Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 396/2021 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Roberta Ruggeri ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Cremona, corso Campi n. 3, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Pontini e Gloria Zanardi ed elettivamente domiciliata nel loro studio in , via Beverora n. 18, come da procura in atti CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: patto di prova.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
***
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 30.07.2021 avanti il
Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
premesso di essere stato assunto da
[...] [...] con decorrenza dal 25.01.2021 Controparte_1 inquadramento nel 3° livello Super del CCNL Assologistica con mansioni di camionista trasportatore e di essere stato licenziato durante il periodo di prova in data 29.01.2021, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
RICORRE all'On.le Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione della causa, voglia dichiarare l'inefficacia,
l'illegittimità/nullità/annullabilità, illiceità del licenziamento subito dal ricorrente sig. nonché del patto di prova per Parte_1 tutti i motivi sopra esposti e conseguentemente: ordinare alla società in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. con sede in 29121 Via Pietro Cella n. CP_1
11 di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con prosecuzione del periodo di prova non ancora decorso e condannarla a corrispondere al ricorrente medesimo la retribuzione dovutagli nonché l'indennità così come prevista dal d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione.
Con riserva del lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità così come prevista dal sopra citato decreto legislativo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”. si è regolarmente Controparte_1 costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso e chiedendone l'integrale rigetto.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione di diversi testimoni, la scrivente, divenuta medio tempore titolare del procedimento e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13.03.2025 ha invitato i procuratori delle parti alla discussione;
all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo, con indicazione del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
ha riferito: Parte_1
- che il contratto di lavoro (doc. 2 ric.) sottoscritto il 25.01.2021 con
[...]
(d'ora innanzi solo Controparte_1 [...] si limitava a prevedere: CP_1
2 - quanto all'inquadramento: “(…) La sua qualifica sarà di operaio con inquadramento al livello 3^S e le sue mansioni saranno di camionista trasportatore (…)”;
- quanto al patto di prova: “(…) Il suo periodo di prova così come stabilito dal CCNL ha una durata di 4 mesi di calendario durante il quale ognuna delle parti può recedere dal contratto senza nessun obbligo di preavviso
(…)”;
- che a partire dal 24.01.2021 (un giorno prima della effettiva conclusione del contratto di lavoro) ha prestato la propria attività lavorativa in favore di nella tratta Piacenza-AS AN AN-Parma- CP_1
Cortemaggiore, dalle ore 17:30, unitamente ad altro autista sig. CP_2
In particolare (pag. 4 ricorso), “(…) il ricorrente, previo
[...] espresso incarico della si recava da in AS CP_1 CP_1
ANgiovanni ove caricava la merce presso il deposito sito nella CP_3
Strada Dogana Po 2 onde poi dirigersi in Parma presso altro deposito in Via AN Schiapparelli. Ivi scaricava la merce facendo poi CP_3 ritorno, alle ore 1,40, in AS AN AN ove caricava nuovamente il mezzo per recarsi, un'altra volta, nel deposito in Parma. Giunto in CP_3 loco scaricava la merce e ricaricava il mezzo dirigendosi, alle ore 7,00, in
Cortemaggiore ove il camion veniva scaricato presso il magazzino sito in Strada Provinciale 462. Il ricorrente, infine, ripartiva da CP_3
Cortemaggiore alle ore 8,30 e giungeva in alle 9,00 (…)”; CP_1
- che in data 28.01.2021 (pag. 2 ricorso), “intorno alle ore 21,30 circa il sig. provvedeva a caricare il camion di proprietà della Parte_1 [...]
presso il deposito di AS AN Controparte_1 CP_3
AN dovendo dirigersi presso altro deposito in Parma Via CP_3
AN Schiapparelli. Dopo aver percorso qualche centinaio di metri, il sig. sentiva un forte rumore e constatava che erano scoppiati i Parte_1
4 pneumatici del rimorchio. Immediatamente chiamava il sig. PE marito della sig.ra , legale rappresentante della società Controparte_4 datrice di lavoro, il quale, sopraggiunto in loco lo ingiuriava, minacciava ed accusava falsamente di aver provocato volontariamente lo scoppio degli pneumatici. Successivamente il sig. passava alle vie di fatto PE colpendo il ricorrente con calci e pugni alla schiena, alla spalla destra e al petto provocandone così lesioni personali consistenti nella rottura completa del tendine del muscolo sovra spinoso (doc. 3); 3) il ricorrente contattava i Carabinieri i quali, dopo aver tranquillizzato il sig. gli PE consigliavano di completare la consegna presso il deposito di CP_3
Parma. Giunto in loco, il ricorrente, mentre si accingeva ad entrare nello stabilimento per scaricare la merce, veniva sorpreso dal sig. il PE quale, dopo averlo nuovamente minacciato ed ingiuriato con epiteti quali
3 “marocchino di merda, ti ammazzo, adesso vedi cosa ti succede”, tentava di percuoterlo nuovamente;
4) il sig. si rinchiudeva Parte_1 nell'abitacolo del camion e chiamava le forze dell'ordine le quali lo invitavano a prendere un taxi e fare ritorno a casa. Le chiavi del camion venivano consegnate alla Polizia che, a sua volta, le consegnava al sig.
