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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4846/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/04/2025 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
con il proc. e dom. avv. BARUFFINI GARDINI ANDREINA, in virtù di mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 08/06/2016 in PANTELLERIA
(TP), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte
2, serie A dell'anno 2016;
Per_
- dato atto che dall'unione sono nati la figlia (il 13/12/2014) e il figlio (il Per_2
01/09/2017), entrambi minori;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] il Parte_1
10/06/1978, e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2
in data 08/06/2016 in PANTELLERIA (TP), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2) dispone che i coniugi seguiteranno a condividere la responsabilità genitoriale sui figli e , sino al raggiungimento della maggiore età; Per_2
3) dispone che i figli minori resteranno collocati prevalentemente presso la casa materna e residenti formalmente presso la mamma;
4) dispone che le frequentazioni paterne ordinarie dei figli siano organizzate a settimane alterne, come segue:
- I^ settimana: 1 giorno infrasettimanale (il lunedì), dal termine dell'orario lavorativo, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente;
il fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola, sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
- II^ settimana: 2 giorni infrasettimanali, da mercoledì all'uscita da scuola sino al riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina;
5) dispone che le frequentazioni genitoriali dei figli nei periodi non scolastici siano organizzate come segue: - Natale: la Vigilia di Natale ad anni alterni (nel 2025 i figli staranno con la madre); con entrambi i genitori il giorno di Natale;
per le restanti festività natalizie i figli staranno con i genitori secondo il calendario ordinario di frequentazioni;
- feste di Pasqua ad anni alterni (nel 2025 i figli staranno con la madre);
- altre festività: secondo il calendario ordinario di frequentazioni;
- 2 settimane estive anche non consecutive di ciascun genitore con i figli, da indicare entro il 31 maggio di ogni anno;
6) dispone che il signor corrisponda alla OR un assegno mensile per Parte_1 Parte_2
il mantenimento ordinario dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza maggio 2025, pari a € 700,00 complessivi (€ 350,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie per loro sostenute, individuate come da Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia protocollato presso il Tribunale di Udine;
7) dà atto che l'A.U.U. erogato dall' per i figli minori sarà percepito interamente dalla CP_1
OR ; Parte_2
8) prende atto che la Peugeot 3008 attualmente in uso alla OR sarà volturata a Parte_2
nome di quest'ultima, mentre al sig. rimarrà la DS4; Parte_1
9) prende atto che i ricorrenti dichiarano che nulla è più reciprocamente dovuto fra loro ad alcun titolo, avendo essi già definito ogni reciproca spettanza.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PANTELLERIA (TP) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte II, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4846/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/04/2025 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
con il proc. e dom. avv. BARUFFINI GARDINI ANDREINA, in virtù di mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 08/06/2016 in PANTELLERIA
(TP), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte
2, serie A dell'anno 2016;
Per_
- dato atto che dall'unione sono nati la figlia (il 13/12/2014) e il figlio (il Per_2
01/09/2017), entrambi minori;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] il Parte_1
10/06/1978, e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2
in data 08/06/2016 in PANTELLERIA (TP), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2) dispone che i coniugi seguiteranno a condividere la responsabilità genitoriale sui figli e , sino al raggiungimento della maggiore età; Per_2
3) dispone che i figli minori resteranno collocati prevalentemente presso la casa materna e residenti formalmente presso la mamma;
4) dispone che le frequentazioni paterne ordinarie dei figli siano organizzate a settimane alterne, come segue:
- I^ settimana: 1 giorno infrasettimanale (il lunedì), dal termine dell'orario lavorativo, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente;
il fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola, sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
- II^ settimana: 2 giorni infrasettimanali, da mercoledì all'uscita da scuola sino al riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina;
5) dispone che le frequentazioni genitoriali dei figli nei periodi non scolastici siano organizzate come segue: - Natale: la Vigilia di Natale ad anni alterni (nel 2025 i figli staranno con la madre); con entrambi i genitori il giorno di Natale;
per le restanti festività natalizie i figli staranno con i genitori secondo il calendario ordinario di frequentazioni;
- feste di Pasqua ad anni alterni (nel 2025 i figli staranno con la madre);
- altre festività: secondo il calendario ordinario di frequentazioni;
- 2 settimane estive anche non consecutive di ciascun genitore con i figli, da indicare entro il 31 maggio di ogni anno;
6) dispone che il signor corrisponda alla OR un assegno mensile per Parte_1 Parte_2
il mantenimento ordinario dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza maggio 2025, pari a € 700,00 complessivi (€ 350,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie per loro sostenute, individuate come da Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia protocollato presso il Tribunale di Udine;
7) dà atto che l'A.U.U. erogato dall' per i figli minori sarà percepito interamente dalla CP_1
OR ; Parte_2
8) prende atto che la Peugeot 3008 attualmente in uso alla OR sarà volturata a Parte_2
nome di quest'ultima, mentre al sig. rimarrà la DS4; Parte_1
9) prende atto che i ricorrenti dichiarano che nulla è più reciprocamente dovuto fra loro ad alcun titolo, avendo essi già definito ogni reciproca spettanza.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PANTELLERIA (TP) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte II, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo