficiale, anche le “dichiarazioni di cessione dei crediti vantati da CP_8
n favore della stessa”; diversamente (secondo parte appellante),
[...]
“la ha prodotto solo ed esclusivamente l'avviso di cessione Pt_2
pubblicato sulla null'altro”; CP_9
- è orientamento costante in giurisprudenza che in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, il cessionario, al fine di dimostrare di essere titolare del rapporto, deve produrre in giudizio il contratto di cessione dal quale si possa ricavare che lo specifico credito per il quale agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartoralizzato, non essendo sufficiente la mera pubblicazione dell'avvenuta cessione pubblicata nella GURI, che può costituire, al più, elemento indicativo della cessione, ma non è in grado di conferire certezza – nella sua
“minima struttura informativa” – in ordine agli specifici e precisi contorni dei crediti che sono inclusi ovvero esclusi dalla cessione in oggetto;
- inoltre, il cessionario deve produrre l'iscrizione del credito nel registro delle imprese, e l'indicazione univoca del singolo credito ceduto: l'art. 58, c. 2, dispone che – ai fini dell'opponibilità della cessione ai debitori ceduti – la banca cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa, rispettivamente, nel registro delle imprese e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il motivo d'appello è inammissibile.
9 Al di là del nomen juris attribuito dall'appellante, viene eccepita non la legittimazione ad agire di bensì la effettiva titolarità del Parte_2
rapporto dedotto in giudizio e la opponibilità di esso (la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza)..
Secondo un costante orientamento di legittimità, a differenza della
"legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata (Cass., Sez.
3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008; Sez. 2, Sentenza n. 11284 del
10/05/2010).
Ebbene, l'eccezione è stata tardivamente proposta, dopo che, a seguito della costituzione in giudizio di parte Parte_2
opponente, nulla eccependo in merito, aveva accettato il contraddittorio.
Infatti, dall'esame del fascicolo di primo grado risulta che:
- si costituiva in giudizio in qualità di cessionaria di Parte_2 [...]
il 1 febbraio 2022; CP_8
- all'udienza di p.c. del 23 marzo 2022 parte opponente nulla osservava sulla legittimazione della società cessionaria:
10 - solo nella successiva comparsa conclusionale veniva formulata l'eccezione, sotto il profilo della mancanza di prova della cessione del credito de quo.
L'eccezione è comunque infondata nel merito.
Ad essa la società cessionaria ha tempestivamente risposto mediante la produzione, con il primo atto di parte successivo (la memoria di replica), la dichiarazione confermativa dell'avvenuta cessione dei crediti in contestazione da parte di Controparte_1
In tal modo, ha fornito prova certa della titolarità del Parte_2
credito de quo e, così, della propria legittimazione processuale
[Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023: “(…) Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”].
1.1. Vanno in questa fase esaminate le eccezioni sollevate dall'appellante in corso di giudizio, a seguito della costituzione volontaria di dapprima per e poi Controparte_10 Controparte_6
per Controparte_7
In merito l'appellante ha dedotto quanto segue:
11 - “Inoltre, contesta la assoluta carenza di rappresentanza sostanziale da parte di e, conseguentemente, il difetto di “ius Controparte_3
postulandi” del difensore.
La lettura delle procure depositate sia da in favore di Controparte_6
(e non ) che da a favore dell'avv. CP_3 Controparte_3 CP_3
Federici, evidenziano, da un lato come le stesse siano state emesse in data notevolmente antecedente rispetto alla presunta cessione d el credito da a e come tali non possano Parte_2 Controparte_6
autorizzare la costituzione nel presente giudizio, e dall'altro come non contengono, in astratto, la possibilità di costituirsi in un giudizio come quello di cui oggi si discute.
In ogni caso, si contesta specificatamente la sussistenza della legittimazione attiva e la titolarità del credito in testa alla CP_6 CP_6
.
[...]
La documentazione prodotta, estratto della non è da sola CP_9
sufficiente per dimostrare la avvenuta cessione del credito.
La avrebbe dovuto produrre anche il contratto di Controparte_6
cessione del credito nonché l'avvenuta l'iscrizione del credito nel registro delle imprese, e l'indicazione univoca del singolo credito ceduto, così come previsto dall'art. 58, c. 2, TUB.
