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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/12/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LAURA IUBATTI, domicilio eletto presso lo P.IVA_1
studio di questi in ORTONA al CORSO VITTORIO EMANUELE 3 – pec
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opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, COE SM29263, con Controparte_1
sede legale a San Marino, rappresentato e difeso da Avv. ALESSANDRO STRANIERO, domicilio eletto presso lo studio di questi in Milano alla Via Manlio e Gioachino Savarè, 1 – pec
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opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno in sede di prima udienza chiesto di precisare le conclusioni con rinuncia espressa al concessione dei termini ex art. 189 cpc e il Giudice ne consentiva, queste erano a concludere come qui di seguito esposto: “revoca del D.I. opposto così da rimuovere dall'ordinamento tale pagina 1 di 3 titolo di formazione giudiziale e conseguire la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed in tal senso formula ora espressa istanza (…) con spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla per ottenere la revoca del Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 1314/2024, reso dal Tribunale di Pescara per € 56.915,80, oltre interessi e spese e competenze di procedura monitoria poiché contestava l'esistenza stessa del credito ingiunto;
inoltre, parte opponente avanzava anche domanda riconvenzionale chiedendo accertare e dichiarare un proprio credito di euro € 15.000,00, sic chiedeva la condanna della l pagamento dell'importo di € 15.000,00 in suo favore”. Controparte_1
Si costituiva la parte opposta chiedendo la concessione del provvisoria esecuzione del D.I. e il rigetto delle domande avanzate dalla difesa opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e formulava quale domanda subordinata la condanna della opponente in proprio favore al pagamento della minor somma rispetto a quella ingiunta, precisamente per euro 56.915,80.
In sede di prima udienza entrambe le difese erano a chiedere di precisare le conclusioni affinché la causa fosse mandata decisione con rinuncia espressa alla concessione dei termini ex art. 189 cpc;
il Giudice ne consentiva. Le difese chiedevano congiuntamente, in ragione di fatti sopravenuti nelle more del giudizio, la revoca del D.I. opposto così da rimuovere dall'ordinamento tale titolo di formazione giudiziale e conseguire la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed in tal senso formula ora espressa istanza. Chiedevano che le spese del giudizio fossero compensate.
Nel processo verbale di udienza era precisato che “non sussiste più l'obbligazione” e quindi veniva formalizzata la rinuncia all'azione; va evidenziato che nel caso di specie, risulta avanza da entrambe le parti una rinuncia all'azione poiché il presente giudizio era volto all'accertamento dei rispettivi crediti portati dalle contrapposte difese nel presente giudizio - quello di cui al procedura monitoria e quello avanzato come domanda convenzionale dalla parte opponente;
in tal senso deve essere pronunciata, oltre la cessazione del materie del contendere su entrambe le domande e nello specifico riguardo al credito ingiunto disporre la revoca del D.I.
Tenuto conto della volontà espressa dalle difese volta alla compensazione delle spese di lite il
Giudice ne dispone conformemente.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Dichiara la cessazione della materia del contendere e la revoca il D.I. opposto n. 1314/2024, spese compensate.
28 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 3 di 3