; PE
- che in data 29.01.2021 (pagg.
2-3 ricorso), “alle ore 14,00 (…) il sig. scopriva che l'autovettura Fiat Punto tg EB 088TK dallo stesso Parte_1 utilizzata per recarsi al lavoro e parcheggiata nella via Coppolati, era stata gravemente danneggiata. In particolare i vetri delle due portiere erano stati frantumati dal lancio di una grossa pietra e la carrozzeria era stata graffiata e piegata da calci”;
- che in data 01.02.2021 (pag. 3 ricorso), “il ricorrente si recava dapprima al Pronto Soccorso dell'Azienda Unità ANitaria Locale di e poi CP_1 presso la Stazione dei Carabinieri di AS AN AN ove sporgeva denuncia querela per i reati di danneggiamento e percosse (doc. n. 4)”; che nei giorni successivi (pag. 3 ricorso), “(…) il sig. assente Parte_1 dal lavoro per infortunio a seguito delle lesioni di cui sopra, veniva a conoscenza, attraverso un'indagine effettuata tramite il Centro per l'impiego di AS AN AN (doc. n. 5) , che in data 29.01.2021, il datore di lavoro era receduto dal contratto di lavoro per asserito “mancato superamento del periodo di prova” senza provvedere a comunicargli il licenziamento che veniva annotato presso l'Azienda Regionale del Lavoro solo dopo 4 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro e nonostante il ricorrente fosse in infortunio”;
- che in data 19.02.2021, il ricorrente, per il tramite del procuratore, a mezzo PEC (doc. 6 ric.) nonché a mezzo R/R ricevuta in data 05.03.2021
(doc. 7 ric.), impugnava il predetto licenziamento in quanto nullo e/o illecito e/o illegittimo rivendicando la reintegra nel posto di lavoro e/o il risarcimento del danno ai sensi del D.lgs. 23/2015, “in quanto nulla per non essere stata comunicata al lavoratore, per non essere stati indicati i motivi specifici dell'asserito mancato superamento del periodo di prova ed anche perché alla data del 29/01/2021 il lavoratore si trovava in infortunio”;
- che la società non riscontrava l'impugnativa di licenziamento.
Rimasta dunque tale impugnativa priva di riscontro, il ricorrente ha adito il
Tribunale domandando l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
*
Quale primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha lamentato la nullità del licenziamento per nullità del patto di prova, per mancata comunicazione del licenziamento, per mancata indicazione dei motivi
4 specifici circa il mancato superamento del periodo prova. L'assunto non può essere condiviso.
Quanto all'eccezione di nullità del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni, questo Giudice non ignora gli arresti giurisprudenziali a sostegno della non idoneità del generico richiamo per relationem al sistema classificatorio della contrattazione collettiva di settore.
La recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la n. 5881 del
27.2.2023, ha ribadito che “il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. n. 9597 del 2017;
Cass. n. 1099 del 2022).
Invero, il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva può ritenersi sufficiente ad integrare il requisito della specificità dell'indicazione delle mansioni del lavoratore in prova solo se, rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali il richiamo contenuto nel patto di prova sia fatto alla nozione più dettagliata.
Se la categoria di un determinato livello accorpa una serie di profili professionali, è l'indicazione del singolo profilo a soddisfare l'esigenza di specificità delle mansioni, mentre l'indicazione della sola categoria difetterebbe di tale connotazione e sarebbe generica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di una sufficiente predeterminazione dell'ambito dell'esperimento e quindi delle qualità professionali richieste al lavoratore in prova per il suo superamento in modo da consentire, in caso di recesso del datore di lavoro, quel controllo richiesto da Corte Costituzionale n. 189 del 1980. D'altro canto, è tutelato l'affidamento in buona fede delle parti sulla validità del patto di prova perché il riferimento alla declaratoria contrattuale più specifica e dettagliata rappresenta un dato oggettivo e riconoscibile”. E' noto anche l'orientamento assunto dalla giurisprudenza della Suprema
Corte secondo cui "Il patto di prova presuppone necessariamente l'indicazione delle mansioni cui verrà addetto il lavoratore, e che costituiranno perciò l'oggetto della prova. La mancata (o insufficiente) determinazione dell'oggetto della prova comporta la nullità del patto" (così Cass. Civ. n. 21698 del 10 ottobre 2006).
5 Nel caso di specie invero il rinvio per relationem alle mansioni di
“camionista trasportatore” di cui al 3° livello Super del CCNL (doc. 2 ric.).si ritiene legittimo e sufficientemente specifico: la durata del periodo di prova previsto tra le parti del presente procedimento era quella stabilita dal
CCNL di riferimento per gli operai di livello 3 Super (art. 5), vale a dire quattro mesi (docc.
5-6 res.).
Va quindi affermata la validità del patto sub iudice.
Del pari, risulta privo di pregio il secondo assunto difensivo secondo cui il patto di prova sarebbe nullo in quanto non sottoscritto contestualmente al contratto di lavoro dal momento che il ricorrente avrebbe iniziato l'attività lavorativa in data 24.01.2021 e quindi il giorno precedente alla sottoscrizione del contratto. Ebbene, detta circostanza, fermamente contestata da parte resistente- con motivazioni del tutto logiche e condivisibili, non è in alcun modo stata riscontrata in atti. D'altra parte non
è dato comprendere per quale motivo la parte datoriale, avviata azienda di trasporti, avrebbe consentito che l “accompagnasse” o Parte_1
“affiancasse” un autotrasportatore alla guida del mezzo di lavoro (e quindi nell'espletamento delle stesse attività lavorative) senza la “copertura” giuridica ed assicurativa che un valido contratto di lavoro avrebbe fornito.
Pertanto, anche sotto questo profilo, la clausola recante il patto di prova risulta valida ed efficace.
Il ricorrente ha altresì lamentato la mancata comunicazione del provvedimento di licenziamento, riferendo di essere venuto a conoscenza del recesso datoriale solo in occasione di un accesso alla sua posizione lavorativa presso il centro per l'Impiego di AS AN AN. Ebbene, ciò risulta smentito dalla prova dell'avvenuta notifica fornita da parte resistente (doc. 5 res), la cui sottoscrizione per ricevuta non è stata formalmente disconosciuta da parte ricorrente.
Ne discende la pretestuosità e l'infondatezza della doglianza.
*
Il ricorrente ha dedotto in ultimo l'illegittimità del licenziamento sotto il profilo della finalità illecita/discriminatoria estranea all'esperimento della prova.
Anche tale motivo di impugnazione è infondato.
In punto di diritto occorre fare riferimento a Cass., Sez. Lav., 18 gennaio
2017, n. 1180, secondo cui: “Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla
6 valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito, e quindi estraneo alla funzione del patto di prova”; in tal senso v. anche Cass., Sez. Lav., 14 ottobre 2009, n. 21784; Cass. Sez.
Lav., 13 settembre 2006, n. 19558.
Onere della prova che il ricorrente non ha assolto, dovendosi anzi rilevare che lo stesso ricorrente né ha allegato né ha chiesto di provare il positivo superamento del periodo di prova.
In altri termini, l neppure ha fornito elementi tali da far ritenere Parte_1 che il recesso datoriale sia stato determinato da motivo illecito e quindi estraneo alla funzione del patto di prova.
Il ricorrente si è infatti limitato a rilevare (pagg.
5-6 ricorso) che “(…) si deve, altresì, evidenziare come al lavoratore deve essere consentito di svolgere la propria attività per il periodo sufficiente a dimostrare attitudine allo svolgimento delle mansioni assegnategli. Ciò significa che se il periodo di prova, come nel caso di specie, è indicato in quattro mesi è necessario che il lavoratore svolga la prestazione per un periodo di alcuni mesi e sicuramente per un periodo superiore a qualche giorno. È, pertanto, di tutta evidenza come il licenziamento intimato al ricorrente dopo soli 4 giorni sia illegittimo proprio perché al lavoratore non è stata data la possibilità di dimostrare l'attitudine alle mansioni per le quali è stato assunto. Vi è stata, invero, una assoluta inadeguatezza della durata della prova che si è svolta per un tempo talmente breve da impedire al lavoratore di esprimere le proprie capacità. La Cassazione ha specificato che senza un'adeguata formazione, un lavoratore non può essere licenziato nel periodo di prova in quanto non viene messo nelle condizioni di poter esprimere le sue capacità professionali (Cass.