A ciò aggiungasi che il credito in questione, sarebbe stato ceduto alla
dalla società della quale è stata Controparte_6 Parte_2
contestata sia la legittimazione che la titolarità del presunto credito oggi ceduto alla .”; Controparte_6
- “Allo stesso modo si rileva e si eccepisce in tale sede la illegittimità, inammissibilità ed improcedibilità della intervenuta costituzione in surroga della società con conseguente non accettazione CP_7
del contradditorio.
Ed invero, la legittimazione processuale della cessionaria CP_7
quale successore ex art. 111 c.p.c. presuppone la prova della
[...]
12 titolarità del diritto controverso in capo alle cedenti, secondo un rigoroso accertamento della catena traslativa;
prova che nel caso di specie risulta palesemente assente vista la già eccepita e contestata carenza di legittimazione attiva e titolarità del credito sia della cedente
che della cedente supportata dalla omessa Pt_2 CP_6
produzione integrale dei relativi contratti di cessione, delle schedule dei crediti e delle formalità ex art. 58 TUB, a fronte della sola produzione dell'estratto della CP_9
Inammissibile dovrà pertanto ritenersi l'intervento in giudizio della
per difetto di prova documentale della titolarità del diritto CP_7
controverso, nonchè per l'assenza delle formalità di opponibilità, anche ai sensi dell'art. 58 TUB, non potendo lo stesso di certo sanare ex post la carenza di legittimazione delle cedenti e non potendo surrogarsi in una posizione processuale che, sin dall'origine, era priva di legittimazione attiva;
Conseguentemente, non ricorrendo i presupposti per il subentro sostitutivo, e non potendo la successione a titolo particolare estinguere o sanare la carenza di legittimazione della cedente, non potrà di certo disporsi la richiesta estromissione della cedente, permanendo il giudizio tra le parti originarie, e ciò salvi i rilievi sulla carenza di legittimazione già dedotti e ogni conseguenza in rito”.
Le eccezioni sulla mancanza titolarità da parte di e di Controparte_6
dei crediti verso sono infondate. Controparte_7 Parte_1
In ragione di quanto sopra esposto in ordine alla avvenuta prova della cessione del credito da a Controparte_1 Parte_2
va anzitutto disatteso il rilievo di parte che assume una sorta di
[...]
carenza di titolarità 'a cascata' in capo alle successive cessionarie.
Ciò chiarito, si osserva:
- con riguardo alla cessione del credito da a Parte_2 [...]
- CP_6
13 In allegato alla costituzione in giudizio quale nuova cessionaria,
, per il tramite della procuratrice e mandataria CP_6 CP_11
ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2023,
[...]
ove alle pagine 9 e 19 si dà notizia che si è resa cessionaria, a CP_6
titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti classificati “a sofferenza”, individuabili in blocco, di titolarità di Parte_2
individuato per tipologia e tra i quali rientrano “crediti che, alla data del
30 giugno 2021, erano di titolarità di Controparte_1
ovvero di agente per il tramite della sua succursale Controparte_12
italiana, e che sono stati acquistati in data 3 dicembre 2021 da
[...]
. Parte_2
Tale specifica indicazione dimostra con certezza che i crediti acquistati da sono quegli stessi crediti in blocco acquistati da CP_6
in data 3 dicembre dalla originaria cedente tra cui quelli Pt_2 CP_8
nei confronti di (si richiamano, a tal guisa, Parte_3
le dichiarazioni di conferma di avvenuta cessione di e l'estratto di
G.U. prodotto da in sede di costituzione, in cui si fa riferimento, per Pt_2
l'appunto, ai crediti acquistati da in data 3 dicembre 2021); CP_8
- con riguardo alla cessione dei crediti de quibus da a CP_6
– CP_7
La prova della avvenuta cessione è fornita in modo insuperabile dalla
'dichiarazione di avvenuta cessione del credito e di attuale titolarità dello stesso' rilasciata da in data 2 ottobre 2024 e allegata CP_6
da nell'atto volontario di intervento in giudizio. CP_7
Infine, sono ininfluenti e infondate le deduzioni in merito alle procure depositate sia da in favore di , che da Controparte_6 CP_3
a favore dell'avv. Federici. CP_3
Quanto alla prima procura, si deve osservare che è stata CP_6
sostituita in giudizio dalla nuova cessionaria del credito, Controparte_13
[.. e che in ordine alla validità della procura da quest'ultima rilasciata nulla
è stato eccepito.
Invece, quanto al mandato in favore dell'Avv. Federici, è sufficiente osservare che in allegato 5 all'atto di intervento di nel CP_7
presente giudizio è stata prodotta regolare procura alle liti rilasciata da quest'ultima società in favore dell'Avv. Federici in data 1 agosto 2024, data che è successiva all'acquisito dei crediti da parte di , CP_7
avvenuto il 27 giugno 2024.
2. Con il secondo motivo d'appello è stato dedotto l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità e di intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria.
Assume il difensore del che in sentenza il Giudice di primo Parte_1
grado ha erroneamente valorizzato, per motivare il rigetto dell'eccezione proposta, la clausola di esclusione dell'operatività del regime decadenziale favorevole al fideiussore previsto dall'art. 1957
c.c., contenuta nei contratti di mutuo.
Clausola che, invece, sarebbe viziata da nullità, in quanto:
- non ha formato oggetto di specifica approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., ma, invece, è stata inserita tra due parentesi senza dare alcun risalto alla valenza ed importanza della stessa e senza alcuna specificazione in merito alla stessa;
- ai sensi degli artt. 33 co. 2 lett. t) e 36 del Codice del Consumo, è limitativa della facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata.
Quindi, in ragione dell'anzidetta nullità, viene eccepita la tardività dell'azione proposta nei confronti del fideiussore, perché tutti i contratti di finanziamento in relazione ai quali è chiamato a rispondere il sig.
nel giudizio che ci occupa sono stati risolti in Parte_1
15 coincidenza dell'intervenuto fallimento della società “
[...]
”, dichiarato dal Tribunale di Parte_4
NI in data 19/09/2014. La banca avrebbe dovuto promuovere le azioni nei confronti del garante entro i sei mesi successivi (e non, tardivamente, nel novembre 2015), a nulla rilevando l'espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 dell'atto di mutuo del 12/06/2002 e nell'art. 5 dei contratti di finanziamento del 02/10/2007 e 24/09/2009, per espressa contrarietà alle norme di legge.
Il motivo è infondato.
L'appellante invoca a sua tutela la disciplina a tutela del consumatore, che è tuttavia non applicabile a , che ha prestato Parte_1
fideiussione a garanzia di una società della quale egli, al momento della stipula dei contratti, era amministratore unico e rappresentante legale e, dunque, per scopi che non sono estranei alla sua attività imprenditoriale.
E' dunque eccentrico il richiamo all'art. 1341 c.c e alle norme del codice del consumo: non essendo qualificabile il come Parte_1
consumatore, non occorre indagare il carattere vessatorio o meno della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (natura vessatoria comunque esclusa da Cass., I sez. civ. ord. 3979 del 17.2.2025), che, se accettata e sottoscritta dal garante, è perfettamente valida e legittima: “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 9379/2018).
16 3. Con il terzo motivo di appello è stato dedotto l'erroneo rigetto dell'eccezione di indeterminatezza dei tassi e, in conseguenza, la mancata applicazione tasso legale e/o sostitutivo ex art. 117 tub.
Assume l'appellante - sostanzialmente riproponendo le argomentazioni svolte in primo grado - l'invalidità della pattuizione del tasso di interesse corrispettivo con riferimento all'indice Euribor, inattendibile perché non rappresentativo del mercato bancario europeo benché numericamente determinato o determinabile.
Invalidità che è stata dedotta anche con riguardo alla nota pubblicata nel sito della Commissione Europea, con cui la Commissione ha comunicato di aver sanzionato quattro banche per aver partecipato ad un cartello avente ad oggetto la fissazione dei tassi in euro che mirava a
“distorcere e manipolare il procedimento di fissazione del prezzo di specifici componenti dei derivati in relazione al tasso di riferimento
EURIBOR”.
