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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/08/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 375/2024 R.G., promossa da:
c.f.: , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(VB), ivi residente in [...], rappresentato e assistito dall'avv. Cristina
Alessandra del Foro di Verbania;
- parte attrice -
contro
, c.f.: nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
, c.f.: nata il [...] a [...]- Controparte_2 C.F._3 lo, residente in [...];
- parte convenuta - avente per oggetto: Usucapione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il signor promuoveva il presente giudizio chiedendo di essere di- Parte_1 chiarato proprietario, per usucapione ultraventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c., del terreno sito in Omegna, frazione Cireggio, così identificato al CT di detto Comune: fo- glio 9 parcella 401, seminativo arboreo, classe 2, superfice 80 ca, reddito domenicale €
0,27, reddito agrario 0,31. In particolare, parte ricorrente allegava di possedere pacificamente, ininterrottamente ed esclusivamente tale bene da oltre vent'anni, provvedendo alla sua cura e manuten- zione.
Parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace con provvedimento del 24 febbraio 2025.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata e l'escussione di testimoni.
Parte ricorrente precisava le conclusioni con le note del 16 maggio 2025.
Con provvedimento del 21 agosto 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri dirit- ti reali, che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Nel caso di specie, la circostanza dell'utilizzo e del godimento pacifico ed esclusivo del bene oggetto di causa per un periodo di oltre vent'anni da parte di Parte_1 ha trovato riscontro probatorio, nella deposizione testimoniale assunta nel corso dell'istruttoria processuale.
Il testimone escusso all'udienza del 14 marzo 2025, invero, confermava il possesso ininterrotto ed esclusivo del bene immobile oggetto di causa da parte dell'attore da ol- tre vent'anni.
In particolare, il signor ha dichiarato di conoscere il ricorrente da Testimone_1 circa trent'anni e di averlo sempre visto utilizzare il terreno, che ha riconosciuto nelle fotografie mostrategli, precisando che tale bene veniva adibito a orto.
Le dichiarazioni del teste appaiono attendibili in quanto intrinsecamente coerenti con la documentazione versata in atti.
La deposizione testimoniale, unitamente alla condotta processuale di contumacia di parte convenuta, determinano il convincimento del giudicante in ordine alla fondatez- za della domanda. Ricorrendo, pertanto, le condizioni di cui all'art. 1158 c.c., deve dichiararsi l'acquisto a titolo originario dell'immobile in questione in favore di parte attrice per intervenuta usucapione.
Deve altresì ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, a norma dell'art. 2686 c.c.
Tenuto conto della natura della causa e della mancata opposizione di parte convenuta, ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese processuali nei confronti di parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 375/2024 R.G. così provvede:
▪ accoglie la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, dichiara che
[...]
c.f.: , nato il [...] a [...], ivi CP_3 C.F._1 residente in [...], ha acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà del bene immobile sito nel Comune di Omegna, frazione Cireggio, così identificato al CT di detto Comune: foglio 9 parcella 401, seminativo arboreo, classe
2, superfice 80 ca, reddito domenicale € 0,27, reddito agrario 0,31;
▪ ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla tra- scrizione della presente sentenza, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
▪ nulla in punto di spese di lite.
Verbania, 22/08/2025.
Il giudice dott. Luca Verga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 375/2024 R.G., promossa da:
c.f.: , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(VB), ivi residente in [...], rappresentato e assistito dall'avv. Cristina
Alessandra del Foro di Verbania;
- parte attrice -
contro
, c.f.: nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
, c.f.: nata il [...] a [...]- Controparte_2 C.F._3 lo, residente in [...];
- parte convenuta - avente per oggetto: Usucapione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il signor promuoveva il presente giudizio chiedendo di essere di- Parte_1 chiarato proprietario, per usucapione ultraventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c., del terreno sito in Omegna, frazione Cireggio, così identificato al CT di detto Comune: fo- glio 9 parcella 401, seminativo arboreo, classe 2, superfice 80 ca, reddito domenicale €
0,27, reddito agrario 0,31. In particolare, parte ricorrente allegava di possedere pacificamente, ininterrottamente ed esclusivamente tale bene da oltre vent'anni, provvedendo alla sua cura e manuten- zione.
Parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace con provvedimento del 24 febbraio 2025.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata e l'escussione di testimoni.
Parte ricorrente precisava le conclusioni con le note del 16 maggio 2025.
Con provvedimento del 21 agosto 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri dirit- ti reali, che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Nel caso di specie, la circostanza dell'utilizzo e del godimento pacifico ed esclusivo del bene oggetto di causa per un periodo di oltre vent'anni da parte di Parte_1 ha trovato riscontro probatorio, nella deposizione testimoniale assunta nel corso dell'istruttoria processuale.
Il testimone escusso all'udienza del 14 marzo 2025, invero, confermava il possesso ininterrotto ed esclusivo del bene immobile oggetto di causa da parte dell'attore da ol- tre vent'anni.
In particolare, il signor ha dichiarato di conoscere il ricorrente da Testimone_1 circa trent'anni e di averlo sempre visto utilizzare il terreno, che ha riconosciuto nelle fotografie mostrategli, precisando che tale bene veniva adibito a orto.
Le dichiarazioni del teste appaiono attendibili in quanto intrinsecamente coerenti con la documentazione versata in atti.
La deposizione testimoniale, unitamente alla condotta processuale di contumacia di parte convenuta, determinano il convincimento del giudicante in ordine alla fondatez- za della domanda. Ricorrendo, pertanto, le condizioni di cui all'art. 1158 c.c., deve dichiararsi l'acquisto a titolo originario dell'immobile in questione in favore di parte attrice per intervenuta usucapione.
Deve altresì ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, a norma dell'art. 2686 c.c.
Tenuto conto della natura della causa e della mancata opposizione di parte convenuta, ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese processuali nei confronti di parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 375/2024 R.G. così provvede:
▪ accoglie la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, dichiara che
[...]
c.f.: , nato il [...] a [...], ivi CP_3 C.F._1 residente in [...], ha acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà del bene immobile sito nel Comune di Omegna, frazione Cireggio, così identificato al CT di detto Comune: foglio 9 parcella 401, seminativo arboreo, classe
2, superfice 80 ca, reddito domenicale € 0,27, reddito agrario 0,31;
▪ ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla tra- scrizione della presente sentenza, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
▪ nulla in punto di spese di lite.
Verbania, 22/08/2025.
Il giudice dott. Luca Verga