6.09.2018 n.
21711). Da ciò ne consegue che il licenziamento non è certamente collegato all'esito della prova cioè ad una valutazione negativa delle capacità lavorative del ricorrente ma è riconducibile a ragioni illecite e comunque estranee al rapporto di lavoro (…)”.
Ad escludere tale preteso intento discriminatorio del datore di lavoro è proprio la ricostruzione dei fatti fornita dal teste qualificato
[...]
, esperto della dinamica in quanto tecnico del settore (addetto al Tes_1 cambio gomme) intervenuto per sostituire i quattro pneumatici interessati dalla foratura (circostanza pacifica). In particolare, escusso a prova diretta sul cap. 5 del ricorso ha dichiarato:
7 Cap. 5) (V.C. il ricorrente contattava i Carabinieri di AS S. AN i quali, dopo aver tranquillizzato il sig. consigliavano al ricorrente PE di completare la consegna presso il deposito di Parma in quanto CP_3 gli pneumatici danneggiati erano stati sostituiti dal sig. Persona_2 dipendente della e pagati dal sig. ): “Quanto CP_5 Parte_2 CP_6 riferito nel capitolo è avvenuto in occasione dell'intervento che ho eseguito e di cui ho riferito. Preciso che non so chi abbia chiamato i Carabinieri. Era presente il sig. Preciso che quando sono arrivati i Carabinieri io PE ero già andato via perché avevo già terminato il mio intervento. I
Carabinieri mi hanno richiamato e io sono tornato sul posto. Non so cosa i
Carabinieri abbiano detto al ricorrente e al sig. A me hanno PE chiesto se avevo assistito a qualcosa. Durante il mio intervento io non ho visto nulla di particolare. Ho visto che il ricorrente e il sig. PE parlavano ma erano distanti da me”. ADR: “il pagamento è stato eseguito sul posto dal sig. il quale ha PE chiamato il ricorrente e gli ha detto “Guarda quanto mi sta costando”.
Sentito a prova contraria sui capitoli della memoria difensiva ha risposto: Cont Cap. 4) Vero è che il 28.1.21 interveniva su incarico della nei pressi di
AS AN AN (PC) a causa dello scoppio di 4 pneumatici di un rimorchio di un mezzo di proprietà della predetta società e constatava che tale scoppio si era verificato in quanto, una volta caricato il camion, lo stesso era stato messo in moto ed aveva iniziato la corsa, senza che fosse stato attivato l'impianto frenante?: “E' vero. Lo affermo sulla base della strisciata che era presente sull'asfalto. Le gomme sono scoppiate per quello, perché sono state trascinate. Ciò è conseguenza di mancata attesa dei tempi di caricamento dell'aria dell'impianto frenante”. Cap. 5) Vero è che occorre sbloccare i freni del rimorchio dall'autista alla partenza per evitare, tra le altre cose, lo scoppio degli pneumatici del mezzo?: “E' vero”. ADR: “Si trattava di pneumatici né nuovi né usurati”. ADR: “Io non ho fatto verifiche successive al mio intervento ma mi risulta che dopo la sostituzione degli pneumatici il rimorchio è partito”. Ne deriva che, a prescindere dall'alterco tra il ricorrente e tale Per_3 allegato da parte ricorrente e riferito alla circostanza del 25.01.2021
[...]
(pag. 2 ricorso), le ragioni poste alla base del mancato superamento della prova e quindi del licenziamento risultano essere ampiamente sussistenti, tanto più che il ricorrente non ha dedotto alcun altro motivo determinante.
In altri termini, l'incidente in questione, causato verosimilmente dall'imperizia e dalla mancata diligenza nello svolgimento della mansione, risulta essere stato sufficientemente grave da giustificare la determinazione datoriale. Il ricorrente ha svolto la propria attività per un
8 periodo di tempo molto limitato, ma che si è rivelato, data la gravità dell'incidente e delle conseguenze economiche, idoneo a dimostrare l'inettitudine a quel tipo di lavoro (come è emerso con chiarezza dalla deposizione del teste qualificato ). Tes_1
Pertanto, non può dirsi che il licenziamento fosse determinato da ragioni ritorsive e la determinazione datoriale, pur non ravvisandosi l'obbligo di motivazione, risulta comunque giustificata da ragioni concrete e riscontrate in causa.
Le considerazioni esposte impongono in conclusione il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in euro 4.700 oltre oneri e accessori come per legge.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza
Piacenza, 13/03/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
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