Secondo l'appellante, può dirsi provato che la manipolazione sia stata al rialzo, in quanto nel periodo oggetto dell'accertamento (2005-2009) i tassi Euribor, diversamente da quanto accade in condizioni di
'normalità', sono stati nettamente superiori al tasso BCE: nel terzo trimestre 2008, in particolare, il tasso Euribor a tre mesi ha avuto una media del 4,983, a fronte di una media BCE del 4,226%, con un differenziale di 0,757%.
Il decidente non ha tenuto conto di tale eccezione di nullità e di indeterminatezza del tasso applicato con riferimento all'Euribor: accertata la manipolazione dei tassi Euribor avvenuta nel periodo
29/09/2005 – 30/05/2008, il richiamo di tale parametro per stabilire per relationem le condizioni regolanti il contratto di mutuo, nella fattispecie, è affetto da nullità.
17 In questo senso - prosegue l'atto di appello - si è così pronunciata la
Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n.ro 422 del 22.9.2022:
“La decisione della Commissione Europea è prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi
“manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione (sulla vincolatività delle decisioni della
Commissione v. art. 16 Reg. CE n.1/03). La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell'art. 101 TFUE
e dell'art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull'Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all'intesa vietata, trattandosi di dichiarazione di nullità e/o ripetizione di indebito in cui la mala fede dell'accipiens incide solo sulla decorrenza degli interessi. Invero, dalla nullità dell'intesa antritrust a monte deriva la nullità, per violazione di norme imperative ex art 1418 c.c., della convenzione che recepisca il tasso nullo nel contratto a valle, con conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'Euribor”.
Il motivo è infondato.
La questione della incidenza nel diritto interno delle decisioni della
Commissione Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016
(relative all'intesa per la manipolazione dei tassi Euribor per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008) è stata sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 12007 del
3.5.2024, ha ritenuto che:
- non è sostenibile la tesi della nullità dei contratti 'a valle' ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE, in caso di mancata dimostrazione della conoscenza, da parte di uno dei soggetti contraenti, della illecita intesa limitativa della concorrenza;
18 - le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità, originaria o sopravvenuta, per impossibilità di determinazione del relativo tasso, a condizione che risulti provata l'effettiva manipolazione del tasso Euribor, quale risultato della illecita intesa (che non deve essersi arrestata a livello di mero tentativo) e la concreta ed effettiva incidenza della anzidetta manipolazione nel singolo contratto stipulato.
Questi i passaggi di interesse della motivazione:
- “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE”; - “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un
19 determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse»;
- “affinché possano avere ingresso tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita (evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla
Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale
20 nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica”.
In applicazione di tali condivisibili principi, si deve osservare - ritornando al caso che viene qui in esame - che non v'è prova della conoscenza da parte di della illecita pratica CP_8
anticoncorrenziale accertata a livello europeo e che non è stata provata neppure alterazione dell'Euribor, né, comunque, l'effettiva incidenza di essa nel singolo contratto di mutuo stipulato nel 2007 dalla
[...]
Parte_3
A tal fine, non può ritenersi sufficiente il rilievo offerto a fini probatori da parte appellante, ossia l'aumento della 'forbice' tra il tasso Euribor e il tasso medio praticato dalla BCE nel periodo di interesse, trattandosi di considerazione in sé assertiva, generale ed equivoca, che scaturisce da un presupposto indimostrato, ossia che il tasso Euribor e il tasso
BCE debbano necessariamente coincidere.
Questa Corte non ignora - sebbene parte appellante non ne abbia fatto menzione - che con una successiva pronuncia la Corte d'Appello di
Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale: «se dalla violazione dell'art. 101 TFUE
(e dell'art. 2 legge nazionale 287/1990), accertata dalla Commissione
Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza».
Si tratta, però, di questione risolta dalla Corte di Cassazione in senso negativo con la decisione sopra richiamata, alla quale è opportuno conformarsi, non essendo ad oggi prevedibile il consolidamento di un diverso ed opposto di orientamento di legittimità.
21 D'altronde, come segnalato dalla stessa Corte di Appello di Cagliari nell'ordinanza di rimessione, in altra pronuncia (Cassazione sez. I n.
19900/2024) la Corte di legittimità ha affermato - con valutazione che questa Corte condivide - che la restrizione della concorrenza valutata dalla Commissione Antirust aveva riguardato soltanto il mercato dei derivati e non potrebbe produrre effetti nel mercato dei mutui a tasso variabile che facciano applicazione del parametro Euribor frutto dell'intesa illecita, con la conseguenza che detti contratti non potrebbero costituire lo sboссo dell'intesa vietata: “Essi, dunque, non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, in quanto, come osservato, l'intesa illecita concerneva il mercato degli EIRD e ciò
a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo”.
4. Con il quarto articolato motivo d'appello è stato dedotto, in primo luogo, l'erroneo rigetto delle eccezioni di indeterminatezza del tasso di interesse previsto nei contratti di finanziamento, individuato per il tramite del parametro di riferimento Euribor, senza alcun riferimento specifico in ordine alla determinazione del valore da applicare per il calcolo del tasso del periodo intercorrente tra l'erogazione e la scadenza della prima rata di ogni finanziamento.
In ognuno dei tre contratti, all'art. 2, si legge testualmente che
“l'Euribor sarà quello rilevato…alle ore 11,00 dal Comitato di Gestione dell'Euribor…il secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del precedente periodo di interessi”: indicazione valida per tutte le rate successive alla prima, ma indeterminata per questa, atteso che non è possibile fare riferimento ad una precisa data di scadenza del precedente periodo di interessi.
22 Si tratta di motivo d'appello inammissibile poiché tardivamente proposto.
Su tale punto, infatti, non era stata mossa alcuna osservazione in primo grado all'elaborato peritale del CTU, depositato in data 15 dicembre 2018 assieme alle osservazioni critiche predisposte dal CTP di e alle successive osservazioni del CTU. Parte_1
Invero, con le osservazioni alla bozza di relazione da parte del dott.
(CTP) del 16 novembre 2018 nulla veniva eccepito in merito alle Per_1
modalità di pattuizione della prima rata di interessi;
diversamente, veniva criticato l'elaborato peritale sotto due diversi profili:
a) la pattuizione relativa al calcolo degli interessi non consentirebbe di poter individuare a quale Euribor fare riferimento (euribor puntuale e di quale giorno, euribor media mensile, etc.);
b) il tasso di mora pattuito in tutti e tre i contratti di finanziamento supererebbe il tasso soglia ex lege 108/1996.
Ciò considerato e rilevato, inoltre, che nemmeno nei successivi scritti difensivi e nei verbali d'udienza veniva espressa una specifica critica alla relazione di consulenza in merito alle modalità di calcolo della prima rata di interessi (punto su cui il CTU si era espresso ed aveva preso posizione), si deve ritenere inammissibile, per la prima volta, la censura in grado di appello di una valutazione peritale oggetto di contraddittorio pieno in corso di causa.
4.1. Sotto il medesimo motivo di appello sono stati svolti, in modo alquanto disordinato, alrtri rilievi alla CTU, non agevolmente intellegibili nel loro ordine sequenziale e che, tuttavia, in sede di memoria di replica sono stati così riassunti: “Si censura altresì la consulenza tecnica
d'ufficio nella parte in cui non ha verificato puntualmente la corrispondenza tra tassi contrattuali e tassi effettivamente applicati, né
23 ha effettuato il confronto con i tassi soglia di legge, disattendendo i rilievi formulati dalla difesa e dalla CTP”.
Si tratta, in sostanza, dei motivi di censura sviluppati in comparsa conclusionale di primo grado del 21 settembre 2020, a seguito dei quali il Giudice, con ordinanza del 20 gennaio 2021, aveva rimesso la causa sul ruolo, disponendo il richiamo del CTU a chiarimenti.
Si era eccepito, in quella sede, che nell'elaborato peritale erano stati presi in considerazione i tassi di interesse applicati dall'Istituto di credito senza verificare quali fossero i tassi convenzionali;
inoltre, non era stato valutato l'eventuale superamento del tasso soglia anti-usura relativamente agli interessi moratori.
Ebbene, nella relazione integrativa del 10 aprile 2021, il CTU osservava come effettivamente la avesse applicato i tassi d'interesse CP_1
corrispettivi convenuti senza mai discostarsi dalle pattuizioni contrattuali, rilevando, dunque, una coincidenza tra tasso pattuito e tasso applicato e così superando il rilievo di parte. Rilevava, inoltre, che il tasso di interesse moratorio applicato dall'Istituto di Credito nei tre contratti di mutuo non aveva mai superato il c.d. tasso soglia.
In sede di appello, la prima censura è stata così riproposta: il CTU non ha effettuato alcun confronto tra i tassi contrattualmente definiti, modificati via via in funzione della variazione dell'Euribor, e quelli effettivamente applicati dalla banca;
se lo avesse fatto avrebbe verificato le discrasie riportate in una tabella all'uopo predisposta che, con riferimento alle rate effettivamente pagate, evidenzia una differenza esistente tra il tasso rilevato (desunto dallo sviluppo della formula 'Tasso = (36.500 + Interessi) / (capitale * Tempo)' e quello contrattualmente definito.
Per come è dato comprendere, parte appellante sostiene che il tasso applicato dalla nelle rate corrisposte dal mutuatario, benché CP_1
inferiore alla soglia anti-usura, era stato superiore a quello
24 contrattualmente definito per relationem attraverso il riferimento all'indice Euribor.
In merito, è solo il caso di evidenziare che parte appellante muove critiche alle considerazioni del CTU non dimostrare e davvero non comprensibili, dato che con esse si vuole segnalare una distonia tra il tasso contrattualmente definito (secondo l'indicazione di parte) e quello rilevato dal CTU che è in realtà inesistente, se non in senso favorevole al cliente: a scopo esemplificativo, con riferimento alla rata n. 1, si indica un tasso contrattuale del 4,440, che è giustappunto quello indicato nella tabella di cui all'allegato B1 del CTU;
quanto alla rata n.
2, invece, nella tabella difensiva si indica un tasso contrattuale del
3,701, che è superiore di quello del 3,672 pattuito e applicato dalla così come ricavato dal CTU. CP_1
Quanto al confronto con i tassi soglia previsti dalla legge, nella relazione integrativa del CTU è stato espressamente chiarito che:
“il tasso di interesse moratorio applicato dall'Istituto di Credito non ha mai superato il c.d. tasso soglia.
Nello specifico:
· per il finanziamento del 12.06.2002, la ha applicato interessi CP_1
moratori nel III trimestre
2011 e dal I trimestre 2012 fino alla risoluzione del rapporto ed i relativi tassi applicati non hanno mai superato il tasso soglia (Allegato A1);
· per il finanziamento del 02.10.2007, la ha applicato interessi CP_1
moratori dal II trimestre
2012 fino alla risoluzione del rapporto ed i relativi tassi applicati non hanno mai superato il tasso soglia (Allegato A2);
· per il finanziamento del 24.09.2009, la ha applicato interessi CP_1
moratori nel II e III
25 trimestre 2011 e dal I trimestre 2012 fino alla risoluzione del rapporto ed i relativi tassi applicati non hanno mai superato il tasso soglia (Allegato A3)”
Il motivo di appello, anche sotto tali ulteriori profili, va perciò rigettato.
5. Con il quinto motivo d'appello è stata dedotta l'erronea determinazione delle somme dovute dal con riferimento al Parte_1
mutuo del 2 ottobre 2017 e la discrepanza tra il debito riconosciuto nei confronti della società e l'importo della fideiussione ritenuta a carico del . Parte_1
Questa la sequenza dei fatti.
Con decreto ingiuntivo n. 474/2015, RG 2271/2015, il Tribunale di
NI ingiungeva al sig. , odierno Parte_1
appellante, di pagare, senza dilazione per le causali di cui in ricorso, alla la somma di € 919.952,96 oltre Controparte_1
interessi sino al soddisfo, spese e onorari,
A seguito dell'opposizione spiegata da , con Parte_1
sentenza n. 564/2022 il Tribunale di NI ha rigettato l'opposizione e in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta ha condannato medesimo al Parte_1
pagamento, in favore di della ulteriore somma di € Parte_2
104.432,29, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente stabilito e con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
L'accoglimento della riconvenzionale è stato così spiegato in sentenza: “Con riferimento al contratto di finanziamento del 2.10.2007 va osservato che la contestata divergenza tra l'importo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo e quello certificato a seguito dell'integrazione documentale disposta dal giudice in sede monitoria, è stata determinata esclusivamente dagli interessi maturati nelle more
26 dell'azionato procedimento. Infatti, la somma richiesta nel decreto ingiuntivo corrisponde a quella dovuta alla data del 25.9.2014 mentre la documentazione depositata successivamente indica le somme dovute alla data del 21.10.2015, con aggiornamento degli interessi maturati dopo oltre un anno dalla richiesta avanzata col ricorso per decreto ingiuntivo”.
Osserva l'appellante che il giudice non avrebbe potuto accogliere la domanda riconvenzionale avanzata dalla in quanto relativa ad una ulteriore presunta debenza relativa al contratto di finanziamento del
2.10.2017 garantito da fideiussione limitata ad € 120.000,00.
Il fideiussore, inoltre, è tenuto al pagamento del credito nella misura vantata dalla banca nei confronti del debitore principale e non per somme maggiori.
Tale considerazione, fondata sull'art. 1941 c.c., secondo l'appellante giustifica una riduzione dell'importo della garanzia del fideiussore, che in primo grado è stata riconosciuta per una somma superiore al credito garantito. Osserva l'appellante, in merito, quanto segue: “E' stata puntualmente prodotta in giudizio la copia del provvedimento emesso
l'8.11.2016 dal G.D. al fallimento della debitrice principale con il quale la è stata ammessa al passivo del fallimento, giusta domanda di ammissione n. 144, per le seguenti somme:
€. 157.894,88, per il mutuo ipotecario erogato il 12.06.2002;
€. 673.334,87, per il mutuo ipotecario erogato il 24.09.2009; mentre per quanto attiene il finanziamento chirografario del
02.10.2007, di originari € 600.000,00, il fideiussore sig. Parte_1
, risponde limitatamente alla entità della fideiussione prestata
[...]
e cioè di € 120.000,00, così come si legge del resto a pag. 3 dell'originario ricorso per ingiunzione.
27 Alla luce di ciò, pertanto, è chiaro che la eventuale debenza del fideiussore non potrà in alcun modo superare l'entità delle somme vantate nei confronti del debitore principale”.
Il motivo di appello, sotto entrambi i profili, è infondato.
Nel contratto di finanziamento del 2.10.2017, prodotto con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stipulato tra Controparte_1
e all'art. 5 (Fideiussione) è
[...] Parte_3
scritto che “dichiara di prestare fideiussione, in via Parte_1
solidale e indivisibile, per sé e successori, fino alla concorrenza di euro
120.000,00 per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla debitrice con il presente contratto e fino all'estinzione delle stesse”.
Si tratta di un limite all'ammontare della garanzia fideiussoria che è stato sin dall'inizio considerato, in quanto in relazione al citato contratto di finanziamento il debito della Parte_3
ammontava a euro 469.593,73 e il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed emesso per il minore importo garantito di euro 120.000,00.
Quanto, poi, alla asserita discrepanza tra debito principale e importo della fideiussione, l'appellante richiama l'eccezione svolta nelle note autorizzate a verbale dell'udienza di primo grado del 25 maggio 2020, fondata sulla produzione, in quella sede, della verifica dei crediti per insinuazioni tardive allo stato passivo della Parte_3
dalla cui lettura risulta – diversamente da quanto dedotto
[...]
dall'appellante – l'ammissione di per 420.000 euro di crediti in chirografo e 831.229,75 per crediti in privilegio, senza alcuna specificazione relativa ai crediti ammessi per i singoli contratti di mutuo. Dunque, poiché l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo
è superiore a quello oggetto di condanna a carico del fideiussore, il motivo di appello, anche su tale specifico profilo, va disatteso.
28 6. L'appello proposto deve essere integralmente rigettato.
Segue la condanna alle spese dell'appellante soccombente, che vanno liquidate secondo le tariffe medie del DM 55/2014, come aggiornate in base al D.M. 147/2022, per fase studio (7.418,00), introduttiva (4.313,00) e decisionale (12.333,00), per complessivi euro
24.064,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NI, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 360/2022 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, rigetta l'appello proposto da , sopra generalizzato, avverso la sentenza n. 338/2021, Parte_1 emessa dal Tribunale di Enna l'8 giugno 2021.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di rappresentata da in che si liquidano in € 24.064,00, Controparte_7 Controparte_3 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
NI, 4.11.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Marco AE ER RE
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